Decreto cautelare 6 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2023, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via La Marmora 53;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma del Capo di Gabinetto avente ad oggetto interdittiva antimafia ex art. 91 del D.lgs. 91 del D.lgs. 159/2011, notificata a mezzo pec alla -OMISSIS-s.r.l. in data -OMISSIS-, alla quale è stato allegato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Prato ha disposto l''interdittiva antimafia e il rigetto dell''istanza presentata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-per il rinnovo dell''iscrizione della società -OMISSIS-srl, come sopra identificata, nell''elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di questa Prefettura, di cui all''art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. white list);
- di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dei diritti ed interessi dell''odierna ricorrente, ivi ricompresi (e per quanto occorrer possa):
- la comunicazione interdittiva prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- il verbale della riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze, costituito con decreto del Prefetto di Prato n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e mai notificato e/o comunicato a -OMISSIS-srl e reso accessibile solo a seguito di istanza agli atti in data -OMISSIS-;
- il verbale della riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze, che ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti dell''Impresa -OMISSIS-srl proponendo al Prefetto l''adozione di un provvedimento interdittivo antimafia e conseguente rigetto dell''istanza di rinnovo dell''iscrizione in White list, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e mai notificato e/o comunicato a -OMISSIS-srl e reso accessibile solo a seguito di istanza agli atti in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione in data 16 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità a spese compensate;
Considerato che al Collegio non residua che dare atto della improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare qualsiasi persona fisica citata in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.