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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3407/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3407 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Tella (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
in SA (CE), viale della Libertà n. 14bis, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto, e (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
d'SA (CE) il 12.03.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Tella (c.f.
, presso il cui studio in SA (CE), viale della Libertà n. 14bis, C.F._4
elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 3 Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 15.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 23.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 12.09.2024, i ricorrenti e Parte_1
Con
, premesso di aver contratto matrimonio in AN RI d'SA (CE) il 29.08.1992, CP_1
dalla cui unione nascevano tre figli: (il 02.09.1993), RI (il 09.04.1996) e LA (il Per_1
08.10.1997), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte, depositate il 13.01.25, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. - vivendo già separati, non vi sono particolari richieste in merito alla casa coniugale che è di proprietà comune ed assegnata al marito con i figli;
2. – Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento;
3. – gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
pagina 2 di 3 4. – per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) il 14.02.1974, e , nato a [...] il [...], ai Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RI d'SA (CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 48, Parte II – Serie A – Anno 1992);
c) nulla per le spese.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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