TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2301
TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Le opere rientrano nell'edilizia libera

    La natura dell'edificato emerge in maniera evidente come ampliamento di volumi e superfici autorizzate senza alcun titolo. La legittimità delle opere è stata esclusa con sentenza penale.

  • Rigettato
    Legittimità della maggiorazione volumetrica e superficiaria

    La natura dell'edificato emerge in maniera evidente come ampliamento di volumi e superfici autorizzate senza alcun titolo. La legittimità delle opere è stata esclusa con sentenza penale.

  • Rigettato
    Area esclusa dalla zona R4 a seguito di studio idraulico

    La sopravvenuta circostanza relativa alle determinazioni assunte dall’Autorità di Bacino nell’anno 2023 circa il rischio idraulico della zona di riferimento è del tutto ininfluente ai fini che interessano, trattandosi di una inottemperanza a un ordine di demolizione maturata già nell’anno 2022.

  • Inammissibile
    Collaborazione della ricorrente con l'Amministrazione

    Gli ulteriori mezzi di doglianza sono poi volti, in sostanza, a escludere che si sia verificato il presupposto dell’acquisizione e della relativa sanzione, e cioè l’inottemperanza: essi sono inammissibili, in quanto introdotti per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti senza essere stati prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio. Sono, comunque, anche infondati, giacché il provvedimento al quale ci si oppone si fonda sulla mancata completa esecuzione –circostanza peraltro non contestata- dell’ordine di ripristino, con riferimento all’ampliamento del piano terra e alla tettoia: dunque, non può collegarsi alcun rilievo, ai fini in commento, alla circostanza che solo una parte degli abusi posti in essere fosse stata, nel frattempo, rimossa dalla ricorrente.

  • Inammissibile
    Rimozione integrale della tettoia e smantellamento delle opere al piano rialzato

    Gli ulteriori mezzi di doglianza sono poi volti, in sostanza, a escludere che si sia verificato il presupposto dell’acquisizione e della relativa sanzione, e cioè l’inottemperanza: essi sono inammissibili, in quanto introdotti per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti senza essere stati prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio. Sono, comunque, anche infondati, giacché il provvedimento al quale ci si oppone si fonda sulla mancata completa esecuzione –circostanza peraltro non contestata- dell’ordine di ripristino, con riferimento all’ampliamento del piano terra e alla tettoia: dunque, non può collegarsi alcun rilievo, ai fini in commento, alla circostanza che solo una parte degli abusi posti in essere fosse stata, nel frattempo, rimossa dalla ricorrente.

  • Inammissibile
    Sanzione pecuniaria e acquisizione sproporzionate

    Gli ulteriori mezzi di doglianza sono poi volti, in sostanza, a escludere che si sia verificato il presupposto dell’acquisizione e della relativa sanzione, e cioè l’inottemperanza: essi sono inammissibili, in quanto introdotti per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti senza essere stati prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio. Sono, comunque, anche infondati, giacché il provvedimento al quale ci si oppone si fonda sulla mancata completa esecuzione –circostanza peraltro non contestata- dell’ordine di ripristino, con riferimento all’ampliamento del piano terra e alla tettoia: dunque, non può collegarsi alcun rilievo, ai fini in commento, alla circostanza che solo una parte degli abusi posti in essere fosse stata, nel frattempo, rimossa dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2301
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2301
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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