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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/10/2024, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cicciù c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94 Fanteria
Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale con domicilio eletto C/o la CP_1
Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul proprio figlio minore, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della
CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la Per_1 situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3° della L. 104792 nonché l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza, presenti le Parti come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
19.03.2024 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
18.04.2024; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 13.05.2024.
Analogamente è a dirsi dei verbali di visita impugnati entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 25.10.2022 a fronte della iscrizione dell'ATP del 21.04.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
1403/23 RG, riconoscersi la condizione di persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma
3° della L. 104/92 e l'accompagnamento negati dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa . Persona_2
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dei benefici, si limita soltanto a riferire che il minore è affetto da talune patologie ed in virtù di tanto ha diritto ai benefici invocati.
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott.ssa che ha confermato il giudizio espresso dalla Per_2 competente Commissione medica ossia la sussistenza della indennità di frequenza.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott.ssa , Per_2 condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. Persona_1
1403/23) e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Ottobre 2024 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cicciù c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94 Fanteria
Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale con domicilio eletto C/o la CP_1
Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul proprio figlio minore, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della
CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la Per_1 situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3° della L. 104792 nonché l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza, presenti le Parti come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
19.03.2024 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
18.04.2024; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 13.05.2024.
Analogamente è a dirsi dei verbali di visita impugnati entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 25.10.2022 a fronte della iscrizione dell'ATP del 21.04.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
1403/23 RG, riconoscersi la condizione di persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma
3° della L. 104/92 e l'accompagnamento negati dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa . Persona_2
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dei benefici, si limita soltanto a riferire che il minore è affetto da talune patologie ed in virtù di tanto ha diritto ai benefici invocati.
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott.ssa che ha confermato il giudizio espresso dalla Per_2 competente Commissione medica ossia la sussistenza della indennità di frequenza.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott.ssa , Per_2 condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. Persona_1
1403/23) e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Ottobre 2024 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo