Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2570
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione personale dei coniugi

    La richiesta di separazione personale dei coniugi è stata concordemente richiesta, denotando un'intollerabilità della vita in comune. Le disposizioni in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore sono conformi al suo preminente interesse.

  • Rigettato
    Domanda di addebito per colpa esclusiva del marito

    Nulla viene disposto in punto di addebito della separazione, avendo la ricorrente rinunziato alla relativa domanda.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale alla madre con la figlia minore

    Le disposizioni in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore sono conformi al suo preminente interesse.

  • Accolto
    Affido condiviso della minore con collocamento presso la madre

    Dispone in conformità all'accordo raggiunto: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso la madre.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie.

  • Accolto
    Spettanza del 100% dell'assegno unico

    Percepirà in via esclusiva l'assegno unico per la figlia.

  • Rigettato
    Domanda ex art. 316 bis c.c. nei confronti dei nonni paterni

    La ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata ex art. 316 bis c.c. proposta nei confronti dei signori CP_2 e CP_3. Deve essere dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Separazione personale dei coniugi

    La richiesta di separazione personale dei coniugi è stata concordemente richiesta, denotando un'intollerabilità della vita in comune.

  • Accolto
    Affido condiviso con collocamento paritario e contributo al mantenimento proporzionale alle entrate

    Dispone in conformità all'accordo raggiunto: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso la madre. Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 200,00 mensili. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie.

  • Inammissibile
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva e inammissibilità della domanda ex art. 316 bis c.c.

    La domanda nei confronti del signor CP_2 è inammissibile per assenza dei presupposti e per difetto di connessione forte. Deve essere dichiarata cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2570
    Giurisdizione : Trib. Velletri
    Numero : 2570
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo