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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 aprile 2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Alessandra Amantea che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
Gianpiero Belligoli e Andrea Bortoluzzi che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata –
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliato presso l'avv. Sandro Grandese che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 56/22 del Tribunale di Rovigo
In punto: licenziamento disciplinare – differenze retributive
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Verificati - ove ritenuto - i presupposti di solidarietà passiva tra le parti resistenti ex art.2112 cc e quindi la responsabilità di rispetto al rapporto CP_3 sostanziale dedotto ed ai conseguenti diritti in capo al ricorrente;
1) accertare che l'appellante è stato assunto dalla CP_2 prima, con subentro della 9 dal 21.07.18, con
[...] CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di venditore V e poi IV livello dal 21/12/15 al 13/12/18 - per 40 ore settimanali, prima con CCNL Metalmeccanico, poi con CCNL Commercio e, Terziario e dopo il 21/07/18, con CCNL "Automotive"; tutto, senza la garanzia della retribuzione proporzionale alla qualifica di venditore III livello CCNL Commercio e Terziario e comunque con un riconoscimento di somme inferiori a quelle concordate nel contratto di assunzione del 17/12/15. Conseguentemente, condannare al pagamento delle somme dovute e non corrisposte CP_1 anche da e quindi delle differenze emergenti Controparte_2
a seguito del disposto accertamento per la complessiva somma di € 35.757,55 (doc.38) o di quell'altra che sarà accertata in corso di causa;
2) dato atto che ad oggi non ha dato esecuzione alla CP_3 condanna di pagamento – pur avendo manifestato la detta volontà - accertare – ed in parte confermare - che le mensilità relative ai mesi di: dicembre 2017, 13 mensilità, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 non sono state corrisposte da
[...]
e per tale motivo condannare 9 - al Controparte_2 CP_1 pagamento della somma corrispondente pari ad € 9.462,00 (netti) in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia ragione delle responsabilità solidale ex art.2112 c.c. – salvo conseguente rinuncia al credito corrispondente insinuato -; tutto, oltre interessi e rivalutazione, salvo responsabilità esclusiva di di cui si chiede, se del caso, condanna in via CP_1 subordinata;
3) accertare che rispetto a quanto convenuto, anche nell'originario contratto in essere con non ha Controparte_2 CP_3 corrisposto al Sig. la somma per provvigioni “redditività Pt_1 venditore” dovuta e pari ad € 5009,62; il tutto, con condanna della resistente al pagamento della detta somma, oltre interessi CP_3
e rivalutazione;
4) accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare operato da
in danno del ricorrente per mancanza di presupposti - sia CP_3 in fatto che in diritto - e, conseguentemente, condannare 9 CP_1 al pagamento della indennità corrispondente nella misura massima di legge;
tutto oltre interessi e rivalutazione. 5)accertare il comportamento illegittimo della resistente in CP_3 violazione dell'art. 2087 c.c. verso l'opponente per inadempimento al contratto e condannare la stessa al danno conseguente, da valutarsi equitativamente ex art.1226 c.c., estendendo la detta responsabilità a
ove rilevi che la stessa non abbia fatto nulla per Controparte_2 impedire il fatto;
6) tutto quanto riportato ai precedenti punti 1-2-3-4-5-6, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli e complessivi diritti (determinate anche ex art.1748, comma 4°, c.c.), sino al saldo effettivo;
7) nonché la condanna a carico della resistente anche CP_1 ex art.2112 cc., alla regolarizzazione contributiva anche con riguardo al periodo anteriore al 21/07/18. Quanto al fallimento si chiede che previa revoca del CP_2 provvedimento con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione ordinaria de qua, venga accertato e dichiarato - quanto ai riportati punti 1 e 2 delle rassegnate conclusioni -, anche per gli effetti rispetto alla stessa;
8) condannare, infine, la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
In via istruttoria”
Conclusioni per parte appellata “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis In via principale:
= rigettare tutti motivi d'appello formulati dal sig. , in Parte_1 quanto infondati in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 56/2022 del Tribunale di Rovigo. In via subordinata:
= nella denegata e non creduta, ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse nei limiti di giustizia, in ragione delle eccezioni illustrate in memoria. In ogni caso:
= con vittoria di spese compenso professionale, rimb. forfettario oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio […]”
Conclusioni per parte appellata Controparte_2
: “Nel Merito: Respingersi, con riferimento a tutte le
[...] domande formulate nei confronti della procedura fallimentare, il proposto appello in quanto infondato con conferma della gravata sentenza n.56/2022. In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo indicata in
[...]
epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto contro e avente Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto una pluralità di domande con cui aveva rivendicato il pagamento in solido ex art. 2112 c.c. di differenze retributive per stipendi non corrisposti a decorrere dalla tredicesima mensilità di dicembre 2017 a marzo 2018 e da aprile a luglio 2018, il pagamento del TFR, il riconoscimento della retribuzione proporzionale alla
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia qualifica di venditore di III livello del CCNL Terziario, dei premi e delle provvigioni denominate “redditività venditore”, nonché la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato da la condanna CP_1
della società risarcimento del danno non patrimoniale subito e la richiesta di regolarizzazione contributiva.
A seguito del fallimento di il processo Controparte_2
veniva interrotto e successivamente riassunto dal nei confronti Pt_1
del e di 9. CP_2 CP_1
Il giudice di prime cure, richiamando quanto stabilito dalla Suprema
Corte in merito alle rispettive competenze del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, ha rilevato che le pretese rivolte nei confronti della società fallita (nello specifico, decreto ingiuntivo n. 212/18, pagamento delle retribuzioni da aprile 2018 a luglio 2018, TFR e provvigioni maturate sino a luglio 2018) erano già state azionate dal lavoratore nella procedura fallimentare tramite insinuazione al passivo e, trattandosi di domande funzionali ad una condanna del fallimento al pagamento di somme, ne ha dichiarato l'improcedibilità. Ha, invece, statuito nel merito in relazione alle altre domande.
Ha ritenuto che il lavoratore, non avendo formulato istanze istruttorie nel ricorso in riassunzione, fosse decaduto dalle istanze formulate nel procedimento originario, che avrebbero dovuto provare, in particolare, lo svolgimento di mansioni superiori.
Ha rilevato che il pagamento delle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018, non oggetto di domanda di insinuazione al passivo del fallimento, spettasse ad in quanto quest'ultima non Controparte_1
aveva neppure contestato la responsabilità ex art. 2112 c.c. rispetto ai crediti maturati dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro, né
l'ammontare delle retribuzioni pari ad € 6.019,13.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
In merito al licenziamento ha ritenuto gravi e confermati dalle emergenze istruttorie gli addebiti disciplinari consistenti: nell'essersi riferito con parole irrispettose all'amministratore delegato in data
17.11.2018 dinanzi ai colleghi;
nell'aver criticato davanti a colleghi e clienti le scelte di marketing aziendali pronosticando anche la chiusura dell'attività; nella violazione degli ordini datoriali, essendosi recato più volte in azienda per operazioni futili ed effettuabili al telefono, nonostante il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti e il conseguente divieto di entrare nei locali aziendali. Tali condotte, secondo quanto statuito in sentenza, presenterebbero il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, con conseguente idoneità a far venir meno l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Di qui la ritenuta legittimità del licenziamento irrogato.
In merito alle provvigioni per “redditività venditore” ha evidenziato che, dall'escussione dei testi e , sarebbe emerso che le Tes_1 Tes_2
somme indicate come spettanti dal rappresenterebbero Pt_1
solamente la “reddittività preventiva”, dalla quale – secondo le regole di attribuzione dei premi per l'anno 2018 – doveva essere detratto il costo-azienda lordo mensile del dipendente. Nel caso specifico del
, tale costo aziendale sarebbe sempre stato superiore alla Pt_1
redditività derivante dai contratti di vendita e, quindi, non poteva essere riconosciuta alcuna provvigione.
Il giudice di prime cure ha rigettato anche le richieste di risarcimento del danno ex artt. 2087 e 2059 c.c., in quanto il lavoratore non avrebbe provato la condotta illegittima posta in essere dalla società CP_1
9, i danni dallo stesso subiti ed il nesso di causa.
[...]
Infine, ha rigettato la domanda di regolarizzazione contributiva alla luce del fatto che solo l' avrebbe avuto legittimazione attiva in CP_4
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia materia.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di sette motivi.
a) Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per mancata indicazione delle corrette conclusioni rassegnate dalle parti in causa. Evidenzia che il giudice di primo grado ha riportato in sentenza le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, senza tener conto di quelle – in parte diverse – rassegnate nelle note scritte del 18.03.22, a seguito della riassunzione del giudizio. Ritiene che, se fossero state considerate tali note conclusionali, il giudice di prime cure non avrebbe rigettato le domande di accertamento svolto nei confronti del e non ne avrebbe neppure dichiarato CP_2
l'improcedibilità.
b) Con il secondo motivo argomenta l'erroneità della sentenza per aver dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti della società fallita. Sostiene che le domande azionate, in quanto dirette a dichiarare le violazioni poste in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore, siano di mero accertamento e, pertanto, rientrerebbero nella competenza del giudice del lavoro.
c) Con il terzo motivo censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha condannato 9 al pagamento delle CP_1
retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018, pari ad €
6.019,13, omettendo di pronunciarsi sulle ulteriori richieste di condanna formulate. Contesta altresì la sentenza laddove si afferma che la mancata trascrizione delle istanze istruttorie, relative allo svolgimento di mansioni superiori nel ricorso in riassunzione, abbia comportato la rinuncia e la decadenza dalle stesse.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
d) Con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove e l'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie formulate. In particolare, riguardo agli accertamenti richiesti relativi al periodo di causa anteriore al 20.07.18, il giudice avrebbe dovuto tener conto della documentazione fornita dal lavoratore.
Ritiene inoltre che le dichiarazioni dei testi di controparte siano state generiche e contraddittorie.
e) Con il quinto motivo di appello censura la sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il licenziamento.
Evidenzia che le condotte, relative all'uso dell'epiteto “musso” Cont con cui il ha chiamato l , dinanzi ad altri colleghi, e Pt_1
la presenza dell'appellante presso i locali lavorativi nei tre giorni successivi l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività lavorativa, avrebbero potuto rilevare solo in termini di “critica aperta davanti a colleghi ed i clienti” di scelte aziendali e non come giusta causa di licenziamento. Richiama quanto già scritto negli atti di primo grado circa l'inesistenza della giusta causa e le finalità ritorsive del licenziamento comminatogli. Afferma altresì che i testi escussi hanno potuto riferire al giudice solo genericamente e “per sentito dire”.
f) Con il sesto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove il giudice non ha riconosciuto pienamente la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda.
g) Con il settimo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di danno morale in quanto il lavoratore non avrebbe assolto all'onere probatorio.
Si è costituita regolarmente Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Eccepisce, in via preliminare, che l'eccezione di nullità della sentenza non possa essere presa in considerazione dalla Corte, in quanto non è stata trascritta nelle conclusioni formulate nell'atto di appello.
Sostiene la correttezza della sentenza laddove si afferma la competenza del giudice fallimentare in merito a istanze formulate da dipendenti della società fallita relative a diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito. Ritiene, invece, che la competenza spetti al giudice del lavoro qualora il lavoratore formuli richieste finalizzate alla tutela di diritti non patrimoniali estranei all'esigenza della par condicio creditorum.
Rileva pertanto che, avendo il chiesto l'accertamento di diritti Pt_1
di credito dipendenti dal rapporto di lavoro (retribuzioni di dicembre
2017, 13esima mensilità, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018) al fine di ottenere un ordine di pagamento, la competenza spetti al giudice fallimentare.
Evidenzia l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure ha affermato che le retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018 non sono state oggetto di domanda di insinuazione al passivo del fallimento.
Sul punto, rileva che tali retribuzioni, sarebbero comunque pari alla somma di € 3.807,00 (e non all'importo liquidato in sentenza di €
6.019,13).
In merito alle differenze retributive derivanti da mansioni superiori, evidenzia che tali somme sono state richieste dal in sede di Pt_1
insinuazione, ma non sono state ammesse, e il lavoratore non ha proposto opposizione allo stato passivo. Pertanto, ritiene che sul punto vi sia giudicato endo-fallimentare e nessun credito per dette voci potrà essere ammesso al passivo, indipendentemente dalla decisione del giudice del lavoro.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rileva, infine, che parte appellante, non avendo riportato le richieste istruttorie nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, è decaduta dalle istanze formulate nel ricorso originario.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene che la domanda di mero accertamento relativa a pretese creditorie rientri nella competenza del giudice fallimentare, non riguardando lo status del lavoratore.
Ritiene irrilevante la circostanza che nella sentenza siano state trascritte le conclusioni di cui al ricorso originario del , in Pt_1
quanto nulla sarebbe cambiato in ordine alla statuizione di improcedibilità della domanda avversaria nei confronti del . CP_2
Evidenzia che ha spontaneamente adempiuto alla Controparte_1
sentenza del Tribunale di Rovigo, corrispondendo al l'importo Pt_1
di € 6.019,13 pari alle retribuzioni maturate alle dipendenze della
[...]
dal mese di dicembre 2017 a marzo 2018. Controparte_2
Rileva che il lavoratore è stato ammesso al passivo del fallimento per la somma di € 21.952,53 ed escluso per € 6.400, di cui € 1.600 per incentivo mese di novembre 2017 e gennaio 2018, in quanto dalla documentazione allegata non risultano raggiunti gli obbiettivi, ed €
4.800 per provvigioni non documentate.
Evidenzia che lo stato passivo esecutivo è stato depositato in data
25.6.2020 e non è stato opposto dal . Pertanto, nessuna Pt_1
condanna potrebbe essere pronunciata nei confronti di CP_1
per il pagamento delle somme già ammesse al passivo del
[...]
fallimento, in quanto il lavoratore sarà soddisfatto in “moneta fallimentare”.
Sostiene la decadenza dell'appellante dalle istanze istruttorie, in quanto non ha formulato alcuna istanza istruttoria nelle conclusioni
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia del ricorso in riassunzione della causa, né ha richiamato quelle contenute nel ricorso originario. In ogni caso, con riferimento al vantato diritto alle retribuzioni corrispondenti al III° livello del
CCNL, rileva che incombeva sul lavoratore l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste ultime e quelle delineate per il ruolo specifico dal contratto collettivo di categoria;
onere che non sarebbe stato assolto. Rileva altresì che il profilo professionale del venditore auto è ricompreso nel IV° livello del ccnl automotive e che tutti i venditori della società erano inquadrati a tale livello.
Contesta i conteggi prodotti dall'appellante, evidenziando che vi sono ricomprese voci (tra cui l'indennità sostitutiva del preavviso) che nulla hanno a che fare con l'accertamento richiesto.
Evidenzia che il lavoratore non ha fornito nessuna prova relativamente alla richiesta di pagamento delle provvigioni e dei premi maturati nel periodo in cui era alle dipendenze della società Controparte_2
[...]
In merito alla legittimità del licenziamento comminato, evidenzia che l'art. 197 del ccnl automotive sanziona con il licenziamento senza preavviso “l'insubordinazione verso i superiori, accompagnata da atteggiamento oltraggioso”. Rileva che, oltre ai testi escussi, anche lo stesso lavoratore aveva confessato in sede di interpello sia di aver pronunciato l'epiteto rivolto all'A.D., sia di essere entrato in concessionaria contravvenendo il divieto imposto dalla azienda.
Evidenzia che, in merito alle “provvigioni redditività venditore”, il non avrebbe mosso alcuna censura alla sentenza di primo Pt_1
grado che, alla luce dell'istruttoria svolta, ha motivatamente rigettato la domanda.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rileva l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto incombeva sul lavoratore l'onere di provare l'illegittimità della condotta tenuta dalla resistente, la sussistenza dei danni patiti CP_6
unitamente al nesso di causalità tra condotta e danni.
Infine, in merito alla domanda di regolarizzazione contributiva evidenzia che il lavoratore, essendo estraneo al rapporto contributivo, non ha diritto di credito nei confronti del datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025, nell'ambito della quale l'appellante ha rinunciato alle conclusioni riguardanti la posizione contributiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, tra trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass. sez. III, n. 2033 del
28/01/2025). Nel caso di specie è ben vero che il giudice di prime cure ha indicato in sentenza le conclusioni che il ricorrente aveva formulato nell'atto introduttivo del giudizio, senza richiamare quelle,
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
parzialmente diverse, formulate nel ricorso in riassunzione (in cui si era limitata la domanda nei confronti del al mero CP_2
accertamento delle pretese vantate) e poi nelle note conclusive.
Tuttavia, anche l'azione di mero accertamento nei confronti della procedura va dichiarata improcedibile, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, in quanto meramente funzionale ad una partecipazione al concorso per ottenere in quella sede le somme conseguenti al richiesto accertamento. Né giova a parte appellante il rilievo secondo cui l'accertamento nei confronti del CP_2
sarebbe necessario per far valere i crediti vantati nei confronti del precedente datore di lavoro fallito verso il nuovo datore di lavoro subentrato nel rapporto a seguito di trasferimento d'azienda. La responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 c.c., infatti, è posta a base di una domanda scindibile che vede coinvolta la sola CP_1
e la necessaria cognizione sui presupposti di quei diritti (a
[...]
contenuto patrimoniale) che si sarebbero realizzati nella fase anteriore al trasferimento d'azienda presso può – e Controparte_2
deve – svolgersi in via incidentale. Il LI, pertanto, non è un litisconsorte necessario nell'azione con cui viene fatta valere la responsabilità solidale del cessionario l'azienda per crediti sorti anteriormente la cessione. Inoltre, i crediti retributivi vantati nei confronti del sono già stati oggetto anche di insinuazione CP_2
al passivo e lo stato passivo, dichiarato esecutivo, non è stato neppure oggetto di opposizione (come emerso in corso di causa) nella parte in cui non sono stati ammessi alcuni dei crediti azionati, con conseguente formazione di giudicato endo-fallimentare.
La Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo” (Cass. sez. lav., n. 27796 del 28/10/2024).
Neppure la domanda con cui si chiede l'accertamento della spettanza della retribuzione corrispondente al III livello del CCNL applicato
(che sottende la rivendica del diritto ad un superiore inquadramento) può ritenersi procedibile nei confronti del atteso che: a) il CP_2
lavoratore non ha richiesto – nel contestare la legittimità del licenziamento comminato da – l'applicazione della CP_1
tutela reintegratoria e, conseguentemente, la domanda non è funzionale a tutelare la posizione dello stesso in seno all'impresa; b) come già evidenziato, all'esito del trasferimento d'azienda, il credito conseguente all'eventuale spettanza del superiore inquadramento, ben può essere fatto valere nei confronti del cessionario quale responsabile in solido senza che sia parte necessaria del processo il precedente datore di lavoro;
c) nei confronti del l'accertamento CP_2
richiesto sarebbe comunque esclusivamente funzionale ad ottenere somme di denaro da far valere secondo le regole della procedura concorsuale (con conseguente cognizione del giudice fallimentare).
2 – Con il terzo motivo d'appello si censura la sentenza per aver limitato la condanna di al solo importo di Euro CP_1
6.019,13 riferito alle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018,
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
compresa la tredicesima 2017, senza tuttavia decidere sulle ulteriori richieste di condanna legate al rapporto intercorso con CP_2
legate al vantato diritto alla retribuzione corrispondente al III
[...]
livello del CCNL e alle ulteriori rivendicazioni retributive avanzate nel ricorso, tra cui la somma di Euro 4800 per premi dovuti sulle vendite mensili di automobili ed Euro 3.519,58 per provvigioni sulle vendite. L'appellante si duole della ritenuta decadenza dalle istanze istruttorie per non essere state formulate anche nel ricorso in riassunzione dopo l'interruzione dell'originario processo in conseguenza dell'intervenuto LI . Controparte_7
Inoltre, si duole del fatto che la decisione gravata violerebbe l'art. 2112 c.c. per aver omesso di pronunciare condanna a carico di quale responsabile in solido, in relazione ai crediti CP_1
ammessi al passivo fallimentare di . Tale profilo Controparte_2
di doglianza è oggetto anche del sesto motivo d'appello che, dunque, può essere qui trattato congiuntamente al terzo.
2.1 – Il motivo d'appello è infondato nel merito laddove si rivendica il diritto alla retribuzione corrispondente al III livello del CCNL. Si deve convenire con parte appellante in merito all'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato la decadenza dalle istanze istruttorie atteso che le stesse erano state ritualmente formulate nell'atto introduttivo del giudizio e il ricorso in riassunzione, pur non riportando in calce le istanze istruttorie, comunque riportava la trascrizione dell'originario ricorso, comprensivo di tali istanze e la riassunzione è un atto d'impulso del processo già pendente. Tuttavia, sono proprio le istanze istruttorie formulate e le stesse allegazioni di cui al ricorso ad essere del tutto inidonee a dimostrare la spettanza del trattamento retributivo rivendicato, la cui pretesa si fonda sul diritto all'inquadramento al III livello del CCNL Terziario. Nel ricorso ci si
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
limita a descrivere le mansioni come quelle di venditore d'auto e si rileva che al III livello del CCNL sono inquadrati i venditori d'auto con funzioni di stima dell'usato. Ebbene, non viene neppure allegato che il ricorrente – pacificamente venditore d'auto – svolgesse abitualmente anche la mansione di stima dell'usato. Di contro, appartengono al IV livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. In mancanza di specifica allegazione in ordine all'abituale svolgimento di funzioni di stima dell'usato, si deve convenire che il corretto inquadramento del venditore d'auto (che non svolge funzioni di stima dell'usato con carattere di abitualità) è il IV livello del CCNL terziario.
Sotto altro profilo, se è pur vero che il ricorrente ha lamentato la diminuzione della retribuzione percepita in occasione della scelta aziendale di applicare in luogo del precedente CCNL metalmeccanica industria, il CCNL Terziario, è altrettanto vero che la domanda formulata – e il relativo conteggio – si fonda (solo) sul vantato diritto alla retribuzione spettante per il III livello del CCNL Terziario (in luogo del IV assegnato) e non si lamenta il mancato riconoscimento di un eventuale superminimo finalizzato a garantire il medesimo livello retributivo in godimento con il precedente inquadramento al V livello del CCNL Metalmeccanica industria. Tale CCNL, comunque, non prevedeva l'erogazione della 14^ mensilità, a differenza del CCNL
Terziario poi applicato che, sotto tale profilo, era dunque più favorevole. Infatti, moltiplicando per 13 l'importo mensile riconosciuto quando era applicato il CCNL metalmeccanica, si ottiene l'importo annuo di Euro 23.073,57; moltiplicando per 14 l'importo
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
mensile totale spettante da busta paga dopo l'inquadramento al IV livello CCNL terziario (tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione totale riconosciuta in busta paga, compreso un “ad personam di Euro 63,70), si ottiene l'importo annuo di Euro
23.073,82, del tutto coerente con il precedente trattamento retributivo.
Risulta, infine, del tutto coerente con le mansioni di venditore d'auto anche l'inquadramento al IV livello del CCNL Automotive applicato da cui appartengono proprio gli addetti alla vendita di CP_1
autoveicoli (cfr. CCNL in atti).
2.2 – In merito alle ulteriori voci di credito azionate dal ricorrente nei confronti di quale responsabile in solido ex art. 2112 CP_1
c.c., maturate nel corso del rapporto alle dipendenze di CP_2
risulta fondato il rilievo dell'appellante secondo cui l'aver
[...]
ottenuto l'insinuazione al passivo fallimentare non conduce ex se ad escludere la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, atteso che è il pagamento e, dunque, la soddisfazione del credito da parte del a liberare il cessionario responsabile in solido. Va, dunque, CP_2
in questa sede analizzata la fondatezza delle singole pretese creditorie in parola sulla base delle emergenze istruttorie acquisite.
Il Giudice di prime cure ha già condannato al CP_1
pagamento delle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018
(compresa la tredicesima 2017) per un ammontare di Euro 6.019,13.
La quantificazione delle somme in parola, pur affermata come erronea dalla difesa del nella sua memoria di costituzione in grado CP_2
d'appello, non è stata oggetto di appello incidentale da parte di e su di essa si è formato il giudicato. CP_1
2.3 - La somma di Euro 35.757,55 indicata da parte appellante al punto 1 delle conclusioni risulterebbe dal richiamato conteggio sub doc. 38 che si riferisce ad una pluralità di crediti vantati ma non è dato
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
comprendere come si giunga all'importo indicato nelle conclusioni.
L'appellante non fornisce spiegazioni al riguardo, limitandosi a richiamare il conteggio comprensivo di molte voci di credito la cui somma complessiva non porta a tale risultato.
Ad ogni buon conto, analizzando le singole poste di credito ivi indicate:
- Le differenze retributive derivanti dal vantato superiore inquadramento non sono dovute per le ragioni già esposte in precedenza;
- Le somme vantate per “premi e provvigioni” sono pari ad Euro
3.519,58 in relazione al periodo alle dipendenze di
[...]
ed Euro 5.009,62 sono stati rivendicati nei Controparte_2
confronti di In relazione alla prima somma, CP_1
l'appellante non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua debenza, né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale somma, né ha fornito allegazioni sufficienti in merito ad un'ipotetica violazione dell'art. 194 CCNL, che viene solo genericamente richiamato nel ricorso di primo grado. Viene richiamato il doc. 31 da cui si dovrebbe ricavare la debenza di tale importo ma per le mensilità in contestazione (da novembre
2017 a luglio 2018, escluso febbraio 2018, come si ricava dalla lettura di pag. 17 del ricorso di primo grado) vengono riportate delle schede indicanti le vendite dei soli mesi di gennaio 2018 e novembre 2017, senza che nelle stesse sia indicata la debenza di provvigioni (nelle schede riferite ad alcune mensilità precedenti viene indicata, oltre al fatturato e una voce denominata “marg. nuovo”, anche la provvigione maturata dal venditore, mentre nelle schede di novembre 2017 e gennaio 2018 viene indicato il fatturato e il non meglio definito “marg. nuovo”, ma non anche
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
la provvigione spettante). Anche il doc. 29 – richiamato nel ricorso di primo grado – non risulta utile allo scopo in quanto riferito esclusivamente alla riconosciuta spettanza di provvigioni per il mese, qui non in contestazione, di settembre
2016. In merito alla seconda somma di Euro 5.009,62,
l'istruttoria di primo grado ha confermato la prospettazione di parte secondo cui il documento 32 prodotto dal CP_1
ricorrente non costituirebbe il riconoscimento di somme dovute a titolo di provvigioni ma indicherebbe la base di calcolo da cui sottrarre il costo-azienda lordo mensile del dipendente al fine di determinare la spettanza di eventuali provvigioni per
“redditività venditore”, secondo le regole di incentivazione stabilite per l'anno 2018 che, descritte puntualmente nella memoria difensiva di primo grado di non sono CP_1
neppure state oggetto di specifica contestazione da parte dell'originario ricorrente. Il teste ha fornito dettagliate Tes_2
spiegazioni a riguardo dichiarando: “Il documento 32 che mi viene esibito va integrato con la stima provvigionale che detta le regole di incentivazione di singoli venditori stabilito preventivamente ad inizio anno e conosciuto dai dipendenti. Nel
2018 è stato emesso a marzo in quanto ha iniziato a CP_1
marzo nella sede di Legnago e poi a luglio aprendo la sede di
Rovigo. La redditività venditore (nel documento che mi viene esibito corrisponde ai 505,64€ va rapportato al costo aziendale), e se il rapporto è positivo il valore risultante va ad incrementare la busta paga del dipendente o la provvigione dell'agente venditore, se negativo viene riportato per il mese successivo tra i costi aziendali che serviranno a rapportare le voci di redditività venditore successivamente maturate. 38bis.
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
Vedo il doc. 22 e confermo, si tratta della stima provvigionale che detta le regole di incentivazione di singoli venditori prestabilita annualmente di cui ho detto rispondendo al capitolo che precede. Si compone di una parte quantitativa e di una parte qualitativa. Nel documento vengono specificati i prerequisiti richiesti per maturare il margine venditore (i
505,64€ di cui abbiamo parlato prima) che andranno successivamente parametrati ai costi aziendali”. Le somme in parola, conseguentemente, non possono essere riconosciute come dovute da CP_1
- La somma indicata come TFR ancora da corrispondere, pari ad
Euro 5.654,91, è stata, nelle more del giudizio di primo grado, già corrisposta dal (cfr. doc. 47 Controparte_8 CP_4
ric.) che ha liquidato l'importo lordo di Euro 5.654,20 oltre interessi per Euro 94.37 (pari a netti Euro 4.472,34).
- La somma riferita alle retribuzioni da aprile a luglio 2018, pari ad Euro 4.655 netti, invece, risulta spettante (in forza della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.). Vanno tuttavia detratti
Euro 2.137,47 netti, già corrisposti dal Fondo di garanzia CP_4
per crediti diversi dal TFR riferibili alle ultime tre mensilità
(doc. 47 e 48 ric.), da cui la debenza di Euro 2.517.53.
- Rimane, da ultimo, l'importo già liquidato con il decreto ingiuntivo n. 212/18 riferito alle mensilità da dicembre 2017 a marzo 2018 e ai premi, pari ad Euro 4800, dovuti contrattualmente in relazione alle mensilità in cui il ricorrente aveva realizzato più di dieci vendite. Le retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018 sono già state riconosciute con la sentenza di primo grado. Spetta, invece, l'ulteriore importo di
Euro 4.800 atteso che il ricorrente ha documentato sia il vincolo
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
contrattuale con cui si era prevista l'erogazione dell'emolumento in parola (doc. 4, allegato al contratto di assunzione), sia le sei mensilità in cui risultano almeno 10 vendite (doc. 31). Il credito in parola è anche stato ammesso al passivo fallimentare (come ammesso dalla difesa del fallimento a pag. 8 della memoria difensiva di primo grado).
Nel corso dell'udienza del 11.09.2025 la difesa del ha CP_2
documentato il pagamento in sede di riparto della somma di Euro
5.028,34 lordi (pari a netti Euro 3.871,82 come da bonifico documentato in atti. Dalla lettura di tali dati si ricava che il netto si ottiene sottraendo dal lordo la percentuale del 23% a titolo di ritenute).
Attesa la spettanza di Euro 4.800 lordi a titolo di premi, oltre ad Euro
2.517.53 netti a titolo retributivo, tenuto conto del pagamento da parte del fallimento di Euro 5.028,34 lordi, la somma complessivamente spettante all'appellante (ulteriore rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado) va così calcolata:
4.800 euro lordi sono stati già corrisposti dal fallimento;
dall'importo netto di Euro 2.517,53 va quindi sottratto l'importo residuo già liquidato dal fallimento corrispondente a 5.028,34 – 4.800 = 228,34 lordi, pari ad Euro 175,82 netti (228,34 – 23%). La somma residua spettante è quindi pari ad
Euro 2.517,53 – 175,82 = Euro 2.341,71 netti.
Conseguentemente, in aggiunta a quanto liquidato dal giudice di primo grado, va condannata quale responsabile in CP_1
solido ex art. 2112 c.c. all'ulteriore pagamento di Euro 2.341,71 netti.
2.4 - Le ulteriori somme rivendicate ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso in appello sono già state analizzate trattandosi degli importi indicati come spettanti per le retribuzioni da dicembre 2017 a luglio
2018 e delle provvigioni per “redditività venditore” asseritamente pretese pari ad Euro 5.009,62.
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Il quarto motivo d'appello risulta in parte già esaminato alla luce di quanto sopra esposto laddove censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe ammesso le istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle pretese economiche rivendicate in riferimento al periodo anteriore al trasferimento d'azienda. Tali pretese sono già state esaminate alla luce delle emergenze istruttorie documentali in atti e già si è detto della irrilevanza dei capitoli di prova orale, inidonei
(e a monte carenti di sufficienti allegazioni) a dimostrare la spettanza del superiore inquadramento al III livello del CCNL Terziario.
3.1 – Per il resto, con il quarto motivo d'appello si lamenta l'errata valutazione delle prove che avrebbero dimostrato la fondatezza dell'addebito disciplinare contestato che ha poi condotto all'adozione del licenziamento. Parimenti, si lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati in ricorso volti a dimostrare l'inesistenza delle ragioni del licenziamento e la bontà dell'operato del ricorrente. Il motivo d'appello va analizzato congiuntamente al quinto con cui si censura la sentenza nella parte in cui ritenuto sussistenti i presupposti per il licenziamento disciplinare.
3.2 – Le censure sollevate da parte appellante sono infondate.
Nel corso dell'interrogatorio formale, il ricorrente ha sostanzialmente ammesso parte dei fatti materiali oggetto di contestazione (missive di addebito del 19.11 e del 3.12.2018) consistenti nell'aver proferito una espressione offensiva nei confronti dell'amministratore delegato
(definito “musso”, cioè asino o ) parlando con dei colleghi (pur Per_1
ritenendo che non vi fosse un intento offensivo), e di essersi recato più volte in concessionario nonostante il divieto derivante dalla sospensione cautelare disposta dalla società datrice di lavoro con la missiva di contestazione disciplinare del 19.11.2018 (sostenendo di non sapere del divieto di entrare). Il sig. ha, infatti, dichiarato: Pt_1
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
“nella mattina del 17.11.2018 ho esternato il mio disappunto sulla mail inviata da a conoscenza di tutti i miei colleghi che mi Per_2
hanno sempre stimato;
probabilmente nel discorso può essere uscita la parola detta nel capitolo, che però per noi veneti è un intercalare e non aveva fine offensivo verso l'AD. Non ricordo bene quante persone ci fossero ma sicuramente non c'erano persone che abbiano potuto sentire questi discorsi che si sono svolti attorno a una scrivania in un salone ampio 500 mq. 31. è vero che sono entrato;
dal ricevimento della lettera che mi è stata inviata non ho mai saputo che non avrei potuto entrate in concessionaria;
quel giorno sono andato per ritirare mio materiale, per esempio il pc, che mi è stato consegnato dal;
Tes_2
è vero che ho chiesto alla collega il numero di telefono ma senza importunarla. Nel salone non c'erano persone, non c'era nessuno dentro, trattandosi di un orario quasi di chiusura. 31bis. so che la se ne è andata;
poi si è presentato il dicendomi di Pt_2 Tes_2
uscire dalla concessionaria altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri, io sono uscito dichiarandomi disponibile a continuare a lavorare come prima;
mi risulta che ci siano dei tempi tecnici perché una lettera di sospensione diventi efficace. Essendo avevo Parte_1
in quei locali due locali nella mia disponibilità con l'archivio della
Controparte_9
31ter. ribadisco che non sapevo che non potevo entrare, ma ripeto che potevo accedere ai locali nella mia disponibilità, e scendendo sono entrato dalla porta laterale per salutare i venditori che erano tutti occupati, allora sono andato alla macchinetta del caffè avendo ancora la chiavetta carica e ho preso un caffè. Il cliente in Per_3
quell'occasione mi ha detto di voler cambiare la sua Jeep chiedendomi informazioni, gli ho presentato il sig. per Tes_1
fargli dare informazioni. Poi sono uscito. 31quater. non ricordo se
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
era presente in tal caso, perché io sono entrato 3 volte, una per Tes_2
prendere i miei beni, una per reperire un indirizzo pec che non conoscevo, e in quel caso la ha chiamato il che dal Pt_2 Tes_2
telefono mi ha detto che non potevo restare”.
Le ulteriori dichiarazioni testimoniali di e Tes_2 Tes_1
comprovano ulteriormente la fondatezza degli addebiti. Il teste Tes_2
ha confermato il capitolo di prova n. 28 (“Nella mattinata CP_1
del giorno seguente (17.11.2018) il sig. nel salone della Pt_1
concessionaria, alla presenza di altri colleghi e del responsabile commerciale sig. Tes_2
- apostrofava con il termine “musso”4 l'a.d. dr. criticandone Per_2
le capacità professionali;
- si dichiarava offeso dalle precedenti contestazioni ricevute e pertanto in “sciopero”; - criticava ancora una volta pesantemente e pubblicamente la politica commerciale dell'azienda, in particolare la proposta di servizi complementari, affermando sarcasticamente che l'azienda avrebbe chiuso in brevissimo tempo”) affermando di ricordare l'episodio ed ha precisato:
“ricordo che oltre a me ed al ricorrente erano presenti i colleghi
, e che non Parte_3 Testimone_3 Testimone_4
lavora più nella nostra azienda, tutti erano venditori. Non era presente l'AD. Il ha manifestato di non condividere le scelte Pt_1
commerciali ed ha pronosticato la chiusura della società. Ricordo anche che si è detto “in sciopero”. Il teste ha parimenti confermato che in più occasioni il sig. è entrato in concessionario dopo che Pt_1
gli era stata comunicata la sospensione cautelare per motivi futili, come chiedere un indirizzo pec o chiedere le generalità alla collega per poterla citare come testimone1, e che lo stesso in Pt_2
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
un'occasione, nonostante fosse ormai chiaro il divieto di entrare in concessionario (atteso che era stato accompagnato all'uscita) ha affermato che il giorno dopo sarebbe tornato perché riteneva inefficace la sospensione.
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste che ha Tes_5
integralmente confermato il cap. 28 : “Confermo. Ero CP_1
presente. Ricordo che il sig. ha dato del “musso” all'AD; Pt_1
ricordo che si è detto offeso da contestazioni ricevute, credo si riferisse ad una contestazione mossagli dall'AD nella quale aveva evidenziato un episodio di vendita gestito dal nel quale non Pt_1
erano stati abbinati al finanziamento per l'acquisto dell'automobile uno o più prodotti assicurativi, con ciò facendo venir meno parte dell'utile per l'azienda; ricordo che il si è detto in sciopero e Pt_1
che ha detto che anche noi avremmo dovuto essere in sciopero, e ricordo la critica alla politica commerciale e la prognosi di chiusura della società. Adr. oltre a me era presente il sig. , il collega Tes_2
una collega del front-office Parte_3 Parte_4
che non lavora più con noi. Non era presente l'AD”. Il medesimo teste ha confermato i cap. 31 e 31bis riferiti all'entrata in concessionaria del dopo la sospensione cautelare per chiedere Pt_1
le generalità della collega (che gli aveva riferito il dialogo Pt_2
cautelare entrava in concessionaria in spregio al divieto di accedere ai locali aziendali e, fermatosi alla reception, chiedeva alla collega sig.ra alla presenza della Parte_4 clientela della società, le sue generalità e il numero di tele mando che le sarebbero serviti per citarla come testimone”. Cap. 31 bis. “La sig.ra iferiva immediatamente Pt_2
l'accaduto al superiore sig. , il quale invitava cortesemente il ricorrente ad uscire, Tes_6 ricordandogli che era sospeso cautelativamente dalla prestazione e non gli era permesso accedere ai locali aziendali”. Il teste ha dichiarato: “31. Confermo. Ero presente. Il concessionario ha un salone ampio tipo open space, con due entrate, una Fiat e una Alfa Romeo. L'entrata presidiata dalla collega è quella Fiat. All'epoca avevo la Pt_2 pos nell'area Alfa Romeo, distaccata dall'e mi sono accorto dell'entrata del e l'ho invitato ad uscire. Il dialogo con la mi è stato riferito dalla stessa Pt_1 Pt_2 sig.ra Pt_2
31bis. ho già risposto”.
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
intercorso) ed ha confermato ulteriori accessi del in Pt_1
concessionario.
L'istruttoria svolta si presenta univoca e non si rendono necessari ulteriori approfondimenti. Il ricorrente ha non solo apertamente criticato le politiche commerciali dell'azienda, ma, soprattutto, ha offeso in presenza di colleghi l'amministratore delegato, esponendolo al ridicolo con un'espressione (“musso”) che, letta unitamente alla critica alle politiche commerciali dell'azienda – a questi riconducibili
– sottende una sprezzante valutazione di incapacità a svolgere il suo lavoro. Parimenti, risulta dimostrato che, alla presenza dei colleghi venditori, proprio in ragione della critica alle decisioni aziendali si è definito “in sciopero” e ha pronosticato la fine dell'attività aziendale.
Si tratta, pertanto, non tanto di una critica legittima, ma di una sostanziale delegittimazione dell'amministratore delegato, accompagnata da una evidente offesa, senza che possa aver rilievo la precedente e-mail inoltrata dal datore di lavoro a tutti i venditori – non gradita dal – in cui si ribadiva la necessità per ragioni Pt_1
economiche, già in precedenza spiegata, di abbinare a tutti i finanziamenti le polizze “Nobis”, dando atto che il sig. non Pt_1
l'aveva fatto in due occasioni. Tale missiva interna all'azienda aveva l'evidente scopo di chiarire un adempimento ritenuto fondamentale e che già era stato spiegato ai venditori. Se il ricorrente poteva umanamente essere dispiaciuto per essere stato citato come esempio non virtuoso, ciò comunque non giustificava la sua successiva reazione scomposta e priva di continenza dinanzi ai colleghi (volta a denigrare l'amministratore delegato). Inoltre, in spregio al provvedimento di sospensione cautelare adottato con la contestazione d'addebito, ha ripetutamente ignorato tale provvedimento – implicante il divieto di recarsi sul posto di lavoro – per esigenze del tutto futili e
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
costringendo a più riprese il collega ad accompagnarlo alla Tes_2
porta (per poi ripresentarsi nei giorni seguenti, nonostante fosse ormai inequivocabile il divieto). Tale complessiva condotta va ricondotta ad una grave forma di insubordinazione e, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, giustifica il provvedimento disciplinare del licenziamento, attesa l'idoneità della stessa a interrompere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro (il CCNL prevede, in via esemplificativa, tra le ipotesi di recesso per giusta causa l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso). Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale e che “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (Cass. sez. lav., n. 9635/2016). Inoltre,
“l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile” (Cass. sez. lav., n. 14527 del 06/06/2018).
4 – Il settimo motivo d'appello è parimenti infondato essendo del tutto evidente che il licenziamento non può considerarsi ingiurioso (attesa la sua legittimità) e la missiva con cui il datore di lavoro aveva indicato due episodi di mancato rispetto da parte del di un Pt_1
adempimento ritenuto obbligatorio in caso di vendita con finanziamento, non può ritenersi produttiva di un danno risarcibile all'onore o al decoro del lavoratore solo perché trasmessa anche agli altri venditori atteso che: pacificamente (non risulta contestato l'inadempimento in parola) il non aveva rispettato delle Pt_1
direttive aziendali;
il datore di lavoro aveva la necessità di ribadire in modo inequivoco a tutti i venditori la necessità di rispettare la direttiva già in precedenza impartita;
non sono state utilizzate espressioni ingiuriose o denigratorie nei confronti del . In ogni caso, si Pt_1
deve convenire con la decisione di prime cure circa l'assenza di allegazioni e prove in ordine alla effettiva sussistenza di un danno morale o alla reputazione suscettibili di risarcimento.
5 – In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento quale responsabile in CP_1
solido ex art. 2112 c.c. dell'ulteriore somma di Euro 2.341,71 netti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo
(somma aggiuntiva rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado). Per il resto l'appello va respinto.
6 – Le spese di lite, attesa la parziale riforma della decisione di prime cure nei confronti di e tenuto conto dell'esito CP_1
complessivo del giudizio (solo in parte favorevole al ricorrente), sono compensate per due terzi e poste a carico di per il terzo CP_1
residuo per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (causa di valore indeterminabile a complessità bassa).
Le spese di lite nei confronti del sono confermate per CP_2
quanto riguarda il primo grado (atteso il rigetto dell'appello sul punto)
e sono poste a carico di parte appellante per il presente grado, liquidate secondo valori minimi di scaglione atteso il ridotto numero di questioni da esaminare nei confronti del . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna quale CP_1
responsabile solidale ex art. 2112 c.c., al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di Euro 2.341,71 netti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi tra parte appellante e e condanna al CP_1 CP_1
pagamento del terzo residuo che si liquida in Euro 2.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge per il primo grado ed Euro 1.667 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge per il grado d'appello, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante antistatario;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di che Controparte_2
~ 29 ~ Corte d'Appello di Venezia
si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 30 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha confermato i cap. 31 e 31bis pur dando atto che il contenuto della conversazione tra il e la gli era stato riferito da quest'ultima. Cap. 31: “Sennonché il sig. Pt_1 Pt_2
intorno alle ore 12:00 del 21.11.2018, nonostante il provvedimento di sospensione Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 aprile 2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Alessandra Amantea che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
Gianpiero Belligoli e Andrea Bortoluzzi che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata –
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliato presso l'avv. Sandro Grandese che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 56/22 del Tribunale di Rovigo
In punto: licenziamento disciplinare – differenze retributive
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Verificati - ove ritenuto - i presupposti di solidarietà passiva tra le parti resistenti ex art.2112 cc e quindi la responsabilità di rispetto al rapporto CP_3 sostanziale dedotto ed ai conseguenti diritti in capo al ricorrente;
1) accertare che l'appellante è stato assunto dalla CP_2 prima, con subentro della 9 dal 21.07.18, con
[...] CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di venditore V e poi IV livello dal 21/12/15 al 13/12/18 - per 40 ore settimanali, prima con CCNL Metalmeccanico, poi con CCNL Commercio e, Terziario e dopo il 21/07/18, con CCNL "Automotive"; tutto, senza la garanzia della retribuzione proporzionale alla qualifica di venditore III livello CCNL Commercio e Terziario e comunque con un riconoscimento di somme inferiori a quelle concordate nel contratto di assunzione del 17/12/15. Conseguentemente, condannare al pagamento delle somme dovute e non corrisposte CP_1 anche da e quindi delle differenze emergenti Controparte_2
a seguito del disposto accertamento per la complessiva somma di € 35.757,55 (doc.38) o di quell'altra che sarà accertata in corso di causa;
2) dato atto che ad oggi non ha dato esecuzione alla CP_3 condanna di pagamento – pur avendo manifestato la detta volontà - accertare – ed in parte confermare - che le mensilità relative ai mesi di: dicembre 2017, 13 mensilità, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 non sono state corrisposte da
[...]
e per tale motivo condannare 9 - al Controparte_2 CP_1 pagamento della somma corrispondente pari ad € 9.462,00 (netti) in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia ragione delle responsabilità solidale ex art.2112 c.c. – salvo conseguente rinuncia al credito corrispondente insinuato -; tutto, oltre interessi e rivalutazione, salvo responsabilità esclusiva di di cui si chiede, se del caso, condanna in via CP_1 subordinata;
3) accertare che rispetto a quanto convenuto, anche nell'originario contratto in essere con non ha Controparte_2 CP_3 corrisposto al Sig. la somma per provvigioni “redditività Pt_1 venditore” dovuta e pari ad € 5009,62; il tutto, con condanna della resistente al pagamento della detta somma, oltre interessi CP_3
e rivalutazione;
4) accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare operato da
in danno del ricorrente per mancanza di presupposti - sia CP_3 in fatto che in diritto - e, conseguentemente, condannare 9 CP_1 al pagamento della indennità corrispondente nella misura massima di legge;
tutto oltre interessi e rivalutazione. 5)accertare il comportamento illegittimo della resistente in CP_3 violazione dell'art. 2087 c.c. verso l'opponente per inadempimento al contratto e condannare la stessa al danno conseguente, da valutarsi equitativamente ex art.1226 c.c., estendendo la detta responsabilità a
ove rilevi che la stessa non abbia fatto nulla per Controparte_2 impedire il fatto;
6) tutto quanto riportato ai precedenti punti 1-2-3-4-5-6, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli e complessivi diritti (determinate anche ex art.1748, comma 4°, c.c.), sino al saldo effettivo;
7) nonché la condanna a carico della resistente anche CP_1 ex art.2112 cc., alla regolarizzazione contributiva anche con riguardo al periodo anteriore al 21/07/18. Quanto al fallimento si chiede che previa revoca del CP_2 provvedimento con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione ordinaria de qua, venga accertato e dichiarato - quanto ai riportati punti 1 e 2 delle rassegnate conclusioni -, anche per gli effetti rispetto alla stessa;
8) condannare, infine, la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
In via istruttoria”
Conclusioni per parte appellata “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis In via principale:
= rigettare tutti motivi d'appello formulati dal sig. , in Parte_1 quanto infondati in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 56/2022 del Tribunale di Rovigo. In via subordinata:
= nella denegata e non creduta, ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse nei limiti di giustizia, in ragione delle eccezioni illustrate in memoria. In ogni caso:
= con vittoria di spese compenso professionale, rimb. forfettario oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio […]”
Conclusioni per parte appellata Controparte_2
: “Nel Merito: Respingersi, con riferimento a tutte le
[...] domande formulate nei confronti della procedura fallimentare, il proposto appello in quanto infondato con conferma della gravata sentenza n.56/2022. In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo indicata in
[...]
epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto contro e avente Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto una pluralità di domande con cui aveva rivendicato il pagamento in solido ex art. 2112 c.c. di differenze retributive per stipendi non corrisposti a decorrere dalla tredicesima mensilità di dicembre 2017 a marzo 2018 e da aprile a luglio 2018, il pagamento del TFR, il riconoscimento della retribuzione proporzionale alla
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia qualifica di venditore di III livello del CCNL Terziario, dei premi e delle provvigioni denominate “redditività venditore”, nonché la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato da la condanna CP_1
della società risarcimento del danno non patrimoniale subito e la richiesta di regolarizzazione contributiva.
A seguito del fallimento di il processo Controparte_2
veniva interrotto e successivamente riassunto dal nei confronti Pt_1
del e di 9. CP_2 CP_1
Il giudice di prime cure, richiamando quanto stabilito dalla Suprema
Corte in merito alle rispettive competenze del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, ha rilevato che le pretese rivolte nei confronti della società fallita (nello specifico, decreto ingiuntivo n. 212/18, pagamento delle retribuzioni da aprile 2018 a luglio 2018, TFR e provvigioni maturate sino a luglio 2018) erano già state azionate dal lavoratore nella procedura fallimentare tramite insinuazione al passivo e, trattandosi di domande funzionali ad una condanna del fallimento al pagamento di somme, ne ha dichiarato l'improcedibilità. Ha, invece, statuito nel merito in relazione alle altre domande.
Ha ritenuto che il lavoratore, non avendo formulato istanze istruttorie nel ricorso in riassunzione, fosse decaduto dalle istanze formulate nel procedimento originario, che avrebbero dovuto provare, in particolare, lo svolgimento di mansioni superiori.
Ha rilevato che il pagamento delle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018, non oggetto di domanda di insinuazione al passivo del fallimento, spettasse ad in quanto quest'ultima non Controparte_1
aveva neppure contestato la responsabilità ex art. 2112 c.c. rispetto ai crediti maturati dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro, né
l'ammontare delle retribuzioni pari ad € 6.019,13.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
In merito al licenziamento ha ritenuto gravi e confermati dalle emergenze istruttorie gli addebiti disciplinari consistenti: nell'essersi riferito con parole irrispettose all'amministratore delegato in data
17.11.2018 dinanzi ai colleghi;
nell'aver criticato davanti a colleghi e clienti le scelte di marketing aziendali pronosticando anche la chiusura dell'attività; nella violazione degli ordini datoriali, essendosi recato più volte in azienda per operazioni futili ed effettuabili al telefono, nonostante il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti e il conseguente divieto di entrare nei locali aziendali. Tali condotte, secondo quanto statuito in sentenza, presenterebbero il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, con conseguente idoneità a far venir meno l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Di qui la ritenuta legittimità del licenziamento irrogato.
In merito alle provvigioni per “redditività venditore” ha evidenziato che, dall'escussione dei testi e , sarebbe emerso che le Tes_1 Tes_2
somme indicate come spettanti dal rappresenterebbero Pt_1
solamente la “reddittività preventiva”, dalla quale – secondo le regole di attribuzione dei premi per l'anno 2018 – doveva essere detratto il costo-azienda lordo mensile del dipendente. Nel caso specifico del
, tale costo aziendale sarebbe sempre stato superiore alla Pt_1
redditività derivante dai contratti di vendita e, quindi, non poteva essere riconosciuta alcuna provvigione.
Il giudice di prime cure ha rigettato anche le richieste di risarcimento del danno ex artt. 2087 e 2059 c.c., in quanto il lavoratore non avrebbe provato la condotta illegittima posta in essere dalla società CP_1
9, i danni dallo stesso subiti ed il nesso di causa.
[...]
Infine, ha rigettato la domanda di regolarizzazione contributiva alla luce del fatto che solo l' avrebbe avuto legittimazione attiva in CP_4
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia materia.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di sette motivi.
a) Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per mancata indicazione delle corrette conclusioni rassegnate dalle parti in causa. Evidenzia che il giudice di primo grado ha riportato in sentenza le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, senza tener conto di quelle – in parte diverse – rassegnate nelle note scritte del 18.03.22, a seguito della riassunzione del giudizio. Ritiene che, se fossero state considerate tali note conclusionali, il giudice di prime cure non avrebbe rigettato le domande di accertamento svolto nei confronti del e non ne avrebbe neppure dichiarato CP_2
l'improcedibilità.
b) Con il secondo motivo argomenta l'erroneità della sentenza per aver dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti della società fallita. Sostiene che le domande azionate, in quanto dirette a dichiarare le violazioni poste in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore, siano di mero accertamento e, pertanto, rientrerebbero nella competenza del giudice del lavoro.
c) Con il terzo motivo censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha condannato 9 al pagamento delle CP_1
retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018, pari ad €
6.019,13, omettendo di pronunciarsi sulle ulteriori richieste di condanna formulate. Contesta altresì la sentenza laddove si afferma che la mancata trascrizione delle istanze istruttorie, relative allo svolgimento di mansioni superiori nel ricorso in riassunzione, abbia comportato la rinuncia e la decadenza dalle stesse.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
d) Con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove e l'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie formulate. In particolare, riguardo agli accertamenti richiesti relativi al periodo di causa anteriore al 20.07.18, il giudice avrebbe dovuto tener conto della documentazione fornita dal lavoratore.
Ritiene inoltre che le dichiarazioni dei testi di controparte siano state generiche e contraddittorie.
e) Con il quinto motivo di appello censura la sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il licenziamento.
Evidenzia che le condotte, relative all'uso dell'epiteto “musso” Cont con cui il ha chiamato l , dinanzi ad altri colleghi, e Pt_1
la presenza dell'appellante presso i locali lavorativi nei tre giorni successivi l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività lavorativa, avrebbero potuto rilevare solo in termini di “critica aperta davanti a colleghi ed i clienti” di scelte aziendali e non come giusta causa di licenziamento. Richiama quanto già scritto negli atti di primo grado circa l'inesistenza della giusta causa e le finalità ritorsive del licenziamento comminatogli. Afferma altresì che i testi escussi hanno potuto riferire al giudice solo genericamente e “per sentito dire”.
f) Con il sesto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove il giudice non ha riconosciuto pienamente la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda.
g) Con il settimo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di danno morale in quanto il lavoratore non avrebbe assolto all'onere probatorio.
Si è costituita regolarmente Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Eccepisce, in via preliminare, che l'eccezione di nullità della sentenza non possa essere presa in considerazione dalla Corte, in quanto non è stata trascritta nelle conclusioni formulate nell'atto di appello.
Sostiene la correttezza della sentenza laddove si afferma la competenza del giudice fallimentare in merito a istanze formulate da dipendenti della società fallita relative a diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito. Ritiene, invece, che la competenza spetti al giudice del lavoro qualora il lavoratore formuli richieste finalizzate alla tutela di diritti non patrimoniali estranei all'esigenza della par condicio creditorum.
Rileva pertanto che, avendo il chiesto l'accertamento di diritti Pt_1
di credito dipendenti dal rapporto di lavoro (retribuzioni di dicembre
2017, 13esima mensilità, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018) al fine di ottenere un ordine di pagamento, la competenza spetti al giudice fallimentare.
Evidenzia l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure ha affermato che le retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018 non sono state oggetto di domanda di insinuazione al passivo del fallimento.
Sul punto, rileva che tali retribuzioni, sarebbero comunque pari alla somma di € 3.807,00 (e non all'importo liquidato in sentenza di €
6.019,13).
In merito alle differenze retributive derivanti da mansioni superiori, evidenzia che tali somme sono state richieste dal in sede di Pt_1
insinuazione, ma non sono state ammesse, e il lavoratore non ha proposto opposizione allo stato passivo. Pertanto, ritiene che sul punto vi sia giudicato endo-fallimentare e nessun credito per dette voci potrà essere ammesso al passivo, indipendentemente dalla decisione del giudice del lavoro.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rileva, infine, che parte appellante, non avendo riportato le richieste istruttorie nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, è decaduta dalle istanze formulate nel ricorso originario.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene che la domanda di mero accertamento relativa a pretese creditorie rientri nella competenza del giudice fallimentare, non riguardando lo status del lavoratore.
Ritiene irrilevante la circostanza che nella sentenza siano state trascritte le conclusioni di cui al ricorso originario del , in Pt_1
quanto nulla sarebbe cambiato in ordine alla statuizione di improcedibilità della domanda avversaria nei confronti del . CP_2
Evidenzia che ha spontaneamente adempiuto alla Controparte_1
sentenza del Tribunale di Rovigo, corrispondendo al l'importo Pt_1
di € 6.019,13 pari alle retribuzioni maturate alle dipendenze della
[...]
dal mese di dicembre 2017 a marzo 2018. Controparte_2
Rileva che il lavoratore è stato ammesso al passivo del fallimento per la somma di € 21.952,53 ed escluso per € 6.400, di cui € 1.600 per incentivo mese di novembre 2017 e gennaio 2018, in quanto dalla documentazione allegata non risultano raggiunti gli obbiettivi, ed €
4.800 per provvigioni non documentate.
Evidenzia che lo stato passivo esecutivo è stato depositato in data
25.6.2020 e non è stato opposto dal . Pertanto, nessuna Pt_1
condanna potrebbe essere pronunciata nei confronti di CP_1
per il pagamento delle somme già ammesse al passivo del
[...]
fallimento, in quanto il lavoratore sarà soddisfatto in “moneta fallimentare”.
Sostiene la decadenza dell'appellante dalle istanze istruttorie, in quanto non ha formulato alcuna istanza istruttoria nelle conclusioni
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia del ricorso in riassunzione della causa, né ha richiamato quelle contenute nel ricorso originario. In ogni caso, con riferimento al vantato diritto alle retribuzioni corrispondenti al III° livello del
CCNL, rileva che incombeva sul lavoratore l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste ultime e quelle delineate per il ruolo specifico dal contratto collettivo di categoria;
onere che non sarebbe stato assolto. Rileva altresì che il profilo professionale del venditore auto è ricompreso nel IV° livello del ccnl automotive e che tutti i venditori della società erano inquadrati a tale livello.
Contesta i conteggi prodotti dall'appellante, evidenziando che vi sono ricomprese voci (tra cui l'indennità sostitutiva del preavviso) che nulla hanno a che fare con l'accertamento richiesto.
Evidenzia che il lavoratore non ha fornito nessuna prova relativamente alla richiesta di pagamento delle provvigioni e dei premi maturati nel periodo in cui era alle dipendenze della società Controparte_2
[...]
In merito alla legittimità del licenziamento comminato, evidenzia che l'art. 197 del ccnl automotive sanziona con il licenziamento senza preavviso “l'insubordinazione verso i superiori, accompagnata da atteggiamento oltraggioso”. Rileva che, oltre ai testi escussi, anche lo stesso lavoratore aveva confessato in sede di interpello sia di aver pronunciato l'epiteto rivolto all'A.D., sia di essere entrato in concessionaria contravvenendo il divieto imposto dalla azienda.
Evidenzia che, in merito alle “provvigioni redditività venditore”, il non avrebbe mosso alcuna censura alla sentenza di primo Pt_1
grado che, alla luce dell'istruttoria svolta, ha motivatamente rigettato la domanda.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rileva l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto incombeva sul lavoratore l'onere di provare l'illegittimità della condotta tenuta dalla resistente, la sussistenza dei danni patiti CP_6
unitamente al nesso di causalità tra condotta e danni.
Infine, in merito alla domanda di regolarizzazione contributiva evidenzia che il lavoratore, essendo estraneo al rapporto contributivo, non ha diritto di credito nei confronti del datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025, nell'ambito della quale l'appellante ha rinunciato alle conclusioni riguardanti la posizione contributiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, tra trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass. sez. III, n. 2033 del
28/01/2025). Nel caso di specie è ben vero che il giudice di prime cure ha indicato in sentenza le conclusioni che il ricorrente aveva formulato nell'atto introduttivo del giudizio, senza richiamare quelle,
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
parzialmente diverse, formulate nel ricorso in riassunzione (in cui si era limitata la domanda nei confronti del al mero CP_2
accertamento delle pretese vantate) e poi nelle note conclusive.
Tuttavia, anche l'azione di mero accertamento nei confronti della procedura va dichiarata improcedibile, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, in quanto meramente funzionale ad una partecipazione al concorso per ottenere in quella sede le somme conseguenti al richiesto accertamento. Né giova a parte appellante il rilievo secondo cui l'accertamento nei confronti del CP_2
sarebbe necessario per far valere i crediti vantati nei confronti del precedente datore di lavoro fallito verso il nuovo datore di lavoro subentrato nel rapporto a seguito di trasferimento d'azienda. La responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 c.c., infatti, è posta a base di una domanda scindibile che vede coinvolta la sola CP_1
e la necessaria cognizione sui presupposti di quei diritti (a
[...]
contenuto patrimoniale) che si sarebbero realizzati nella fase anteriore al trasferimento d'azienda presso può – e Controparte_2
deve – svolgersi in via incidentale. Il LI, pertanto, non è un litisconsorte necessario nell'azione con cui viene fatta valere la responsabilità solidale del cessionario l'azienda per crediti sorti anteriormente la cessione. Inoltre, i crediti retributivi vantati nei confronti del sono già stati oggetto anche di insinuazione CP_2
al passivo e lo stato passivo, dichiarato esecutivo, non è stato neppure oggetto di opposizione (come emerso in corso di causa) nella parte in cui non sono stati ammessi alcuni dei crediti azionati, con conseguente formazione di giudicato endo-fallimentare.
La Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di
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accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo” (Cass. sez. lav., n. 27796 del 28/10/2024).
Neppure la domanda con cui si chiede l'accertamento della spettanza della retribuzione corrispondente al III livello del CCNL applicato
(che sottende la rivendica del diritto ad un superiore inquadramento) può ritenersi procedibile nei confronti del atteso che: a) il CP_2
lavoratore non ha richiesto – nel contestare la legittimità del licenziamento comminato da – l'applicazione della CP_1
tutela reintegratoria e, conseguentemente, la domanda non è funzionale a tutelare la posizione dello stesso in seno all'impresa; b) come già evidenziato, all'esito del trasferimento d'azienda, il credito conseguente all'eventuale spettanza del superiore inquadramento, ben può essere fatto valere nei confronti del cessionario quale responsabile in solido senza che sia parte necessaria del processo il precedente datore di lavoro;
c) nei confronti del l'accertamento CP_2
richiesto sarebbe comunque esclusivamente funzionale ad ottenere somme di denaro da far valere secondo le regole della procedura concorsuale (con conseguente cognizione del giudice fallimentare).
2 – Con il terzo motivo d'appello si censura la sentenza per aver limitato la condanna di al solo importo di Euro CP_1
6.019,13 riferito alle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018,
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compresa la tredicesima 2017, senza tuttavia decidere sulle ulteriori richieste di condanna legate al rapporto intercorso con CP_2
legate al vantato diritto alla retribuzione corrispondente al III
[...]
livello del CCNL e alle ulteriori rivendicazioni retributive avanzate nel ricorso, tra cui la somma di Euro 4800 per premi dovuti sulle vendite mensili di automobili ed Euro 3.519,58 per provvigioni sulle vendite. L'appellante si duole della ritenuta decadenza dalle istanze istruttorie per non essere state formulate anche nel ricorso in riassunzione dopo l'interruzione dell'originario processo in conseguenza dell'intervenuto LI . Controparte_7
Inoltre, si duole del fatto che la decisione gravata violerebbe l'art. 2112 c.c. per aver omesso di pronunciare condanna a carico di quale responsabile in solido, in relazione ai crediti CP_1
ammessi al passivo fallimentare di . Tale profilo Controparte_2
di doglianza è oggetto anche del sesto motivo d'appello che, dunque, può essere qui trattato congiuntamente al terzo.
2.1 – Il motivo d'appello è infondato nel merito laddove si rivendica il diritto alla retribuzione corrispondente al III livello del CCNL. Si deve convenire con parte appellante in merito all'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato la decadenza dalle istanze istruttorie atteso che le stesse erano state ritualmente formulate nell'atto introduttivo del giudizio e il ricorso in riassunzione, pur non riportando in calce le istanze istruttorie, comunque riportava la trascrizione dell'originario ricorso, comprensivo di tali istanze e la riassunzione è un atto d'impulso del processo già pendente. Tuttavia, sono proprio le istanze istruttorie formulate e le stesse allegazioni di cui al ricorso ad essere del tutto inidonee a dimostrare la spettanza del trattamento retributivo rivendicato, la cui pretesa si fonda sul diritto all'inquadramento al III livello del CCNL Terziario. Nel ricorso ci si
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
limita a descrivere le mansioni come quelle di venditore d'auto e si rileva che al III livello del CCNL sono inquadrati i venditori d'auto con funzioni di stima dell'usato. Ebbene, non viene neppure allegato che il ricorrente – pacificamente venditore d'auto – svolgesse abitualmente anche la mansione di stima dell'usato. Di contro, appartengono al IV livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. In mancanza di specifica allegazione in ordine all'abituale svolgimento di funzioni di stima dell'usato, si deve convenire che il corretto inquadramento del venditore d'auto (che non svolge funzioni di stima dell'usato con carattere di abitualità) è il IV livello del CCNL terziario.
Sotto altro profilo, se è pur vero che il ricorrente ha lamentato la diminuzione della retribuzione percepita in occasione della scelta aziendale di applicare in luogo del precedente CCNL metalmeccanica industria, il CCNL Terziario, è altrettanto vero che la domanda formulata – e il relativo conteggio – si fonda (solo) sul vantato diritto alla retribuzione spettante per il III livello del CCNL Terziario (in luogo del IV assegnato) e non si lamenta il mancato riconoscimento di un eventuale superminimo finalizzato a garantire il medesimo livello retributivo in godimento con il precedente inquadramento al V livello del CCNL Metalmeccanica industria. Tale CCNL, comunque, non prevedeva l'erogazione della 14^ mensilità, a differenza del CCNL
Terziario poi applicato che, sotto tale profilo, era dunque più favorevole. Infatti, moltiplicando per 13 l'importo mensile riconosciuto quando era applicato il CCNL metalmeccanica, si ottiene l'importo annuo di Euro 23.073,57; moltiplicando per 14 l'importo
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
mensile totale spettante da busta paga dopo l'inquadramento al IV livello CCNL terziario (tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione totale riconosciuta in busta paga, compreso un “ad personam di Euro 63,70), si ottiene l'importo annuo di Euro
23.073,82, del tutto coerente con il precedente trattamento retributivo.
Risulta, infine, del tutto coerente con le mansioni di venditore d'auto anche l'inquadramento al IV livello del CCNL Automotive applicato da cui appartengono proprio gli addetti alla vendita di CP_1
autoveicoli (cfr. CCNL in atti).
2.2 – In merito alle ulteriori voci di credito azionate dal ricorrente nei confronti di quale responsabile in solido ex art. 2112 CP_1
c.c., maturate nel corso del rapporto alle dipendenze di CP_2
risulta fondato il rilievo dell'appellante secondo cui l'aver
[...]
ottenuto l'insinuazione al passivo fallimentare non conduce ex se ad escludere la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, atteso che è il pagamento e, dunque, la soddisfazione del credito da parte del a liberare il cessionario responsabile in solido. Va, dunque, CP_2
in questa sede analizzata la fondatezza delle singole pretese creditorie in parola sulla base delle emergenze istruttorie acquisite.
Il Giudice di prime cure ha già condannato al CP_1
pagamento delle retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018
(compresa la tredicesima 2017) per un ammontare di Euro 6.019,13.
La quantificazione delle somme in parola, pur affermata come erronea dalla difesa del nella sua memoria di costituzione in grado CP_2
d'appello, non è stata oggetto di appello incidentale da parte di e su di essa si è formato il giudicato. CP_1
2.3 - La somma di Euro 35.757,55 indicata da parte appellante al punto 1 delle conclusioni risulterebbe dal richiamato conteggio sub doc. 38 che si riferisce ad una pluralità di crediti vantati ma non è dato
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
comprendere come si giunga all'importo indicato nelle conclusioni.
L'appellante non fornisce spiegazioni al riguardo, limitandosi a richiamare il conteggio comprensivo di molte voci di credito la cui somma complessiva non porta a tale risultato.
Ad ogni buon conto, analizzando le singole poste di credito ivi indicate:
- Le differenze retributive derivanti dal vantato superiore inquadramento non sono dovute per le ragioni già esposte in precedenza;
- Le somme vantate per “premi e provvigioni” sono pari ad Euro
3.519,58 in relazione al periodo alle dipendenze di
[...]
ed Euro 5.009,62 sono stati rivendicati nei Controparte_2
confronti di In relazione alla prima somma, CP_1
l'appellante non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua debenza, né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale somma, né ha fornito allegazioni sufficienti in merito ad un'ipotetica violazione dell'art. 194 CCNL, che viene solo genericamente richiamato nel ricorso di primo grado. Viene richiamato il doc. 31 da cui si dovrebbe ricavare la debenza di tale importo ma per le mensilità in contestazione (da novembre
2017 a luglio 2018, escluso febbraio 2018, come si ricava dalla lettura di pag. 17 del ricorso di primo grado) vengono riportate delle schede indicanti le vendite dei soli mesi di gennaio 2018 e novembre 2017, senza che nelle stesse sia indicata la debenza di provvigioni (nelle schede riferite ad alcune mensilità precedenti viene indicata, oltre al fatturato e una voce denominata “marg. nuovo”, anche la provvigione maturata dal venditore, mentre nelle schede di novembre 2017 e gennaio 2018 viene indicato il fatturato e il non meglio definito “marg. nuovo”, ma non anche
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
la provvigione spettante). Anche il doc. 29 – richiamato nel ricorso di primo grado – non risulta utile allo scopo in quanto riferito esclusivamente alla riconosciuta spettanza di provvigioni per il mese, qui non in contestazione, di settembre
2016. In merito alla seconda somma di Euro 5.009,62,
l'istruttoria di primo grado ha confermato la prospettazione di parte secondo cui il documento 32 prodotto dal CP_1
ricorrente non costituirebbe il riconoscimento di somme dovute a titolo di provvigioni ma indicherebbe la base di calcolo da cui sottrarre il costo-azienda lordo mensile del dipendente al fine di determinare la spettanza di eventuali provvigioni per
“redditività venditore”, secondo le regole di incentivazione stabilite per l'anno 2018 che, descritte puntualmente nella memoria difensiva di primo grado di non sono CP_1
neppure state oggetto di specifica contestazione da parte dell'originario ricorrente. Il teste ha fornito dettagliate Tes_2
spiegazioni a riguardo dichiarando: “Il documento 32 che mi viene esibito va integrato con la stima provvigionale che detta le regole di incentivazione di singoli venditori stabilito preventivamente ad inizio anno e conosciuto dai dipendenti. Nel
2018 è stato emesso a marzo in quanto ha iniziato a CP_1
marzo nella sede di Legnago e poi a luglio aprendo la sede di
Rovigo. La redditività venditore (nel documento che mi viene esibito corrisponde ai 505,64€ va rapportato al costo aziendale), e se il rapporto è positivo il valore risultante va ad incrementare la busta paga del dipendente o la provvigione dell'agente venditore, se negativo viene riportato per il mese successivo tra i costi aziendali che serviranno a rapportare le voci di redditività venditore successivamente maturate. 38bis.
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
Vedo il doc. 22 e confermo, si tratta della stima provvigionale che detta le regole di incentivazione di singoli venditori prestabilita annualmente di cui ho detto rispondendo al capitolo che precede. Si compone di una parte quantitativa e di una parte qualitativa. Nel documento vengono specificati i prerequisiti richiesti per maturare il margine venditore (i
505,64€ di cui abbiamo parlato prima) che andranno successivamente parametrati ai costi aziendali”. Le somme in parola, conseguentemente, non possono essere riconosciute come dovute da CP_1
- La somma indicata come TFR ancora da corrispondere, pari ad
Euro 5.654,91, è stata, nelle more del giudizio di primo grado, già corrisposta dal (cfr. doc. 47 Controparte_8 CP_4
ric.) che ha liquidato l'importo lordo di Euro 5.654,20 oltre interessi per Euro 94.37 (pari a netti Euro 4.472,34).
- La somma riferita alle retribuzioni da aprile a luglio 2018, pari ad Euro 4.655 netti, invece, risulta spettante (in forza della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.). Vanno tuttavia detratti
Euro 2.137,47 netti, già corrisposti dal Fondo di garanzia CP_4
per crediti diversi dal TFR riferibili alle ultime tre mensilità
(doc. 47 e 48 ric.), da cui la debenza di Euro 2.517.53.
- Rimane, da ultimo, l'importo già liquidato con il decreto ingiuntivo n. 212/18 riferito alle mensilità da dicembre 2017 a marzo 2018 e ai premi, pari ad Euro 4800, dovuti contrattualmente in relazione alle mensilità in cui il ricorrente aveva realizzato più di dieci vendite. Le retribuzioni da dicembre 2017 a marzo 2018 sono già state riconosciute con la sentenza di primo grado. Spetta, invece, l'ulteriore importo di
Euro 4.800 atteso che il ricorrente ha documentato sia il vincolo
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
contrattuale con cui si era prevista l'erogazione dell'emolumento in parola (doc. 4, allegato al contratto di assunzione), sia le sei mensilità in cui risultano almeno 10 vendite (doc. 31). Il credito in parola è anche stato ammesso al passivo fallimentare (come ammesso dalla difesa del fallimento a pag. 8 della memoria difensiva di primo grado).
Nel corso dell'udienza del 11.09.2025 la difesa del ha CP_2
documentato il pagamento in sede di riparto della somma di Euro
5.028,34 lordi (pari a netti Euro 3.871,82 come da bonifico documentato in atti. Dalla lettura di tali dati si ricava che il netto si ottiene sottraendo dal lordo la percentuale del 23% a titolo di ritenute).
Attesa la spettanza di Euro 4.800 lordi a titolo di premi, oltre ad Euro
2.517.53 netti a titolo retributivo, tenuto conto del pagamento da parte del fallimento di Euro 5.028,34 lordi, la somma complessivamente spettante all'appellante (ulteriore rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado) va così calcolata:
4.800 euro lordi sono stati già corrisposti dal fallimento;
dall'importo netto di Euro 2.517,53 va quindi sottratto l'importo residuo già liquidato dal fallimento corrispondente a 5.028,34 – 4.800 = 228,34 lordi, pari ad Euro 175,82 netti (228,34 – 23%). La somma residua spettante è quindi pari ad
Euro 2.517,53 – 175,82 = Euro 2.341,71 netti.
Conseguentemente, in aggiunta a quanto liquidato dal giudice di primo grado, va condannata quale responsabile in CP_1
solido ex art. 2112 c.c. all'ulteriore pagamento di Euro 2.341,71 netti.
2.4 - Le ulteriori somme rivendicate ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso in appello sono già state analizzate trattandosi degli importi indicati come spettanti per le retribuzioni da dicembre 2017 a luglio
2018 e delle provvigioni per “redditività venditore” asseritamente pretese pari ad Euro 5.009,62.
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Il quarto motivo d'appello risulta in parte già esaminato alla luce di quanto sopra esposto laddove censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe ammesso le istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle pretese economiche rivendicate in riferimento al periodo anteriore al trasferimento d'azienda. Tali pretese sono già state esaminate alla luce delle emergenze istruttorie documentali in atti e già si è detto della irrilevanza dei capitoli di prova orale, inidonei
(e a monte carenti di sufficienti allegazioni) a dimostrare la spettanza del superiore inquadramento al III livello del CCNL Terziario.
3.1 – Per il resto, con il quarto motivo d'appello si lamenta l'errata valutazione delle prove che avrebbero dimostrato la fondatezza dell'addebito disciplinare contestato che ha poi condotto all'adozione del licenziamento. Parimenti, si lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati in ricorso volti a dimostrare l'inesistenza delle ragioni del licenziamento e la bontà dell'operato del ricorrente. Il motivo d'appello va analizzato congiuntamente al quinto con cui si censura la sentenza nella parte in cui ritenuto sussistenti i presupposti per il licenziamento disciplinare.
3.2 – Le censure sollevate da parte appellante sono infondate.
Nel corso dell'interrogatorio formale, il ricorrente ha sostanzialmente ammesso parte dei fatti materiali oggetto di contestazione (missive di addebito del 19.11 e del 3.12.2018) consistenti nell'aver proferito una espressione offensiva nei confronti dell'amministratore delegato
(definito “musso”, cioè asino o ) parlando con dei colleghi (pur Per_1
ritenendo che non vi fosse un intento offensivo), e di essersi recato più volte in concessionario nonostante il divieto derivante dalla sospensione cautelare disposta dalla società datrice di lavoro con la missiva di contestazione disciplinare del 19.11.2018 (sostenendo di non sapere del divieto di entrare). Il sig. ha, infatti, dichiarato: Pt_1
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
“nella mattina del 17.11.2018 ho esternato il mio disappunto sulla mail inviata da a conoscenza di tutti i miei colleghi che mi Per_2
hanno sempre stimato;
probabilmente nel discorso può essere uscita la parola detta nel capitolo, che però per noi veneti è un intercalare e non aveva fine offensivo verso l'AD. Non ricordo bene quante persone ci fossero ma sicuramente non c'erano persone che abbiano potuto sentire questi discorsi che si sono svolti attorno a una scrivania in un salone ampio 500 mq. 31. è vero che sono entrato;
dal ricevimento della lettera che mi è stata inviata non ho mai saputo che non avrei potuto entrate in concessionaria;
quel giorno sono andato per ritirare mio materiale, per esempio il pc, che mi è stato consegnato dal;
Tes_2
è vero che ho chiesto alla collega il numero di telefono ma senza importunarla. Nel salone non c'erano persone, non c'era nessuno dentro, trattandosi di un orario quasi di chiusura. 31bis. so che la se ne è andata;
poi si è presentato il dicendomi di Pt_2 Tes_2
uscire dalla concessionaria altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri, io sono uscito dichiarandomi disponibile a continuare a lavorare come prima;
mi risulta che ci siano dei tempi tecnici perché una lettera di sospensione diventi efficace. Essendo avevo Parte_1
in quei locali due locali nella mia disponibilità con l'archivio della
Controparte_9
31ter. ribadisco che non sapevo che non potevo entrare, ma ripeto che potevo accedere ai locali nella mia disponibilità, e scendendo sono entrato dalla porta laterale per salutare i venditori che erano tutti occupati, allora sono andato alla macchinetta del caffè avendo ancora la chiavetta carica e ho preso un caffè. Il cliente in Per_3
quell'occasione mi ha detto di voler cambiare la sua Jeep chiedendomi informazioni, gli ho presentato il sig. per Tes_1
fargli dare informazioni. Poi sono uscito. 31quater. non ricordo se
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
era presente in tal caso, perché io sono entrato 3 volte, una per Tes_2
prendere i miei beni, una per reperire un indirizzo pec che non conoscevo, e in quel caso la ha chiamato il che dal Pt_2 Tes_2
telefono mi ha detto che non potevo restare”.
Le ulteriori dichiarazioni testimoniali di e Tes_2 Tes_1
comprovano ulteriormente la fondatezza degli addebiti. Il teste Tes_2
ha confermato il capitolo di prova n. 28 (“Nella mattinata CP_1
del giorno seguente (17.11.2018) il sig. nel salone della Pt_1
concessionaria, alla presenza di altri colleghi e del responsabile commerciale sig. Tes_2
- apostrofava con il termine “musso”4 l'a.d. dr. criticandone Per_2
le capacità professionali;
- si dichiarava offeso dalle precedenti contestazioni ricevute e pertanto in “sciopero”; - criticava ancora una volta pesantemente e pubblicamente la politica commerciale dell'azienda, in particolare la proposta di servizi complementari, affermando sarcasticamente che l'azienda avrebbe chiuso in brevissimo tempo”) affermando di ricordare l'episodio ed ha precisato:
“ricordo che oltre a me ed al ricorrente erano presenti i colleghi
, e che non Parte_3 Testimone_3 Testimone_4
lavora più nella nostra azienda, tutti erano venditori. Non era presente l'AD. Il ha manifestato di non condividere le scelte Pt_1
commerciali ed ha pronosticato la chiusura della società. Ricordo anche che si è detto “in sciopero”. Il teste ha parimenti confermato che in più occasioni il sig. è entrato in concessionario dopo che Pt_1
gli era stata comunicata la sospensione cautelare per motivi futili, come chiedere un indirizzo pec o chiedere le generalità alla collega per poterla citare come testimone1, e che lo stesso in Pt_2
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
un'occasione, nonostante fosse ormai chiaro il divieto di entrare in concessionario (atteso che era stato accompagnato all'uscita) ha affermato che il giorno dopo sarebbe tornato perché riteneva inefficace la sospensione.
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste che ha Tes_5
integralmente confermato il cap. 28 : “Confermo. Ero CP_1
presente. Ricordo che il sig. ha dato del “musso” all'AD; Pt_1
ricordo che si è detto offeso da contestazioni ricevute, credo si riferisse ad una contestazione mossagli dall'AD nella quale aveva evidenziato un episodio di vendita gestito dal nel quale non Pt_1
erano stati abbinati al finanziamento per l'acquisto dell'automobile uno o più prodotti assicurativi, con ciò facendo venir meno parte dell'utile per l'azienda; ricordo che il si è detto in sciopero e Pt_1
che ha detto che anche noi avremmo dovuto essere in sciopero, e ricordo la critica alla politica commerciale e la prognosi di chiusura della società. Adr. oltre a me era presente il sig. , il collega Tes_2
una collega del front-office Parte_3 Parte_4
che non lavora più con noi. Non era presente l'AD”. Il medesimo teste ha confermato i cap. 31 e 31bis riferiti all'entrata in concessionaria del dopo la sospensione cautelare per chiedere Pt_1
le generalità della collega (che gli aveva riferito il dialogo Pt_2
cautelare entrava in concessionaria in spregio al divieto di accedere ai locali aziendali e, fermatosi alla reception, chiedeva alla collega sig.ra alla presenza della Parte_4 clientela della società, le sue generalità e il numero di tele mando che le sarebbero serviti per citarla come testimone”. Cap. 31 bis. “La sig.ra iferiva immediatamente Pt_2
l'accaduto al superiore sig. , il quale invitava cortesemente il ricorrente ad uscire, Tes_6 ricordandogli che era sospeso cautelativamente dalla prestazione e non gli era permesso accedere ai locali aziendali”. Il teste ha dichiarato: “31. Confermo. Ero presente. Il concessionario ha un salone ampio tipo open space, con due entrate, una Fiat e una Alfa Romeo. L'entrata presidiata dalla collega è quella Fiat. All'epoca avevo la Pt_2 pos nell'area Alfa Romeo, distaccata dall'e mi sono accorto dell'entrata del e l'ho invitato ad uscire. Il dialogo con la mi è stato riferito dalla stessa Pt_1 Pt_2 sig.ra Pt_2
31bis. ho già risposto”.
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
intercorso) ed ha confermato ulteriori accessi del in Pt_1
concessionario.
L'istruttoria svolta si presenta univoca e non si rendono necessari ulteriori approfondimenti. Il ricorrente ha non solo apertamente criticato le politiche commerciali dell'azienda, ma, soprattutto, ha offeso in presenza di colleghi l'amministratore delegato, esponendolo al ridicolo con un'espressione (“musso”) che, letta unitamente alla critica alle politiche commerciali dell'azienda – a questi riconducibili
– sottende una sprezzante valutazione di incapacità a svolgere il suo lavoro. Parimenti, risulta dimostrato che, alla presenza dei colleghi venditori, proprio in ragione della critica alle decisioni aziendali si è definito “in sciopero” e ha pronosticato la fine dell'attività aziendale.
Si tratta, pertanto, non tanto di una critica legittima, ma di una sostanziale delegittimazione dell'amministratore delegato, accompagnata da una evidente offesa, senza che possa aver rilievo la precedente e-mail inoltrata dal datore di lavoro a tutti i venditori – non gradita dal – in cui si ribadiva la necessità per ragioni Pt_1
economiche, già in precedenza spiegata, di abbinare a tutti i finanziamenti le polizze “Nobis”, dando atto che il sig. non Pt_1
l'aveva fatto in due occasioni. Tale missiva interna all'azienda aveva l'evidente scopo di chiarire un adempimento ritenuto fondamentale e che già era stato spiegato ai venditori. Se il ricorrente poteva umanamente essere dispiaciuto per essere stato citato come esempio non virtuoso, ciò comunque non giustificava la sua successiva reazione scomposta e priva di continenza dinanzi ai colleghi (volta a denigrare l'amministratore delegato). Inoltre, in spregio al provvedimento di sospensione cautelare adottato con la contestazione d'addebito, ha ripetutamente ignorato tale provvedimento – implicante il divieto di recarsi sul posto di lavoro – per esigenze del tutto futili e
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costringendo a più riprese il collega ad accompagnarlo alla Tes_2
porta (per poi ripresentarsi nei giorni seguenti, nonostante fosse ormai inequivocabile il divieto). Tale complessiva condotta va ricondotta ad una grave forma di insubordinazione e, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, giustifica il provvedimento disciplinare del licenziamento, attesa l'idoneità della stessa a interrompere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro (il CCNL prevede, in via esemplificativa, tra le ipotesi di recesso per giusta causa l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso). Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale e che “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (Cass. sez. lav., n. 9635/2016). Inoltre,
“l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con
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violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile” (Cass. sez. lav., n. 14527 del 06/06/2018).
4 – Il settimo motivo d'appello è parimenti infondato essendo del tutto evidente che il licenziamento non può considerarsi ingiurioso (attesa la sua legittimità) e la missiva con cui il datore di lavoro aveva indicato due episodi di mancato rispetto da parte del di un Pt_1
adempimento ritenuto obbligatorio in caso di vendita con finanziamento, non può ritenersi produttiva di un danno risarcibile all'onore o al decoro del lavoratore solo perché trasmessa anche agli altri venditori atteso che: pacificamente (non risulta contestato l'inadempimento in parola) il non aveva rispettato delle Pt_1
direttive aziendali;
il datore di lavoro aveva la necessità di ribadire in modo inequivoco a tutti i venditori la necessità di rispettare la direttiva già in precedenza impartita;
non sono state utilizzate espressioni ingiuriose o denigratorie nei confronti del . In ogni caso, si Pt_1
deve convenire con la decisione di prime cure circa l'assenza di allegazioni e prove in ordine alla effettiva sussistenza di un danno morale o alla reputazione suscettibili di risarcimento.
5 – In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento quale responsabile in CP_1
solido ex art. 2112 c.c. dell'ulteriore somma di Euro 2.341,71 netti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo
(somma aggiuntiva rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado). Per il resto l'appello va respinto.
6 – Le spese di lite, attesa la parziale riforma della decisione di prime cure nei confronti di e tenuto conto dell'esito CP_1
complessivo del giudizio (solo in parte favorevole al ricorrente), sono compensate per due terzi e poste a carico di per il terzo CP_1
residuo per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (causa di valore indeterminabile a complessità bassa).
Le spese di lite nei confronti del sono confermate per CP_2
quanto riguarda il primo grado (atteso il rigetto dell'appello sul punto)
e sono poste a carico di parte appellante per il presente grado, liquidate secondo valori minimi di scaglione atteso il ridotto numero di questioni da esaminare nei confronti del . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna quale CP_1
responsabile solidale ex art. 2112 c.c., al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di Euro 2.341,71 netti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi tra parte appellante e e condanna al CP_1 CP_1
pagamento del terzo residuo che si liquida in Euro 2.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge per il primo grado ed Euro 1.667 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge per il grado d'appello, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante antistatario;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di che Controparte_2
~ 29 ~ Corte d'Appello di Venezia
si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 30 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha confermato i cap. 31 e 31bis pur dando atto che il contenuto della conversazione tra il e la gli era stato riferito da quest'ultima. Cap. 31: “Sennonché il sig. Pt_1 Pt_2
intorno alle ore 12:00 del 21.11.2018, nonostante il provvedimento di sospensione Pt_1