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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/10/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 846/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso il domicilio digitale degli Avv.ti CARLOTTA DAPPIANO e TOMMASO MAZZINI, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- disapplicare, in quanto illegittimi, il DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) e il successivo DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad euro 500,00 annui erogato tramite mediante “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
- condannare il al pagamento in favore del Prof.ssa Controparte_1 dell'importo di euro 2.000,00 oltre accessori quale contributo Parte_1 alla formazione del ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Citava la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente anche alle supplenze conferite ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, l. n. 124/1999, ove la durata dei contratti risultasse idonea a coprire un periodo pari a quello minimo dei contratti sino al termine delle attività scolastiche.
2 Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza del carattere part-time dei contratti, come confermato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-270/2022). Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per gli anni in cui era stata titolare di contratti a tempo determinato.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere
4 di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
5 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, nell'anno scolastico 2023/2024, ha svolto attività di docenza, per sei ore settimanali, presso il medesimo istituto, con successione di contratti a termine, per un periodo sostanzialmente ininterrotto, dal 20.9.2023 all'8.6.2024.
6 La circostanza che si tratti di contratti qualificati come “brevi e saltuari” non è idonea, di per sé, ad escludere il diritto alla carta docente. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3.7.2025, causa C- 268/24, ha infatti chiarito che la comparabilità delle funzioni non si misura sulla durata del contratto, ma sulla natura del lavoro, sulle condizioni di formazione e sulle condizioni di impiego (punto 53), e che i docenti incaricati di supplenza brevi svolgono compiti e doveri del tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo (punti 55-61). La Corte ha altresì precisato che la sola natura temporanea del rapporto o il mancato protrarsi dell'attività di docenza fino al termine dell'anno scolastico non possono costituire una ragione oggettiva atta a giustificare l'esclusione dal beneficio (punti 67- 71). È stato inoltre evidenziato che tale esclusione appare sproporzionata, poiché tutti i docenti di ruolo percepiscono la carta docente a prescindere dal concreto svolgimento della didattica annua, mentre proprio i supplenti brevi, in ragione della precarietà degli incarichi o della necessità di operare su più materie e istituti, possono presentare bisogni formativi persino maggiori (punto 73). Considerazioni di bilancio, peraltro, non possono giustificare una disparità di trattamento (punto 74), né la normativa nazionale applica un criterio di pro rata temporis, posto che l'importo della carta è fisso e indipendente dalla durata del servizio prestato (punto 75). Ciò appare, peraltro, coerente con le finalità formative del beneficio e con la correlata necessità di garantire la qualità dell'offerta didattica, la quale non dipende dalla durata del contratto di lavoro. Ne consegue che la mera natura temporanea e frazionata degli incarichi non può giustificare l'esclusione dal beneficio, dovendosi riconoscere alla ricorrente il diritto alla carta docente per l'anno scolastico in esame. 5. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 2.000), della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
7 Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna il a Controparte_1 consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 2.000 per
[...]
, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei Parte_1 singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, oltre ad euro 49 per contributo unificato, con distrazione in favore degli Avv.ti Carlotta Dappiano e Tommaso Mazzini. Così deciso il 2.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 846/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso il domicilio digitale degli Avv.ti CARLOTTA DAPPIANO e TOMMASO MAZZINI, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- disapplicare, in quanto illegittimi, il DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) e il successivo DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad euro 500,00 annui erogato tramite mediante “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
- condannare il al pagamento in favore del Prof.ssa Controparte_1 dell'importo di euro 2.000,00 oltre accessori quale contributo Parte_1 alla formazione del ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Citava la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente anche alle supplenze conferite ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, l. n. 124/1999, ove la durata dei contratti risultasse idonea a coprire un periodo pari a quello minimo dei contratti sino al termine delle attività scolastiche.
2 Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza del carattere part-time dei contratti, come confermato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-270/2022). Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per gli anni in cui era stata titolare di contratti a tempo determinato.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere
4 di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
5 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, nell'anno scolastico 2023/2024, ha svolto attività di docenza, per sei ore settimanali, presso il medesimo istituto, con successione di contratti a termine, per un periodo sostanzialmente ininterrotto, dal 20.9.2023 all'8.6.2024.
6 La circostanza che si tratti di contratti qualificati come “brevi e saltuari” non è idonea, di per sé, ad escludere il diritto alla carta docente. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3.7.2025, causa C- 268/24, ha infatti chiarito che la comparabilità delle funzioni non si misura sulla durata del contratto, ma sulla natura del lavoro, sulle condizioni di formazione e sulle condizioni di impiego (punto 53), e che i docenti incaricati di supplenza brevi svolgono compiti e doveri del tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo (punti 55-61). La Corte ha altresì precisato che la sola natura temporanea del rapporto o il mancato protrarsi dell'attività di docenza fino al termine dell'anno scolastico non possono costituire una ragione oggettiva atta a giustificare l'esclusione dal beneficio (punti 67- 71). È stato inoltre evidenziato che tale esclusione appare sproporzionata, poiché tutti i docenti di ruolo percepiscono la carta docente a prescindere dal concreto svolgimento della didattica annua, mentre proprio i supplenti brevi, in ragione della precarietà degli incarichi o della necessità di operare su più materie e istituti, possono presentare bisogni formativi persino maggiori (punto 73). Considerazioni di bilancio, peraltro, non possono giustificare una disparità di trattamento (punto 74), né la normativa nazionale applica un criterio di pro rata temporis, posto che l'importo della carta è fisso e indipendente dalla durata del servizio prestato (punto 75). Ciò appare, peraltro, coerente con le finalità formative del beneficio e con la correlata necessità di garantire la qualità dell'offerta didattica, la quale non dipende dalla durata del contratto di lavoro. Ne consegue che la mera natura temporanea e frazionata degli incarichi non può giustificare l'esclusione dal beneficio, dovendosi riconoscere alla ricorrente il diritto alla carta docente per l'anno scolastico in esame. 5. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 2.000), della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
7 Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna il a Controparte_1 consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 2.000 per
[...]
, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei Parte_1 singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, oltre ad euro 49 per contributo unificato, con distrazione in favore degli Avv.ti Carlotta Dappiano e Tommaso Mazzini. Così deciso il 2.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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