TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3339/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 23 ottobre 2024;
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Germanò, giusta procura in atti;
Opponente
CONTRO
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prof. (C.F.: ) Direttore Parte_2 C.F._2
Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta
Silipo e Filippo Frignani, giusta procura in atti.
Opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti in data 2 ottobre e 16 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con atto di citazione, rubricato “opposizione a decreto ingiuntivo e precetto”,
pagina 1 di 6 notificato in data 8.11.2021, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
chiedendo di accogliere l'opposizione e annullare il precetto e il
[...]
decreto ingiuntivo opposti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2 maggio 2022, l'
[...] eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
“dell'opposizione a decreto ingiuntivo e precetto per essere stato proposto oltre la scadenza dei termini di legge” e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale.
Con l'ordinanza del 23 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. propone, con un unico atto, opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 opposizione all'atto di precetto, allegando di avere ricevuto la richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto in data 19.10.2021 (con la notifica dell'atto di precetto),
senza preventiva notifica del decreto ingiuntivo.
Dal combinato disposto degli artt. 641, 645, 647 e 650 c.p.c. emerge che il debitore ingiunto è tenuto a notificare al ricorrente della fase monitoria, l'opposizione al decreto ingiuntivo, nelle forme del procedimento ordinario, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto: se essa è proposta oltre il termine, l'opposizione viene dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva. La possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge soltanto in relazione a determinate circostanze, ovvero allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre,
pagina 2 di 6 altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis, Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II, n. 19938/ 2020; Cass. II. N. 16211/2017; Cass.
S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta.
La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; l'Azienda
opposta ha prodotto la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. n. 66844685514-6 datata
23.11.2020.
L'opponente eccepisce “l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto con la conseguenza dell'illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata degli atti successivi” (cfr. pag.
3-4 dell'atto di citazione), senza, tuttavia spiegare perché l'atto non sarebbe entrato nella sua sfera di conoscibilità, nonostante l'atto sia stato indirizzato ad un recapito corrispondente a quello di residenza.
Ad ogni buon conto ed in applicazione del criterio motivazionale della ragione più liquida l'opposizione è, nel merito, da rigettare.
In base al criterio o principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e
pagina 3 di 6 sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n. 11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014 e
Cass. sent. n. 12002/2014).
In primo luogo, è necessario precisare che l' Controparte_2
non si è munita di un secondo titolo esecutivo per recuperare quanto corrisposto in esecuzione di un titolo giudiziario successivamente caducato.
È documentato che:
- l' con deliberazione n. 15 in data 11 Gennaio 2018, in esecuzione Controparte_2
di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, ha disposto il pagamento della complessiva somma di € 352.054,00, di cui € 315.598,10 corrisposti al ed € Pt_1
36.455,90 versati in favore del terzo creditore pignorante _3
(per un debito di cui era titolare il medesimo giusta procedimento di pignoramento Pt_1
presso terzi;
v. all. n. 7 al ricorso per D.I. depositato in data 02.05.2022 da parte opposta);
- con la sentenza n. 486/2020 la Corte d'Appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha condannato l' al pagamento, in Controparte_2 favore di , della somma di € 164.504,40, in moneta 2018, oltre gli interessi Parte_1
legali sull'importo devalutato a far data dell'illecito del 10 novembre 2009.
Non vi è contestazione specifica, inoltre, sul pagamento ricevuto dal Pt_1
Orbene, con la sentenza n. 486/2020 la Corte d'Appello non ha disposto la restituzione di quanto ricevuto, in eccedenza, dal sulla base del titolo riformato e, pertanto, Pt_1 legittimamente l' ha richiesto il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 14601/2020: “Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in
epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che
l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio
per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione”).
pagina 4 di 6 L'opponente contesta, infine, del tutto genericamente, il credito di € 168.337,84 azionato con il procedimento monitorio poiché non reputato certo, liquido ed esigibile, senza negare espressamente di avere ricevuto una porzione di pagamento indebito e, senza, offrire, cionondimeno, alcun conteggio alternativo.
L' con la comunicazione a mezzo pec del Controparte_2
24.07.2020, versata in atti, ha comunicato che l'importo che il era tenuto a restituire Pt_1 ammontava a complessivi € 168.337,84 “importo devalutato alla data del sinistro, comprensivo degli interessi legali”.
Per di più, l'importo richiesto appare, certamente, non superiore alla differenza aritmetica tra la somma complessivamente corrisposta dall' nel Controparte_4 gennaio 2018 (pari ad € 352.054,00) e quanto riconosciuto come dovuto;
dalla cifra, liquidata in moneta 2018, di € 164.504,40, devalutata all'anno 2009 ed applicati gli interessi secondo le modalità previste dalla menzionata decisione della Corte d'Appello, si perviene al complessivo importo di € 179.153,37 al quale vanno aggiunti circa € 2.000,00
(arrotondati in eccesso e, dunque, a vantaggio dell'odierno opponente) per le spese
(liquidate nella sentenza della Corte d'Appello in € 1.644,49).
In conclusione, l'opposizione è, palesemente, infondata.
3. Correlativamente, non essendo venuto meno il titolo, anche l'opposizione a precetto va rigettata non essendo fondata su motivi diversi o autonomi rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo. Ad abundantiam si aggiunge che con l'opposizione a precetto non possono dedursi irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e più in generale che Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a
titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando
questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso
del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
pagina 5 di 6 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”> (cfr. ex multis Ordinanza Cass.
Civ. Sez. 6 - 3, n. 3277 del 18/02/2015).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, utilizzando i vigenti parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base del valore della causa ed escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le opposizioni proposte da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore Parte_1
dell' , che si liquidano in complessivi € 5.500,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3339/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 23 ottobre 2024;
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Germanò, giusta procura in atti;
Opponente
CONTRO
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prof. (C.F.: ) Direttore Parte_2 C.F._2
Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta
Silipo e Filippo Frignani, giusta procura in atti.
Opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti in data 2 ottobre e 16 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con atto di citazione, rubricato “opposizione a decreto ingiuntivo e precetto”,
pagina 1 di 6 notificato in data 8.11.2021, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
chiedendo di accogliere l'opposizione e annullare il precetto e il
[...]
decreto ingiuntivo opposti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2 maggio 2022, l'
[...] eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
“dell'opposizione a decreto ingiuntivo e precetto per essere stato proposto oltre la scadenza dei termini di legge” e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale.
Con l'ordinanza del 23 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. propone, con un unico atto, opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 opposizione all'atto di precetto, allegando di avere ricevuto la richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto in data 19.10.2021 (con la notifica dell'atto di precetto),
senza preventiva notifica del decreto ingiuntivo.
Dal combinato disposto degli artt. 641, 645, 647 e 650 c.p.c. emerge che il debitore ingiunto è tenuto a notificare al ricorrente della fase monitoria, l'opposizione al decreto ingiuntivo, nelle forme del procedimento ordinario, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto: se essa è proposta oltre il termine, l'opposizione viene dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva. La possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge soltanto in relazione a determinate circostanze, ovvero allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre,
pagina 2 di 6 altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis, Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II, n. 19938/ 2020; Cass. II. N. 16211/2017; Cass.
S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta.
La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; l'Azienda
opposta ha prodotto la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. n. 66844685514-6 datata
23.11.2020.
L'opponente eccepisce “l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto con la conseguenza dell'illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata degli atti successivi” (cfr. pag.
3-4 dell'atto di citazione), senza, tuttavia spiegare perché l'atto non sarebbe entrato nella sua sfera di conoscibilità, nonostante l'atto sia stato indirizzato ad un recapito corrispondente a quello di residenza.
Ad ogni buon conto ed in applicazione del criterio motivazionale della ragione più liquida l'opposizione è, nel merito, da rigettare.
In base al criterio o principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e
pagina 3 di 6 sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n. 11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014 e
Cass. sent. n. 12002/2014).
In primo luogo, è necessario precisare che l' Controparte_2
non si è munita di un secondo titolo esecutivo per recuperare quanto corrisposto in esecuzione di un titolo giudiziario successivamente caducato.
È documentato che:
- l' con deliberazione n. 15 in data 11 Gennaio 2018, in esecuzione Controparte_2
di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, ha disposto il pagamento della complessiva somma di € 352.054,00, di cui € 315.598,10 corrisposti al ed € Pt_1
36.455,90 versati in favore del terzo creditore pignorante _3
(per un debito di cui era titolare il medesimo giusta procedimento di pignoramento Pt_1
presso terzi;
v. all. n. 7 al ricorso per D.I. depositato in data 02.05.2022 da parte opposta);
- con la sentenza n. 486/2020 la Corte d'Appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha condannato l' al pagamento, in Controparte_2 favore di , della somma di € 164.504,40, in moneta 2018, oltre gli interessi Parte_1
legali sull'importo devalutato a far data dell'illecito del 10 novembre 2009.
Non vi è contestazione specifica, inoltre, sul pagamento ricevuto dal Pt_1
Orbene, con la sentenza n. 486/2020 la Corte d'Appello non ha disposto la restituzione di quanto ricevuto, in eccedenza, dal sulla base del titolo riformato e, pertanto, Pt_1 legittimamente l' ha richiesto il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 14601/2020: “Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in
epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che
l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio
per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione”).
pagina 4 di 6 L'opponente contesta, infine, del tutto genericamente, il credito di € 168.337,84 azionato con il procedimento monitorio poiché non reputato certo, liquido ed esigibile, senza negare espressamente di avere ricevuto una porzione di pagamento indebito e, senza, offrire, cionondimeno, alcun conteggio alternativo.
L' con la comunicazione a mezzo pec del Controparte_2
24.07.2020, versata in atti, ha comunicato che l'importo che il era tenuto a restituire Pt_1 ammontava a complessivi € 168.337,84 “importo devalutato alla data del sinistro, comprensivo degli interessi legali”.
Per di più, l'importo richiesto appare, certamente, non superiore alla differenza aritmetica tra la somma complessivamente corrisposta dall' nel Controparte_4 gennaio 2018 (pari ad € 352.054,00) e quanto riconosciuto come dovuto;
dalla cifra, liquidata in moneta 2018, di € 164.504,40, devalutata all'anno 2009 ed applicati gli interessi secondo le modalità previste dalla menzionata decisione della Corte d'Appello, si perviene al complessivo importo di € 179.153,37 al quale vanno aggiunti circa € 2.000,00
(arrotondati in eccesso e, dunque, a vantaggio dell'odierno opponente) per le spese
(liquidate nella sentenza della Corte d'Appello in € 1.644,49).
In conclusione, l'opposizione è, palesemente, infondata.
3. Correlativamente, non essendo venuto meno il titolo, anche l'opposizione a precetto va rigettata non essendo fondata su motivi diversi o autonomi rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo. Ad abundantiam si aggiunge che con l'opposizione a precetto non possono dedursi irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e più in generale che Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a
titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando
questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso
del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
pagina 5 di 6 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”> (cfr. ex multis Ordinanza Cass.
Civ. Sez. 6 - 3, n. 3277 del 18/02/2015).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, utilizzando i vigenti parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base del valore della causa ed escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le opposizioni proposte da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore Parte_1
dell' , che si liquidano in complessivi € 5.500,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6