Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza di I grado iscritta al
N. 3366/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CASAMASSIMA ALESSANDRA e Parte_1
TRIGIANTE PASUQALE;
PARTE RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif.dagli avv. ti BOTTAZZO DANIELA e Controparte_1
MARCOLEONI MARCO;
nonché nei confronti di:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_2
PARTI CONVENUTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 12.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra
, dal 12 settembre 2017 al 30 settembre 2022, svolgendo mansioni CP_1 di assistenza alla persona della datrice di lavoro, con distinti contratti a termine annuali;
che l'intero rapporto di lavoro si caratterizzava per una parziale e postuma regolarizzazione, ai fini previdenziali e contributivi, nonostante il diverso contenuto del verbale di conciliazione
l'intero rapporto di lavoro – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla regolarizzazione della posizione contributiva Parte_1 relativamente al rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra Controparte_1
nel periodo compreso tra il 12 settembre 2017 ed il 30 settembre
[...]
2022, relativamente ai periodi meglio indicati in ricorso;
2) per l'effetto condannare la sig.ra a Controparte_1 corrispondere nei confronti dell Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 2.031,69,
[...]
o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributi non versati relativamente al rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra ; Pt_1
3) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento Pt_1 del danno subito a fronte della omissione contributiva posta in essere dalla datrice di lavoro sig.ra relativamente al Controparte_1 rapporto di lavoro intercorso fra le parti con riferimento alla mancata percezione, da parte della lavoratrice, della indennità NASpI per 8 mesi consecutivi;
4) per l'effetto condannare la sig.ra a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 4.136,00, o altra somma Pt_1 ritenuta di giustizia, a titolo di mancata percezione, da parte della lavoratrice, della indennità NASpI per 8 mesi consecutivi, o altra somma ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del credito fino al soddisfo;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%),
CPA, e contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva la resistente sig.ra chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Si costituiva altresì l rassegnando le seguenti conclusioni “1. CP_2 laddove venga accolta la domanda di parte ricorrente, condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione relativa, entro i limiti della prescrizione, nonché le sanzioni civili e gli interessi legali fino al completo ed integrale soddisfo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa”. All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve essere rigettato per intervenuta rinuncia e transazione, atteso che è documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta (cfr. verbale di conciliazione sindacale in atti).
E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente
"assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95).
Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n.
1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Dal riferito tenore normativo emerge che la transazione fra datore e prestatore di lavoro, pur quando abbia per oggetto diritti inderogabili del lavoratore, validamente è stipulata in sede sindacale, a sensi dell'art. 411, terzo comma, c.p.c..
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in sede conciliativa, come evidenziato dalla parte resistente, accettava la somma di Euro 7.000,00, di cui Euro 6.500,00 a titolo di trattamento di fine rapporto e differenze retributive ed Euro 500,00 a titolo transattivo a saldo e stralcio di ogni possibile pretesa dedotta o deducibile, connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e dichiarava di “rinunziare nei confronti del datore di lavoro a qualsiasi pretesa, domanda e azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata, che nell'intercorso rapporto di lavoro e nella sua cessazione, possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio.
Pertanto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, senza restringere l'ampia formula che precede, il lavoratore rinuncia a ogni diritto e/o richiesta, in denaro e/o natura, per capitale, interessi, rivalutazione e /o accessori, per retribuzioni di ogni tipo, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale e festivo, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, permessi retribuiti, riduzioni di orario, premi produzione, bonus, retribuzione variabile, indennità a qualunque titolo, premi e gratifiche di qualunque genere anche derivanti da piani d'incentivazione, benefits, incidenze di istituti legali e contrattuali (es. TFR, 13ma, 14ma, ferie, festività e premi), trasferte, rimborsi spese, risarcimento del danno di qualsivoglia natura, ivi compreso quello alla professionalità, e/o alla salute, all'immagine, biologico, inclusi i risarcimenti ex artt. 2087 e 2116 c.c.
Le parti si danno espressamente atto che il mancato pagamento delle somme di cui al punto 4, entro i termini previsti nel presente verbale darà diritto al lavoratore di richiedere il residuo in un'unica soluzione, ovvero di risolvere il presente atto e di agire in via giudiziale per il riconoscimento di ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro intercorso, restando inefficace ogni rinuncia oggi formulata. Con la sottoscrizione del presente verbale, inoltre, le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra in relazione al rapporto lavorativo intercorso e considerato in ogni sua fase e dunque costituzione, svolgimento, risoluzione, sicchè la presente conciliazione assume valore di generale transazione novativa tra le parti” (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Non c'è dubbio che, in conseguenza della predetta conciliazione, non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e dell'art. 411 c.p.c., le avverse domande attoree sono inammissibili, in quanto sono dirette a soddisfare pretese fondate sul medesimo rapporto lavorativo menzionato nello stesso verbale di conciliazione innanzi richiamato, dal quale non residuino dubbi circa la volontà e la consapevolezza reali delle parti di voler dirimere ogni controversia, anche futura, che avesse potuto trarre fondamento nel rapporto lavorativo cessato, facendosi reciproche concessioni, mediante il versamento da parte del datore di lavoro delle somme concordate in favore dell'ex lavoratrice e l'accettazione da parte di quest'ultima delle condizioni economiche offerte dalla ex parte datoriale a definizione di ogni pendenza relativa al rapporto di lavoro in questione. Inoltre, circa la dedotta regolarizzazione delle eventuali omissioni contributive, soltanto genericamente richiamata nelle premesse del verbale, si rileva che alcuna specificazione viene poi effettuata nelle condizioni della conciliazione, anche in ordine alla sua eventuale risoluzione (cfr. in particolare punto 6 del verbale di conciliazione).
Ebbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo assume espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, “valore di generale transazione novativa” (si rammenta all'uopo che con la transazione
“generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, (v. Cass. n. 5139/2003), ma le medesime parti danno atto altresì di “di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra in relazione al rapporto lavorativo intercorso”, per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi.
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni.
Per cui le odierne domande avrebbero dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n.
5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass.
2.8.2007 n. 17015 la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto).
Alla stregua delle argomentazioni esposte - attesa la validità del verbale di conciliazione sindacale contenente sostanzialmente la rinuncia da parte della ricorrente a tutte le rivendicazioni fondate sullo stesso rapporto lavorativo dedotto anche in questa sede giudiziale - il ricorso non può che essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli