Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2022, proposto da
PA SE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Paola, Cristina Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n.51/2022 del Comune di Cervino, notificata alla ricorrente in data 8/4/2022, e dei provvedimenti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente domanda l’annullamento della determina n. 51 del 7/4/2022 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive realizzate in Cervino dalla ricorrente, articolando avverso detto provvedimento i seguenti mezzi di censura:
1) si deduce in primo luogo, che le opere assunte come abusive rientrerebbero nell’edilizia libera e, dunque, non avrebbero richiesto alcun titolo abilitativo;
2) si aggiunge, quanto alla maggiorazione volumetrica e superficiaria con abbattimento di una parete divisoria, che “ questa circostanza andava esaminata all’insegna della giurisprudenza che, per eguali fattispecie, ha riconosciuto la piena legittimità ”.
Con successivo ricorso per costituzione di un nuovo difensore, con contestuale proposizione di motivi aggiunti, è stata dedotta l’avvenuta completa rimozione degli abusi contestati, quale “frutto dell’iniziativa collaborativa della ricorrente prima che vi fosse l’accertamento”, assumendo, in particolare, che:
1) secondo nota prot. 17114/2023 dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, l’area de quo agitur è stata, nelle more del giudizio, esclusa dalla zona R4) a seguito di un approfondito studio idraulico promosso in forza di istanza di riclassificazione inoltrata dalla sig.ra SE (prot. 3863 del 03/08/2018);
2) si aggiunge che la sig.ra SE avrebbe osservato un atteggiamento costantemente improntato alla leale collaborazione con l’Amministrazione, orientando ogni propria iniziativa alla ricerca di una soluzione conforme alla normativa vigente e rispettosa dell’interesse pubblico;
3) inoltre, già prima del sopralluogo del 29 marzo 2022 la tettoia realizzata al piano terra sarebbe stata integralmente rimossa, come attestato sia dalle fotografie prodotte e dallo stesso verbale dell’Ufficio Tecnico comunale; quanto alle opere realizzate al piano rialzato, esse risultavano già interessate da un concreto e progressivo processo di smantellamento, con rimozione di porzioni strutturali e della copertura, in un’ottica di progressiva eliminazione dell’abuso;
4) di conseguenza, non sussisterebbe alcuna inottemperanza, poiché il mancato completamento integrale delle opere di demolizione alla data del sopralluogo del marzo 2022 non potrebbe essere interpretato come manifestazione di una volontà elusiva, ma sarebbe l’inevitabile conseguenza di un iter tecnico-amministrativo particolarmente articolato;
5) infine, si osserva che la sanzione pecuniaria irrogata e l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale risulterebbero provvedimenti sproporzionati, affrettati e adottati senza un’adeguata valutazione delle circostanze concrete.
Si è costituito il Comune di Cervino, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità dell’ordinanza con la quale il Comune di Cervino ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area ove insistono alcune opere abusive realizzate presso l’immobile in proprietà della Sig.ra SE, contestualmente comminando a quest’ultima la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza impartitole.
2. Quanto alla consistenza degli abusi dei quali si discorre, la documentazione versata in atti e le difese svolte dalle parti, comprovano trattarsi di un ampliamento della zona residenziale posta al piano terra del fabbricato preesistente e della costruzione di una tettoia (oltre ad altri interventi abusivi successivamente rimossi dall’interessata).
In particolare, dal verbale del sopralluogo effettuato il 06.12.2016 emerge che: “ Sul terrazzamento al piano rialzato, sul fronte principale dell’abitazione al lato sud, è stato realizzato un ampliamento volumetrico del fabbricato costituito da un vano completamente chiuso lungo le perimetrazioni, a servizio dell’unità abitativa esistente e ad essa direttamente collegata mediante l’apertura della muratura perimetrale già esistente. La struttura portante è stata realizzata in legno, con successiva predisposizione di pannelli Siporex per la tamponatura esterna. Il vano, avente accesso dal terrazzamento suddetto, costituisce un prolungamento della zona soggiorno del fabbricato esistente grazie all’apertura del muro perimetrale che ha consentito il collegamento diretto tra i due corpi di fabbrica. Il vano, così come rilevato, costituisce un ampliamento della superficie coperta del lotto per circa 25 mq e sviluppa un incremento volumetrico di circa 70,00 mc. La copertura dell’ampliamento è costituita da travi in legno ancorate direttamente al solaio del terrazzo del primo piano, con predisposizione di manto di perline in legno trasversali con copertura in pannelli di lamiera coibentata che si sviluppa su tutto il fronte sud del fabbricato, a copertura inoltre di una seconda struttura esterna realizzata e di seguito descritta. Sullo stesso terrazzamento, si è rilevata una tettoia composta anch’essa da struttura in legno consistente in n°3 pilastri verticali collegati tra loro con trave in legno perpendicolare, il tutto ancorata al muro perimetrale al lato sud del fabbricato. Essa rappresenta il prolungamento della falda realizzata a copertura del vano sopra descritto. Le caratteristiche della struttura suddetta, come nel caso precedente, non consentono di considerare l’opera come quelle regolamentate dell’art. 154 del R.U.E.C. e pertanto essa costituisce incremento di superficie coperta e volume …” (il verbale, per estratto, è riportato nella memoria difensiva del Comune resistente depositata il 18.07.2025, e la consistenza delle opere abusive richiamate è confermata dalla sentenza del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere depositata agli atti del giudizio in pari data).
Per tali abusi sono state emesse l’ordinanza di demolizione nr. 4 del 10.01.2017, prot. n. 151, nonché la sentenza penale di condanna nr. 3610/21 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui è stato impartito anche l’ordine di demolizione delle opere delle quali si discorre, previa loro confisca (cfr. produzione di parte resistente in allegato alla memoria citata).
In occasione del sopralluogo del 29.03.2022 si constatava la mancata rimozione degli abusi de quibus con specifico riferimento all’ampliamento volumetrico e alla tettoia della quale si è detto: di qui, l’adozione del provvedimento impugnato (cfr. produzione di parte resistente).
3. Tutto ciò premesso, i motivi di gravame articolati nel ricorso introduttivo del giudizio non meritano condivisione.
Ed infatti, la legittimità delle opere delle quali è stata disposta la demolizione (in disparte ogni considerazione circa l’inammissibilità, in questa sede, di tali deduzioni) è stata esclusa con la sentenza penale della quale si è detto, ed emerge comunque in maniera evidente in base alla natura dell’edificato, tale da ampliare volumi e superfici autorizzate senza alcun titolo.
Quanto poi ai mezzi di censura svolti con il ricorso per motivi aggiunti, si osserva quanto segue.
La sopravvenuta circostanza relativa alle determinazioni assunte dall’Autorità di Bacino nell’anno 2023 circa il rischio idraulico della zona di riferimento è del tutto ininfluente ai fini che interessano, trattandosi di una inottemperanza a un ordine di demolizione maturata già nell’anno 2022, secondo quanto in precedenza si è rilevato.
Gli ulteriori mezzi di doglianza sono poi volti, in sostanza, a escludere che si sia verificato il presupposto dell’acquisizione e della relativa sanzione, e cioè l’inottemperanza: essi sono inammissibili, in quanto introdotti per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti senza essere stati prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Per mera completezza di trattazione si osserva che sono, comunque, anche infondati, giacché il provvedimento al quale ci si oppone si fonda sulla mancata completa esecuzione –circostanza peraltro non contestata- dell’ordine di ripristino, con riferimento all’ampliamento del piano terra e alla tettoia: dunque, non può collegarsi alcun rilievo, ai fini in commento, alla circostanza che solo una parte degli abusi posti in essere fosse stata, nel frattempo, rimossa dalla ricorrente.
5. Conclusivamente, il gravame è infondato e va respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti;
condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Cervino, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT | NN PA |
IL SEGRETARIO