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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4222/2024 tra:
, nata il [...] a [...], (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta De Vivo (c.f. – PEC C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marisa F. Costelli (c.f. – PEC CodiceFiscale_4
Email_2
RESISTENTE nonché contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'Avv. Fiorenza Fabi (c.f. – PEC C.F._6 Email_3
RESISTENTE
e contro nata a [...] il [...] (c.f. ); CP_3 C.F._7
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per parte ricorrente e parte resistente, come da note in sostituzione dell'udienza Controparte_4 del 27.10.2025
Per il P.M. Visto del 18.11.2024
FATTO E DIRTTO
1. I signori e hanno contratto matrimonio il 21 dicembre 2019 a Ottersweier Parte_1 CP_1
– Germania -, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Anzio (RM) al n. 143, p. II, s.
C - sez. C dell'anno 2024. Dalla loro unione è nata una figlia: (n. il 16.5.2019 a Baden – Persona_1
Germania), oggi ancora minorenne.
2. Con ricorso ritualmente depositato il 4.9.2024, la signora ha adito questo Tribunale, chiedendo Pt_1 la separazione dei coniugi e i provvedimenti in punto di collocazione, affidamento e mantenimento della figlia minore. Ella ha agito, altresì, ai sensi dell'art. 316bis c.c. nei confronti dei signori e CP_2 chiamati, nella loro qualità di ascendenti del signor in caso di CP_3 CP_1 inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di mantenimento della figlia, rassegnando così le seguenti conclusioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Dichiarare la separazione giudiziale con addebito per colpa esclusiva del sig. ; 3) Assegnare la casa coniugale, sita in Anzio CP_1
(RM) alla Via dei Lecci, 60 alla ricorrente, che vi convivrà con la figlia minore;
4) Persona_1
Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i coniugi, con collocazione della minore presso la madre e diritto di visita del padre secondo tempi e modi che il Collegio riterrà equi ed opportuni;
5)
Disporre che il resistente, sig. , versi alla ricorrente a titolo di concorso con la moglie CP_1 per il mantenimento della figlia la somma di € 500,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Per_1 straordinarie, ludiche e sportive, come da protocollo del Tribunale di Velletri, da corrispondere anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese;
il tutto rivalutabile annualmente in base ad indici
ISTAT; statuendo altresì che in caso di mancato versamento da parte del medesimo, vi provvedano in via sussidiaria e solidalmente gli ascendenti: nelle persone dei nonni paterni, sig.ri e CP_3 [...]
; 6) Statuire in favore della ricorrente la spettanza al 100% dell'assegno unico per i figli;
7) Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di separazione personale dei CP_1 coniugi, contestando le domande di parte ricorrente e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale o preliminare gradata: A. dichiarare l'inammissibilità, ovvero la improcedibilità del ricorso presentato dalla sig.ra per i motivi dedotti o per quelli Parte_1 anche diversi che saranno rilevati d'ufficio; B. Dichiarare la improponibilità, inammissibilità della domanda ex art. 316 bis cpc proposta dalla ricorrente nei confronti dei suoceri sigg. e CP_2
per i motivi dedotti, dichiarando in ogni caso che gli stessi difettano della CP_3
pagina 2 di 9 legittimazione passiva, estromettendoli dal giudizio. Nel merito: C. considerando che il marito non si oppone alla domanda di separazione personale proposta dalla moglie, dichiarare la stessa con sentenza
D. disponendo i provvedimenti ritenuti opportuni per la figlia minore dei coniugi : affidandola ad Per_1 entrambi i coniugi con collocamento paritario e attribuzione del contributo al mantenimento a carico dei genitori stessi in proporzione alle loro entrate e spese;
e - segnatamente per quanto concerne il padre, confermare la misura del suo contributo per nella misura di Euro 200,00 mensili da versarsi in Per_1 via anticipata alla moglie entro il 5 di ogni mese, contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Velletri. Con condanna delle spese a carico della ricorrente anche per avere rifiutato la negoziazione assistita”.
4. Si è costituito, altresì, il signor il quale ha eccepito il suo difetto di legittimazione CP_2 passiva nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti dalla signora chiedendone il rigetto. La signora nonostante la ritualità della notifica, non si è Pt_1 CP_3 costituita in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5. Alla prima udienza di comparizione del 24.3.2025, presenti le parti e i rispettivi difensori, il giudice allora delegato, Dott.ssa Sonia Piccinni, ha proceduto all'audizione dei coniugi e, su richiesta dei medesimi ha rinviato, per la verifica di composizione bonaria della controversia, al 16.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Ivi, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c. e il Giudice delegato, formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha proposto: “che, a definizione integrale della presente controversia, sia dichiarata la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; 2) collocamento della figlia presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore - nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.00; - nei pagina 3 di 9 fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo, il martedì ed il mercoledì, comprensivi di pernotto, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del martedì al giovedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore a scuola o, nei periodi di chiusura delle scuole, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; - durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis; - durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre. In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o dalla madre al termine del periodo. 4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di €
200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) percepirà in via Parte_1 esclusiva l'assegno unico per la figlia;
7) rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione e alle domande ex art. 316 bis c.c. proposte nei confronti di e;
CP_2 CP_3
8) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti processuali”.
6. Alla successiva udienza del 27.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. i coniugi confermavano l'accoglimento della proposta conciliativa del Giudice e insistevano per la pronuncia della separazione personale alle condizioni ivi riportate. Il signor ometteva il deposito delle note in CP_2 sostituzione dell'udienza.
All'esito della stessa il giudice delegato, nuovo assegnatario della causa, Dott. Valecchi, preso atto delle note scritte e dell'accettazione della proposta conciliativa, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
7. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi concordemente richiesta, denotando siffatta istanza un'intollerabilità della vita in comune.
Le disposizioni in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore sono conformi al suo preminente interesse e, non essendo contrarie a norme imperative, possono essere poste alla base della pronuncia richiesta.
Nulla viene disposto in punto di addebito della separazione, avendo la ricorrente rinunziato alla relativa domanda. pagina 4 di 9 In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra i coniugi.
8. Con riferimento alla posizione dei nonni paterni, osserva il Collegio che nelle note in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 depositate dalla signora la stessa, per il tramite del suo difensore, ha Pt_1 dichiarato l'accettazione integrale della proposta formulata dal giudice delegato e, per l'effetto, ha rinunciato alla domanda formulata ex art. 316 bis c.c. proposta nei confronti di e CP_2 [...]
. CP_3
Siffatta rinuncia, come da costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (espresso, da ultimo, in Cass. civ., Sez. I, Ord., del 17/03/2023, n. 7883) costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c.,
e non produce effetti abdicativi del diritto fatto valere in giudizio, limitandosi ad esprimere una strategia processuale.
D'altro canto, il signor non ha deposito le note in sostituzione dell'udienza e, pertanto, non CP_2 può essere considerato parte dell'accordo raggiunto tra i coniugi.
Tuttavia, intervenuta la rinuncia alla domanda ex art. 316bis c.c. spiegata nei suoi confronti, deve essere dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, secondo Cass. 30251/2023 “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).
In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute”.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere impone di regolare le spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. pagina 5 di 9 Come noto, l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole, spetta in via prioritaria in capo a entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In base all'art. 316bis c.c., Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Secondo un indirizzo ormai consolidato: “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. Ove, dunque, le esigenze di vita della prole non possano essere soddisfatte solo dal genitore affidatario, i nonni, la cui posizione economica deve essere adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo”. (cfr. Cass. 13345/2023).
L'obbligazione a carico degli ascendenti delle parti (tra i quali non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
cfr. Cass. 8980/2023) ha carattere sussidiario che sorge se e solo a seguito della ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma in parola: ovvero l'insufficienza dei mezzi in capo a entrambi i genitori e l'inadempimento al loro obbligo.
L'esigenza di garantire, poi, la celere realizzazione del diritto al mantenimento del figlio ha determinato il legislatore a prevedere, al successivo comma 2 dell'art. 316 bis c.c., un procedimento speciale di tipo sommario, assimilabile a quello monitorio, che consente, in caso di inadempimento dell'obbligato principale, ovvero il genitore, di ottenere rapidamente un titolo.
pagina 6 di 9 Nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale la domanda della signora nei confronti del Pt_1 signor è inammissibile per assenza dei presupposti e per difetto di connessione forte. CP_2
Posto che, al momento di proposizione della domanda, non vi era ancora la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre e, inoltre, difetta il presupposto dell'insufficienza dei mezzi necessari al mantenimento della figlia da parte dei genitori posto che, in sede di audizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato un reddito mensile netto di euro 1.200,00 e il residente un reddito di euro 600,00.
Entrambi, inoltre, hanno confermato il pagamento, da parte del signor di euro 200,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia con conseguente insussistenza dell'ulteriore presupposto dell'inadempimento.
Inoltre, sotto un profilo processuale, la domanda ai sensi dell'art. 316 bis c.c. è del tutto autonoma e distinta da quella di separazione e non poteva essere trattata nel medesimo procedimento in quanto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande soggette a riti diversi.
9. Le spese di lite, compensate come da accordo, tra la ricorrente e il signor debbono CP_1 essere poste, in base al principio della soccombenza virtuale, a carico della signora nei Parte_1 confronti del signor e sono liquidate come da dispositivo per le fasi di studio e CP_2 introduttiva in ragione dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, ma di bassa complessità, attesa la sostanziale assenza di istruttoria, la definizione della controversia dopo la prima udienza e la condotta ostativa processuale del resistente, . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone:
- dichiara la contumacia della signora CP_3
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], Parte_1
(c.f. ) e , nato il [...] a [...], (c.f. C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio il 21 dicembre 2019 a Ottersweier – C.F._3
Germania -, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Anzio (RM) al n. 143,
p. II, s. C - sez. C dell'anno 2024;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 7 di 9 - dispone in conformità all'accordo raggiunto: l' affidamento condiviso della figlia ad Per_1 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; il collocamento della figlia presso la madre;
che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore - nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21.00; - nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo, il martedì ed il mercoledì, comprensivi di pernotto, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del martedì al giovedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore a scuola o, nei periodi di chiusura delle scuole, presso l'abitazione materna entro le ore
10.00; - durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre. In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o dalla madre al termine del periodo;
che il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia,
l'importo di € 200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal
Tribunale di Velletri;
che percepirà in via esclusiva l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra i signori e;
Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 - dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda nei confronti del signor CP_2
[...]
- condanna la signora a rifondere al signor , le spese di lite che liquida Parte_1 CP_2 in euro € 1.453,00 oltre spese generali e IVA – se dovuta – come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4222/2024 tra:
, nata il [...] a [...], (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta De Vivo (c.f. – PEC C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marisa F. Costelli (c.f. – PEC CodiceFiscale_4
Email_2
RESISTENTE nonché contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'Avv. Fiorenza Fabi (c.f. – PEC C.F._6 Email_3
RESISTENTE
e contro nata a [...] il [...] (c.f. ); CP_3 C.F._7
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per parte ricorrente e parte resistente, come da note in sostituzione dell'udienza Controparte_4 del 27.10.2025
Per il P.M. Visto del 18.11.2024
FATTO E DIRTTO
1. I signori e hanno contratto matrimonio il 21 dicembre 2019 a Ottersweier Parte_1 CP_1
– Germania -, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Anzio (RM) al n. 143, p. II, s.
C - sez. C dell'anno 2024. Dalla loro unione è nata una figlia: (n. il 16.5.2019 a Baden – Persona_1
Germania), oggi ancora minorenne.
2. Con ricorso ritualmente depositato il 4.9.2024, la signora ha adito questo Tribunale, chiedendo Pt_1 la separazione dei coniugi e i provvedimenti in punto di collocazione, affidamento e mantenimento della figlia minore. Ella ha agito, altresì, ai sensi dell'art. 316bis c.c. nei confronti dei signori e CP_2 chiamati, nella loro qualità di ascendenti del signor in caso di CP_3 CP_1 inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di mantenimento della figlia, rassegnando così le seguenti conclusioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Dichiarare la separazione giudiziale con addebito per colpa esclusiva del sig. ; 3) Assegnare la casa coniugale, sita in Anzio CP_1
(RM) alla Via dei Lecci, 60 alla ricorrente, che vi convivrà con la figlia minore;
4) Persona_1
Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i coniugi, con collocazione della minore presso la madre e diritto di visita del padre secondo tempi e modi che il Collegio riterrà equi ed opportuni;
5)
Disporre che il resistente, sig. , versi alla ricorrente a titolo di concorso con la moglie CP_1 per il mantenimento della figlia la somma di € 500,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Per_1 straordinarie, ludiche e sportive, come da protocollo del Tribunale di Velletri, da corrispondere anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese;
il tutto rivalutabile annualmente in base ad indici
ISTAT; statuendo altresì che in caso di mancato versamento da parte del medesimo, vi provvedano in via sussidiaria e solidalmente gli ascendenti: nelle persone dei nonni paterni, sig.ri e CP_3 [...]
; 6) Statuire in favore della ricorrente la spettanza al 100% dell'assegno unico per i figli;
7) Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di separazione personale dei CP_1 coniugi, contestando le domande di parte ricorrente e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale o preliminare gradata: A. dichiarare l'inammissibilità, ovvero la improcedibilità del ricorso presentato dalla sig.ra per i motivi dedotti o per quelli Parte_1 anche diversi che saranno rilevati d'ufficio; B. Dichiarare la improponibilità, inammissibilità della domanda ex art. 316 bis cpc proposta dalla ricorrente nei confronti dei suoceri sigg. e CP_2
per i motivi dedotti, dichiarando in ogni caso che gli stessi difettano della CP_3
pagina 2 di 9 legittimazione passiva, estromettendoli dal giudizio. Nel merito: C. considerando che il marito non si oppone alla domanda di separazione personale proposta dalla moglie, dichiarare la stessa con sentenza
D. disponendo i provvedimenti ritenuti opportuni per la figlia minore dei coniugi : affidandola ad Per_1 entrambi i coniugi con collocamento paritario e attribuzione del contributo al mantenimento a carico dei genitori stessi in proporzione alle loro entrate e spese;
e - segnatamente per quanto concerne il padre, confermare la misura del suo contributo per nella misura di Euro 200,00 mensili da versarsi in Per_1 via anticipata alla moglie entro il 5 di ogni mese, contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Velletri. Con condanna delle spese a carico della ricorrente anche per avere rifiutato la negoziazione assistita”.
4. Si è costituito, altresì, il signor il quale ha eccepito il suo difetto di legittimazione CP_2 passiva nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti dalla signora chiedendone il rigetto. La signora nonostante la ritualità della notifica, non si è Pt_1 CP_3 costituita in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5. Alla prima udienza di comparizione del 24.3.2025, presenti le parti e i rispettivi difensori, il giudice allora delegato, Dott.ssa Sonia Piccinni, ha proceduto all'audizione dei coniugi e, su richiesta dei medesimi ha rinviato, per la verifica di composizione bonaria della controversia, al 16.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Ivi, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c. e il Giudice delegato, formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha proposto: “che, a definizione integrale della presente controversia, sia dichiarata la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; 2) collocamento della figlia presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore - nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.00; - nei pagina 3 di 9 fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo, il martedì ed il mercoledì, comprensivi di pernotto, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del martedì al giovedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore a scuola o, nei periodi di chiusura delle scuole, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; - durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis; - durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre. In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o dalla madre al termine del periodo. 4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di €
200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) percepirà in via Parte_1 esclusiva l'assegno unico per la figlia;
7) rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione e alle domande ex art. 316 bis c.c. proposte nei confronti di e;
CP_2 CP_3
8) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti processuali”.
6. Alla successiva udienza del 27.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. i coniugi confermavano l'accoglimento della proposta conciliativa del Giudice e insistevano per la pronuncia della separazione personale alle condizioni ivi riportate. Il signor ometteva il deposito delle note in CP_2 sostituzione dell'udienza.
All'esito della stessa il giudice delegato, nuovo assegnatario della causa, Dott. Valecchi, preso atto delle note scritte e dell'accettazione della proposta conciliativa, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
7. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi concordemente richiesta, denotando siffatta istanza un'intollerabilità della vita in comune.
Le disposizioni in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore sono conformi al suo preminente interesse e, non essendo contrarie a norme imperative, possono essere poste alla base della pronuncia richiesta.
Nulla viene disposto in punto di addebito della separazione, avendo la ricorrente rinunziato alla relativa domanda. pagina 4 di 9 In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra i coniugi.
8. Con riferimento alla posizione dei nonni paterni, osserva il Collegio che nelle note in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 depositate dalla signora la stessa, per il tramite del suo difensore, ha Pt_1 dichiarato l'accettazione integrale della proposta formulata dal giudice delegato e, per l'effetto, ha rinunciato alla domanda formulata ex art. 316 bis c.c. proposta nei confronti di e CP_2 [...]
. CP_3
Siffatta rinuncia, come da costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (espresso, da ultimo, in Cass. civ., Sez. I, Ord., del 17/03/2023, n. 7883) costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c.,
e non produce effetti abdicativi del diritto fatto valere in giudizio, limitandosi ad esprimere una strategia processuale.
D'altro canto, il signor non ha deposito le note in sostituzione dell'udienza e, pertanto, non CP_2 può essere considerato parte dell'accordo raggiunto tra i coniugi.
Tuttavia, intervenuta la rinuncia alla domanda ex art. 316bis c.c. spiegata nei suoi confronti, deve essere dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, secondo Cass. 30251/2023 “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).
In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute”.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere impone di regolare le spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. pagina 5 di 9 Come noto, l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole, spetta in via prioritaria in capo a entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In base all'art. 316bis c.c., Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Secondo un indirizzo ormai consolidato: “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. Ove, dunque, le esigenze di vita della prole non possano essere soddisfatte solo dal genitore affidatario, i nonni, la cui posizione economica deve essere adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo”. (cfr. Cass. 13345/2023).
L'obbligazione a carico degli ascendenti delle parti (tra i quali non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
cfr. Cass. 8980/2023) ha carattere sussidiario che sorge se e solo a seguito della ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma in parola: ovvero l'insufficienza dei mezzi in capo a entrambi i genitori e l'inadempimento al loro obbligo.
L'esigenza di garantire, poi, la celere realizzazione del diritto al mantenimento del figlio ha determinato il legislatore a prevedere, al successivo comma 2 dell'art. 316 bis c.c., un procedimento speciale di tipo sommario, assimilabile a quello monitorio, che consente, in caso di inadempimento dell'obbligato principale, ovvero il genitore, di ottenere rapidamente un titolo.
pagina 6 di 9 Nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale la domanda della signora nei confronti del Pt_1 signor è inammissibile per assenza dei presupposti e per difetto di connessione forte. CP_2
Posto che, al momento di proposizione della domanda, non vi era ancora la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre e, inoltre, difetta il presupposto dell'insufficienza dei mezzi necessari al mantenimento della figlia da parte dei genitori posto che, in sede di audizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato un reddito mensile netto di euro 1.200,00 e il residente un reddito di euro 600,00.
Entrambi, inoltre, hanno confermato il pagamento, da parte del signor di euro 200,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia con conseguente insussistenza dell'ulteriore presupposto dell'inadempimento.
Inoltre, sotto un profilo processuale, la domanda ai sensi dell'art. 316 bis c.c. è del tutto autonoma e distinta da quella di separazione e non poteva essere trattata nel medesimo procedimento in quanto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande soggette a riti diversi.
9. Le spese di lite, compensate come da accordo, tra la ricorrente e il signor debbono CP_1 essere poste, in base al principio della soccombenza virtuale, a carico della signora nei Parte_1 confronti del signor e sono liquidate come da dispositivo per le fasi di studio e CP_2 introduttiva in ragione dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, ma di bassa complessità, attesa la sostanziale assenza di istruttoria, la definizione della controversia dopo la prima udienza e la condotta ostativa processuale del resistente, . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone:
- dichiara la contumacia della signora CP_3
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], Parte_1
(c.f. ) e , nato il [...] a [...], (c.f. C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio il 21 dicembre 2019 a Ottersweier – C.F._3
Germania -, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Anzio (RM) al n. 143,
p. II, s. C - sez. C dell'anno 2024;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 7 di 9 - dispone in conformità all'accordo raggiunto: l' affidamento condiviso della figlia ad Per_1 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; il collocamento della figlia presso la madre;
che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore - nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21.00; - nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo, il martedì ed il mercoledì, comprensivi di pernotto, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del martedì al giovedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la minore a scuola o, nei periodi di chiusura delle scuole, presso l'abitazione materna entro le ore
10.00; - durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre. In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o dalla madre al termine del periodo;
che il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia,
l'importo di € 200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal
Tribunale di Velletri;
che percepirà in via esclusiva l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra i signori e;
Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 - dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda nei confronti del signor CP_2
[...]
- condanna la signora a rifondere al signor , le spese di lite che liquida Parte_1 CP_2 in euro € 1.453,00 oltre spese generali e IVA – se dovuta – come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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