Decreto cautelare 23 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 23/08/2022, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2022
N. 00402/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale di vicinato del settore alimentare denominato “-OMISSIS-” sito in Lecce alla Via -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Lecce (Ufficio occupazioni suolo pubblico) n. -OMISSIS-, notificata il 19.08.2022, con cui, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 20 del Codice della Strada e all’art. 3 commi 16 e ss. della Legge n. 94/2009, si ordina la rimozione di tutte le attrezzature installate abusivamente su suolo pubblico, per una superficie occupata eccedente quella assentita con l’autorizzazione n. -OMISSIS-, e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché si dispone la chiusura temporanea dell'attività commerciale de qua per un periodo di giorni cinque a decorre dal giorno successivo alla sua notifica e comunque fino al pieno adempimento dell’ordine di rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico;
- ove occorra, dei verbali di accertamento presupposti ed in particolare del verbale di accertamento del 13.7.2022 n. -OMISSIS-, non meglio conosciuto e mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 22 Agosto 2022, alle ore 12,22;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione in parte qua della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, in quanto la natura discrezionale (e non già vincolata) dell’ordinanza dirigenziale comunale impugnata avrebbe richiesto il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 e un’adeguata motivazione circa l’interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione, sentenza n. 872/2020, resa “inter partes”).
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale non consentite dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione, precipuamente in ragione della disposta chiusura temporanea immediata per un periodo di giorni cinque (a decorrere dal giorno successivo alla notifica) dell’esercizio commerciale di che trattasi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dal ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, nella sola parte in cui si dispone la chiusura temporanea immediata (a decorrere dal giorno successivo alla notifica) dell’esercizio commerciale di che trattasi per un periodo di cinque giorni.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 23 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.