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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5424/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5424/2025 tra
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 10,00 avanti al giudice, dott.ssa Lucia Pappalettera, sono comparsi:
- l'avv. Francesca Bilotti per l'attrice opponente
- l'avv. Antonella Ponzio per la convenuta opposta
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il difensore dell'attrice opponente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
15/10/2025.
Il difensore della convenuta opposta precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive note e a tutte le difese svolte negli atti di causa e a verbale.
Conclusa la discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia, dandone lettura e provvedendo all'immediato deposito, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16,20
Il g.o.t.c.
dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5424/2025 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BILOTTI FRANCESCA con domicilio eletto C.F._1 in VIA G. OBERDAN 11 BOLOGNA ATTRICE OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. PONZIO ANTONELLA con domicilio eletto C.F._2 in VIA ANDREA COSTA 67 40054 BUDRIO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le conclusioni delle parti sono quelle sopra riportate a verbale di udienza. In particolare:
- il difensore dell'attrice opponente ha precisato le conclusioni come da note conclusive depositate in data 15/10/2025.
- il difensore della convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
MOTIVI
1.
Con ricorso depositato in data 11/04/25, (oltre in questo atto anche solo Controparte_1 Contr
ha chiesto emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico di
[...]
(oltre in questo atto anche solo ) per il mancato pagamento di due fatture, Parte_1 Pt_1 la n. V00035 del 25/10/23 e la n. V00015 del 27/03/25, per l'importo capitale complessivo di €
18.990,00, relative ai saldi dovuti per i lavori edili consistiti in mere prestazioni di manodopera, svolte su incarico e sotto il diretto coordinamento e la direzione di senza Parte_1
pagina 2 di 6 assunzione di alcuna responsabilità, quale nudus minister, in base ai contratti allegati al ricorso sub docc. 1,2, 5 a fronte dei quali , aveva pagato varie fatture in acconto. Pt_1
Il decreto ingiuntivo n. 1302/2025, emesso in data 12/04/25 e provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., è stato notificato il 14/04/25 a unitamente all'atto di precetto e da quella Pt_1 opposto con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato tempestivamente in data 18/04/25.
A seguito dell'apertura del sub procedimento ex art. 649 c.p.c., la relativa istanza è stata rigettata con ordinanza del 29/05/25, rinviando la regolamentazione delle spese legali al definitivo.
Con l'atto di citazione, nel merito, l'opponente ha contestato il credito, la genericità delle causali di cui alle fatture dedotte in monitorio e la mancanza di valore probatorio delle medesime fatture;
ha poi genericamente operato il disconoscimento delle scritture ex adverso prodotte, evidenziando il fatto che non fossero firmate e chiedendo l'emissione di ordine di Contr esibizione degli originali, allegato l'esecuzione di un pagamento di € 2000 di cui non aveva tenuto conto con l'azione esperita in via monitoria, rilevato l'incongruenza della ripetizione della dicitura a saldo in entrambe le fatture azionate e per il medesimo cantiere di
Via Falzoni Gallerani 56 a Cento (FE), dedotta la già avvenuta contestazione in via stragiudiziale delle fatture e l'esistenza di un credito di per penali da ritardo ascendente Pt_1
a € 24000, con riserva di ogni azione, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta opposta ribadendo l'esecuzione dei lavori, consistiti in mere prestazioni di manodopera sotto il diretto controllo di , come pattuito nei due accordi Pt_1 prodotti, nei quali non erano ricomprese le prestazioni di cui alla fattura n. 32 di € 2000, riferentesi, invece, a < lavori di muratura e intonaco colonne>>, da cui l'infondatezza della pretesa dell'opponente di ascrivere la fattura n. 32 e il suo pagamento ai contratti dedotti in monitorio;
ha altresì evidenziato la genericità e l'intempestività delle contestazioni per asserite mancanze e ritardi nel cantiere, sollevate da solo successivamente alla richiesta di Pt_1 saldo e altresì smentite dal committente in sede di riscontro alla richiesta di pagamento diretto Contr pervenutagli da ha rilevato l'omesso disconoscimento da parte dell'opponente dei Contr contratti prodotti da con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché l'omessa contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.cp.c., degli accordi contrattuali, dell'esecuzione dei lavori, del loro corrispettivo e del loro essere consistiti in mere prestazioni di sola manodopera sotto la direzione e il controllo di . Pt_1
Rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa all'udienza odierna - con assegnazione di termine fino al 15/10/25 per il deposito di brevi note conclusive - per essere ivi decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
2. pagina 3 di 6 La parte opponente ha sostenuto in giudizio di avere effettuato il disconoscimento delle Contr scritture prodotte da uali docc. 2 e 5 e ha chiesto l'emissione di ordine di esibizione degli originali per ogni opportuna verificazione.
In realtà non è stato svolto alcun disconoscimento formale ai sensi dell'art. 214 c.p.c., non essendo stata negata alcuna delle sottoscrizioni riferibili a che si leggono chiaramente Pt_1 Contr nelle scritture prodotte da con i documenti 1 e 5, mentre il documento 2 reca lo stesso contenuto del documento 1, solo modificato con l'annotazione, a mano, di una riduzione dell'importo complessivo, da € 27.190,60 a € 26.960,00, essendo stati sottratti € 3000 di assistenza alle opere elettriche e aggiunte altre lavorazioni. Relativamente a tale annotazione, trattandosi di aggiunta autografa non sottoscritta, da un lato non vi è onere di disconoscimento
(Cass. 8620/96), dall'altro il mancato disconoscimento dà luogo ad una prova non già piena, bensì liberamente apprezzabile.
Dunque, il contratto prodotto sub doc. 1 è stato riconosciuto per mancato disconoscimento delle firme apposte per , mentre per la piccola modifica riportata nel documento 2 è mancata Pt_1 una precisa contestazione in fatto, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Infatti,
l'opponente si è limitata ad affermare che “non risultano sottoscritte e accettate le tabelle allegate”, affermazione che, però, non si comprende se riferita alle parti dattiloscritte in quanto pienamente corrispondenti al doc.
1 - come visto da assumersi riconosciuto - mentre resta generica e insufficiente ad evitare l'applicabilità del principio di non contestazione se riferita alle parti aggiunte con scritta a mano, stante anche il fatto che l'importo dovuto in forza di tale modifica porta ad un corrispettivo totale inferiore rispetto a quello già accettato, pur contemplando l'aggiunta di lavorazioni su cui nulla ha rilevato. Pt_1
Rispetto al documento 5, l'opponente ha dedotto in citazione che “risulta privo di data e di sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 c.c.”. Tuttavia, anche in questo caso non può dirsi attuato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni apposte all'accordo da Parte_1 chiaramente leggibili alle pagine 12 e 13, con assunzione della paternità del contenuto del contratto e dell'allegato recante il computo specifico dei costi dei lavori. Peraltro, nulla è stato argomentato da sulla rilevanza della mancanza di datazione e sull'omessa seconda Pt_1 apposita sottoscrizione dell'elenco delle clausole del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c., recante in ogni caso un mero e indiscriminato elenco numerico di tutte le clausole, predisposto per la sola accettazione da parte del prestatore d'opera (“il prestatore d'opera dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli”).
Infine, la data del secondo contratto viene indicata in quella del 16/12/2022 proprio in una PEC di del 13/11/2025 (doc. 5 ) ed è coerente con l'emissione, nella stessa data del Pt_1 Pt_1
16/12/2022, della fattura V00040 di acconto per “inizia lavori a mano doperà”, intendendosi, evidentemente, per inizio l'intrapresa delle opere di cui al secondo contratto, essendo pagina 4 di 6 logicamente plausibile che la pattuizione per i lavori da svolgersi nella copertura dell'immobile sia stata successiva all'accordo sui lavori di demolizioni di muri, tramezzi, solai e loro Contr ricostruzione di cui al doc. 1 trattandosi, quanto ai primi, di lavori eseguibili solo dopo l'avvenuta conclusione dei secondi.
3.
Gli importi pattuiti nei contratti sopra riconosciuti sono stati corrisposti solo in parte da
. Pt_1
Contr Sul primo contratto sono state saldate le fatture V00003 del 30/11/2021 (doc. 3 e n. Contr V00001 del 23/01/2022 (doc. 4 , mentre sul secondo risultano essere state pagate le fatture Contr Contr n. V00040 del 16/12/2022 (doc. 6 e V00008 del 09/02/2023 (doc. 7 .
Tutte queste fatture pagate recano nella causale l'indicazione del cantiere di Cento Via Falzona
Gallerani 56 e la specificazione che si tratta di acconto. La riconducibilità degli acconti di cui Contr alle fatture docc. 6 e 7 l secondo contratto si desume da quanto riportato sopra in fine al punto 2, oltre che dalle causali in esse indicate.
I saldi erano dovuti come da contratti stipulati e la domanda svolta in via monitoria è coerente con essi.
Lo scambio mail prodotto da parte opponente sub doc. 4 risale al 09/10/23 e in esso si legge di Contr una riserva di relativamente all'emissione da parte di i fattura per € 7800 a saldo Pt_1 dei lavori di cui al secondo contratto, nel senso che con la mail del 09/10/23 esprimeva Pt_1 che avrebbe effettuato un sopralluogo in settimana “perché da quello che ci risulta rimanevano alcuni lavori di finitura da completare come comunicatoci dal sig. che ci Parte_2 legge in copia” (id est, il legale rappresentante).
Nessuna ulteriore specifica indicazione, tuttavia, è seguita a tale riserva, bensì PEC in data
13/11/23 (doc. 5) con cui ha effettuato un generico richiamo a reiterati inadempimenti Pt_1
Contr di ivi riferiti come accertati, nonché già contestati e un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi contrattualmente previsti, “lavori tra l'altro ancora da completare e rifinire a regola d'arte”.
Contr Successivamente, anche la PEC 31/03/25 da a (doc. 7 ), con cui è stata Pt_1 Pt_1 contestata la fattura emessa a saldo del primo contratto, non ha aggiunto contenuti specifici alle generiche contestazioni già precedentemente avanzate.
Contr Inoltre, neanche dallo scambio di corrispondenza prodotto da con docc. 18 e 19, possono
Contr evincersi carenze esecutive da parte di dal momento che il committente dei lavori di Via
Falzona Gallerani n. 56 a Cento ha dichiarato di aver integralmente pagato l'appaltatore
, ciò che fa presumere la corretta, completa e tempestiva esecuzione delle opere. Pt_1
pagina 5 di 6 Contr Discende da tutto ciò la pretestuosità delle generiche contestazioni mosse da a Pt_1 peraltro solo a seguito dell'emissione delle fatture di saldo e con un crescendo privo di logica consequenzialità, essendo passate le rimostranze da essa esposte da “alcuni lavori di finitura da completare” (mail 09/10/23) a inadempienze gravi con maturazione di un credito a suo favore, già solo per penali da ritardo, pari a € 24500 (PEC 31/03/25, doc. 7 ), comunque non Pt_1 opposto qui in compensazione.
4.
Infine, la fattura n. V00032 del 19/09/23 di € 2000 e il suo pagamento, eccepito con valore solutorio dall'opponente che ha lamentato la sua omessa decurtazione dall'importo ingiunto, in realtà si riferiscono - come emerge dalla stessa descrizione della causale riportata in fattura - ad altri lavori, non ricompresi nei contratti dedotti in causa ed è, pertanto, infondata la pretesa di di ottenerne qui la detrazione dall'importo ingiunto. Pt_1
5.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene respinta, con conferma del decreto ingiuntivo 1302/25.
Nel dispositivo si provvede, vista la nota spese prodotta e osservati i parametri previsti per lo scaglione di valore della causa dal DM 55/14, alla liquidazione delle spese legali di questo giudizio di opposizione, al cui pagamento l'opponente soccombente è condannata ex art. 91
c.p.c. in favore della parte convenuta opposta vittoriosa, con computo e separata indicazione anche di quelle di cui al sub procedimento ex art. 649 c.p.c., che ha visto parimenti soccombente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2025 emesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. in data 12/04/2025;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali del giudizio di Parte_1 opposizione in favore di liquidandole, per compensi di difensore, in Controparte_1 complessivi € 1.664,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come dovuti per legge, per la fase cautelare e in complessivi € 4.158,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come dovuti per legge, per la fase di merito.
Bologna, 21 ottobre 2021
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5424/2025 tra
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 10,00 avanti al giudice, dott.ssa Lucia Pappalettera, sono comparsi:
- l'avv. Francesca Bilotti per l'attrice opponente
- l'avv. Antonella Ponzio per la convenuta opposta
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il difensore dell'attrice opponente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
15/10/2025.
Il difensore della convenuta opposta precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive note e a tutte le difese svolte negli atti di causa e a verbale.
Conclusa la discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia, dandone lettura e provvedendo all'immediato deposito, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16,20
Il g.o.t.c.
dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5424/2025 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BILOTTI FRANCESCA con domicilio eletto C.F._1 in VIA G. OBERDAN 11 BOLOGNA ATTRICE OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. PONZIO ANTONELLA con domicilio eletto C.F._2 in VIA ANDREA COSTA 67 40054 BUDRIO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le conclusioni delle parti sono quelle sopra riportate a verbale di udienza. In particolare:
- il difensore dell'attrice opponente ha precisato le conclusioni come da note conclusive depositate in data 15/10/2025.
- il difensore della convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
MOTIVI
1.
Con ricorso depositato in data 11/04/25, (oltre in questo atto anche solo Controparte_1 Contr
ha chiesto emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico di
[...]
(oltre in questo atto anche solo ) per il mancato pagamento di due fatture, Parte_1 Pt_1 la n. V00035 del 25/10/23 e la n. V00015 del 27/03/25, per l'importo capitale complessivo di €
18.990,00, relative ai saldi dovuti per i lavori edili consistiti in mere prestazioni di manodopera, svolte su incarico e sotto il diretto coordinamento e la direzione di senza Parte_1
pagina 2 di 6 assunzione di alcuna responsabilità, quale nudus minister, in base ai contratti allegati al ricorso sub docc. 1,2, 5 a fronte dei quali , aveva pagato varie fatture in acconto. Pt_1
Il decreto ingiuntivo n. 1302/2025, emesso in data 12/04/25 e provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., è stato notificato il 14/04/25 a unitamente all'atto di precetto e da quella Pt_1 opposto con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato tempestivamente in data 18/04/25.
A seguito dell'apertura del sub procedimento ex art. 649 c.p.c., la relativa istanza è stata rigettata con ordinanza del 29/05/25, rinviando la regolamentazione delle spese legali al definitivo.
Con l'atto di citazione, nel merito, l'opponente ha contestato il credito, la genericità delle causali di cui alle fatture dedotte in monitorio e la mancanza di valore probatorio delle medesime fatture;
ha poi genericamente operato il disconoscimento delle scritture ex adverso prodotte, evidenziando il fatto che non fossero firmate e chiedendo l'emissione di ordine di Contr esibizione degli originali, allegato l'esecuzione di un pagamento di € 2000 di cui non aveva tenuto conto con l'azione esperita in via monitoria, rilevato l'incongruenza della ripetizione della dicitura a saldo in entrambe le fatture azionate e per il medesimo cantiere di
Via Falzoni Gallerani 56 a Cento (FE), dedotta la già avvenuta contestazione in via stragiudiziale delle fatture e l'esistenza di un credito di per penali da ritardo ascendente Pt_1
a € 24000, con riserva di ogni azione, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta opposta ribadendo l'esecuzione dei lavori, consistiti in mere prestazioni di manodopera sotto il diretto controllo di , come pattuito nei due accordi Pt_1 prodotti, nei quali non erano ricomprese le prestazioni di cui alla fattura n. 32 di € 2000, riferentesi, invece, a < lavori di muratura e intonaco colonne>>, da cui l'infondatezza della pretesa dell'opponente di ascrivere la fattura n. 32 e il suo pagamento ai contratti dedotti in monitorio;
ha altresì evidenziato la genericità e l'intempestività delle contestazioni per asserite mancanze e ritardi nel cantiere, sollevate da solo successivamente alla richiesta di Pt_1 saldo e altresì smentite dal committente in sede di riscontro alla richiesta di pagamento diretto Contr pervenutagli da ha rilevato l'omesso disconoscimento da parte dell'opponente dei Contr contratti prodotti da con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché l'omessa contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.cp.c., degli accordi contrattuali, dell'esecuzione dei lavori, del loro corrispettivo e del loro essere consistiti in mere prestazioni di sola manodopera sotto la direzione e il controllo di . Pt_1
Rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa all'udienza odierna - con assegnazione di termine fino al 15/10/25 per il deposito di brevi note conclusive - per essere ivi decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
2. pagina 3 di 6 La parte opponente ha sostenuto in giudizio di avere effettuato il disconoscimento delle Contr scritture prodotte da uali docc. 2 e 5 e ha chiesto l'emissione di ordine di esibizione degli originali per ogni opportuna verificazione.
In realtà non è stato svolto alcun disconoscimento formale ai sensi dell'art. 214 c.p.c., non essendo stata negata alcuna delle sottoscrizioni riferibili a che si leggono chiaramente Pt_1 Contr nelle scritture prodotte da con i documenti 1 e 5, mentre il documento 2 reca lo stesso contenuto del documento 1, solo modificato con l'annotazione, a mano, di una riduzione dell'importo complessivo, da € 27.190,60 a € 26.960,00, essendo stati sottratti € 3000 di assistenza alle opere elettriche e aggiunte altre lavorazioni. Relativamente a tale annotazione, trattandosi di aggiunta autografa non sottoscritta, da un lato non vi è onere di disconoscimento
(Cass. 8620/96), dall'altro il mancato disconoscimento dà luogo ad una prova non già piena, bensì liberamente apprezzabile.
Dunque, il contratto prodotto sub doc. 1 è stato riconosciuto per mancato disconoscimento delle firme apposte per , mentre per la piccola modifica riportata nel documento 2 è mancata Pt_1 una precisa contestazione in fatto, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Infatti,
l'opponente si è limitata ad affermare che “non risultano sottoscritte e accettate le tabelle allegate”, affermazione che, però, non si comprende se riferita alle parti dattiloscritte in quanto pienamente corrispondenti al doc.
1 - come visto da assumersi riconosciuto - mentre resta generica e insufficiente ad evitare l'applicabilità del principio di non contestazione se riferita alle parti aggiunte con scritta a mano, stante anche il fatto che l'importo dovuto in forza di tale modifica porta ad un corrispettivo totale inferiore rispetto a quello già accettato, pur contemplando l'aggiunta di lavorazioni su cui nulla ha rilevato. Pt_1
Rispetto al documento 5, l'opponente ha dedotto in citazione che “risulta privo di data e di sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 c.c.”. Tuttavia, anche in questo caso non può dirsi attuato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni apposte all'accordo da Parte_1 chiaramente leggibili alle pagine 12 e 13, con assunzione della paternità del contenuto del contratto e dell'allegato recante il computo specifico dei costi dei lavori. Peraltro, nulla è stato argomentato da sulla rilevanza della mancanza di datazione e sull'omessa seconda Pt_1 apposita sottoscrizione dell'elenco delle clausole del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c., recante in ogni caso un mero e indiscriminato elenco numerico di tutte le clausole, predisposto per la sola accettazione da parte del prestatore d'opera (“il prestatore d'opera dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli”).
Infine, la data del secondo contratto viene indicata in quella del 16/12/2022 proprio in una PEC di del 13/11/2025 (doc. 5 ) ed è coerente con l'emissione, nella stessa data del Pt_1 Pt_1
16/12/2022, della fattura V00040 di acconto per “inizia lavori a mano doperà”, intendendosi, evidentemente, per inizio l'intrapresa delle opere di cui al secondo contratto, essendo pagina 4 di 6 logicamente plausibile che la pattuizione per i lavori da svolgersi nella copertura dell'immobile sia stata successiva all'accordo sui lavori di demolizioni di muri, tramezzi, solai e loro Contr ricostruzione di cui al doc. 1 trattandosi, quanto ai primi, di lavori eseguibili solo dopo l'avvenuta conclusione dei secondi.
3.
Gli importi pattuiti nei contratti sopra riconosciuti sono stati corrisposti solo in parte da
. Pt_1
Contr Sul primo contratto sono state saldate le fatture V00003 del 30/11/2021 (doc. 3 e n. Contr V00001 del 23/01/2022 (doc. 4 , mentre sul secondo risultano essere state pagate le fatture Contr Contr n. V00040 del 16/12/2022 (doc. 6 e V00008 del 09/02/2023 (doc. 7 .
Tutte queste fatture pagate recano nella causale l'indicazione del cantiere di Cento Via Falzona
Gallerani 56 e la specificazione che si tratta di acconto. La riconducibilità degli acconti di cui Contr alle fatture docc. 6 e 7 l secondo contratto si desume da quanto riportato sopra in fine al punto 2, oltre che dalle causali in esse indicate.
I saldi erano dovuti come da contratti stipulati e la domanda svolta in via monitoria è coerente con essi.
Lo scambio mail prodotto da parte opponente sub doc. 4 risale al 09/10/23 e in esso si legge di Contr una riserva di relativamente all'emissione da parte di i fattura per € 7800 a saldo Pt_1 dei lavori di cui al secondo contratto, nel senso che con la mail del 09/10/23 esprimeva Pt_1 che avrebbe effettuato un sopralluogo in settimana “perché da quello che ci risulta rimanevano alcuni lavori di finitura da completare come comunicatoci dal sig. che ci Parte_2 legge in copia” (id est, il legale rappresentante).
Nessuna ulteriore specifica indicazione, tuttavia, è seguita a tale riserva, bensì PEC in data
13/11/23 (doc. 5) con cui ha effettuato un generico richiamo a reiterati inadempimenti Pt_1
Contr di ivi riferiti come accertati, nonché già contestati e un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi contrattualmente previsti, “lavori tra l'altro ancora da completare e rifinire a regola d'arte”.
Contr Successivamente, anche la PEC 31/03/25 da a (doc. 7 ), con cui è stata Pt_1 Pt_1 contestata la fattura emessa a saldo del primo contratto, non ha aggiunto contenuti specifici alle generiche contestazioni già precedentemente avanzate.
Contr Inoltre, neanche dallo scambio di corrispondenza prodotto da con docc. 18 e 19, possono
Contr evincersi carenze esecutive da parte di dal momento che il committente dei lavori di Via
Falzona Gallerani n. 56 a Cento ha dichiarato di aver integralmente pagato l'appaltatore
, ciò che fa presumere la corretta, completa e tempestiva esecuzione delle opere. Pt_1
pagina 5 di 6 Contr Discende da tutto ciò la pretestuosità delle generiche contestazioni mosse da a Pt_1 peraltro solo a seguito dell'emissione delle fatture di saldo e con un crescendo privo di logica consequenzialità, essendo passate le rimostranze da essa esposte da “alcuni lavori di finitura da completare” (mail 09/10/23) a inadempienze gravi con maturazione di un credito a suo favore, già solo per penali da ritardo, pari a € 24500 (PEC 31/03/25, doc. 7 ), comunque non Pt_1 opposto qui in compensazione.
4.
Infine, la fattura n. V00032 del 19/09/23 di € 2000 e il suo pagamento, eccepito con valore solutorio dall'opponente che ha lamentato la sua omessa decurtazione dall'importo ingiunto, in realtà si riferiscono - come emerge dalla stessa descrizione della causale riportata in fattura - ad altri lavori, non ricompresi nei contratti dedotti in causa ed è, pertanto, infondata la pretesa di di ottenerne qui la detrazione dall'importo ingiunto. Pt_1
5.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene respinta, con conferma del decreto ingiuntivo 1302/25.
Nel dispositivo si provvede, vista la nota spese prodotta e osservati i parametri previsti per lo scaglione di valore della causa dal DM 55/14, alla liquidazione delle spese legali di questo giudizio di opposizione, al cui pagamento l'opponente soccombente è condannata ex art. 91
c.p.c. in favore della parte convenuta opposta vittoriosa, con computo e separata indicazione anche di quelle di cui al sub procedimento ex art. 649 c.p.c., che ha visto parimenti soccombente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2025 emesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. in data 12/04/2025;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali del giudizio di Parte_1 opposizione in favore di liquidandole, per compensi di difensore, in Controparte_1 complessivi € 1.664,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come dovuti per legge, per la fase cautelare e in complessivi € 4.158,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come dovuti per legge, per la fase di merito.
Bologna, 21 ottobre 2021
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera pagina 6 di 6