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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 601/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 601/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania (CT), Corso Sicilia, n. 29, presso C.F._1 lo studio dell'avv. SAPIENZA SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA ALOI, 54/A CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avv. BARONE SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 31.01.2023, proponeva Parte_1 domanda di modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 3395/2016 del
11/11/2016, pubblicata in data 16/11/2016, resa all'esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al NRG 9896/07.
1 Premetteva che dal matrimonio contratto il 18/07/2002 con (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2002 atto n. Per_ 475, parte 2, Serie A) sono nati i figli , il 19/02/2014 e il 28/02/2006, e che con la Per_2 sentenza di divorzio era stato onerato di versare 600 euro mensili per il mantenimento degli stessi, in favore della madre collocataria.
Il ricorrente chiedeva l'eliminazione del mantenimento precedentemente posto a proprio carico Per_ in favore della figlia deducendo, a fondamento della domanda, che la figlia non vive più con la madre ma che si è trasferita presso l'abitazione paterna stabilmente dal 2021; chiedeva Per_ dunque di onerare la madre a versare un contributo al mantenimento della figlia di
€.300,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; allo stesso tempo, chiedeva una rivisitazione degli importi dovuti per il figlio adducendo che la propria capacità Per_2 reddituale subiva un peggioramento.
si costituiva in giudizio e, prendendo atto della volontà della figlia Controparte_1 Per_ maggiorenne di convivere stabilmente con il padre, non si opponeva alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio limitatamente al contributo corrisposto dal ricorrente per il Per_ mantenimento della figlia;
chiedeva invece il rigetto delle ulteriori domande chiedendo di porre a carico del ricorrente il contributo al mantenimento del solo figlio minore Per_2 convivente con la madre, corrispondendo un assegno mensile di €.400,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di accertare e dichiarare che la figlia Per_ maggiorenne non ha diritto al mantenimento attesa la sua decisione di non proseguire il percorso di studi, nè di svolgere alcuna attività lavorativa pur avendone avuto concrete possibilità. Solo in via subordinata, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo alla stessa una somma non superiore ad €.150,00 mensili.
Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 29.01.2025, le parti riferivano che la figlia maggiore Per_
si è trasferita presso un appartamento che conduce in autonoma locazione, non risiedendo più con il padre.
Successivamente, all'udienza del 17.02.2025, valutata la soluzione transattiva prospettata dal
Giudice, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, all'udienza del 30.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa, con accoglimento delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 26.02.2025 e successivamente depositato telematicamente, che di seguito si riportano:
“a) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
b) Le originarie condizioni del divorzio tra le parti – regolamentate dalla sentenza n.
3395/2016 del Tribunale di Catania del novembre 2016 - vengono modificate come di
2 seguito.
c) In ordine al contributo di mantenimento del figlio (divenuto maggiorenne in Per_2 corso di causa, ma comunque non ancora autosufficiente economicamente), viene concordato l'onere del padre di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile di CP_1
€ 350,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) In secondo luogo, in virtù del sopravvenuto stato di autosufficienza economica della Per_ figlia maggiorenne (e della decisione della suddetta ragazza di andare a vivere da sola), viene altresì pattuita la mancata corresponsione di alcun contributo di mantenimento
(in capo ad entrambi i genitori) a favore della medesima;
e) le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, dichiarano di rinunciare alle ulteriori domande, richieste giuridiche, eccezioni e deduzioni formulate negli atti difensivi;
f) Le parti si impegnano, altresì, a mantenere il riserbo sui termini dell'accordo e a non divulgarne i contenuti a terze parti estranee;
g) Le parti statuiscono di provvedere alla compensazione delle spese legali del presente giudizio.”
Le modifiche proposte meritano di essere accolte poichè le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti vanno reputate compatibili con le norme inderogabili, in
Per_ considerazione del fatto sopravvenuto per cui la figlia si è resa del tutto indipendente e che tali condizioni appaiono adeguate a garantire al figlio maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, condizioni di vita funzionali alla sua evoluzione.
Il Collegio prende atto di tutte le atre condizioni congiuntamente concordate tra le parti.
Per quanto esposto, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 3395/2016 di questo Tribunale, ferme restando tutte le altre disposizioni, va dichiarato non più dovuto l'assegno posto a carico di per il mantenimento di , essendo divenuta economicamente Parte_1 Persona_3 autosufficiente, e va disposto l'onere del padre di versare in favore di , a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di euro 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese Persona_4 straordinarie.
Le spese processuali vanno compensate, per come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G., così statuisce:
3 a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.3395/2016 di questo Tribunale resa il 11.11.2016, dichiara non più dovuto il contributo al mantenimento di Persona_3 pone a carico di l'onere di versare in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 350,00 mensili, da Persona_4 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 601/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania (CT), Corso Sicilia, n. 29, presso C.F._1 lo studio dell'avv. SAPIENZA SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA ALOI, 54/A CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avv. BARONE SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 31.01.2023, proponeva Parte_1 domanda di modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 3395/2016 del
11/11/2016, pubblicata in data 16/11/2016, resa all'esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al NRG 9896/07.
1 Premetteva che dal matrimonio contratto il 18/07/2002 con (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2002 atto n. Per_ 475, parte 2, Serie A) sono nati i figli , il 19/02/2014 e il 28/02/2006, e che con la Per_2 sentenza di divorzio era stato onerato di versare 600 euro mensili per il mantenimento degli stessi, in favore della madre collocataria.
Il ricorrente chiedeva l'eliminazione del mantenimento precedentemente posto a proprio carico Per_ in favore della figlia deducendo, a fondamento della domanda, che la figlia non vive più con la madre ma che si è trasferita presso l'abitazione paterna stabilmente dal 2021; chiedeva Per_ dunque di onerare la madre a versare un contributo al mantenimento della figlia di
€.300,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; allo stesso tempo, chiedeva una rivisitazione degli importi dovuti per il figlio adducendo che la propria capacità Per_2 reddituale subiva un peggioramento.
si costituiva in giudizio e, prendendo atto della volontà della figlia Controparte_1 Per_ maggiorenne di convivere stabilmente con il padre, non si opponeva alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio limitatamente al contributo corrisposto dal ricorrente per il Per_ mantenimento della figlia;
chiedeva invece il rigetto delle ulteriori domande chiedendo di porre a carico del ricorrente il contributo al mantenimento del solo figlio minore Per_2 convivente con la madre, corrispondendo un assegno mensile di €.400,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di accertare e dichiarare che la figlia Per_ maggiorenne non ha diritto al mantenimento attesa la sua decisione di non proseguire il percorso di studi, nè di svolgere alcuna attività lavorativa pur avendone avuto concrete possibilità. Solo in via subordinata, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo alla stessa una somma non superiore ad €.150,00 mensili.
Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 29.01.2025, le parti riferivano che la figlia maggiore Per_
si è trasferita presso un appartamento che conduce in autonoma locazione, non risiedendo più con il padre.
Successivamente, all'udienza del 17.02.2025, valutata la soluzione transattiva prospettata dal
Giudice, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, all'udienza del 30.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa, con accoglimento delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 26.02.2025 e successivamente depositato telematicamente, che di seguito si riportano:
“a) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
b) Le originarie condizioni del divorzio tra le parti – regolamentate dalla sentenza n.
3395/2016 del Tribunale di Catania del novembre 2016 - vengono modificate come di
2 seguito.
c) In ordine al contributo di mantenimento del figlio (divenuto maggiorenne in Per_2 corso di causa, ma comunque non ancora autosufficiente economicamente), viene concordato l'onere del padre di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile di CP_1
€ 350,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) In secondo luogo, in virtù del sopravvenuto stato di autosufficienza economica della Per_ figlia maggiorenne (e della decisione della suddetta ragazza di andare a vivere da sola), viene altresì pattuita la mancata corresponsione di alcun contributo di mantenimento
(in capo ad entrambi i genitori) a favore della medesima;
e) le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, dichiarano di rinunciare alle ulteriori domande, richieste giuridiche, eccezioni e deduzioni formulate negli atti difensivi;
f) Le parti si impegnano, altresì, a mantenere il riserbo sui termini dell'accordo e a non divulgarne i contenuti a terze parti estranee;
g) Le parti statuiscono di provvedere alla compensazione delle spese legali del presente giudizio.”
Le modifiche proposte meritano di essere accolte poichè le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti vanno reputate compatibili con le norme inderogabili, in
Per_ considerazione del fatto sopravvenuto per cui la figlia si è resa del tutto indipendente e che tali condizioni appaiono adeguate a garantire al figlio maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, condizioni di vita funzionali alla sua evoluzione.
Il Collegio prende atto di tutte le atre condizioni congiuntamente concordate tra le parti.
Per quanto esposto, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 3395/2016 di questo Tribunale, ferme restando tutte le altre disposizioni, va dichiarato non più dovuto l'assegno posto a carico di per il mantenimento di , essendo divenuta economicamente Parte_1 Persona_3 autosufficiente, e va disposto l'onere del padre di versare in favore di , a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di euro 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese Persona_4 straordinarie.
Le spese processuali vanno compensate, per come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G., così statuisce:
3 a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.3395/2016 di questo Tribunale resa il 11.11.2016, dichiara non più dovuto il contributo al mantenimento di Persona_3 pone a carico di l'onere di versare in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 350,00 mensili, da Persona_4 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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