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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2679 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Andreina D'Orsi, presso il cui studio in Benevento, via Foschini, 5, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 18/06/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5064/23) e chiedendo al Tribunale di
“accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente invalidità lavorativa 100% ex art. 2 e 12
L. 118/71 con conseguente diritto a percepire l'assegno di invalidità per l'effetto riconoscerne mediante sentenza, il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dalla data della domanda di revisione, 28/08/2023, o da quella che sarà individuata dal CTU”; con vittoria di spese, diritti e onorari dell'intero procedimento, con distrazione.
Si è ritualmente costituito, a seguiti di rinotifica del ricorso, l' , contestando la fondatezza CP_1 della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'istante, già titolare di pensione di inabilità, a seguito di visita di revisione del 28/08/2023 non si è visto confermare la prestazione, in quanto gli è stata riconosciuta un'invalidità complessiva pari all'80%. 1 Ha, pertanto, presentato ricorso per ATPO, iscritto al n. R.G. 5064/2023, nell'ambito del quale il
CTU ha posto una diagnosi di “Obesità grave con complicanze artrosiche (cod. 7105, val 40%).
Sindrome delle apnee notturne trattata con Ossigeno terapia 6/l m x 6 ore die e CPAP notturna valutabile in analogia con insufficienza respiratoria moderata (cod. 6014, val. 50%). Diabete mellito di tipo due complicato da vasculopatia periferica trattato con ipoglicemizzanti orali (cod.
9309, val. 50%). Cardiopatia ipertensiva in discreto controllo clinico (cod. 6441, val. 30%)”, e ha concluso per una complessiva percentuale di invalidità del 90%.
Sul piano medico-legale, il CTU ha evidenziato quanto segue: “La valutazione medico-legale si
è avvalsa soprattutto sull'esame clinico, stante la scarsa documentazione prodotta e la mancata integrazione documentale, pur richiesta dal sottoscritto CTU soprattutto in merito alla patologia cardiovascolare. Il ricorrente è un soggetto affetto da obesità grave (BMI pari a 60) con complicanze artrosiche a carico del rachide e dell'apparato locomotore. La grave obesità ha cagionato una sindrome delle apnee notturne, ovvero un deficit di ossigenazione soprattutto la notte, per la qual cosa il ricorrente è in terapia diurna con ossigeno per poche ore e, durante il riposo notturno, si avvale di un ventilatore CPAP per integrare la carente ossigenazione. Inoltre,
l'istante è affetto da un diabete mellito di tipo due, in terapia con ipoglicemizzanti orali, complicato da vasculopatia periferica, ma non da nefropatia o retinopatia diabetica. Infine, il
è affetto da una cardiopatia ipertensiva, clinicamente ben compensata. L'insieme delle Pt_1 infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile:
(0.50 + 0.50) – (0.50 x 0.50) = 0.75
(0.75 + 0.40) – (0.75 x 0.40) = 0,85
(0.85 0.30) – (0.85 x 0.30) = 0,9
L'invalidità complessiva è pari al 90%”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni, sulla scorta di una CTP e del rilievo che le patologie riscontrate tanto in sede amministrativa quanto dal CTU erano le medesime in virtù delle quali era stato precedentemente riconosciuto invalido al 100%.
In corso di causa, il ricorrente è stato chiamato nuovamente a visita di revisione e riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, a decorrere dal 20/11/2024.
Ebbene, le patologie in virtù delle quali il riconoscimento è avvenuto sono esattamente le medesime (obesità grave – BMI 60 – con complicanze artrosiche, cardiopatia ipertensiva in compenso emodinamico, BPCO, OSAS di grado severo. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali) diagnosticate nel corso di tutte le visite di revisione precedenti, compresa quella del 28/08/2023 in cui il sig. è stato ritenuto invalido all'80%; sono, inoltre, le Pt_1 stesse diagnosticate dal CTU nominato in fase di ATP, che sulla scorta dell'applicazione del calcolo riduzionistico, e dato atto della mancanza agli atti di esami strumentali che permettessero di valutare in maniera più precisa la cardiopatia, ha concluso per un'invalidità complessiva del
90%.
Al riguardo, si osserva che “con riferimento alle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa semplicemente addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, ma operando una valutazione della sua incidenza reale sulla 2 validità complessiva del soggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4, né la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale;
conseguentemente, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/06/2016, n. 12837, Cass. civ. Sez. lavoro, 12/04/2005, n. 7465).
Una siffatta valutazione globale non risulta essere stata fatta dall'ausiliare; e, in presenza di un riconoscimento ininterrotto del requisito sanitario da parte dello stesso , in virtù delle stesse CP_1 menomazioni, dal 30/06/2018 al 28/08/2023, e poi nuovamente dal 20/11/2024, non può che ritenersi la sussistenza del citato requisito sanitario anche nel periodo intermedio, in cui il ricorrente è stato ritenuto invalido nella minor misura dell'80%. Va pertanto dichiarata in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità in continuità, a far data dalla visita di revisione del 28/08/2023. CP_1
Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del
4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità in capo ad , nato a Pietrelcina il [...], in continuità a [...] revisione Parte_1 del 28/08/2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Orsi;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 30 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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