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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025 00364911 76000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n. 0282025 00364911
76/000 avente ad oggetto "omesso pagamento tassa automobilistica 2020", di € 229,88 notificata in data
1settembre 2025.
Al riguardo deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle censure riferite all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso.
La Regione Campania, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice adito rileva che non è stata dimostrata, anche in conseguenza della mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.064115977759, con conseguente prescrizione triennale del relativo credito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania, non costituita in giudizio, al pagamento di € 150,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO AT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025 00364911 76000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n. 0282025 00364911
76/000 avente ad oggetto "omesso pagamento tassa automobilistica 2020", di € 229,88 notificata in data
1settembre 2025.
Al riguardo deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle censure riferite all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso.
La Regione Campania, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice adito rileva che non è stata dimostrata, anche in conseguenza della mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.064115977759, con conseguente prescrizione triennale del relativo credito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania, non costituita in giudizio, al pagamento di € 150,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO AT