Art. 4. 1. In corrispondenza del numero delle unita' di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell' articolo 97- bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
Nota all' art. 4 :
- Il decimo comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 prevede un contingente di posti per l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
Nota all' art. 4 :
- Il decimo comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 prevede un contingente di posti per l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.