Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.(Nella specie, mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto). La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.
Commentari • 4
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La riscontrata crescente difficoltà delle imprese al pagamento dei canoni di locazione (oggettivamente dipendente dal prolungarsi dai periodi di chiusura imposti dal legislatore) non ha attenuato l'esigenza dei locatori alla riscossione dei canoni e non ha arrestato l'avvio di procedimenti di convalida di sfratto per morosità. Dai primi interventi della giurisprudenza di merito si può osservare quanto segue. Anzitutto che quando il legislatore, nell'emergenza pandemica, ha voluto introdurre la possibilità per le parti di rinegoziare le condizioni economiche del contratto ovvero il diritto del conduttore a chiedere la riduzione dei canoni di locazione, lo ha detto in maniera esplicita. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2004, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
JORGINALE M REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO0 7772 /04 LA CORTE SUPREMAL CASS Oggetto Opposizione a d.i. SEZIONE TERZA CIVILE Risoluzione contratto di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21605/00 FIDUCCIA - Presidente Dott. Gaetano Dott. Giovanni AT PETTI Consigliere Cron.15047 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - CALABRESE Rel. Consigliere Rep.1847 Dott. Donato SPIRITO Consigliere Ud. 20/11/03 Dott. Angelo - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.I.E.M. DI UT AN & C SAS (già C.I.E.M. SNC di BRAVACCINI ALBANO), con sede in Torino, in persona del suo socio accomandatario sig. SC TI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO FANELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MARENGO SRL, con sede in Torino, in persona del legale 2003 rappresentante OV AR IS e del Sig. Vitale 2190 Achille, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1 MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA M TROVATO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ORNELLA SONCIN, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 637/00 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 13/04/00 e depositata 1'08/05/00 (R.G. 167/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Concetta TROVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha dh concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22.1.1996 la snc CIEM proponeva op- posizione al decreto emesso in data 5.12.1995 dal Pre- tore di Torino, col quale le veniva ingiunto di pagare alla srl Marengo la somma di L. 4.526.710, oltre inte- ressi e spese, per canoni di locazione non corrisposti dal luglio al dicembre 1995, relativamente all'immobile sito in Torino, Via Rondissone n. 26. La opponente giustificava il proprio inadempimento, ex art. 1460 C.C., con l'inadempimento del locatore al proprio obbligo di conservare l'immobile in stato ido- 2 neo all'uso, giacché, fin dal 21.6.1995, la CIEM aveva comunicato alla proprietaria che si verificavano infil- trazioni di acque di scarico alle pareti, che avevano causato danni al macchinario e agli arredi e risultava- no pregiudizievoli per la salute delle persone. Chiede- dunque, la risoluzione del contratto di locazione va, per inadempimento del locatore ed il risarcimento dei danni subiti. Costituitasi in giudizio, la società opposta dedu- ceva che la società opponente aveva continuato ad uti- lizzare i locali fino al febbraio 1996, nonché di avere posto rimedio ai vizi lamentati non appena informatane. Il Pretore con sentenza del 17.12.1998 accoglieva l'opposizione ritenendo provato l'assunto dell'opponente di inidoneità dei locali ad essere uti- lizzati dal conduttore e sussistente l'inadempimento del locatore, mentre rigettava la domanda di danni in quanto non provata la quantificazione degli stessi. Su appello della società Marengo, che sosteneva l'inapplicabilità nella specie sia dell'art. 1460 c.c., in quanto la propria prestazione non era venuta comple- tamente a mancare, avendo il conduttore continuato per mesi ad occupare ed utilizzare l'immobile, sia dell'art. 1578, in quanto aveva provveduto ad eliminare i vizi, la Corte d'appello di Torino con la sentenza 3 ora impugnata dell'8.5.2000, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto in- giuntivo e la domanda di risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della locatrice. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so la società CIEM sas di TI SC e C. (già CIEM snc di RA NO) sulla base di tre moti- vi. Resiste con controricorso la SOC. Marengo srl. La ricorrente ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Ay Nel primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., la ricorrente deduce, da un lato, che la società Marengo ha proposto l'appello "in per- sona del legale rappresentante OV AR IS, rap- presentata per procura atto Rogito Notaio Musso 21.4.1994 dall'Ing. Vitale Achille", che ha conferito il mandato al difensore, ma che l'Ing. Vitale non ha fornito prova di essere titolare di un potere di rap- presentanza non soltanto processuale ma anche sostan- ziale, che lo abilitasse alla sottoscrizione del manda- to al difensore nel giudizio di appello, e, dall'altro, che la società Marengo non ha neppure menzionato la clausola statuaria che consentiva al suo legale rappre- sentante di delegare ad altri soggetti la rappresentan- za processuale e sostanziale della società. Il motivo va disatteso, sotto entrambi i profili, concernendo doglianze inammissibili, in quanto non ri- sultano dedotti innanzi al giudice di secondo grado ma per la prima volta in sede di legittimità e implicanti, di per sé, accertamenti di fatto, quali l'esame della procura notarile 21.4.1994 e quello dello statuto, ri- levandosi, del resto, che solo in presenza di contesta- zioni incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi, mentre tale contestazione risulta sol- levata per la prima volta con il ricorso per cassazio- the ne. Nel secondo motivo la SOC. CIEM, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 C.C., deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto inapplicabile detta norma nella specie, sul rilievo che il ricorso all'eccezione di inadempimento sarebbe le- gittimo "solo in caso di totale mancanza della presta- zione della controparte". L'art. 1460, sostiene la ri- corrente, consente, invece, il rifiuto della propria prestazione allorché l'altro contraente non esegue esattamente la prestazione dovuta, e quindi sarebbe le- gittimo il proprio rifiuto della prestazione in ordine al pagamento dei canoni di locazione non avendo la lo- catrice eseguito esattamente la prestazione dovuta per 5 aver omesso di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto. Anche questo motivo è da disattendere, poiché, se- condo la Corte, non era totalmente mancata la presta- zione dovuta dal locatore, atteso che il normale uti- lizzo dell'immobile locato da parte del conduttore fin- ché gli è stato necessario dimostra che l'inadempimento del locatore non era comunque così grave da impedire del tutto l'utilizzazione del bene. La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che non sussistesse la condizione della mancata prestazione da d e n parte dell'altro contraente, in linea, d'altronde, con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui al con- duttore non è consentito astenersi dal versare il cor- rispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una dimi- nuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locato- re, e ciò perché la sospensione totale о parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.C., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della contropar- te (Cass. n. 9863/1998). Nel quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1578, 1580 e 1581c.c. La ri- corrente lamenta che erroneamente la Corte d'appello abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto sul presupposto dell'utilizzo dell'immobile da parte conduttore per circa nove mesi dopo l'insorgenza del dei vizi lamentati, mentre tali norme non pongono af- fatto quale condizione per la domanda di risoluzione la immediata cessazione dell'utilizzazione del bene da parte del conduttore. Il motivo va del pari disatteso. Ha rilevato innanzitutto la Corte come non risul- tasse comprovato dalle fotografie prodotte (né desumi- bile dalle dichiarazioni testimoniali e dalla perizia di parte) che le infiltrazioni fossero copiose e consi- stenti in acque putride;
che l'ammissione della Marengo si riferisse ad un solo episodio, del giugno 1995, che si assumeva contestualmente risolto;
che non esistesse prova di sorta che il fenomeno della asserita dh di insetti " "invasione fosse legato ad un'inadempienza ad obblighi incombenti sul locatore. Osservato incidentalmente che la situazione lamen- tata dal conduttore avrebbe potuto legittimare, col supporto di prove più consistenti, una domanda di ridu- proporzionale alla ridotta utilità zione del canone, della cosa, la medesima Corte torinese ha quindi rite- nuto che la domanda di risoluzione proposta dalla CIEM 7 "non trova [va] adeguato supporto per i rilievi [sopra esposti] circa la prova dei lamentati vizi e la loro imputabilità al locatore", aggiungendo che il condutto- re ha continuato per circa nove mesi ad utilizzare B l'immobile quale sede della propria attività, con ciò dimostrando che l'immobile continuava a rispondere alle sue esigenze, e dunque da un lato non si giustificava in nessun modo la unilaterale cessazione della corre- sponsione del canone, dall'altro la stessa domanda di risoluzione appariva strumentale alla finalità di porre fine ad un rapporto che non rispondeva più alle esigen- ze del conduttore, come l'acquisto di altro immobile idoneo, in epoca pressoché coeva all'insorgere delle कै doglianze ed alla cessazione dei pagamenti comprovava. Il giudice d'appello ha dunque adeguatamente moti- vato la propria decisione, che ha fondato sulla ritenu- ta non sussistenza dei presupposti legittimanti la ri- soluzione contrattuale e non sulla circostanza dell'occupazione dell'immobile da parte del conduttore per nove mesi, da cui ha invece tratto elementi di con- vincimento (solo) in ordine alla idoneità c dell'immobile. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del- la ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo. 8 '
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 900/00, di cui euro 800/00 per onorari. Così deciso, il 20.11.2003 IL PRESIDENTE Il Consigliere est. Fiducian fonało Calabrese язатьами IL CANCELLIERE C1 NN AT DEPOSITATO A 2004 ANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN AT CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15-9-2004 serie 4 al n. 106828 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 7.0: *115 al 30/5/2002) IL CANCELLIERE CI Roberto Free