CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2025, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI
Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO
Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6726/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19257\19
e vertente tra
in persona del l.r.p.t. , nonché Parte_1
in persona del l.r.p.t. Parte_2
– avv- R. Cocchiaro e C. Cocchiaro
– appellante E
avv. F. Giampaolo Controparte_1
-appellata
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione dell'odierno appellante al decreto ingiuntivo n. r.g. 31226/2016; nella specie si verte in tema di fornitura di macchinari e materiale di carattere sanitario;
il Tribunale ha ritenuto idoneamente provato il credito della società ora appellata;
-la parte soccombente ha proposto appello, per i seguenti motivi:
-a) Infondatezza del D.I. e relativa domanda di pagamento per essere stata disconosciuta la documentazione prodotta in copia fotostatica a sostegno del D.I. n. 2212/2016 dell'1/2/2016 del Tribunale di Roma nonche' la sottoscrizione della documentazione e delle bolle di consegna e come tale per violazione dell'art. 2697 c.c. (pag. ;
-b) B) Infondatezza del D.I. e relativa domanda di pagamento per essere stata disconosciuta la documentazione prodotta in copia fotostatica a sostegno del D.I. n. 2212/2016 dell'1/2/2016 del Tribunale di Roma nonchè la sottoscrizione della documentazione e delle bolle di consegna e come tale per violazione dell'art. 2697 c.c.
-c) C) Fondatezza della riconvenzionale, con applicazione dell' art. 115 c.p.c., per inadempimento contrattuale in ordine all'utilizzo dei macchinari della linea ematologia, che avrebbero dovuto giustificare il pagamento di un canone di Eu. 875 oltre I.V.A. come da norme contrattuali .I macchinari non sono stati mai messi in grado di poter funzionare come risulta dalle missive del 12/4/2011, del 21/5/2011, del 19/6/2011 e del 3/8/2015(missive depositate nel fascicolo di primo grado). L'inutilizzabilità non permetteva neppure l'utilizzo del materiale fornito;
-in corso di causa, con comparsa del 26\11\20, è intervenuta la , in Parte_2 aggiunta o in sostituzione dell'originario appellante, assumendo di esserne la trasformazione;
-all'esito di udienza di conclusioni, svolta con il rito cartolare, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (solo parte appellata ha depositato conclusionale); Ritenuto che:
-nel merito, ma in via pregiudiziale, deve prendersi atto della trasformazione della forma societaria dell'originario opponente , ora appellante, fermo che la società quale “sostituita” (non avendo il creditore, l'odierno appellato, consentito alla trasformazione in parola, nei termini e nelle forme di legge) assume (rectius, conserva) la stessa posizione processuale dell'appellante medesima (per il resto l'appellato svolge considerazioni, sulla responsabilità dell'accomandatario, nella specie irrilevanti);
-i i primi due motivi di appello, suscettibili per la sostanziale coincidenza di valutazione unitaria, sono palesemente infondati e vanno rigettati, a volerli ritenere ammissibili (in quanto, ancorchè prendere muovere censure specifiche alla pur chiaramente motivata sentenza di primo grado, sostanzialmente riproducono gli originari motivi di opposizione a d.i.);
-infatti la pretesa della ricorrente trovava fondamento sia nel contratto inter partes (che prevedeva il “canone mix”, di fornitura di macchinari- sicuramente consegnati, v. il motivo di seguito esaminato e di materiale di consumo spedito automaticamente secondo un piano di fornitura bimestrale), nelle tabelle di fornitura (in sostanza ordini del cliente) e nelle fatture inviate all'odierno appellante;
-la contestazione (anche a voler ritenere integrati gli estremi del disconoscimento) è stata, in primo grado, estremamente generica (es. la doglianza dell'allegazione della documentazione in copia) e, in definitiva, intempestiva;
- con il terzo motivo, che corrisponde all'originaria “ riconvenzionale” l'appellante lamenta pretesi vizi dei macchinari (rectius, strumenti) forniti, ma siffatta domanda resta sfornita di prova (non essendo certo rilevanti le contestazioni mosse dallo stesso odierno appellante): gli interventi sui macchinari in parola, infatti, sono stati di ordinaria manutenzione;
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 5000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma data del deposito Il Presidente est.