Articolo 12 bis della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12Articolo 12 ter
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15 gennaio 2000
Art. 12-bis. ((Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, puo' disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto e' commesso da persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un piu' grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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