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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 790 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Giancarlo Ciccarello presso il cui Parte_1 a Maggiore Toselli n.10, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Falqui Cao e dall'Avv.to Delia CP_1
o elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.3963/2022, il Tribunale G.L. di Palermo, rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per la Parte_1 cessazione dell'attività commerciale di cui all'art.1, commi 283 e 284 della legge n.145/2018, con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Rilevato che il aveva cessato la propria attività nel 2013 e richiamata la Pt_1 normativa applicabile di specie, il Tribunale ritenne che i requisiti di legge dovevano sussistere a decorrere dall'1 gennaio 2017; che, pertanto, la disciplina in questione non poteva essere invocata da parte di chi, come il ricorrente, aveva cessato l'attività diversi anni prima della data di riferimento;
che, in particolare, erano esclusi dal beneficio gli esercenti che avevano cessato definitivamente l'attività tra il 2009 ed il 2016. Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso depositato in Pt_1 Cancelleria il 26.7.2023. Ricostruito il quadro normativo vigente nella materia che occupa, parte appellante evidenzia che la limitazione “dell'indennizzo al possesso dei relativi requisiti di legge in un determinato arco temporale” aveva “indotto a ritenere che le condizioni richieste per accedere all'indennizzo in questione” dovessero “essere concomitanti nel periodo indicato”; che in tal senso deponeva “la lettera delle disposizione laddove” riconosceva “il diritto all'indennizzo, ad esempio, "ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti ...nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016"; che “tale formulazione” stava “a significare che il possesso dei requisiti” doveva sussistere “all'interno dell'arco temporale di riferimento, cioè i requisiti” dovevano “essere maturati in tale spazio temporale”. Rileva, tuttavia, che “il testo normativo vigente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa … (14 aprile 2021 …), nonché tuttora vigente, era ed è di un tenore letterale diverso”;
Pag.1 che, in particolare, l'art 1, comma 283, L n. 145 del 2018, prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda”. Sostiene che “quest'ultima norma, a differenza di quelle viste in precedenza, non riconosce il diritto all'indennizzo solo ai soggetti che si trovano in possesso dei relativi requisiti in un periodo determinato, circoscritto rigidamente tra un data di inizio e una data di fine, ma richiede semplicemente, cosa ben diversa, che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti al momento della presentazione della domanda indipendentemente dalla maturazione degli stessi”. Deduce che, nel caso di specie, “i requisiti normativi non sono maturati tutti nello stesso periodo, in quanto la cessazione dell'attività commerciale risale all'anno 2013 mentre il requisito anagrafico si è perfezionato nel 2021 allorché … ha compiuto i 62 anni di età”; che tale “circostanza, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non poteva cerco condurre …, al mancato accesso … all'indennizzo in questione, perché” egli “era comunque in possesso dei prescritti requisiti al momento della presentazione della domanda come si evince dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado”. Insiste, pertanto, nelle domande spiegate in primo grado. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
A udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato. La portata applicativa dell'art 1, comma 283, della legge n. 145 del 2018 - che ha reso strutturale l'indennizzo oggetto di causa (“A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda”) - deve, invero, ritenersi circoscritta ai soli casi di maturazione di tutti i requisiti previsti dal D.lg.vo n.207/1996 a far data dall'1.1.2019. Tale opzione interpretativa risulta avvalorata dall'art. 11-ter del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, in vigore dal 3 novembre 2019 secondo cui: “1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”. Avendo, dunque, il legislatore espressamente specificato una retroattività della normativa in questione al (solo) periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 31.12.2018, risulta oltremodo consequenziale ritenere che dal novero dei beneficiari siano rimasti esclusi coloro che (come il ) avevano cessato l'attività commerciale in epoca antecedente. Pt_1
Trattasi, del resto, di norme, quelle qui in esame, di stretta interpretazione, in quanto incidono sul bilancio dello Stato, per come evincibile dallo stesso tenore del comma 284 della legge n.145/2019 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) secondo cui: “L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e
Pag.2 delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l' non riconosce ulteriori prestazioni”. CP_1 Per le ragioni suesposte, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellante non è tenuta alla refusione delle spese processuali di questo grado in favore dell'I. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3963/2022 emessa dal Tribunale GL di Palermo. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta alla refusione delle spese processuali di questo grado in favore dell'I.N.P.S.. Palermo, 18 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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