Decreto decisorio 24 giugno 2021
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 29/10/2021, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 00210/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in opposizione proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Casarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il decreto presidenziale n. 337/2021 del 24 giugno 2021che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 210 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Casarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore di -OMISSIS-in data 11/12/2019 e notificato al ricorrente in data 31/12/2019.
Visto il decreto presidenziale n.337 del 24 giugno 2021 ;
visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 28.6.2021 e depositato il 28.6.2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6 e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della III Sezione di questo Tribunale, n. 337/21 pubblicato il 24 giugno 2021 e contestualmente comunicato all’interessato, con cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 81 c.p.a., sul presupposto che non è stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine annuale previsto dal combinato disposto degli artt. 71 e 81 cod.proc.amm., decorrente dalla data del deposito del ricorso (28 febbraio 2020).
Parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di perenzione deducendo quanto segue:
premessa la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio incardinato con il ricorso n.r.g. 210/2020;
per quanto riguarda il computo del termini di perenzione, parte istante rileva la necessità di operare un diverso calcolo dei termini di perenzione in ragione della particolare situazione venutasi a determinare per effetto dell’emergenza pandemica, che ineluttabilmente avrebbe determinato una dilazione delle scadenze previste dal codice del processo amministrativo.
In particolare, secondo parte istante, computando l’ordinaria sospensione feriale e applicando le disposizioni emergenziali, nella specie il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, il termine di perenzione sarebbe venuto a scadere in data 1 giugno 2021.
Tale termine avrebbe dovuto essere ulteriormente differito in ragione dello -OMISSIS- del difensore, così come documentato in atti, da cui l’impossibilità d provvedere tempestivamente alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 71 e 81 c.p.a.
Sulla base di tali considerazioni, avendo comunque provveduto in data 24 giugno 2021, a seguito della comunicazione del decreto di perenzione, a presentare l’istanza di fissazione dell’udienza, parte istante ha concluso chiedendo la revoca del decreto di perenzione e la conseguente fissazione dell’udienza di merito.
Ritenuto che la richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l’istante ha, comunque, depositato istanza di fissazione di udienza solo il 24 giugno 2021, oltre il termine annuale previsto dall’art. 81 c.p.a., decorrente dalla data di deposito del ricorso, in ogni caso oltre il termine (1 giugno 2021) dalla stessa indicato quale termine ultimo, considerata la proroga dei termini disposta dal Legislatore in concomitanza con la situazione emergenziale, per effettuare tempestivamente il suddetto adempimento.
Considerato, altresì, che non si ravvisano i presupposti per una remissione in termini, atteso che la normativa applicabile nel caso di specie (D.L. n. 23/2020) ha già previsto una proroga dei termini processuali proprio al fine di sopperire ad eventuali difficoltà delle parti di compiere atti del processo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che, pertanto, non si ravvisano nell’atto di opposizione elementi che possano fondare la richiesta revoca del decreto.
L’opposizione deve essere pertanto respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’opposizione in epigrafe, la respinge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO