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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1224/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rap- Parte_1 CodiceFiscale_1
presentata e difesa dall'avv. Roberto Cordisco con domicilio digitale:
[...]
Email_1
ATTRICE
E
(c.f. ) con sede in Vasto, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Nanni con domicilio di-
gitale: Email_2
CONVENUTO
*****************
Si premette che: pagina 1 di 8 ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Per consolidata giurisprudenza del S.C., il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare speci-
ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
pertanto, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante.
Si richiama adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo civi- le ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi- tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov-
vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo- do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello pagina 2 di 8 scritto difensivo di una delle parti.
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even-
ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.12.2022 e notificato a mezzo pec in data 23.12.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, il sito
[...] Controparte_1
in Vasto alla via Catone esponendo di essere proprietaria di un appartamento facente parte del Condominio medesimo. Evidenziava di essere venuta casualmente a conoscenza sola- mente il 19 dicembre 2022, in ragione della propria residenza in altra città, del fatto che sarebbe stata tenuta, in data 11.8.2022, una assemblea condominiale avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale da effettuarsi mediante ricorso al cd
“supebonus”. Lamentava, essa attrice, di non aver mai ricevuto né la convocazione per la partecipazione alla detta assemblea e nemmeno la comunicazione in ordine al contenuto della stessa ed alla delibera assunta che aveva saputo, solo in data 19.12.2022 e casual-
mente in ragione di un rientro a Vasto, essere stata adottata a maggioranza. Chiedeva, in sintesi, dichiararsi la nullità ovvero l'annullabilità della delibera assunta dal CP_1
in data 11.8.2022 e la condanna del condominio al pagamento delle spese e com-
[...]
pensi di causa.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 23.12.2022 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 4.4.2023, il convenuto eccependo CP_1
l'improcedibilità della proposta azione in ragione del mancato esperimento della mediazio- ne e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda in quanto, a suo dire, già con verbale di assemblea del 21.3.2022 si era discusso in merito all'eventuale decisione in ordi- ne al cd “superbonus” e l'assemblea aveva approvato all'unanimità di procedere con il si-
smabonus 110%.
pagina 3 di 8 Deduceva, inoltre, che, nella detta riunione assembleare, era stato approvato il progetto di ristrutturazione ed era stato conferito incarico alla General Contractor ed ai Professionisti
e che essa attrice era stata ritualmente convocata a mezzo mail.
Concludeva per il rigetto della domanda e per la condanna della attrice al pagamento delle spese.
In corso di causa veniva svolta la mediazione che non produceva esito positivo ed, all'esito della richiesta dei termini ex art 183 VI comma cpc, in pendenza del primo termine, si è
costituito il convenuto con altro difensore. CP_1
La causa, in assenza di produzioni documentali ulteriori, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in cui le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice:
“L'avv. Cordisco si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa con termini ri-
dotti alla metà”
Parte convenuta:
“L'avv. Nanni si riporta agli atti di causa depositati e si associa alla richiesta dei termini ridotto alla metà”
Decorsi i termini di cui all'art 190, come concessi e ridotti della metà, la causa viene deci-
sa come di seguito.
L'art. 66 disp. Att. cc – norma inderogabile – prevede quattro forme tassative di convo-
cazione quali la posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano.
La supposta validità della notifica effettuata a mezzo mail, peraltro ad indirizzo che non sarebbe riferibile alla attrice, è stata smentita, di recente, dal Tribunale di Monza con sen-
tenza n. 1734 del 12.06.2024 che ha così deciso “…in tema di convocazione dell'assemblea
condominiale, prima della riforma del 2012, non c'erano regole specifiche su come convo- care le assemblee e poteva essere fatto anche oralmente, a condizione che fosse accettato
pagina 4 di 8 da tutti o specificato nel regolamento. Nell'attuale art. 66 disp att. c.c. sono state intro- dotte regole più rigide, prevedendo che la comunicazione avvenga tramite posta racco-
mandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta (nella specie, l'amministra-
tore di un Condominio aveva agito in modo illegittimo immettendo gli avvisi delle assem- blee condominiali direttamente nelle cassette postali dei condomini ed inviando le comu-
nicazioni all'indirizzo mail ordinario, anziché seguire le modalità previste dalla legge. La convocazione tramite le cassette postali è stata considerata illecita, poiché non garantisce
che i destinatari abbiano effettivamente ricevuto l'avviso)…”.
Tale orientamento si ricollega a diversi precedenti che escludono la validità della con-
vocazione a mezzo mail ordinaria laddove non sia possibile provare l'avvenuta ricezione della mail medesima. A tal proposito si richiama Tribunale di Tivoli del 5.4.2022 n. 493 che ha evidenziato: “…In forza dell'art. 66 delle disp att. cc, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato a mezzo di posta rac-
comandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani del condòmino.
Tale elenco di mezzi di comunicazione è tassativo, per cui qualsiasi altro mezzo non è re- putato efficace: in particolare, poiché la norma non prevede l'e-mail semplice co-
me mezzo di comunicazione della convocazione dei condòmini, ciò non implica che l'uso della stessa sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto - in
caso di contestazione - a patto che possa essere provata la comunicazione. Ciò ovviamente
a meno che lo stesso condòmino non abbia espresso la volontà di ricevere le convocazioni
assembleari a mezzo e-mail ordinarie, sottoponendosi dunque volontariamente al rischio della mancata ricezione…”
Nel caso in esame la mail risulta, come detto, essere stata inviata ad un indirizzo che non appare riferibile alla attrice né risulta prodotta in giudizio una dichiarazione di au-
torizzazione all'utilizzo della mail quale metodologia di convocazione.
pagina 5 di 8 Giova osservare, inoltre, che l'art. 72 disp. att. c.c. prevede l'inderogabilità, da parte del regolamento di condominio, dell'art. 66 disp. att. c.c., il quale, al terzo comma, indica in via tassativa le modalità di invio dell'avviso di convocazione (posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano), non ricomprendendo tra le stesse la convocazione via e-mail. Una eventuale norma del regolamento condominiale che prevedesse la convocazione tramite e-
mail ordinaria risulterebbe essere contraria a norma dichiarata espressamente inderogabile
(ossia l'art. 66 disp. att. c.c.); a maggior ragione deve dedursi che la convocazione a mezzo mail, nel caso oggi in esame, non possa considerarsi validamente effettuata.
Preme chiarire che, in tema di condominio, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'as-
semblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con og-
getto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini,
le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annul-
labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamen- tari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (così Cass. SSUU 7.3.2005
n. 4806).
Ai fini che qui rilevano, per quanto concerne l'aspetto della convocazio-
ne dell'assemblea condominiale, si rammenta che, ai sensi del più volte richiamato art 66 disp att cc, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del gior-
no, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione con le modalità ivi indicate e deve contenere l'indicazione del luogo e pagina 6 di 8 dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avviso di convocazione è un atto recettizio, che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguar- do alla riunione dell'assemblea in prima convocazione: ciò in ragione della necessità di assi-
curare al condomino un adeguato spatium deliberandi tra la conoscenza del- la convocazione e l'assemblea, al fine di mettere il medesimo in condizioni di scientemente decidere la propria strategia partecipativa e, in ultima analisi, garantire effettività alla partecipazione.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, spetta al condominio fornire la prova della comple- ta e tempestiva convocazione.
Dunque, agli atti non risulta che l'attrice sia stata ritualmente convocata a partecipare all'assemblea condominiale impugnata con la conseguenza che tale vizio incide sulla cor- retta formazione della volontà collegiale, e, pertanto, la delibera assembleare del
11.8.2022 deve essere annullata.
In definitiva la domanda può essere accolta, per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come appresso, secondo lo scaglione corri- spondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratte-
ristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, del- la difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo sca-
glione di riferimento, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione datato 21.12.2022, disattesa ogni contraria istanza: Parte_1
a) ANNULLA la deliberazione assunta in data 11.08.2022 dall'assemblea del
[...]
; Controparte_2
b) CONDANNA il , in persona dell'amministratore p.t. al paga- Controparte_1
mento, in favore di , delle spese di causa che liquida in complessivi € Parte_1
3.000,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00, per la fase introduttiva, ed €
1.547,00 per la fase decisoria) oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forf.
CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO dott. Tommaso David
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1224/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rap- Parte_1 CodiceFiscale_1
presentata e difesa dall'avv. Roberto Cordisco con domicilio digitale:
[...]
Email_1
ATTRICE
E
(c.f. ) con sede in Vasto, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Nanni con domicilio di-
gitale: Email_2
CONVENUTO
*****************
Si premette che: pagina 1 di 8 ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Per consolidata giurisprudenza del S.C., il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare speci-
ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
pertanto, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante.
Si richiama adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo civi- le ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi- tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov-
vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo- do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello pagina 2 di 8 scritto difensivo di una delle parti.
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even-
ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.12.2022 e notificato a mezzo pec in data 23.12.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, il sito
[...] Controparte_1
in Vasto alla via Catone esponendo di essere proprietaria di un appartamento facente parte del Condominio medesimo. Evidenziava di essere venuta casualmente a conoscenza sola- mente il 19 dicembre 2022, in ragione della propria residenza in altra città, del fatto che sarebbe stata tenuta, in data 11.8.2022, una assemblea condominiale avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale da effettuarsi mediante ricorso al cd
“supebonus”. Lamentava, essa attrice, di non aver mai ricevuto né la convocazione per la partecipazione alla detta assemblea e nemmeno la comunicazione in ordine al contenuto della stessa ed alla delibera assunta che aveva saputo, solo in data 19.12.2022 e casual-
mente in ragione di un rientro a Vasto, essere stata adottata a maggioranza. Chiedeva, in sintesi, dichiararsi la nullità ovvero l'annullabilità della delibera assunta dal CP_1
in data 11.8.2022 e la condanna del condominio al pagamento delle spese e com-
[...]
pensi di causa.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 23.12.2022 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 4.4.2023, il convenuto eccependo CP_1
l'improcedibilità della proposta azione in ragione del mancato esperimento della mediazio- ne e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda in quanto, a suo dire, già con verbale di assemblea del 21.3.2022 si era discusso in merito all'eventuale decisione in ordi- ne al cd “superbonus” e l'assemblea aveva approvato all'unanimità di procedere con il si-
smabonus 110%.
pagina 3 di 8 Deduceva, inoltre, che, nella detta riunione assembleare, era stato approvato il progetto di ristrutturazione ed era stato conferito incarico alla General Contractor ed ai Professionisti
e che essa attrice era stata ritualmente convocata a mezzo mail.
Concludeva per il rigetto della domanda e per la condanna della attrice al pagamento delle spese.
In corso di causa veniva svolta la mediazione che non produceva esito positivo ed, all'esito della richiesta dei termini ex art 183 VI comma cpc, in pendenza del primo termine, si è
costituito il convenuto con altro difensore. CP_1
La causa, in assenza di produzioni documentali ulteriori, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in cui le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice:
“L'avv. Cordisco si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa con termini ri-
dotti alla metà”
Parte convenuta:
“L'avv. Nanni si riporta agli atti di causa depositati e si associa alla richiesta dei termini ridotto alla metà”
Decorsi i termini di cui all'art 190, come concessi e ridotti della metà, la causa viene deci-
sa come di seguito.
L'art. 66 disp. Att. cc – norma inderogabile – prevede quattro forme tassative di convo-
cazione quali la posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano.
La supposta validità della notifica effettuata a mezzo mail, peraltro ad indirizzo che non sarebbe riferibile alla attrice, è stata smentita, di recente, dal Tribunale di Monza con sen-
tenza n. 1734 del 12.06.2024 che ha così deciso “…in tema di convocazione dell'assemblea
condominiale, prima della riforma del 2012, non c'erano regole specifiche su come convo- care le assemblee e poteva essere fatto anche oralmente, a condizione che fosse accettato
pagina 4 di 8 da tutti o specificato nel regolamento. Nell'attuale art. 66 disp att. c.c. sono state intro- dotte regole più rigide, prevedendo che la comunicazione avvenga tramite posta racco-
mandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta (nella specie, l'amministra-
tore di un Condominio aveva agito in modo illegittimo immettendo gli avvisi delle assem- blee condominiali direttamente nelle cassette postali dei condomini ed inviando le comu-
nicazioni all'indirizzo mail ordinario, anziché seguire le modalità previste dalla legge. La convocazione tramite le cassette postali è stata considerata illecita, poiché non garantisce
che i destinatari abbiano effettivamente ricevuto l'avviso)…”.
Tale orientamento si ricollega a diversi precedenti che escludono la validità della con-
vocazione a mezzo mail ordinaria laddove non sia possibile provare l'avvenuta ricezione della mail medesima. A tal proposito si richiama Tribunale di Tivoli del 5.4.2022 n. 493 che ha evidenziato: “…In forza dell'art. 66 delle disp att. cc, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato a mezzo di posta rac-
comandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani del condòmino.
Tale elenco di mezzi di comunicazione è tassativo, per cui qualsiasi altro mezzo non è re- putato efficace: in particolare, poiché la norma non prevede l'e-mail semplice co-
me mezzo di comunicazione della convocazione dei condòmini, ciò non implica che l'uso della stessa sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto - in
caso di contestazione - a patto che possa essere provata la comunicazione. Ciò ovviamente
a meno che lo stesso condòmino non abbia espresso la volontà di ricevere le convocazioni
assembleari a mezzo e-mail ordinarie, sottoponendosi dunque volontariamente al rischio della mancata ricezione…”
Nel caso in esame la mail risulta, come detto, essere stata inviata ad un indirizzo che non appare riferibile alla attrice né risulta prodotta in giudizio una dichiarazione di au-
torizzazione all'utilizzo della mail quale metodologia di convocazione.
pagina 5 di 8 Giova osservare, inoltre, che l'art. 72 disp. att. c.c. prevede l'inderogabilità, da parte del regolamento di condominio, dell'art. 66 disp. att. c.c., il quale, al terzo comma, indica in via tassativa le modalità di invio dell'avviso di convocazione (posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano), non ricomprendendo tra le stesse la convocazione via e-mail. Una eventuale norma del regolamento condominiale che prevedesse la convocazione tramite e-
mail ordinaria risulterebbe essere contraria a norma dichiarata espressamente inderogabile
(ossia l'art. 66 disp. att. c.c.); a maggior ragione deve dedursi che la convocazione a mezzo mail, nel caso oggi in esame, non possa considerarsi validamente effettuata.
Preme chiarire che, in tema di condominio, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'as-
semblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con og-
getto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini,
le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annul-
labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamen- tari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (così Cass. SSUU 7.3.2005
n. 4806).
Ai fini che qui rilevano, per quanto concerne l'aspetto della convocazio-
ne dell'assemblea condominiale, si rammenta che, ai sensi del più volte richiamato art 66 disp att cc, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del gior-
no, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione con le modalità ivi indicate e deve contenere l'indicazione del luogo e pagina 6 di 8 dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avviso di convocazione è un atto recettizio, che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguar- do alla riunione dell'assemblea in prima convocazione: ciò in ragione della necessità di assi-
curare al condomino un adeguato spatium deliberandi tra la conoscenza del- la convocazione e l'assemblea, al fine di mettere il medesimo in condizioni di scientemente decidere la propria strategia partecipativa e, in ultima analisi, garantire effettività alla partecipazione.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, spetta al condominio fornire la prova della comple- ta e tempestiva convocazione.
Dunque, agli atti non risulta che l'attrice sia stata ritualmente convocata a partecipare all'assemblea condominiale impugnata con la conseguenza che tale vizio incide sulla cor- retta formazione della volontà collegiale, e, pertanto, la delibera assembleare del
11.8.2022 deve essere annullata.
In definitiva la domanda può essere accolta, per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come appresso, secondo lo scaglione corri- spondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratte-
ristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, del- la difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo sca-
glione di riferimento, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione datato 21.12.2022, disattesa ogni contraria istanza: Parte_1
a) ANNULLA la deliberazione assunta in data 11.08.2022 dall'assemblea del
[...]
; Controparte_2
b) CONDANNA il , in persona dell'amministratore p.t. al paga- Controparte_1
mento, in favore di , delle spese di causa che liquida in complessivi € Parte_1
3.000,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00, per la fase introduttiva, ed €
1.547,00 per la fase decisoria) oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forf.
CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO dott. Tommaso David
pagina 8 di 8