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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3080 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti DANIELE GIOVANNI e RICCITELLI ANGELO, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dagli avv.ti VARONE FABIO e SCHIAPPA SIMONA, presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 04/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli , nato il [...] e nata il [...]) chiedeva, per le Per_1 Per_2 ragioni indicate nell'atto introduttivo –disinteresse morale e materiale del coniuge per le esigenze familiari, sacrificate per i suoi hobby, in particolare la caccia e l'acquisto delle relative armi;
vendita dei gioielli di famiglia;
utilizzo del reddito del figlio;
condotte violente e irrispettose;
ingerenze della di lui madre- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlia; assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 300,00 per la figlia minore ed € 150,00 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
stabilire tempi e modalità della presenza della bambina presso i nonni;
disporre che il pagamento delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'appartamento in
Mondragone, Via Luigi Sterza n.1, adibito a residenza coniugale, gravi su ambedue i coniugi, in particolare nei mesi la ricorrente in cui venga convocata dal MIUR e prenda servizio come maestra (supplente), le rate del mutuo saranno corrisposte dal sig. nella misura di E CP_1
440,00 e dalla sig.ra nella misura di E 200,00, nei soli mesi in cui la ricorrente, Parte_1 terminato l'anno scolastico, si trovi a percepire, in attesa di nuova nomina, la NASPI – che ammonta, tendenzialmente, ad una somma corrispondente all'incirca al 70-80% dello stipendio base - il mutuo graverà sul per E 540,00 e sulla per E 100,00, nella malaugurata CP_1 Pt_1 ipotesi in cui la ricorrente non dovesse ricoprire incarichi e dovessero, altresì, venir meno i presupposti della NASPI, come pure in ogni altra circostanza in cui la sig.ra dovesse Parte_1 ritrovarsi priva di fonti reddituali, il mutuo graverà interamente sul vittoria di spese e CP_1 competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava i fatti esposti dalla ricorrente e deduceva di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia -pagamento della rata di mutuo, utenze, alimenti ecc-, di aver concordato con la moglie la vendita dei gioielli per ripianare i debiti di un'attività commerciale intestata alla moglie e per il disagio economico dovuto all'entrata di un solo stipendio, anche perché la moglie rifiutava lavori che riteneva non confacenti;
di aver sempre assolto tutti i suoi doveri, sia coniugali che di genitore, accompagnando i figli a scuola, a tutte le attività parascolastiche e ludiche, sostituendo la moglie nei lunghi periodi in cui si recava dalla sorella in Francia, accompagnando anche i figli al mare.
Precisava che solo per motivi di lavoro gli era capitato di allontanarsi dalla famiglia nei periodi festivi. Deduceva che i suoi genitori avevano apportato aiuto economico, prestando garanzia per l'acquisto della casa coniugale, scelta dalla moglie, la quale nonostante avesse iniziato a lavorare non corrispondeva somme per la famiglia. Deduceva, altresì, che la crisi era iniziata dopo l'acquisto della casa coniugale e che da molti anni i coniugi vivevano da separati in casa
Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della figli minore con residenza presso la casa coniugale ove in coniugi, in attesa della divisione dell'immobile, vivranno da separati, regolamentando i tempi in cui la minore resterà con ciascun genitore;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia minore con l'assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
nulla per il mantenimento del figlio in quanto economicamente autonomo;
disporre che la Per_1 rata del mutuo sia divisa al 50% tra i coniugi separati anche nel periodo in cui la ricorrente percepisce la Naspi, data la minima decurtazione.
All'udienza del 25/01/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente, sentita la minore, la affidava ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre – figlia;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312).
Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni).
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo, nonché in sede di conclusioni, la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I
n. 26571 del 17.12.2007 ).
A giudizio del collegio la domanda della ricorrente non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
La teste, sig.ra moglie del fratello della sig.ra ha dichiarato: Testimone_1 Pt_1
“Non ho mai assistito a episodi durante i quali il sig. ha minacciato la sig.ra CP_1 Pt_1 sul capo 11) Non ricordo dove la sig.ra lavorasse;
so che ha lavorato in mensa, Parte_1 alla scuola;
sul capo n. 12) Non conosco i motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro presso la mensa scolastica. Sul capo n. 13) Non ho mai assistito a episodi di aggressione da parte del sig verso la sig.ra . CP_1 Pt_1
Il teste sig. , padre della sig.ra ha dichiarato: “Ho assistito Testimone_2 Parte_1 solo a litigi ordinari tra mia figlia e il marito, non ricordo di minacce particolari;
Sul capo 11)
Mia figlia ha lasciato il lavoro di addetta alle pulizie presso il Centro Campano in quanto non aveva mai fatto questo lavoro. Mia figlia ha espletato tale lavoro per volontà della suocera. La suocera ha imposto tale lavoro a mia figlia, la quale, poi, ha lasciato tale attività in quanto veniva minacciata dalla suocera, donna dominatrice. Non sono stato presente a queste minacce, mi ha riferito mia figlia di tali episodi;
capo 12 ADR) Mia figlia ha, poi, lavorato presso una mensa scolastica;
mia figlia ha lasciato questo lavoro, in quanto è diplomata e ha trovato lavoro quale insegnante, a Roma;
ADR: capo 13) Nell'anno 2016 o 2017, a casa mia, ho visto mia figlia litigare con il sig. ho ascoltato che il sig. si rivolgeva a mia figlia dicendole CP_1 CP_1
“Devi andare a fare le pulizie, altrimenti non rispetti mia madre e io non rispetto te” e non le dava i soldi per la spesa. Non ho visto il sig. lanciare un piatto a mia figlia”. CP_1
Orbene tali dichiarazioni da un lato appaiono valutative -la suocera sarebbe una dominatrice- e dall'altro riferiscono di fatti appresi dalla stessa parte che intende fornire la prova, con la conseguenza che le dichiarazioni non hanno alcun valore, nemmeno indiziario. Sul capo
13) il teste ha dichiarato di non aver assistito al lancio del piatto -unica circostanza capitolata- aggiungendo dichiarazioni relative a fatti non capitolati, delle quali non può tenersi conto.
Il teste , figlio delle parti, ha dichiarato “Sul capo 10) ADR Non ho mai Testimone_3 assistito a episodi duranti i quali mio padre ha minacciato mia madre;
sul capo 11) ADR Non so se mia madre prima di lavorare presso la mensa abbia lavorato altrove. Sul capo 12) Ricordo che ha lavorato presso una mensa scolastica, non conosco i motivi per i quali lasciò il lavoro;
sul capo 13) Non ho mai visto mio padre lanciare piatti contro mia madre”.
La valutazione delle complessive risultanze istruttorie non consente di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, né il nesso di causalità tra specifici comportamenti addebitabili al resistente e lesivi degli obblighi previsti dall'art.143 c.c. ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c., con rigetto della domanda di addebito.
Per ciò che concerne l'affidamento della figlia minore, non essendo emerse controindicazioni, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre. Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia, ritiene il
Collegio che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la figlia il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle 17,00 alle
20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile, come disposto con l'ordinanza presidenziale.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia minore. Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'assegno di mantenimento per il figlio , di circa 25 anni, il quale non godrebbe più di reddito adeguato e avrebbe Per_1 perso il diritto di percepire il reddito di cittadinanza. Orbene, aderisce il tribunale all'orientamento secondo il quale la perdita dell'autosufficienza economica non fa rivivere l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Peraltro, la ricorrente non ha provato i presupposti per l'accoglimento della domanda. Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed
a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale. La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo”. Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020 e ss) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso in esame il Collegio ritiene che tale prova non sia stata offerta. Invero, , Per_1 di circa 25 anni, come emerge dal contratto di lavoro allegato dal resistente, ha conseguito la licenza media, non ha provato di essersi dedicato alla ricerca di attività maggiormente remunerativa o a un percorso professionale -circostanza solo allegata- in ogni caso sarebbe ravvisabile il colpevole ritardo, né gli altri presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore.
La ricorrente non è legittimata alla domanda di corresponsione degli alimenti, che può essere spiegata esclusivamente dall'avente diritto. Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento della figlia tenuto conto dei criteri Per_2 previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione della figlia in ragione dell'età -ormai adolescente-, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti -la ricorrente svolge la professione di insegnante precaria, lavora a Roma, affronta spese di viaggio e percepisce la Naspi per circa quattro mesi in un anno;
il resistente, invece, percepisce il reddito lordo di circa €
20.500,00; entrambe le parti sono obbligate al pagamento del mutuo, entrambe non pagano il canone di locazione;
non è provato il concreto e costante aiuto economico che apporterebbe la madre del resistente-, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 350,00. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, debitamente documentate.
Va rigettata la domanda spiegata dalla ricorrente di porre il pagamento della rata di mutuo in un importo variabile, trattandosi di rapporti negoziali che non possono essere modificati dal tribunale. In ogni caso, del pagamento della rata di mutuo si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo al rigetto della domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, delle fasi processuali espletate, dell'attività professionale profusa, con attribuzione agli avvocati costituiti per il resistente che ne hanno fatto dichiarazione di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. e rigetta la domanda di addebito;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre;
Per_2
• assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purché documentate;
• rigetta le altre domande;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente complessivamente liquidate in € 2540,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti costituiti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 40 , parte II° , serie
A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3080 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti DANIELE GIOVANNI e RICCITELLI ANGELO, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dagli avv.ti VARONE FABIO e SCHIAPPA SIMONA, presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 04/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli , nato il [...] e nata il [...]) chiedeva, per le Per_1 Per_2 ragioni indicate nell'atto introduttivo –disinteresse morale e materiale del coniuge per le esigenze familiari, sacrificate per i suoi hobby, in particolare la caccia e l'acquisto delle relative armi;
vendita dei gioielli di famiglia;
utilizzo del reddito del figlio;
condotte violente e irrispettose;
ingerenze della di lui madre- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlia; assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 300,00 per la figlia minore ed € 150,00 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
stabilire tempi e modalità della presenza della bambina presso i nonni;
disporre che il pagamento delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'appartamento in
Mondragone, Via Luigi Sterza n.1, adibito a residenza coniugale, gravi su ambedue i coniugi, in particolare nei mesi la ricorrente in cui venga convocata dal MIUR e prenda servizio come maestra (supplente), le rate del mutuo saranno corrisposte dal sig. nella misura di E CP_1
440,00 e dalla sig.ra nella misura di E 200,00, nei soli mesi in cui la ricorrente, Parte_1 terminato l'anno scolastico, si trovi a percepire, in attesa di nuova nomina, la NASPI – che ammonta, tendenzialmente, ad una somma corrispondente all'incirca al 70-80% dello stipendio base - il mutuo graverà sul per E 540,00 e sulla per E 100,00, nella malaugurata CP_1 Pt_1 ipotesi in cui la ricorrente non dovesse ricoprire incarichi e dovessero, altresì, venir meno i presupposti della NASPI, come pure in ogni altra circostanza in cui la sig.ra dovesse Parte_1 ritrovarsi priva di fonti reddituali, il mutuo graverà interamente sul vittoria di spese e CP_1 competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava i fatti esposti dalla ricorrente e deduceva di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia -pagamento della rata di mutuo, utenze, alimenti ecc-, di aver concordato con la moglie la vendita dei gioielli per ripianare i debiti di un'attività commerciale intestata alla moglie e per il disagio economico dovuto all'entrata di un solo stipendio, anche perché la moglie rifiutava lavori che riteneva non confacenti;
di aver sempre assolto tutti i suoi doveri, sia coniugali che di genitore, accompagnando i figli a scuola, a tutte le attività parascolastiche e ludiche, sostituendo la moglie nei lunghi periodi in cui si recava dalla sorella in Francia, accompagnando anche i figli al mare.
Precisava che solo per motivi di lavoro gli era capitato di allontanarsi dalla famiglia nei periodi festivi. Deduceva che i suoi genitori avevano apportato aiuto economico, prestando garanzia per l'acquisto della casa coniugale, scelta dalla moglie, la quale nonostante avesse iniziato a lavorare non corrispondeva somme per la famiglia. Deduceva, altresì, che la crisi era iniziata dopo l'acquisto della casa coniugale e che da molti anni i coniugi vivevano da separati in casa
Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della figli minore con residenza presso la casa coniugale ove in coniugi, in attesa della divisione dell'immobile, vivranno da separati, regolamentando i tempi in cui la minore resterà con ciascun genitore;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia minore con l'assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
nulla per il mantenimento del figlio in quanto economicamente autonomo;
disporre che la Per_1 rata del mutuo sia divisa al 50% tra i coniugi separati anche nel periodo in cui la ricorrente percepisce la Naspi, data la minima decurtazione.
All'udienza del 25/01/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente, sentita la minore, la affidava ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre – figlia;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312).
Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni).
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo, nonché in sede di conclusioni, la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I
n. 26571 del 17.12.2007 ).
A giudizio del collegio la domanda della ricorrente non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
La teste, sig.ra moglie del fratello della sig.ra ha dichiarato: Testimone_1 Pt_1
“Non ho mai assistito a episodi durante i quali il sig. ha minacciato la sig.ra CP_1 Pt_1 sul capo 11) Non ricordo dove la sig.ra lavorasse;
so che ha lavorato in mensa, Parte_1 alla scuola;
sul capo n. 12) Non conosco i motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro presso la mensa scolastica. Sul capo n. 13) Non ho mai assistito a episodi di aggressione da parte del sig verso la sig.ra . CP_1 Pt_1
Il teste sig. , padre della sig.ra ha dichiarato: “Ho assistito Testimone_2 Parte_1 solo a litigi ordinari tra mia figlia e il marito, non ricordo di minacce particolari;
Sul capo 11)
Mia figlia ha lasciato il lavoro di addetta alle pulizie presso il Centro Campano in quanto non aveva mai fatto questo lavoro. Mia figlia ha espletato tale lavoro per volontà della suocera. La suocera ha imposto tale lavoro a mia figlia, la quale, poi, ha lasciato tale attività in quanto veniva minacciata dalla suocera, donna dominatrice. Non sono stato presente a queste minacce, mi ha riferito mia figlia di tali episodi;
capo 12 ADR) Mia figlia ha, poi, lavorato presso una mensa scolastica;
mia figlia ha lasciato questo lavoro, in quanto è diplomata e ha trovato lavoro quale insegnante, a Roma;
ADR: capo 13) Nell'anno 2016 o 2017, a casa mia, ho visto mia figlia litigare con il sig. ho ascoltato che il sig. si rivolgeva a mia figlia dicendole CP_1 CP_1
“Devi andare a fare le pulizie, altrimenti non rispetti mia madre e io non rispetto te” e non le dava i soldi per la spesa. Non ho visto il sig. lanciare un piatto a mia figlia”. CP_1
Orbene tali dichiarazioni da un lato appaiono valutative -la suocera sarebbe una dominatrice- e dall'altro riferiscono di fatti appresi dalla stessa parte che intende fornire la prova, con la conseguenza che le dichiarazioni non hanno alcun valore, nemmeno indiziario. Sul capo
13) il teste ha dichiarato di non aver assistito al lancio del piatto -unica circostanza capitolata- aggiungendo dichiarazioni relative a fatti non capitolati, delle quali non può tenersi conto.
Il teste , figlio delle parti, ha dichiarato “Sul capo 10) ADR Non ho mai Testimone_3 assistito a episodi duranti i quali mio padre ha minacciato mia madre;
sul capo 11) ADR Non so se mia madre prima di lavorare presso la mensa abbia lavorato altrove. Sul capo 12) Ricordo che ha lavorato presso una mensa scolastica, non conosco i motivi per i quali lasciò il lavoro;
sul capo 13) Non ho mai visto mio padre lanciare piatti contro mia madre”.
La valutazione delle complessive risultanze istruttorie non consente di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, né il nesso di causalità tra specifici comportamenti addebitabili al resistente e lesivi degli obblighi previsti dall'art.143 c.c. ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c., con rigetto della domanda di addebito.
Per ciò che concerne l'affidamento della figlia minore, non essendo emerse controindicazioni, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre. Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia, ritiene il
Collegio che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la figlia il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle 17,00 alle
20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile, come disposto con l'ordinanza presidenziale.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia minore. Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'assegno di mantenimento per il figlio , di circa 25 anni, il quale non godrebbe più di reddito adeguato e avrebbe Per_1 perso il diritto di percepire il reddito di cittadinanza. Orbene, aderisce il tribunale all'orientamento secondo il quale la perdita dell'autosufficienza economica non fa rivivere l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Peraltro, la ricorrente non ha provato i presupposti per l'accoglimento della domanda. Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed
a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale. La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo”. Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020 e ss) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso in esame il Collegio ritiene che tale prova non sia stata offerta. Invero, , Per_1 di circa 25 anni, come emerge dal contratto di lavoro allegato dal resistente, ha conseguito la licenza media, non ha provato di essersi dedicato alla ricerca di attività maggiormente remunerativa o a un percorso professionale -circostanza solo allegata- in ogni caso sarebbe ravvisabile il colpevole ritardo, né gli altri presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore.
La ricorrente non è legittimata alla domanda di corresponsione degli alimenti, che può essere spiegata esclusivamente dall'avente diritto. Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento della figlia tenuto conto dei criteri Per_2 previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione della figlia in ragione dell'età -ormai adolescente-, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti -la ricorrente svolge la professione di insegnante precaria, lavora a Roma, affronta spese di viaggio e percepisce la Naspi per circa quattro mesi in un anno;
il resistente, invece, percepisce il reddito lordo di circa €
20.500,00; entrambe le parti sono obbligate al pagamento del mutuo, entrambe non pagano il canone di locazione;
non è provato il concreto e costante aiuto economico che apporterebbe la madre del resistente-, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 350,00. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, debitamente documentate.
Va rigettata la domanda spiegata dalla ricorrente di porre il pagamento della rata di mutuo in un importo variabile, trattandosi di rapporti negoziali che non possono essere modificati dal tribunale. In ogni caso, del pagamento della rata di mutuo si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo al rigetto della domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, delle fasi processuali espletate, dell'attività professionale profusa, con attribuzione agli avvocati costituiti per il resistente che ne hanno fatto dichiarazione di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. e rigetta la domanda di addebito;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre;
Per_2
• assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purché documentate;
• rigetta le altre domande;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente complessivamente liquidate in € 2540,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti costituiti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 40 , parte II° , serie
A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso