Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1942/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
E
( rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MATTAROZZI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per_
“… (omissis) … 1) la figlia minore verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui manterrà la residenza. Ciascuno dei ricorrenti fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno con obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro, anche in quanto genitori di minore. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia;
2) la casa familiare sita in Asola (MN), via Asinaria, 7 di proprietà di entrambi i ricorrenti verrà assegnata alla IG.ra , che la continuerà ad abitare con la CP_1
(MN), via Lazio, 15 e procederà quanto prima al trasferimento della propria residenza, comunque entro e non oltre due mesi dalla data del rilascio della casa coniugale. I mobili della camera da letto matrimoniale e quelli della taverna sono di proprietà del IG. non potranno essere asportati dalla IG.ra nel Pt_1 CP_1 caso la stessa si trasferisse in altra abitazione, ma resteranno nella casa familiare;
3) le parti concordano che parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata del mutuo e delle spese relative alla proprietà della casa (assicurazione immobile, manutenzione straordinaria ecc.), mentre resteranno a carico della IG.ra le spese relative all'assegnazione della casa coniugale CP_1
(utenze, che la IG.ra si impegna a volturare quanto prima, tassa rifiuti, CP_1 manutenzione ordinaria ecc.);
Per_ 4) trascorrerà con il padre il martedì sera dalle 18.30/19.00 alle 21.30/22.00 e da sabato dopo scuola a domenica fino alle ore 20.00 (settimane 1 e 3 del mese)
e il martedì dalle 18.30/19.00 fino alle 21.30/22.00 e il venerdì dalle ore Per_ 18.30/19.00 fino alla mattina successiva quando verrà accompagnata a scuola dal padre (settimane 2 e 4 del mese). Il genitore deputato alla custodia della figlia nel giorno concordato si assumerà l'impegno di stare con la minore, di accompagnarla a eventuali feste di compleanno, uscite serali, allenamenti ed a eventi/manifestazioni sportive, comunque con reciproca collaborazione tra le parti in caso di necessità e per eIGenze della minore incompatibili con gli impegni di lavoro dei genitori. Stante gli orari di lavoro della IG.ra , il IG. CP_1 Pt_1 Per_ si impegna per tutto il periodo scolastico a prelevare di mattina la figlia ed accompagnarla alla fermata del pullman. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impedimenti che non consentano loro di rispettare il calendario concordato e in ogni caso si impegnano a garantire la disponibilità di Per_ terze persone (babysitter/nonni) che si occupino di . In caso di malattie/indisposizioni della minore nel giorno di trattenimento presso il padre o la madre, saranno gli stessi ad occuparsene personalmente o con l'ausilio di terze persone (es. babysitter/nonni). Sono sempre fatti salvi diversi accordi tenuto conto Per_ dell'età e delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche di;
5) durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, e avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro del luogo di vacanza in cui porterà la minore e nel corso del periodo di vacanza saranno mantenuti i contatti tra la figlia e l'altro genitore;
6) salvo diversi accordi durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre complessivamente una settimana (ricomprendendovi ad anni alterni la Vigilia e il giorno di Natale e e il primo dell'anno), e durante le Persona_2 vacanze pasquali complessivamente tre giorni (ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo). Le festività del 25 aprile, 1° maggio,
2 2 giugno, 8 dicembre e altre festività nel corso dell'anno verranno alternate di anno in anno, salvo diversi accordi tra le parti;
7) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia il IG. Pt_1 verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario Iban: IT 43 G 07076 57441 CP_1 000000223010 BCC Cremasca e Mantovana, l'importo di € 300,00 mensili. Tale somma, che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione. Le parti concordano che tale importo verrà automaticamente ridotto ad € 250,00 al momento del percepimento da parte della IG.ra dell'intero ammontare dell'assegno CP_1 unico per l'ottenimento del quale la stessa si impegnerà a presentare autonoma richiesta presso gli enti competenti, con la dovuta collaborazione del IG. Pt_1 per il disbrigo delle relative pratiche, anche per rinuncia al 50% dello stesso, da devolversi interamente a favore della moglie in forza dei presenti accordi;
8) oltre al contributo nel mantenimento ordinario della figlia il IG. Pt_1 contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova 28.05.2024 che di seguito si riporta e che le parti dichiarano di conoscere integralmente con la sottoscrizione del presente atto: “Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività
3 didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00; spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e delle scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria. A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”; Il IG. si impegna a contribuire nella misura Pt_1 del 50%, per importo di spesa, a seconda delle necessità di vestiario della minore, due volte l'anno, indicativamente marzo/settembre, per il cambio stagionale a favore della minore (e comunque entro l'importo massimo di spesa di Euro 200,00 per ciascun cambio di stagione da dividere al 50% ciascuno);
9) i coniugi dichiarano di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento stante l'indipendenza economica di entrambi;
10) ciascun finanziamento o eventuale rapporto di debito a carico dell'una o l'altra parte con soggetti terzi - ad eccezione del mutuo che grava sulla casa coniugale e relativa polizza assicurativa, che resta a carico di entrambi - resterà di competenza di cadauno e verrà sostenuto dalla sola parte contraente;
11) i ricorrenti si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità anche valida per l'espatrio e/o del passaporto della figlia minore;
12) spese legali interamente compensate tra le parti, a favore degli eletti
4 procuratori, senza vincolo di solidarietà tra loro;
al 50% le spese di iscrizione a ruolo per € 43,00. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PRALBOINO (BS) in data 15/05/2010 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRALBOINO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5