Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01090/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento datato 13.07.2021 della Questura di -OMISSIS- (Cat. -OMISSIS-), con cui veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cd. Carta di soggiorno);
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che il ricorso non risulta assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente appare formulato dalla Questura non in via automatica ma a seguito di una complessiva valutazione in concreto della condotta del ricorrente e non appare irragionevole. La Questura, infatti, ha evidenziato che il ricorrente è stato ritenuto responsabile non di un isolato episodio di -OMISSIS- ma di una attività di -OMISSIS- per un periodo prolungato, durato circa un anno dal 2018 al 2019 e, inoltre, ha valutato, atteso il prolungato mancato pagamento dei contributi per l’asserito lavoro autonomo e la mancata presentazione di idonea documentazione a supporto, e, in particolare, dell’esibizione delle fatture per l’acquisto delle merci, che il ricorrente non avesse adeguatamente provato la produzione effettiva del reddito dichiarato per lavoro autonomo da -OMISSIS-. Valutazione che, nel caso di specie e tenuto conto di tutti gli elementi richiamati dalla Questura nel provvedimento, non appare irragionevole, considerato che il ricorrente non aveva comunque mai pagato i contributi sulla asserita attività di -OMISSIS- e che ha chiesto la rateizzazione del debito dopo aver ricevuto il preavviso di diniego in data 17 maggio 2021; che la Questura non aveva chiesto al ricorrente di esibire le fatture di vendita bensì quelle di acquisto delle merci per comprovare l’effettività dell’attività dichiarata; che anche in passato il ricorrente aveva chiesto la rateizzazione ma non aveva poi pagato, come rilevato nel provvedimento impugnato, mentre il ricorrente ha iniziato a pagare la recente rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate, solo dopo l’adozione e la notifica del provvedimento impugnato (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3759 del 2021);
Per cui, la Questura, valutando la prolungata attività di -OMISSIS- del ricorrente e la mancata produzione di elementi sufficienti a comprovare l’effettività del reddito dichiarato per l’attività da -OMISSIS-, ha ragionevolmente ritenuto, anche in mancanza di comprovate fonti di reddito lecite, che il ricorrente fosse soggetto pericoloso ex art. 1 D. Lgs. 159/2011 e che non sussistessero i necessari requisiti di reddito per il rilascio del permesso UE.
Quanto, poi, al lamentato mancato rilascio, in subordine, di un permesso di soggiorno ordinario per lavoro autonomo, si rileva che il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura è comunque ostativo anche al rilascio di un ordinario permesso di soggiorno (cfr. Cons. di Stato, sent. n.123 del 2020).
Per quanto sopra, pertanto, l’istanza cautelare va respinta.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.