Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10169 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZION1 0 10 1 6 9/ 03 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: convidou Condominide - Presidente R.G. N. 3604/02 Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere Cron.22641 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 2627 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.08/01/03 Dott. Emilio MALPICA - Consigliere C.C. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO BOXE VIA SPURINNA 67/37 & VIA T Q PENNO 6/A 34/A, in persona dell'Amm.re pro tempore Raffaele MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 84, presso 10 studio dell'avvocato ANGELO PINTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
ет contro щ и PI CI;
л - intimata avverso la sentenza n. 15799/00 della Corte Suprema di 2003 Cassazione di ROMA, depositata il 14/12/00; 13 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 08/01/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA chiede a questa ecc.ma Corte che la revocazione proposta dal Condominio Boxes di via Spurinna 67/37 e via T.Q.Penno 6/a a 34/a di Roma avverso la sentenza n.15799/2000 del 22 giugno-14 dicembre 2000 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione venga dichiarata inammissibile, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da UC IA avverso la sentenza del pretore del luogo, che aveva rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di contributi condominiali relativi alla gestione del piano boxes, costituto in condominio autonomo sotto la denominazione di Condominio Boxes di via Spurima 67/37 e via T.A. Perno 6/a/34a, con sentenza del 18 aprile 1997 rigettò l'appello. Rigettando l'eccezione di legittimazione attiva del Condominio sollevata sin dal primo grado dall'opponente, che contestava l'illegittima costituzione del Condominio ricorrente, affermando di essere partecipe esclusivamente del condominio del sovrastante fabbricato, il giudice d'appello osservò che per l'esistenza di un condominio non era necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la costruzione su un suolo dacomune a più persone oppure il frazionamento й я parte dell'unico proprietario di un edificio, i cui piani o porzioni di piano siano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva. Peraltro, risultava che, al momento della costituzione del condominio del sovrastante fabbricato A, l'impresa 3 costruttrice si era riservata la proprietà sia dei boxes sia dell'intera area costituente il piano interrato, nel quale i boxes erano compresi, sicchè dal condominio del fabbricato A erano rimasti esclusi, oltre ai boxes, tutti i corridoi e le aree esistenti al piano interrato, le rampe, i cancelli di accesso ed ogni altra attrezzatura, con la conseguenza che i successivi acquirenti dei singoli boxes erano divenuti comproprietari delle suddette parti ed attrezzature. A seguito di ricorso proposto dalla IA, con sentenza n.15799 del 14 dicembre questa Suprema Corte ha annullata la 2000 decisione del Tribunale di Roma, osservando che il giudice d'appello "non aveva tenuto conto del fatto che il piano interrato in questione, proprio perché tale, non costituiva un edificio a se stante, ma faceva parte dei sovrastanti fabbricati "A", "B" e й "C", della cui esistenza la stessa sentenza ha е dato atto, insistendo nello stesso modo suolo su щ cui erano stati eretti detti fabbricati, che è я incontestabilmente comune anche ai condomini degli stessi. Avrebbe inoltre dovuto considerare che le fondazioni, le strutture ed i muri di sostegno di interrato, una volta completata ladetto piano 4 vendita dei box da parte del costruttore, erano necessariamente divenuti di proprietà comune anche dei proprietari delle porzioni dei piani sovrastanti, a norma dell'art. 1117 c.c., per cui la gestione delle attrezzature e degli spazi finalizzati unicamente all'uso dei box costituiva un problema di ripartizione delle relative spese, ma non implicava, automaticamente la nascita di un autonomo condominio, la cui esistenza, come ha correttamente rilevato la stessa sentenza impugnata, si realizza in conseguenza della costruzione su suolo comune, ovvero a seguito di frazionamento da parte dell'unico proprietario di un edificio i cui piani o porzione di piano vengano attribuiti a due о più soggetti in proprietà esclusiva". Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio Boxes di Via Spurinna 67/37 т е e via T.A. Penno n.6/a e 34/a, affidandosi a due в е motivi. л ч L'intimata, UC IA, non ha svolto attività difensive. Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza di cui chiede la revocazione, adducendo che questa Suprema Corte, pur avendo preso cognizione degli atti pubblici, prodotti da esso ricorrente, dai quali risultava sia la riserva di proprietà dell'intero piano interrato e delle relative attrezzature sia la riserva di formazione di apposito regolamento, ha ignorata e/o negata l'esistenza del condominio relativo a detto piano, la cui esistenza, invece, risultava positivamente stabilita da detti atti. Col secondo motivo il ricorrente adduce che la sentenza impugnata, pur in presenza della deliberazione assembleare del 19 maggio 1986, che decideva la scorporo del Condominio dello stabile di Via Q.T. Penno n.9 del Condominio e della gestione del piano-boxes, e pur in presenza e u dell'assemblea del 25 febbraio 1989, è pervenuta ad q escludere il fatto, "positivamente stabilito", e dell'esistenza del Condominio del piano-boxes. r Le censure sono inammissibili, risolvendosi, nou già nella denuncia di vizi revocatori, bensì nella esistenza o riproposizione della stessa questione di un condominio del piano non esistenza 6 interrato, separato ed autonomo dal condominio del sovrastante fabbricato sulla quale si era incentrata la controversia sia in fase di merito sia in sede legittimità a seguito della proposizione dell'eccezione di legittimazione attiva del Condominio sollevata sin dal primo grado dall'opponente IA e che, pertanto, aveva già costituito oggetto di valutazione proprio sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni ora ribaditi dal ricorrente. Peraltro, l'irrilevanza delle circostanze di fatto indicate in ricorso ai fini della revocazione della sentenza impugnata scaturisce dal rilievo che, secondo il dictum della sentenza di annullamento di cui si chiede la revocazione, la costituzione di un condominio orizzontale, relativo al solo piano interrato ed autonomo dal condominio relativo al sovrastante fabbricato, è concettualmente inammissibile. Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza, tuttavia, alcun provvedimento sulle spese di questa fase, poiché l'intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 7 Così deciso in Roma, addì 8 gennaio 2003 camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. угаровейши флошей не вилайом IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna . 2003 ANCELL 10 R O G C S ER 6 TATO CELL 2 CRAVA CAN IL 8 , nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.06 11 13 al n.13/2658/ (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002Y IL FUNZIONARIO