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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8382/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Manuela Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Nicola Guerra del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 14 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Firladeni (Moldova) il 28 agosto 2010 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando implicitamente una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura patrimoniale).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 La domanda va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla, poi, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Firladeni (MOLDOVA) il 28 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanellato (PR) al N. 15, P. 2, S. C., anno 2024.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato dalle parti il giorno 14 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanellato (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Manuela Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Nicola Guerra del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 14 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Firladeni (Moldova) il 28 agosto 2010 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando implicitamente una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura patrimoniale).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 La domanda va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla, poi, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Firladeni (MOLDOVA) il 28 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanellato (PR) al N. 15, P. 2, S. C., anno 2024.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato dalle parti il giorno 14 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanellato (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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