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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2144/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2144 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati Controparte_1 in VENAFRO (IS) alla Via Antonio Mancino, n.13 presso lo studio dell'Avv. FORGIONE
GI che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 3.08.1986 in Pontecorvo (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli
[...] (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 mensili, impegno a trasferire in sede notarile dal Sig. alla Sig.ra dei seguenti immobili degli immobili indicati in Parte_1 CP_1 ricorso). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2144 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 24.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in OR (FR) il 03/08/1986, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR (FR) dell'anno 1996, al n. 65, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2144 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati Controparte_1 in VENAFRO (IS) alla Via Antonio Mancino, n.13 presso lo studio dell'Avv. FORGIONE
GI che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 3.08.1986 in Pontecorvo (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli
[...] (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 mensili, impegno a trasferire in sede notarile dal Sig. alla Sig.ra dei seguenti immobili degli immobili indicati in Parte_1 CP_1 ricorso). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2144 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 24.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in OR (FR) il 03/08/1986, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR (FR) dell'anno 1996, al n. 65, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi