Articolo 199 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
Articolo 198Articolo 200
Versione
14 maggio 1958
Art. 199. Personale gia' comandato nei territori coloniali.

I dipendenti di ruolo, comandati fin dal 1935 e successivamente a prestare servizio presso le ferrovie delle ex colonie italiane e dell'ex impero, i quali in dipendenza degli eventi bellici non hanno potuto fruire di una normale progressione di carriera per mancata partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 60 del precedente regolamento del personale, sono ammessi ad una ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le modalita' di cui ai comma seguenti.
I predetti agenti parteciperanno al primo concorso interno per l'avanzamento alla qualifica superiore che verra' indetto "in base alle norme del presente stato giuridico, e, in caso di conseguita idoneita', otterranno l'avanzamento, anche in soprannumero, con la stessa, decorrenza attribuita ai vincitori del concorso al quale, a suo tempo, non poterono partecipare, in quanto residenti nelle ex colonie italiane o nell'ex impero, tenendo conto della inserzione nella relativa graduatoria in base alla puntazione riportata, sempre che questa, in caso di concorso a suo tempo indetto con limitazione di posti, non risulti inferiore a quella del ultimo dei vincitori del concorso originario.
L'avanzamento, eventualmente conseguito in base alla disposizione del precedente comma, dara' titolo a partecipare, ora per allora, ai concorsi interni o agli scrutini per le promozioni ai gradi successivi e gli eventuali successivi avanzamenti saranno conferiti, anche in soprannumero, con la stessa decorrenza attribuita ai promossi del concorso interno o dello scrutinio originario, osservandosi le modalita' del comma precedente a seconda che i concorsi originari siano stati indetti con o senza limitazione di posti.
Entrata in vigore il 14 maggio 1958