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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 222 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 222 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 aprile 2025 ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal e con l'ausilio, Controparte_2 per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del
2013), sono collegati:
- per parte ricorrente l'avv. Riccardo Bogazzi;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno risulta connesso, né risulta presente in aula.
Il Giudice, visto l'art. 421 c.p.c., ritenuta la necessità ai fini della decisione, con particolare riferimento ad alcune poste delle differenze retributive richieste (i.e. quattordicesima e minimale retributivo) dispone l'acquisizione, a cura di parte ricorrente, del CCNL applicato al rapporto. L'avv. Bogazzi chiede un termine ad horas. Il giudice, a questo punto, riservando ogni valutazione all'esito dell'effettiva produzione in giudizio, dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Bogazzi discute riportandosi al contenuto del ricorso e alle conclusioni ivi formulate.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Dà atto dell'avvenuto deposito di nota con documentazione allegata nel corso dell'udienza.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza della parte costituita.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 16.4.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Bogazzi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni istanza ed eccezione contraria reietta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire per le causali cui in premessa Parte_1 dalla C.F. P.Iva , in persona del legale rapp.te pro Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Prato (PO) Via Lodz 78/8 la somma di € 9.397,37 o la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, conseguentemente: - Accertato e dichiarato il diritto a percepire il T.F.R., 14^ mensilità, adeguamento al minimo contrattuale, permessi,
Pag. 2 di 8 ferie, la restituzione dell'indebita trattenuta per stato di crisi e la restituzione dell'indebita trattenuta IRPEF;
- Accertato e dichiarato lo svolgimento di ore straordinarie e la conseguente applicazione di tutte quelle voci contrattualmente previste e quantificate nei conteggi prodotti, indicati e richiesti in narrativa;
- Voglia condannare la Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 9.397,37 (o somma maggiore
[...]
o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36 Cost.) così come partitamente specificati in premessa;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge dovuti dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- Voglia infine condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e Controparte_3 competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
(d'ora in avanti C.T.P.) dal 24.9.2018 al 31.8.2019 con inquadramento al livello Controparte_1
3S CCNL di settore, chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento di 9.397,37 euro a titolo di differenze retributive e nello specifico:
- straordinario (per € 2.137,54);
- ratei di quattordicesima (€ 1.736,14);
- trattamento fine rapporto (€ 2.092,06);
- aggiornamento del minimo contrattuale (€ 450,95);
- restituzione di trattenuta pari ad € 1.227,27 per “stato di crisi”;
- trattenute IRPEF assunte come indebite e pari ad € 1.753,41.
La società, pur ritualmente notificata degli atti introduttivi del giudizio (cfr. ricevute di consegna ed accettazione PEC del 04/04/2023 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo PEC all'impresa allegata con nota del 6.4.2024), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita. La prova orale ammessa non è stata difatti utilmente coltivata dalla parte ricorrente, che ha rappresentato una difficoltà nel reperimento dei testimoni.
All'esito dell'esame delle difese e della documentazione prodotta (ed acquisita ai sensi dell'art. 421
c.p.c.), si ritiene che il ricorso risulti parzialmente suscettibile di accoglimento.
Ebbene, nessun dubbio può sussistere in ordine alla prova del rapporto dedotto in giudizio, nonché della sua latitudine temporale, del livello di inquadramento e della contrattazione applicata, in quanto rappresentati all'interno della documentazione prodotta e di provenienza datoriale.
Parimenti pacifico ed incontestato è che la società, rimanendo contumace, non ha provveduto alla dimostrazione del pagamento degli emolumenti rivendicati dal lavoratore, così come risultano dalla lettura delle buste paga prodotte le trattenute qui dedotte come indebite.
Ciò premesso, costituisce principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto Pag. 3 di 8 di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, pertanto, sicuramente dovute sono le poste a titolo di TFR, dal momento che non risulta alcuna prova della loro liquidazione, né tantomeno la datrice di lavoro, rimanendo contumace, ha allegato la sussistenza di fatti impeditivi del diritto.
Con riferimento alle voci di quattordicesima mensilità e di mancato aggiornamento del minimo contrattuale, occorre far riferimento all'odierna produzione ed al CCNL in atti, acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. Cass., n. 6610 del 2017; Cass., n. 14527 del 2021 e successive conformi).
Ne deriva che certamente può dirsi sussistente la spettanza della quattordicesima mensilità, in quanto prevista dal CCNL applicabile (si cfr., in particolare, l'art. 19). Parimenti, la contumacia e l'assenza di contestazioni in ordine al mancato adeguamento al minimo contrattuale previsto rende, come si vedrà più in generale infra con riferimento alle quantificazioni, incontestabile il conteggio in punto di calcolo del minimale “retributivo” dovuto ratione temporis al lavoratore e, pertanto, la sussistenza di differenze rispetto a quello applicato dal datore di lavoro.
Attesa la contumacia di parte convenuta, inoltre, sussistono i presupposti per condannare la datrice alla restituzione delle trattenute operate sulle buste paga con la motivazione “stato di crisi”, dal momento che, in assenza di qualsivoglia documento giustificativo, tale trattenuta risulta priva di causa.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle trattenute IRPEF. Richiamando sul punto il ragionamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 14502 del 2019, richiamata da
Cass., n. 10257 del 2021), il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;
con la conseguenza che l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta, dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al caso di specie, in cui risulta documentalmente accertato, attraverso la produzione del C.U. 2020, che il datore di lavoro non ha individuato alcuna somma sotto la voce
“ritenute IRPEF”, né, rimanendo contumace, ha in altro modo dimostrato di aver provveduto al versamento all'amministrazione finanziaria di tali ritenute (così spostando la necessità di una richiesta di rimborso direttamente a quest'ultima).
Al riguardo, è solo il caso di evidenziare che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a
Pag. 4 di 8 questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta). Ne deriva che, in caso di insussistenza dell'obbligo il sostituto (id est: il datore di lavoro), non tenuto a versare al Fisco le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere l'importo (cfr. da ultimo Cass., n. 16889 del 2024: che sottolinea che “il lavoratore che agisce per il
«rimborso» di quanto indebitamente trattenuto a titolo di acconto per le imposte altro non fa che vantare «il diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenute non dovute”).
Non risulta, diversamente, suscettibile di accoglimento la domanda tesa al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro straordinario rispetto a quello previsto contrattualmente e retribuito.
Pare utile rammentare che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320/2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della Direttiva 2002/15/CE (richiamata nelle difese di parte resistente), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse Pag. 5 di 8 la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza
o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione".
Nel caso di specie, la ricostruzione del ricorrente si scontra con una genericità già sotto il profilo delle allegazioni, in quanto il lavoratore si limita, nel corpo del ricorso, ad individuare lo svolgimento di un numero di ore “ben superiore alle ore settimanali contrattualmente previste”, adducendo, al punto 5, di effettuare “i seguenti orari di lavoro: iniziava la propria attività di notte, alcune volte al mattino presto, guidando
l'autocarro affidatogli dalla ditta datrice di lavoro, effettuando le consegne ed i carichi indicati dalla stessa, per 11/12 ore di lavoro giornaliere”. Il tutto, quindi, senza l'individuazione di un orario di inizio o di fine che consenta di enucleare il dato e di raffrontarlo con la documentazione offerta.
A fronte di tali lacune nelle stesse allegazioni del ricorso (a fronte, si ripete, di una regola di riparto assai rigorosa anche in punto di collocamento temporale della prestazione di lavoro straordinaria) il quadro istruttorio e documentale non è comunque idoneo a fornire robustezza alle asserzioni, in particolare, sulle modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico, dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro.
Il ricorrente risulta, difatti, decaduto dalla prova testimoniale.
Risultano allegate delle schede di lavoro (all. 3) di non agevole consultazione in punto di inizio e termine effettivo dell'attività lavorativa, nonché delle “schede cronotachigrafiche” (all. 4) rispetto al quale parte ricorrente non fornisce adeguata chiave di lettura e che, sotto altro profilo, rende critica la stessa impostazione del ricorrente dal momento che, analizzando le ore quantificate con il noto simbolo dei martelletti incrociati (solitamente afferente allo svolgimento dell'attività lavorativa), le stesse non risultano mai individuare un monte ore come quello rivendicato in giudizio.
Pag. 6 di 8 A fronte delle carenze probatorie, del tutto esplorativa ed ininfluente risulterebbe l'acquisizione, peraltro richiesta dopo molti anni rispetto alla scadenza legislativa dell'obbligo di relativa conservazione, delle schede tachigrafiche, peraltro con riferimento ad un periodo (11.2.2019 -31.1.2020) rispetto a quello di causa. Parimenti, risulterebbero, anche ove conservati, del tutto ininfluenti ad individuare l'effettivo arco della prestazione lavorativa risulterebbero i documenti di trasporti e la “lista dei viaggi autostradali” richiesti, alla luce della modalità di prestazione lavorativa e della necessità di osservanza delle pause per legge.
La domanda, pertanto, sul punto non risulta provata.
Conclusivamente, il ricorso risulta meritevole di accoglimento per tutti gli importi oggetto di domanda, fatta eccezione per quanto rivendicato a titolo di straordinario. In merito alla quantificazione, come sopra accennato, la contumacia di parte resistente e l'assenza di vizi logici o matematici manifesti ben consentono di utilizzare la determinazione effettuata da parte ricorrente. La “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, come noto, valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass.,
10031 del 2004).
La C.T.P. deve essere, quindi, condannata al pagamento della somma complessiva di €. 7.259,83, cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e dell'istruzione meramente documentale. Si registra dichiarazione del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la a corrispondere a Parte_3 Parte_1
, per le causali di cui alla motivazione, la somma di 7.259,83, oltre interessi rivalutazione
[...] monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la a rifondere al ricorrente le spese di Parte_3 lite sostenute, che liquida in €. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 16 aprile 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 222 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 aprile 2025 ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal e con l'ausilio, Controparte_2 per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del
2013), sono collegati:
- per parte ricorrente l'avv. Riccardo Bogazzi;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno risulta connesso, né risulta presente in aula.
Il Giudice, visto l'art. 421 c.p.c., ritenuta la necessità ai fini della decisione, con particolare riferimento ad alcune poste delle differenze retributive richieste (i.e. quattordicesima e minimale retributivo) dispone l'acquisizione, a cura di parte ricorrente, del CCNL applicato al rapporto. L'avv. Bogazzi chiede un termine ad horas. Il giudice, a questo punto, riservando ogni valutazione all'esito dell'effettiva produzione in giudizio, dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Bogazzi discute riportandosi al contenuto del ricorso e alle conclusioni ivi formulate.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Dà atto dell'avvenuto deposito di nota con documentazione allegata nel corso dell'udienza.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza della parte costituita.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 16.4.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Bogazzi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni istanza ed eccezione contraria reietta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire per le causali cui in premessa Parte_1 dalla C.F. P.Iva , in persona del legale rapp.te pro Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Prato (PO) Via Lodz 78/8 la somma di € 9.397,37 o la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, conseguentemente: - Accertato e dichiarato il diritto a percepire il T.F.R., 14^ mensilità, adeguamento al minimo contrattuale, permessi,
Pag. 2 di 8 ferie, la restituzione dell'indebita trattenuta per stato di crisi e la restituzione dell'indebita trattenuta IRPEF;
- Accertato e dichiarato lo svolgimento di ore straordinarie e la conseguente applicazione di tutte quelle voci contrattualmente previste e quantificate nei conteggi prodotti, indicati e richiesti in narrativa;
- Voglia condannare la Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 9.397,37 (o somma maggiore
[...]
o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36 Cost.) così come partitamente specificati in premessa;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge dovuti dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- Voglia infine condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e Controparte_3 competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
(d'ora in avanti C.T.P.) dal 24.9.2018 al 31.8.2019 con inquadramento al livello Controparte_1
3S CCNL di settore, chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento di 9.397,37 euro a titolo di differenze retributive e nello specifico:
- straordinario (per € 2.137,54);
- ratei di quattordicesima (€ 1.736,14);
- trattamento fine rapporto (€ 2.092,06);
- aggiornamento del minimo contrattuale (€ 450,95);
- restituzione di trattenuta pari ad € 1.227,27 per “stato di crisi”;
- trattenute IRPEF assunte come indebite e pari ad € 1.753,41.
La società, pur ritualmente notificata degli atti introduttivi del giudizio (cfr. ricevute di consegna ed accettazione PEC del 04/04/2023 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo PEC all'impresa allegata con nota del 6.4.2024), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita. La prova orale ammessa non è stata difatti utilmente coltivata dalla parte ricorrente, che ha rappresentato una difficoltà nel reperimento dei testimoni.
All'esito dell'esame delle difese e della documentazione prodotta (ed acquisita ai sensi dell'art. 421
c.p.c.), si ritiene che il ricorso risulti parzialmente suscettibile di accoglimento.
Ebbene, nessun dubbio può sussistere in ordine alla prova del rapporto dedotto in giudizio, nonché della sua latitudine temporale, del livello di inquadramento e della contrattazione applicata, in quanto rappresentati all'interno della documentazione prodotta e di provenienza datoriale.
Parimenti pacifico ed incontestato è che la società, rimanendo contumace, non ha provveduto alla dimostrazione del pagamento degli emolumenti rivendicati dal lavoratore, così come risultano dalla lettura delle buste paga prodotte le trattenute qui dedotte come indebite.
Ciò premesso, costituisce principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto Pag. 3 di 8 di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, pertanto, sicuramente dovute sono le poste a titolo di TFR, dal momento che non risulta alcuna prova della loro liquidazione, né tantomeno la datrice di lavoro, rimanendo contumace, ha allegato la sussistenza di fatti impeditivi del diritto.
Con riferimento alle voci di quattordicesima mensilità e di mancato aggiornamento del minimo contrattuale, occorre far riferimento all'odierna produzione ed al CCNL in atti, acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. Cass., n. 6610 del 2017; Cass., n. 14527 del 2021 e successive conformi).
Ne deriva che certamente può dirsi sussistente la spettanza della quattordicesima mensilità, in quanto prevista dal CCNL applicabile (si cfr., in particolare, l'art. 19). Parimenti, la contumacia e l'assenza di contestazioni in ordine al mancato adeguamento al minimo contrattuale previsto rende, come si vedrà più in generale infra con riferimento alle quantificazioni, incontestabile il conteggio in punto di calcolo del minimale “retributivo” dovuto ratione temporis al lavoratore e, pertanto, la sussistenza di differenze rispetto a quello applicato dal datore di lavoro.
Attesa la contumacia di parte convenuta, inoltre, sussistono i presupposti per condannare la datrice alla restituzione delle trattenute operate sulle buste paga con la motivazione “stato di crisi”, dal momento che, in assenza di qualsivoglia documento giustificativo, tale trattenuta risulta priva di causa.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle trattenute IRPEF. Richiamando sul punto il ragionamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 14502 del 2019, richiamata da
Cass., n. 10257 del 2021), il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;
con la conseguenza che l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta, dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al caso di specie, in cui risulta documentalmente accertato, attraverso la produzione del C.U. 2020, che il datore di lavoro non ha individuato alcuna somma sotto la voce
“ritenute IRPEF”, né, rimanendo contumace, ha in altro modo dimostrato di aver provveduto al versamento all'amministrazione finanziaria di tali ritenute (così spostando la necessità di una richiesta di rimborso direttamente a quest'ultima).
Al riguardo, è solo il caso di evidenziare che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a
Pag. 4 di 8 questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta). Ne deriva che, in caso di insussistenza dell'obbligo il sostituto (id est: il datore di lavoro), non tenuto a versare al Fisco le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere l'importo (cfr. da ultimo Cass., n. 16889 del 2024: che sottolinea che “il lavoratore che agisce per il
«rimborso» di quanto indebitamente trattenuto a titolo di acconto per le imposte altro non fa che vantare «il diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenute non dovute”).
Non risulta, diversamente, suscettibile di accoglimento la domanda tesa al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro straordinario rispetto a quello previsto contrattualmente e retribuito.
Pare utile rammentare che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320/2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della Direttiva 2002/15/CE (richiamata nelle difese di parte resistente), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse Pag. 5 di 8 la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza
o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione".
Nel caso di specie, la ricostruzione del ricorrente si scontra con una genericità già sotto il profilo delle allegazioni, in quanto il lavoratore si limita, nel corpo del ricorso, ad individuare lo svolgimento di un numero di ore “ben superiore alle ore settimanali contrattualmente previste”, adducendo, al punto 5, di effettuare “i seguenti orari di lavoro: iniziava la propria attività di notte, alcune volte al mattino presto, guidando
l'autocarro affidatogli dalla ditta datrice di lavoro, effettuando le consegne ed i carichi indicati dalla stessa, per 11/12 ore di lavoro giornaliere”. Il tutto, quindi, senza l'individuazione di un orario di inizio o di fine che consenta di enucleare il dato e di raffrontarlo con la documentazione offerta.
A fronte di tali lacune nelle stesse allegazioni del ricorso (a fronte, si ripete, di una regola di riparto assai rigorosa anche in punto di collocamento temporale della prestazione di lavoro straordinaria) il quadro istruttorio e documentale non è comunque idoneo a fornire robustezza alle asserzioni, in particolare, sulle modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico, dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro.
Il ricorrente risulta, difatti, decaduto dalla prova testimoniale.
Risultano allegate delle schede di lavoro (all. 3) di non agevole consultazione in punto di inizio e termine effettivo dell'attività lavorativa, nonché delle “schede cronotachigrafiche” (all. 4) rispetto al quale parte ricorrente non fornisce adeguata chiave di lettura e che, sotto altro profilo, rende critica la stessa impostazione del ricorrente dal momento che, analizzando le ore quantificate con il noto simbolo dei martelletti incrociati (solitamente afferente allo svolgimento dell'attività lavorativa), le stesse non risultano mai individuare un monte ore come quello rivendicato in giudizio.
Pag. 6 di 8 A fronte delle carenze probatorie, del tutto esplorativa ed ininfluente risulterebbe l'acquisizione, peraltro richiesta dopo molti anni rispetto alla scadenza legislativa dell'obbligo di relativa conservazione, delle schede tachigrafiche, peraltro con riferimento ad un periodo (11.2.2019 -31.1.2020) rispetto a quello di causa. Parimenti, risulterebbero, anche ove conservati, del tutto ininfluenti ad individuare l'effettivo arco della prestazione lavorativa risulterebbero i documenti di trasporti e la “lista dei viaggi autostradali” richiesti, alla luce della modalità di prestazione lavorativa e della necessità di osservanza delle pause per legge.
La domanda, pertanto, sul punto non risulta provata.
Conclusivamente, il ricorso risulta meritevole di accoglimento per tutti gli importi oggetto di domanda, fatta eccezione per quanto rivendicato a titolo di straordinario. In merito alla quantificazione, come sopra accennato, la contumacia di parte resistente e l'assenza di vizi logici o matematici manifesti ben consentono di utilizzare la determinazione effettuata da parte ricorrente. La “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, come noto, valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass.,
10031 del 2004).
La C.T.P. deve essere, quindi, condannata al pagamento della somma complessiva di €. 7.259,83, cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e dell'istruzione meramente documentale. Si registra dichiarazione del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la a corrispondere a Parte_3 Parte_1
, per le causali di cui alla motivazione, la somma di 7.259,83, oltre interessi rivalutazione
[...] monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la a rifondere al ricorrente le spese di Parte_3 lite sostenute, che liquida in €. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 16 aprile 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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