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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6362/2023 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Galatina, alla via Caracciolo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Luca
Schinzari, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0836308894 ovvero all'indirizzo PEC
; Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Lecce, alla via S. Trinchese n. 61/d, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pezzuto, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0832-315034 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Galatina, alla via Monte Bianco n.
20, con l'Avv. Elvira A. Pasanisi, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, (pec: avv. alatina.le.it; fax: 0836/562050); Email_3 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 25.9.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
e il riassumendo, a seguito di sentenza dichiarativa di difetto di Controparte_2
giurisdizione, il giudizio già instaurato dinanzi al TAR di Lecce con cui aveva impugnato i seguenti atti:
1. nota prot. n. 0055205 del 21.11.2022 (notificata il 14.1.2023), con cui il Comune di Galatina, per il tramite della Direzione territoriale e qualità urbana servizio SUE – Urbanistica – Edilizia
Residenziale Pubblica aveva notificato al Ricorrente ORDINANZA DI SGOMBERO DA
PERSONE E COSE DELL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN GALATINA VIA
RIETI n. 9 piano secondo interno 5 BU n.
7-D/2022 con la quale si disponeva la P.IVA_1 decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. ordinandone lo sgombero entro 90 giorni;
2. nota prot. n. 9370 del 29.3.2022, prot. uscita n. 0015172 del 1.4.2022, della Polizia Locale del
Comune di Galatina;
3. nota prot. n. 18854 del 22.4.2022, con cui il Comune di Galatina aveva comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di con codice CP_3
identificativo NumeroDi_1
4. nota prot. 2313 del 21.2.2022 con cui aveva sollecitato la decadenza e Controparte_1
restituzione di alcuni immobili di proprietà;
5. ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Concludeva chiedendo di:
“1) in via cautelare, previa concessione di idonea misura cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e adottare ogni misura volta a garantire al ricorrente la possibilità di utilizzare, fino all'esito del presente giudizio, l'alloggio di cui è causa;
2) nel merito:
2.a- annullare e/o dichiarare la nullità degli atti e dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe e nel corpo del ricorso;
2.b- previa eventuale disapplicazione degli atti impugnati, accertare il diritto del ricorrente ad utilizzare ed abitare l'alloggio sito in Galatina in via Rieti n. 9 al piano secondo interno 5 ed id. in catasto al fogl. 75 part. 697 sub 5 cat. A/4 Rendita cat. 169,91 e per l'effetto, dichiarare ancora pienamente valido ed efficace il contratto di locazione stipulato in data 11.7.2016 con CP_1
;
[...]
2.c- ordinare e condannare le parti resistenti all'adempimento di quanto disposto e pattuito nel contratto di locazione stipulato in data 11.7.2016 con . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito, sostenendo la legittimità dell'atto di decadenza emesso dal e concludendo per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso;
con vittoria di Controparte_2
spese.
Si costituiva in giudizio anche il , in persone del Sindaco pro tempore Controparte_2 che eccepiva l'irritualità e inammissibilità della domanda del ricorrente e nel merito concludeva per il rigetto;
con vittoria di spese.
A seguito di ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del procedimento semplificato di cognizione in rito locatizio, le parti depositavano memorie integrative e, rigettate le richieste istruttorie avanzate solo da , la causa, rinviata per la discussione, è stata e decisa in Controparte_1
data odierna.
********
Occorre premettere che, come già rilevato dal TAR di Lecce, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto gli atti di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi popolari. Come rilevato dalla Corte di legittimità, infatti, in materia di edilizia residenziale pubblica, “è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (…)” (Cass. 28.12.2011,
n. 29095).
D'altra parte, dinanzi al Giudice Ordinario, possono essere proposte solo azioni di cognizione (che comprendono azioni di accertamento, di condanna e costitutive, queste ultime nei soli casi previsti dal legislatore, finalizzate alla tutela di diritti soggettivi), esecutive e cautelari. L'azione di annullamento o di dichiarazione di nullità degli atti indicati nel ricorso come formulata dall'attore, può essere, dunque, inquadrata come azione di annullamento o di dichiarazione di nullità dell'atto, avente natura non amministrativa ma negoziale, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
Va pure rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di che Controparte_1 aveva sollecitato il provvedimento di decadenza, come si evince dall'impugnata nota prot. 2313 del
21.2.2022, così manifestando il proprio interesse concreto ed attuale in ordine al rigetto del petitum.
Nel merito, le domande proposte da devono essere rigettate per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
Il non ha, infatti, fornito alcuna prova di aver abitato effettivamente nell'alloggio popolare Pt_1
per cui è causa, né ha richiesto alcun mezzo istruttorio.
Neppure il ricorrente ha proposto querela di falso avverso la nota prot. n. 0009370 del 29.3.2022, con cui il pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia Municipale di Galatina attestava che l'alloggio per cui è causa non era abitato da alcuno. Trattandosi di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. esso fa, infatti, piena prova, anche dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o degli accertamenti da lui compiuti.
Dalla nota del 15.6.2020 depositata dal apparentemente proveniente dal Controparte_2
Comando di Polizia Municipale di Galatina, provvista di numero di protocollo, sebbene non risulti la sottoscrizione, si evince, ad ogni buon conto, che diversi sopralluoghi erano stati effettuati dal pubblico ufficiale procedente.
In assenza del fumus boni iuris anche l'istanza cautelare va rigettata.
Si ritiene che le spese processuali debbano seguire il criterio della soccombenza e dunque vadano poste a carico di , nell'importo liquidato in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle
[...] spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
3) condanna al pagamento in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_2
Sindaco pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino