Articolo 179 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 178Articolo 180
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31 dicembre 2019
Art. 179. Contratti ad esecuzione continuata o periodica 1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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