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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15303 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione in data 18.06.2025 con concessione dei termini 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell'avv. Nicola Di Pierro che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione attore
E
(C.F. / P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Varrone n. 9, presso lo studio dell'avv. Angelo Grandoni che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
DOTT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
Roma, Viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
NONCHÉ
(C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone
n. 8, presso lo studio degli avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto P.IVA_ Notaio di Torino rep.81955/racc. del 27.04.2017 allegata con la comparsa di Per_1 costituzione e risposta terza chiamata in causa da Controparte_4
1
[...] E
Controparte_5 terza chiamata da
[...]
[...]
[...
Controparte_6
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Massimiliano Scipioni e Massimo Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Agostino Richelmy n. 38, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata in causa da Controparte_1 oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del
17.06.2025: per parte attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma condannare i convenuti in solido, per le causali di cui in narrativa, a risarcire il Sig. dei danni patrimoniali, non Parte_1 patrimoniali, danno morale, biologico, da valutare come danno iatrogeno come riconosciuto in sede di CTU, e comprensivo di adeguata “personalizzazione del danno”, ed oltre spese mediche sostenute ante causam, nonchè nel procedimento di ATP e nel presente giudizio, mediante pagamento a favore dell'attore della somma dovuta a seguito della espletata istruttoria, o la diversa maggiore o minore di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del fatto al saldo. Con vittoria di spese e di compensi, rimborso forfetario del 15%, oltre cpa 4% sulle competenze legali, e relative al procedimento di ATP, al procedimento di mediaconciliazione e al presente giudizio, come da nota spese che parte attrice si riserva di depositare in allegato alla memoria di replica. Con vittoria di spese di CTU e di CTP relative al: 1) procedimento esaurito di
ATP ex art. 696 bis c.p.c.: spese di CTU integralmente sostenute dal Sig. e pari ad €. Parte_1
2.204,00 (vedi docc. 29 e 30 di cui in atto di citazione) e spese di CTP pari ad €. 2.440,00 (vedi docc. 31 e 32 di cui in atto di citazione) sostenute dall'attore a seguito della doppia consulenza del
Dott. nelle due CTU;
2) presente giudizio, spese di CTU (vedi fattura CTU dott. Per_2 Per_3
n° 26/2022 pari ad €. 1.525,00 -doc. 34 depositato in data 11/4/2023; e vedi ricevuta fiscale
[...]
CTU dott. n° 95/2022 pari ad €. 1.525,00 -doc. 35 depositato in data 11/4/2023); e Persona_4 spese di CTP (vedi fattura CTP dott. n° 54/2023 pari ad €. 610,00 -doc. 36 Persona_5 depositato in data 11/4/2023”; per parte convenuta 1) in via preliminare, autorizzare Controparte_1 la chiamata in causa: Controparte_7
, (cod. fisc./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_5 tempore, con sede in Milano-Corso Italia 13 (cap. 20122); -del dott. (cod. fisc. CP_2
2 ), residente in [...] C.F._2 per i motivi sopra meglio specificati, con istanza di differimento ex art. 269 II comma c.p.c. dell'udienza di comparizione del 7/7/2021, per consentire la citazione dei predetti nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare la domanda attrice, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per assoluto difetto di prova con riferimento al preteso maggior danno per i motivi sopra meglio specificati;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la quota di responsabilità in concreto imputabile all'esponente, rigettando ogni domanda di condanna solidale, ovvero sussidiaria dell'esponente stessa con il dott. CP_2
per i motivi sopra specificati;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
[...] domanda attrice, accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'esponente a vedersi garantita, manlevata e tenuta indenne dal dott. anche in via di regresso, ai sensi e per gli effetti CP_2 del combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., per ogni obbligazione posta a carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale dello stesso e, per l'effetto, condannarlo a rifondere all'esponente stessa tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice e/o a chiunque altro a qualsiasi titolo dedotto in giudizio, anche per interessi e spese, per i motivi sopra specificati;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la Controparte_6
(cod. fisc./P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede in Milano-Corso Italia n. 13 a garantire, manlevare e tenere indenne l'esponente, in forza di polizza sopra meglio specificata, anche con il pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c. in favore dell'attore e/o a chiunque altro di quanto eventualmente dovuto ai titoli dedotti in giudizio e al rimborso di quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attore e/o a chiunque altro a qualsiasi titolo, anche per interessi e spese (pure ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c.), per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. In via istruttoria, disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo del procedimento di ATP svolto dinanzi al Presidente del Tribunale dott.ssa La Rosa,
(RG 18951/2018) e rigettare fin d'ora la richiesta di rinnovo della CTU ex adverso formulata, per i motivi sopra meglio specificati.”; per il convenuto dott. “- in via preliminare, autorizzare il Dott. a CP_2 CP_2 chiamare in causa e/o integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Torino (CAP
[...]
10122), a Via Corte D'Appello n. 11, nonché nei confronti della in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Milano (CAP 20154), a Corso
Como n. 17, per essere garantito da tutte le pretese nei suoi confronti avanzate dal Sig. Parte_1 nonché a rifondere le spese di resistenza dallo stesso affrontate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917
c.c. comma III e/o, comunque, in relazione alle condizioni previste per la tutela giudiziaria, con il contestuale spostamento dell'udienza per il giuramento del CTU;
- nel merito, rigettare la domanda dell'attore siccome infondata e non provata secondo quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di
3 spese, competenze ed onorari di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, liquidare, comunque, il danno in misura inferiore rispetto al preteso, in misura proporzionale al grado di eventuale responsabilità ascrivibile al Dott. ponendo tale danno a carico diretto della o CP_2 Controparte_8 nei confronti della per sorte, interessi e spese di lite, quali garanti del Controparte_5
Dott. o, in subordine, condannarle a rivalere quest'ultimo per tutte le somme che dovesse CP_2 essere dichiarato tenuto a corrispondere all'attore, per sorte, interessi, accessori e spese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti di queste ultime. - sempre in via subordinata, condannare la o nei confronti della Controparte_8 [...] al rimborso, in favore del Dott. delle spese di resistenza, ai sensi e per Controparte_5 CP_2 gli effetti dell'art. 1917 c.c., comma III, e/o in relazione alle condizioni previste per la tutela giudiziaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti di queste ultime.
Con riserva di precisare, modificare, integrare e dedurre mezzi di prova diretta e contraria”; per la terza chiamata Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni
[...] contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nell'ipotesi di accertamento della Controparte_9 responsabilità individuale del medico non dipendente dr. e/o eventualmente degli CP_2 altri medici non dipendenti facenti parte dell'équipe, ancorché non convenuti, ovvero, nel caso di accertamento di una responsabilità solidale dichiarare la compagnia tenuta a garantire solo a II rischio in eccedenza alla polizza stipulata dai suddetti medici non dipendenti (in particolare, con riguardo al dr. in eccedenza alla polizza stipulata da quest'ultimo con la CP_2 [...] per un massimale pari a Euro 2.500.000,00 e con la per Controparte_8 Controparte_5 un massimale di Euro 1.000.000,00) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 condizioni particolari della polizza azionata da ovvero, in subordine, per CP_6 Controparte_10
l'ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I rischio della polizza del dr.
(e/o gli altri medici componenti la sua équipe), porre l'importo minimo indicato dal CP_2 predetto art. 3 di polizza, pari ad Euro 1.000.000,00, integralmente a carico della Parte_2 stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo dell'Assicurato sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e gli effetti dell'art. 3 Condizioni
Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile con esclusione di ogni garanzia della . Nel merito, In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in Controparte_6 fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli Parte_2 stessi, non avendo l'attore fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
4 nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dal signor nei Parte_1 confronti della ed assolvere interamente la Controparte_11 medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta da nei confronti della odierna deducente Controparte_1 [...]
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di Controparte_9 accoglimento delle domande dell'attore e ciò nei confronti del Controparte_11
e della terza chiamata , - accertare l'inesistenza del danno in
[...] Controparte_6 quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a Controparte_6 prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla CP_6
tenuto conto altresì dell'esistenza di una franchigia/S.I.R. di € 50.000,00 oltre a una
[...] franchigia aggregata annua di € 4 100.000,00 operante in eccesso alla franchigia per ciascun sinistro e della responsabilità dei medici che ebbero in cura il sig. unitamente alle Parte_1 loro eventuali coperture assicurative personali; - accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità diretta e la sussistenza o meno della colpa grave in capo al dott. e agli CP_2 altri sanitari che ebbero in cura il sig. fermo restando l'esercizio dell'azione di rivalsa da Parte_1 parte della nei confronti di ciascuno dei sanitari coinvolti in ipotesi di accertamento della CP_6 loro colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 cod. civ.; - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse quote di responsabilità in termini percentuali e di graduazioni di colpa, della convenuta Controparte_11
e del dott. e degli altri sanitari che ebbero in cura il sig.
[...] CP_2 [...]
con conseguente condanna risarcitoria graduata della Parte_1 Controparte_11 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate
[...]
e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per . In ogni caso, Controparte_6 con rifusione di spese, compensi legali del giudizi, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, e il dott. per ivi Controparte_1 CP_2 sentire accertare la responsabilità degli stessi per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 39.967,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
5 - in data 08.10.2011 era stato ricoverato a Roma presso la Casa Controparte_12
, gestita dalla società “ , con diagnosi di
[...] Controparte_1
“coxartrosi sx”, e in data 10.10.2011 era stato sottoposto ad intervento di protesizzazione completa dell'anca sx, e dimesso in data 14.10.2011;
- in data 22.09.2012 era stato nuovamente ricoverato presso la medesima struttura con diagnosi di ingresso di “coxartrosi dx”, e in data 24.09.2012 era stato sottoposto ad intervento di protesizzazione completa dell'anca dx, e dimesso in data 28.09.2012 con prescrizione di cure fisico-riabilitative e deambulazione libera con appoggi;
- l'intervento del 24.09.2012 era stato infruttuoso, sia nella iniziale fase riabilitativa, sia a distanza di pochi anni, con completa mobilizzazione di tutte le componenti protesiche, come risultava dai radiogrammi nell'immediato post-operatorio;
- durante il periodo natalizio del 2012 esso attore, di professione cuoco e all'epoca dipendente dell'albergo Saturnia Tuscany Hotel in Loc. Poggio Murella in Manciano
(GR) si era trovato impossibilitato a svolgere la professione di cuoco e responsabile della cucina presso il ristorante dell'albergo;
- nel marzo 2013 si era trasferito in Trentino-Alto Adige per motivi lavorativi e il persistente dolore all'anca dx, soprattutto sotto sforzo e nel rialzarsi, lo avevano costretto ad effettuare vari cicli di cure fisioterapiche e terapia di potenziamento con cyclette;
- nel giugno 2013, a seguito di visita specialista a Brescia, gli erano stati prescritti plantari di supporto, portati per 4-5 mesi con un tempo di circa 9 mesi di fase riabilitativa per un leggero miglioramento clinico;
- in data 03.12.2012 il dott. , odontoiatra, aveva affermato- a seguito di Persona_6 esame occlusale posturale- che “per ottenere una postura consona alla funzionalità dell'anca dx è necessario intervenire con un byte gnatologico...” ma a partire dal giugno 2016 aveva iniziato ad accusare forti dolori all'anca dx, alla regione inguinale dx e al ginocchio dx;
- pertanto, in data 20.07.2016 era stato sottoposto ad esame rx, all'esito del quale gli era stata consigliata una valutazione clinica specialistica;
- in data 15.10.2016 si era recato a visita specialistica dall'ortopedico dott. , il Persona_7 quale gli aveva consigliato un intervento di revisione chirurgica. Inoltre, gli era stata prescritta una scintigrafia globale corporea con cellule autologhe marcate, eseguita in data 07.11.2016;
- in data 22.11.2016 si era ricoverato presso la a Bologna con Controparte_13 diagnosi di “mobilizzazione protesi anca dx” e in data 23.11.2016 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica;
6 - in data 26.11.2016 era stato trasferito nel reparto di riabilitazione del medesimo
Ospedale e dimesso in data 06.12.2016 con raggiungimento di buona mobilità dell'anca operata e buona autonomia motoria;
- in data 19.04.2017 era stata redatta perizia medico legale dal dott. , il Persona_5 quale accertava il nesso di causalità tra l'intervento del 24.09.2012 eseguito dal dott.
e i danni riportati;
CP_2
- che con raccomandate del 23.05.2017 e del 12.06.2017 aveva formulata richiesta di risarcimento danni rispettivamente alla e al dott. Controparte_14
Con lettera del 31.07.2017 aveva inviato alla “Resolute Management CP_2
Ltd” (ass.ne RC della convenuta ) tutta la documentazione medica e, data Parte_2
l'inerzia della Compagnia, si richiedeva di effettuare una perizia medico-legale.
Effettuata la perizia in data 13.11.2017, la Compagnia non gli aveva dato nessun riscontro;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato instaurato procedimento di ATP r.g.n.
18951/2018 e successivamente procedimento di mediazione senza esito alcuno.
Sosteneva l'attore che l'errore nel posizionamento della componente cotiloidea della protesi all'anca dx relativamente all'intervento eseguito dal dott. in data CP_2
24.09.2012 aveva causato la mancata osteointegrazione del cotile e la successiva mobilizzazione asettica anche della componente protesica femorale tanto da costringerlo a sottoporsi presso altra struttura ad ulteriore intervento chirurgico in data 23.11.2016 di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. impugnando e CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto.
In particolare, evidenziava la propria collaborazione nel procedimento di mediazione partecipando ai relativi incontri sostenendo di avere rifiutato la proposta transattiva per l'assenza della propria Compagnia di RC professionale. In ordine all'an della domanda attorea, eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità tra le prestazioni effettuate e i danni lamentati, deducendo la correttezza del proprio operato. Sul punto, deduceva che il paziente non aveva eseguito una riabilitazione adeguata rivolgendosi ad altro fisioterapista. Inoltre, sottolineava come il nuovo intervento chirurgico eseguito nel 2016 avveniva a distanza di quattro anni da quello da lui eseguito con esclusione di un errore tecnico iniziale. Pertanto, contestava il quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di con la quale era assicurato al Controparte_8 momento del sinistro in forza della polizza n. 2013/03/2158588, nonché di
[...]
– attuale compagnia assicurativa – in forza della polizza n. 402296697 Controparte_5 nella cui vigenza perveniva la richiesta risarcitoria.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
7 In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando all'uopo la correttezza dell'esecuzione dell'intervento eseguito in data 24.09.2012 e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal sanitario e i danni lamentati da parte attrice. Contestava, dunque, il quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia in forza di polizza n. Controparte_6
645665 in convenzione AIOP 2017RCG00114-64564 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
4. Con provvedimento del 28.06.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
5. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_8 contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con riguardo al rapporto di garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza (valida dal
18.02.2013 al 15.10.2014) in quanto la prima richiesta risarcitoria nei confronti del dr. perveniva in data 12.06.2017 e veniva denunciata all'assicurazione in data CP_2
27.07.2018 collocandosi fuori dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art.
2.7 delle
Condizioni Generali. In via subordinata, eccepiva la decadenza per violazione dell'obbligo di avviso di cui all'art.
7.5 del contratto Sezione “Liquidazione dell'indennizzo per la sezione responsabilità civile”, nonché dell'art. 1913 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c. In ogni caso rappresentava la sussistenza di una franchigia fissa a carico dell'assicurato pari ad €3.000,00 e di un massimale di €2.500.000,00 per la sola quota di responsabilità dell'assicurato con esclusione delle spese legali ai sensi dell'art.
7.2 Cond. Ass.
6. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando tutto quanto ex Controparte_6 adverso dedotto.
In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la mancanza di copertura assicurativa della polizza Berkshire – Convenzione AIOP con riguardo al personale medico non dipendente ai sensi dell'art. 3 delle condizioni particolari di polizza.
Inoltre, evidenziava l'operatività della polizza a secondo rischio. In ogni caso, rappresentava la sussistenza di una franchigia per sinistro di €50.000,00, oltre ad una franchigia aggregata annua prevista al punto 13 del certificato di assicurazione di polizza per un importo di €100.000,00 per ciascun sinistro in eccesso alla franchigia.
12. non si costituiva in giudizio e con note scritte depositate per Controparte_5
l'udienza cartolare del 30.11.2021 il dott. rinunciava alla chiamata in causa della CP_2 compagnia insistendo sulla domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
Controparte_8
13. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale svolta dai dott.ri
(medico chirurgo specialista in medicina legale) e (medico Persona_3 Persona_4
8 chirurgo specialista in ortopedia). L'elaborato peritale veniva depositato in data
06.04.2023.
A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Invero, i fatti di cui si discute sono occorsi nell'anno 2012.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere
9 sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se
10 questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
11 Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
15. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012, l'attore ha invocato la responsabilità di Controparte_1
e del dott. per l'erronea esecuzione del trattamento che causava la
[...] CP_2 mancata osteointegrazione del cotile e la successiva mobilizzazione asettica anche della componente protesica femorale e che lo costringeva a sottoporsi presso altra struttura ad ulteriore intervento chirurgico in data 23.11.2016 di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica.
16. La vicenda clinica di è stata oggetto di valutazione da parte di tre Parte_1 distinti collegi medico-legali, costituiti in differenti fasi del procedimento:
- il primo collegio, nominato in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., era composto dal dr. (specialista ortopedico) e dal dr. (medico legale); Persona_8 Persona_9
- il secondo collegio, costituito a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo formulata dalla parte attrice, comprendeva la dott.ssa (medico legale) e il Persona_10 dr. (ortopedico); Persona_4
- il terzo collegio, nominato nell'ambito del presente giudizio a seguito di ulteriore istanza di rinnovo, ha visto la partecipazione del dr. e del dr. Persona_4 Persona_3
(medico legale).
Tutte le consulenze tecniche d'ufficio, a partire dalla prima, hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5%, escludendo qualsivoglia incidenza
12 dell'intervento di impianto di artroprotesi all'anca destra, eseguito in data 22.09.2012 per coxartrosi, sulla capacità lavorativa residua del paziente. È stato altresì evidenziato che il successivo intervento di revisione e reimpianto protesico, effettuato a distanza di quattro anni per mobilizzazione asettica di cotile e stelo, ha avuto esito favorevole, ripristinando i corretti rapporti articolari.
In particolare:
- la relazione ha ritenuto il secondo intervento “corretto e Parte_3 necessario per la risoluzione della problematica clinica” (CTU, pag. 12, fascicolo d'ufficio RG 18951/2018);
- la relazione ha attestato che “l'intervento di revisione ha avuto Persona_11 sostanzialmente buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici” (CTU, pag. 17, doc. 8, memoria 183, II termine, fascicolo;
CP_8
- la relazione ha evidenziato che “il decorso post-operatorio è stato Persona_12 regolare, con progressivo recupero funzionale e riduzione della sintomatologia dolorosa, fino al raggiungimento di una condizione clinica stabile” (CTU, pag. 18).
Tutti i consulenti hanno concordato nel ritenere che la mobilizzazione protesica verificatasi a distanza di quattro anni fosse riconducibile alla mancata osteointegrazione, causata da un errato posizionamento della componente acetabolare, con eccessiva verticalizzazione dello stelo, tale da impedire l'integrazione ossea.
16.1 In particolare, i CCTTUU, dott.ri e (nominati nel Persona_3 Persona_4 presente giudizio), hanno accertato che i trattamenti prescelti presso la Casa di Cura
“ per il ricovero del 22.09.2012 sono stati astrattamente adeguati Controparte_11 rispetto alla diagnosi Coxartrosi dx correttamente formulata (testualmente, “Il trattamento prescelto di impianto di artroprotesi totale primaria di anca si può ritenere adeguato al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo.”).
Tuttavia, il Collegio peritale ha riconosciuto un errore nell'esecuzione del trattamento chirurgico di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012 consistente in un
“anomalo posizionamento della componente acetabolare della protesi nello stelo assumendo così una eccessiva verticalizzazione che ha impedito l'osteointegrazione e conseguentemente ha determinato la mobilizzazione protesica.”
Invero, il collegio peritale, a seguito della visione degli esami radiografici prodotti in atti, ha rilevato che, in occasione dell'intervento chirurgico di impianto della protesi all'anca destra eseguito in data 24.09.2012, si è verificato un errore di posizionamento del cotile con un angolo di inclinazione eccessivo. Tale anomalia è risultata evidente nel confronto con le immagini relative alla protesi precedentemente impiantata all'anca sinistra.
13 Secondo quanto riferito dai cc.tt.uu., l'eccessiva inclinazione del cotile ha determinato la mobilizzazione del componente protesico acetabolare, rendendo necessario un successivo intervento di revisione protesica eseguito in data 23.11.2016 – a distanza di quattro anni - presso altra struttura.
Quest'ultimo ha comportato la sostituzione sia degli elementi femorali sia di quelli acetabolari. Inoltre, il collegio peritale ha evidenziato che: “Il malposizionamento dell'artroprotesi d'anca dx nel secondo intervento ha comportato però maggiori (più estesi e dismorfici) esiti cicatriziali cutanei, la mortificazione dei tessuti anatomici interessati per la rimozione ed il reimpianto protesico (danno anatomico) in relazione alla maggiore complessità procedurale e tecnico esecutiva, proprio in rapporto alla necessità di rimozione e sostituzione di componenti protesiche, almeno già in parte osteointegrate, con più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali.”
I cc.tt.uu., hanno pertanto riconosciuto il nesso di causalità tra l'errore di posizionamento del cotile protesico e gli esiti invalidanti (inefficiente osteointegrazione e successiva mobilizzazione) riportati dal che lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento Parte_1 di revisione protesica. Sul punto, il collegio peritale, in risposta ai quesiti, ha sottolineato che: “Gli accertamenti peritali eseguiti hanno permesso di affermare che nel corso dell'intervento di impianto di protesi d'anca dx si è verificato un errore procedurale consistente nel difetto di posizionamento del cotile per eccessivo angolo di inclinazione che, nel tempo, ha impedito una efficiente osteointegrazione determinando la mobilizzazione protesica che ha richiesto il successivo intervento di revisione. L'intervento di revisione protesica, pur avendo avuto sostanzialmente un buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici, ha comportato di per sé più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali ovvero un danno anatomico, funzionale e cicatriziale inevitabile, con postumi disfunzionali diversi da quelli normalmente ricollegabili ad un unico trattamento sanitario qualora correttamente eseguito. (In regione trocanterica, presenza di esito cicatriziale da doppio accesso chirurgico, ipocromico, della lunghezza di circa cm 13…ipotonotrofia muscolare diffusa alla coscia ed alla gamba.. articolarità coxo-femorale con limitazione della flessione, della abduzione e della rotazione interno-esterna negli ultimi gradi;
ai gradi estremi passivi lamenta dolore, l'accosciamento risulta incompleto). Tali postumi sono prevalentemente in rapporto causale diretto con l'operato dei convenuti secondo un criterio di danno differenziale (è presumibile secondo ragionevole certezza, ovvero è più probabile che non ci sarebbero stati se non ci fosse stato l'errore medico).”
I cc.tt.uu. hanno dunque accertato la sussistenza di un danno iatrogeno differenziale in presenza di una patologia preesistente — la coxartrosi — e di un intervento chirurgico eseguito in modo non conforme alle regole dell'arte medica.
14 In risposta alle osservazioni critiche formulate dalle parti convenute, i cc.tt.uu. hanno ribadito quanto espresso in seno all'elaborato peritale.
17. Tutti gli accertamenti peritali eseguiti hanno permesso di affermare che l'errore procedurale, consistente nel difetto di posizionamento del cotile per eccessivo angolo di inclinazione, nel tempo, ha impedito una efficiente osteointegrazione determinando la mobilizzazione protesica che ha richiesto il successivo intervento di revisione. L'intervento di revisione protesica, pur avendo avuto sostanzialmente un buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici, ha comportato di per sé più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali ovvero un danno anatomico, funzionale e cicatriziale inevitabile, con postumi disfunzionali diversi da quelli normalmente ricollegabili ad un unico trattamento sanitario qualora correttamente eseguito.
Ritiene il giudicante di condividere le suddette conclusioni in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Si ritiene quindi accertato che l'esecuzione sia stata errata, pur non presentando l'intervento particolari difficoltà, tanto da assorbire ogni valutazione circa l'applicazione dell'art. 2236 c.c.
18. Tanto sopra dedotto si deve pertanto ritenere, secondo la regola del ''più probabile che non" raggiunta la prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica intercorrente tra la condotta, ritenuta censurabile, del sanitario convenuto e il danno lamentato dall'attore conseguente ad una non riuscita della procedura chirurgica de qua, essendo stato rilevato con accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta dell'intervento i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di fatto realizzatisi e non vi sarebbe stata la necessità di un secondo intervento.
Infine, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. non avendo i ccttu accertato condotte del paziente che possano avere peggiorato la sua condizione.
19. Rimane controverso, invece, sia in sede di ATP che nel presente giudizio, la natura del danno biologico del 5%: se esso debba essere qualificato come postumo assoluto
(rientrante nella scala 0–5%) oppure come danno differenziale, derivante da un aggravamento di una preesistente invalidità (es. da 15% a 20%).
Il danno accertato dai ccttuu in tutte e tre le consulenze, salvo rettifica nella seconda ctu redatta anche con la partecipazione del dott. (poi nominato nel presente giudizio), Per_4 appartiene alla categoria del cd. danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba
15 tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
Alla luce di quanto sovra rappresentato, nel caso di specie, come accertato dai ccttu, si tratta di danno iatrogeno quale Danno Differenziale in quanto vi sono: una patologia preesistente (coxartrosi), un intervento chirurgico errato e dei postumi derivanti dall'errore medico sia di natura temporanea relativa all'intervento di revisione protesica nel periodo di degenza recupero e riabilitazione, che infine di invalidità permanente sulla base dei postumi evidenziati dalla visita e dalle considerazioni dello specialista.
In particolare, gli esiti cicatriziali cutanei del 2° intervento chirurgico, la mortificazione dei tessuti anatomici interessati per la rimozione ed il reimpianto protesico (danno anatomico) hanno determinato un come maggior danno nella misura del 5% (CINQUE per cento).
Tale risultato percentualistico risulta dalla considerazione che una protesi all'anca ben impiantata risulta tabellata pari al 15%; mentre, la condizione attuale può essere valutata nella misura del 20%; pertanto, si ottiene, mediante un calcolo differenziale, il valore di
“maggior danno” come sopraindicato.
19. Passando al calcolo dell'importo da risarcire, va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e
139 D.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli,
16 per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
20. Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
21. Come detto sopra, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura e del medico odierni convenuti nella misura del 5% (cinque percento). Sul punto, i cc.tt.uu. hanno precisato che la valutazione percentuale del danno si fonda sul confronto tra la condizione di una protesi d'anca correttamente impiantata, generalmente tabellata al 15%, e la situazione attuale del soggetto, stimata al 20%. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 30; una ITP al 50% di gg. 30 e una ITP al 25% di gg. 60.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierno istante al momento del trattamento (49 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 20% (€ 57.875,98);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 15% (€ 36.590,69);
- ITA di gg. 30 pari (€ 3.907,50), una ITP al 50% di gg. 30 (€ 1.953,75) e una ITP al 25% di gg. 60 (€ 1.953,75);
17 il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 29.100,29 (di cui 21.285,29 per danno permanente – pari al differenziale tra il 20%-15%; oltre complessivi €7.815,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
A tale somma dovrà aggiungersi l'importo di € 719,00 a titolo di spese mediche sostenute da parte attrice dopo la mobilizzazione del cotile e ritenute congrue dal collegio peritale.
L'importo dovuto ascende, dunque, a complessivi €29.819,29.
Non si ritiene di dove applicare un aumento per “personalizzazione' del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per il ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi.
Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la
''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11-
2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Al sovra citato importo pari ad euro 29.819,29 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (24.09.2012) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n.
18445/2005). Pertanto, l'importo di euro 29.819,29 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.09.2012), giungendo alla somma di euro 24.342,28 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass.
S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 34.332,52.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta
18 per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
22. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Tuttavia, in difetto di allegazione degli elementi che, nella concreta fattispecie, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Cass.
S.U. n. 26972/2008), non ricorrono i presupposti per riconoscere la posta di danno in esame.
23. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per la struttura convenuta e per il dott. la responsabilità è solidale per CP_2
l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055
c.c.
19 L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021;
Cass. Civ., III, 4.6.2001, N. 7507).
Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori e medico, Controparte_1 opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento dannoso delle condotte del medico e della struttura sanitaria, mentre nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico,
l'obbligazione risarcitoria resta a carico del soggetto autore del comportamento illecito e del danno per l'intero oppure pro-quota in caso di responsabilità concorrenti con le precisazioni che seguono (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005).
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Per ciò che attiene, più specificamente, il quantum del regresso che la struttura sanitaria, in caso sia escussa dal creditore per l'intero, può pretendere dai medici operanti che con la loro condotta hanno causato il danno alla salute (e viceversa) è opportuno richiamare una sentenza del noto 'Decalogo' del novembre 2019 in materia sanitaria della Cassazione
Civile la quale, muovendo dalla considerazione in base alla quale il fatto che la struttura sanitaria si serva di terzi ausiliari per l'adempimento della propria obbligazione rientra nel programma contrattuale tra le parti, statuisce che la stessa struttura si assume il rischio per i danni che possono derivare al creditore\paziente dalla loro attività e, pertanto, risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. per fatto dell'ausiliario, cioè con responsabilità diretta per fatto proprio, seppur fondata su un elemento soggettivo(dolo o colpa ) dell'ausiliario.
Da ciò consegue, secondo la S.C., che la struttura potrà rivalersi nei confronti del sanitario nella misura dell'apporto causale dello stesso nella causazione dell'evento e che per tale azione "i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c. a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri responsabili, secondo la misura della
20 rispettiva responsabilità... in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"
Rileva quindi la Cassazione che, per vincere la presunzione di cui agli artt.1298 II comma e
2055 c.c. per cui le responsabilità di struttura e medico si presumono uguali, salvo dimostrare il fatto contrario, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria dannosa è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del singolo operatore, ma, siccome la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista, spetterà alla struttura dimostrare "non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della "responsabilità del medico intesa (non solo) come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice".
Da ciò deriva che, per la struttura sanitaria che agisce in rivalsa, la dimostrazione che il medico operò con mera colpa per la presunzione di cui sopra, consente al massimo un recupero del 50% di quanto risarcito, mentre, per superare tale presunzione e procedere ad una ripartizione diversa ex 1299 c.c. e 2055, comma II c.c. ('colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate') va dimostrata in primo luogo l'esclusiva responsabilità in capo al chirurgo del danno prodotto al paziente e in secondo luogo che la condotta colposa non fu solo grave "ma anche straordinaria. soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice "(Cass., 11/11/2019, n. 28987) con la precisazione (Cass., 20/10/2021, n. 29001) che per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del
"solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di
21 controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
La limitazione della possibilità di regresso per l'intero ai soli casi di colpa particolarmente grave del sanitario operante ha una sua ratio nella considerazione (tenuta ben presente dalla Legge Gelli Bianco oggi vigente) che se la struttura potesse sempre e comunque rivalersi per l'intero sul sanitario, questa, nell'avvalersi del suo operato, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario verrebbe esposto oltre modo a gravi pretese risarcitorie.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che la struttura convenuta non abbia dimostrato una colpa del medico operante che possa essere iscritta in una condotta del tutto deviata dal programma contrattuale e dalla relazione tra struttura e sanitario.
La C.T.U. ha dato conto che la diagnosi e che il trattamento furono corretti, fatta eccezione per l'errore oggetto di censura.
Premesso quanto sovra detto circa l'inapplicabilità al caso di specie della Legge Gelli
Bianco, si osserva che, nel caso di specie, la struttura non ha dato prova della colpa grave del medico convenuto. Nel caso di specie deve quindi valere la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art. 2055 c.c. con ripartizione della responsabilità nei rapporti interni al 50 % tra il dott. e struttura e con corrispondente possibilità di CP_2 regresso da parte di quest'ultima, per ciò che quest'ultima sia costretta a versare al ricorrente anche per conto del condebitore solidale.
24. La domanda di garanzia svolta dal dott. nei confronti di CP_2 [...]
Parte_4
Il dott. ha chiamato in causa la Compagnia CP_2 Parte_4 in forza della polizza n. 2013/03/2158588 vigente al momento
[...] dell'evento per cui è causa.
Nel costituirsi in giudizio, la Compagnia ha eccepito l'inoperativa della polizza (valida dal
18.02.2013 al 15.10.2014) in quanto la prima richiesta risarcitoria nei confronti del dr. perveniva in data 12.06.2017 e veniva denunciata all'assicurazione in data CP_2
27.07.2018, collocandosi fuori dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art.
2.7 delle
Condizioni Generali. In via subordinata, ha eccepito la decadenza per violazione dell'obbligo di avviso di cui all'art.
7.5 del contratto Sezione “Liquidazione dell'indennizzo per la sezione responsabilità civile”, nonché dell'art.1913 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c.
Fatte queste premesse, dalla disamina della polizza n. 2013/03/2158588 in atti (doc. 3 parte convenuta e doc.1 compagnia) si ricava che:
- è operativa a far data dal 18.02.2013 fino al 18.02.2015;
- prevede una retroattività di 2 anni dunque fino al 18.02.2011;
- si tratta di polizza “claims made”, come si desume dal citato art.
2.7 delle condizioni generali di assicurazione – rubricato “Inizio della garanzia” secondo cui
22 “Fermo il disposto dell'art.1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' , e da lui denunciate a durante il periodo Parte_5 CP_8 di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza ma non antecedentemente a due anni da tale data”.
È pacifico che la richiesta di risarcimento danni è pervenuta al convenuto in data
12.06.2017 ed è stata denunciata all'assicurazione in data 27.07.2018, quindi non durante il periodo di efficacia del contratto ma successivamente alla scadenza.
Ne consegue che la copertura assicurativa non è operativa nel caso oggetto di causa, come eccepito dalla compagnia assicurativa.
Sul punto, il medico convenuto ha eccepito la vessatorietà di tale clausola, ma detta interpretazione non risulta condivisibile.
Come statuito con sentenza n.22437/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione “il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917
c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma,
c.c.”; il contraente resta tutelato in ogni fase del rapporto con l'attivazione dei rimedi generali previsti dall'ordinamento.
La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito, ribadendo anche precedenti approdi giurisprudenziali, che:
-le clausole “claims made” operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 comma 1 c.c. poiché la copertura assicurativa viene ad operare non in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata (modello c.d. loss occurrence), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore;
-le “claims made” delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità - non essendo pertanto vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. - correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle
23 conseguenze patrimoniali di cui l'assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato;
-il modello contrattuale basato sulle “claims made” rientra, pertanto, nell'assicurazione della responsabilità civile e rappresenta una deroga pattizia all'art. 1917 comma 1 c.c. consentita dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1932 c.c., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni, della cui causa indennitaria è pienamente partecipe;
-ne consegue il superamento del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c., ancorato al presupposto della atipicità contrattuale, mentre il modello assicurativo basato sulle clausole “claims made” è tipico;
-permane invece il controllo del regolamento contrattuale, che non deve violare i limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 c.c., e la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia ad esempio: responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.
La pronuncia della Cassazione 8894/2020 è un precedente isolato, che collide con gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte, come rilevato da Cass. civ. 12908/2022
(confermata da Cass. civ. 5165/2024), la quale ha statuito che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio
"genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
Pertanto, la domanda di garanzia e di manleva formulata dal medico nei confronti di dev'essere rigettata. Parte_4
25. La domanda di garanzia svolta da nei confronti di Controparte_1
. Controparte_6
La struttura convenuta ha chiamato in causa la compagnia
[...]
in forza della polizza n. 645665 in convenzione AIOP Controparte_6
24 2017RCG00114-64564 (doc. 7 comparsa-parte convenuta) valida dal 01.01.2017 al
01.01.2019.
Nel costituirsi in giudizio la compagnia assume che la copertura assicurativa non fosse operante in relazione all'attività svolta presso la struttura convenuta da medici liberi professionisti che si avvalgano della Casa di cura per esercitare la libera professione, atteso che “assicurato” fosse da intendersi solo ed esclusivamente l'Ente di spedalità privata, il cui solo interesse è protetto dall'assicurazione. Inoltre, ha dedotto l'operatività della polizza a secondo rischio rispetto alle polizze personali stipulate da medici non dipendenti.
In primo luogo, si osserva che l'eccezione dell'inoperatività della polizza con riguardo al personale non dipendente deve ritenersi infondata.
L'art. 3 (personale medico non dipendente) delle condizioni particolari di polizza prevede espressamente l'estensione della garanzia alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto e colpa del personale medico non dipendente per danni dallo stesso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell' stesso. Inoltre, l'art. 2 delle Parte_5 condizioni particolari anzidette espressamente estende la garanzia assicurativa alla responsabilità civile personale, tra gli altri, del personale con contratto di parasubordinazione, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, come quello in questione.
Tuttavia, dall'esame del contratto di lavoro del dott. (allegato 5 ) si evince che lo CP_2 stesso aveva in corso una prestazione professionale in favore della Struttura avente espressamente la natura di una «collaborazione coordinata e continuativa» (art.2) per cui domanda di manleva non poteva considerarsi – al tempo del suo esercizio – palesemente pretestuosa e infondata è la pretesa della Compagnia assicuratrice di fare applicazione del detto art. 3 che concerne, evidentemente, prestazioni rese da professionisti sanitari in modo del tutto occasionale e saltuario.
Parimenti, priva di rilevanza deve ritenersi l'operatività della polizza a secondo rischio in quanto nel caso in esame la polizza del medico, come rilevato, non opera.
Del pari è pretestuosa l'eccezione sollevata circa il mancato assolvimento da parte della struttura dell'impegno a verificare la copertura assicurativa personale dei medici collaboratori, alla luce delle polizze assicurative stipulate dal dott. per la RC CP_2 Contr medica, prodotte in giudizio e non contestate da
Passando ad esaminare il contenuto della polizza si osserva che a carico della struttura vi è uno scoperto del 20% con una franchigia fissa minima per sinistro pari ad € 50.000,00 ed una franchigia aggregata annua pari ad € 100.000,00 (punti 12 e 13 del certificato di assicurazione di polizza). Osserva il decidente che gli artt. 6 e 7 delle Condizioni particolari della Polizza prevedono che la garanzia per responsabilità dell'assicurato operi esclusivamente in eccesso agli scoperti/franchigie/importi in S.I.R. (selfinsured retention: la
25 quota di rischio che rimane a carico dell'assicurato v. fol. 3 allegato 1), per cui l'assicurato deve far fronte a queste soglie di esonero con proprie risorse finanziarie.
Nella prospettiva della citata polizza è pacifico tra le parti che per «franchigia fissa» si debba intendere la quota di rischio - dedotta dalla somma indennizzabile per ciascun sinistro - che rimane a carico dell'assicurato. Mentre per la nozione di «franchigia aggregata annua» (prevista dal Certificato di applicazione RCT/O allegato 3) dovrebbe, in effetti, procedersi ad un'interpretazione delle clausole contrattuali per stabilire se la soglia annua in franchigia debba computarsi al netto della franchigia per sinistro (che rimane a carico dell'assicurato) ovvero se questa soglia debba tener conto di quanto corrisposto in franchigia dell'assicurato per ciascun sinistro.
In particolare, l'art 7, comma 1 e 2, disciplina la gestione della «franchigia fissa ed annua assoluta» disponendo che 'la garanzia di Responsabilità civile verso terza opera esclusivamente in eccesso agli scoperti/franchigie/importi in S.I.R. previsti in Polizza
(omissis) o nel Certificato di applicazione. L'assicurazione è infatti prestata nell'intesa che una parte del rischio venga sostenuta dall'assicurato stesso a titolo di scoperto, franchigia ovvero in formula S.I.R.».
Questa la disciplina della franchigia fissa.
Quanto alla franchigia aggregata il disposto dell'art. 6 delle dette Condizioni particolari stabilisce “ove al contratto di assicurazione sia apposta (come in questo caso) la franchigia aggregata annua … nella trattazione dei singoli sinistri … Società ed Assicurato terranno conto, oltre che delle franchigie/scoperti/importi in S.I.R. che interessano il singolo sinistro, anche delle ulteriori somme che – in virtù della franchigia aggregata – rimangono di esclusiva pertinenza dell'aggregato”. Rispetto al tenore della norma contrattuale che introduce un doppio limite all'indennizzo assicurativo - per sinistro e, per le somme eccedenti la franchigia singola, l'ulteriore importo di euro 100.000,00 - si deve escludere Contr che la ia tenuta a manlevare la struttura convenuta assicura per quanto corrisposto all'attore in virtù della presente sentenza.
E ciò perché la convenuta assicurata non ha dimostrato, come avrebbe facilmente potuto fare, di aver già corrisposto indennizzi per l'anno di copertura assicurativa superiori alla soglia aggregata di 100.000,00 euro. Onere della struttura era provare di aver raggiunto il limite della franchigia aggregata, oltre a quanto corrisposto a titolo di franchigia per il singolo sinistro.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di
26 causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010,
Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese legali del procedimento per
Atp, che sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014
(ratione temporis applicabile), tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
Nulla sulle spese legali per il procedimento di mediazione trattandosi di procedimento alternativo a quello di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Le spese di CTU e CTP relative sia al procedimento esaurito di ATP ex art. 696 bis c.p.c., sia al presente giudizio (cfr. docc. 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36) vanno poste a carico della struttura e del medico, in solido.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità tra medico e struttura per i danni patiti dall'attrice, le spese di lite in ordine all'esercizio dell'azione di rivalsa de
[...] nei confronti del dott. possono essere Controparte_1 CP_2 interamente compensate tra loro.
Quanto alla chiamata di terzo nei confronti della Controparte_16
le spese di lite possono essere compensate a cagione dell'effettivo (non CP_9 univoco e particolarmente svantaggioso) contenuto delle clausole di polizza che si prestavano ad un'obbiettiva incertezza interpretativa.
Quanto alla chiamata di terzo del dott. nei confronti di CP_2 [...] le spese possono essere altresì compensate tenuto conto Controparte_3 del successivo contrasto giurisprudenziale sorto dopo le SU 2018 poi sopito negli anni successivi all'introduzione del presente giudizio.
Nulla sulle spese tra il dott. e stante la rinuncia alla CP_2 Controparte_5 domanda da parte del primo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. pro tempore, e del dott. sulla domanda di manleva CP_2 proposta dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
, sulla domanda di rivalsa proposta da Controparte_6 [...] nei confronti del dott. sulla domanda di Controparte_1 CP_2 manleva proposta dal dott. nei confronti di CP_2 Controparte_3 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice e per l'effetto condanna Controparte_1
e il dott. in solido tra loro e nella misura del 50%
[...] CP_2
27 ciascuno, al risarcimento del danno complessivo di € 34.332,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna e il dott. in solido, nella Controparte_1 CP_2 misura del 50% ciascuno, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nella misura di € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo per euro 545,00, nonché euro 2.910,00 per spese di lite del procedimento di ATP, oltre a contributo unificato, marca da bollo e spese vive per euro
190,55;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 19.06.2025 in euro 2.877, 28, di CTP del presente giudizio pari ad euro 500,00, nonché le spese di CTU pari a 2.204,00 euro e di
CTP del giudizio di ATP pari ad euro 2.000,00 definitivamente a carico di
[...]
e del dott. in solido, nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 ciascuno;
- rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti Controparte_1 di;
Controparte_6
- compensa le spese di lite in relazione al capo precedente;
- accoglie parzialmente la domanda di rivalsa proposta da Controparte_1 nei confronti del dott. e, per l'effetto, condanna questo ultimo al
[...] CP_2 pagamento di una somma pari al 50% di quanto la struttura abbia a corrispondere a in ragione della presente pronuncia;
Parte_1
- compensa le spese in relazione al capo precedente;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
- compensa le spese in relazione al capo precedente.
Così deciso in Roma, 03.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa LU UN
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione in data 18.06.2025 con concessione dei termini 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell'avv. Nicola Di Pierro che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione attore
E
(C.F. / P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Varrone n. 9, presso lo studio dell'avv. Angelo Grandoni che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
DOTT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
Roma, Viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
NONCHÉ
(C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone
n. 8, presso lo studio degli avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto P.IVA_ Notaio di Torino rep.81955/racc. del 27.04.2017 allegata con la comparsa di Per_1 costituzione e risposta terza chiamata in causa da Controparte_4
1
[...] E
Controparte_5 terza chiamata da
[...]
[...]
[...
Controparte_6
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Massimiliano Scipioni e Massimo Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Agostino Richelmy n. 38, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata in causa da Controparte_1 oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del
17.06.2025: per parte attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma condannare i convenuti in solido, per le causali di cui in narrativa, a risarcire il Sig. dei danni patrimoniali, non Parte_1 patrimoniali, danno morale, biologico, da valutare come danno iatrogeno come riconosciuto in sede di CTU, e comprensivo di adeguata “personalizzazione del danno”, ed oltre spese mediche sostenute ante causam, nonchè nel procedimento di ATP e nel presente giudizio, mediante pagamento a favore dell'attore della somma dovuta a seguito della espletata istruttoria, o la diversa maggiore o minore di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del fatto al saldo. Con vittoria di spese e di compensi, rimborso forfetario del 15%, oltre cpa 4% sulle competenze legali, e relative al procedimento di ATP, al procedimento di mediaconciliazione e al presente giudizio, come da nota spese che parte attrice si riserva di depositare in allegato alla memoria di replica. Con vittoria di spese di CTU e di CTP relative al: 1) procedimento esaurito di
ATP ex art. 696 bis c.p.c.: spese di CTU integralmente sostenute dal Sig. e pari ad €. Parte_1
2.204,00 (vedi docc. 29 e 30 di cui in atto di citazione) e spese di CTP pari ad €. 2.440,00 (vedi docc. 31 e 32 di cui in atto di citazione) sostenute dall'attore a seguito della doppia consulenza del
Dott. nelle due CTU;
2) presente giudizio, spese di CTU (vedi fattura CTU dott. Per_2 Per_3
n° 26/2022 pari ad €. 1.525,00 -doc. 34 depositato in data 11/4/2023; e vedi ricevuta fiscale
[...]
CTU dott. n° 95/2022 pari ad €. 1.525,00 -doc. 35 depositato in data 11/4/2023); e Persona_4 spese di CTP (vedi fattura CTP dott. n° 54/2023 pari ad €. 610,00 -doc. 36 Persona_5 depositato in data 11/4/2023”; per parte convenuta 1) in via preliminare, autorizzare Controparte_1 la chiamata in causa: Controparte_7
, (cod. fisc./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_5 tempore, con sede in Milano-Corso Italia 13 (cap. 20122); -del dott. (cod. fisc. CP_2
2 ), residente in [...] C.F._2 per i motivi sopra meglio specificati, con istanza di differimento ex art. 269 II comma c.p.c. dell'udienza di comparizione del 7/7/2021, per consentire la citazione dei predetti nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare la domanda attrice, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per assoluto difetto di prova con riferimento al preteso maggior danno per i motivi sopra meglio specificati;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la quota di responsabilità in concreto imputabile all'esponente, rigettando ogni domanda di condanna solidale, ovvero sussidiaria dell'esponente stessa con il dott. CP_2
per i motivi sopra specificati;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
[...] domanda attrice, accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'esponente a vedersi garantita, manlevata e tenuta indenne dal dott. anche in via di regresso, ai sensi e per gli effetti CP_2 del combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., per ogni obbligazione posta a carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale dello stesso e, per l'effetto, condannarlo a rifondere all'esponente stessa tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice e/o a chiunque altro a qualsiasi titolo dedotto in giudizio, anche per interessi e spese, per i motivi sopra specificati;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la Controparte_6
(cod. fisc./P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede in Milano-Corso Italia n. 13 a garantire, manlevare e tenere indenne l'esponente, in forza di polizza sopra meglio specificata, anche con il pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c. in favore dell'attore e/o a chiunque altro di quanto eventualmente dovuto ai titoli dedotti in giudizio e al rimborso di quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attore e/o a chiunque altro a qualsiasi titolo, anche per interessi e spese (pure ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c.), per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. In via istruttoria, disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo del procedimento di ATP svolto dinanzi al Presidente del Tribunale dott.ssa La Rosa,
(RG 18951/2018) e rigettare fin d'ora la richiesta di rinnovo della CTU ex adverso formulata, per i motivi sopra meglio specificati.”; per il convenuto dott. “- in via preliminare, autorizzare il Dott. a CP_2 CP_2 chiamare in causa e/o integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Torino (CAP
[...]
10122), a Via Corte D'Appello n. 11, nonché nei confronti della in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Milano (CAP 20154), a Corso
Como n. 17, per essere garantito da tutte le pretese nei suoi confronti avanzate dal Sig. Parte_1 nonché a rifondere le spese di resistenza dallo stesso affrontate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917
c.c. comma III e/o, comunque, in relazione alle condizioni previste per la tutela giudiziaria, con il contestuale spostamento dell'udienza per il giuramento del CTU;
- nel merito, rigettare la domanda dell'attore siccome infondata e non provata secondo quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di
3 spese, competenze ed onorari di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, liquidare, comunque, il danno in misura inferiore rispetto al preteso, in misura proporzionale al grado di eventuale responsabilità ascrivibile al Dott. ponendo tale danno a carico diretto della o CP_2 Controparte_8 nei confronti della per sorte, interessi e spese di lite, quali garanti del Controparte_5
Dott. o, in subordine, condannarle a rivalere quest'ultimo per tutte le somme che dovesse CP_2 essere dichiarato tenuto a corrispondere all'attore, per sorte, interessi, accessori e spese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti di queste ultime. - sempre in via subordinata, condannare la o nei confronti della Controparte_8 [...] al rimborso, in favore del Dott. delle spese di resistenza, ai sensi e per Controparte_5 CP_2 gli effetti dell'art. 1917 c.c., comma III, e/o in relazione alle condizioni previste per la tutela giudiziaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti di queste ultime.
Con riserva di precisare, modificare, integrare e dedurre mezzi di prova diretta e contraria”; per la terza chiamata Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni
[...] contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nell'ipotesi di accertamento della Controparte_9 responsabilità individuale del medico non dipendente dr. e/o eventualmente degli CP_2 altri medici non dipendenti facenti parte dell'équipe, ancorché non convenuti, ovvero, nel caso di accertamento di una responsabilità solidale dichiarare la compagnia tenuta a garantire solo a II rischio in eccedenza alla polizza stipulata dai suddetti medici non dipendenti (in particolare, con riguardo al dr. in eccedenza alla polizza stipulata da quest'ultimo con la CP_2 [...] per un massimale pari a Euro 2.500.000,00 e con la per Controparte_8 Controparte_5 un massimale di Euro 1.000.000,00) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 condizioni particolari della polizza azionata da ovvero, in subordine, per CP_6 Controparte_10
l'ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I rischio della polizza del dr.
(e/o gli altri medici componenti la sua équipe), porre l'importo minimo indicato dal CP_2 predetto art. 3 di polizza, pari ad Euro 1.000.000,00, integralmente a carico della Parte_2 stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo dell'Assicurato sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e gli effetti dell'art. 3 Condizioni
Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile con esclusione di ogni garanzia della . Nel merito, In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in Controparte_6 fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli Parte_2 stessi, non avendo l'attore fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
4 nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dal signor nei Parte_1 confronti della ed assolvere interamente la Controparte_11 medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta da nei confronti della odierna deducente Controparte_1 [...]
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di Controparte_9 accoglimento delle domande dell'attore e ciò nei confronti del Controparte_11
e della terza chiamata , - accertare l'inesistenza del danno in
[...] Controparte_6 quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a Controparte_6 prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla CP_6
tenuto conto altresì dell'esistenza di una franchigia/S.I.R. di € 50.000,00 oltre a una
[...] franchigia aggregata annua di € 4 100.000,00 operante in eccesso alla franchigia per ciascun sinistro e della responsabilità dei medici che ebbero in cura il sig. unitamente alle Parte_1 loro eventuali coperture assicurative personali; - accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità diretta e la sussistenza o meno della colpa grave in capo al dott. e agli CP_2 altri sanitari che ebbero in cura il sig. fermo restando l'esercizio dell'azione di rivalsa da Parte_1 parte della nei confronti di ciascuno dei sanitari coinvolti in ipotesi di accertamento della CP_6 loro colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 cod. civ.; - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse quote di responsabilità in termini percentuali e di graduazioni di colpa, della convenuta Controparte_11
e del dott. e degli altri sanitari che ebbero in cura il sig.
[...] CP_2 [...]
con conseguente condanna risarcitoria graduata della Parte_1 Controparte_11 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate
[...]
e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per . In ogni caso, Controparte_6 con rifusione di spese, compensi legali del giudizi, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, e il dott. per ivi Controparte_1 CP_2 sentire accertare la responsabilità degli stessi per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 39.967,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
5 - in data 08.10.2011 era stato ricoverato a Roma presso la Casa Controparte_12
, gestita dalla società “ , con diagnosi di
[...] Controparte_1
“coxartrosi sx”, e in data 10.10.2011 era stato sottoposto ad intervento di protesizzazione completa dell'anca sx, e dimesso in data 14.10.2011;
- in data 22.09.2012 era stato nuovamente ricoverato presso la medesima struttura con diagnosi di ingresso di “coxartrosi dx”, e in data 24.09.2012 era stato sottoposto ad intervento di protesizzazione completa dell'anca dx, e dimesso in data 28.09.2012 con prescrizione di cure fisico-riabilitative e deambulazione libera con appoggi;
- l'intervento del 24.09.2012 era stato infruttuoso, sia nella iniziale fase riabilitativa, sia a distanza di pochi anni, con completa mobilizzazione di tutte le componenti protesiche, come risultava dai radiogrammi nell'immediato post-operatorio;
- durante il periodo natalizio del 2012 esso attore, di professione cuoco e all'epoca dipendente dell'albergo Saturnia Tuscany Hotel in Loc. Poggio Murella in Manciano
(GR) si era trovato impossibilitato a svolgere la professione di cuoco e responsabile della cucina presso il ristorante dell'albergo;
- nel marzo 2013 si era trasferito in Trentino-Alto Adige per motivi lavorativi e il persistente dolore all'anca dx, soprattutto sotto sforzo e nel rialzarsi, lo avevano costretto ad effettuare vari cicli di cure fisioterapiche e terapia di potenziamento con cyclette;
- nel giugno 2013, a seguito di visita specialista a Brescia, gli erano stati prescritti plantari di supporto, portati per 4-5 mesi con un tempo di circa 9 mesi di fase riabilitativa per un leggero miglioramento clinico;
- in data 03.12.2012 il dott. , odontoiatra, aveva affermato- a seguito di Persona_6 esame occlusale posturale- che “per ottenere una postura consona alla funzionalità dell'anca dx è necessario intervenire con un byte gnatologico...” ma a partire dal giugno 2016 aveva iniziato ad accusare forti dolori all'anca dx, alla regione inguinale dx e al ginocchio dx;
- pertanto, in data 20.07.2016 era stato sottoposto ad esame rx, all'esito del quale gli era stata consigliata una valutazione clinica specialistica;
- in data 15.10.2016 si era recato a visita specialistica dall'ortopedico dott. , il Persona_7 quale gli aveva consigliato un intervento di revisione chirurgica. Inoltre, gli era stata prescritta una scintigrafia globale corporea con cellule autologhe marcate, eseguita in data 07.11.2016;
- in data 22.11.2016 si era ricoverato presso la a Bologna con Controparte_13 diagnosi di “mobilizzazione protesi anca dx” e in data 23.11.2016 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica;
6 - in data 26.11.2016 era stato trasferito nel reparto di riabilitazione del medesimo
Ospedale e dimesso in data 06.12.2016 con raggiungimento di buona mobilità dell'anca operata e buona autonomia motoria;
- in data 19.04.2017 era stata redatta perizia medico legale dal dott. , il Persona_5 quale accertava il nesso di causalità tra l'intervento del 24.09.2012 eseguito dal dott.
e i danni riportati;
CP_2
- che con raccomandate del 23.05.2017 e del 12.06.2017 aveva formulata richiesta di risarcimento danni rispettivamente alla e al dott. Controparte_14
Con lettera del 31.07.2017 aveva inviato alla “Resolute Management CP_2
Ltd” (ass.ne RC della convenuta ) tutta la documentazione medica e, data Parte_2
l'inerzia della Compagnia, si richiedeva di effettuare una perizia medico-legale.
Effettuata la perizia in data 13.11.2017, la Compagnia non gli aveva dato nessun riscontro;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato instaurato procedimento di ATP r.g.n.
18951/2018 e successivamente procedimento di mediazione senza esito alcuno.
Sosteneva l'attore che l'errore nel posizionamento della componente cotiloidea della protesi all'anca dx relativamente all'intervento eseguito dal dott. in data CP_2
24.09.2012 aveva causato la mancata osteointegrazione del cotile e la successiva mobilizzazione asettica anche della componente protesica femorale tanto da costringerlo a sottoporsi presso altra struttura ad ulteriore intervento chirurgico in data 23.11.2016 di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. impugnando e CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto.
In particolare, evidenziava la propria collaborazione nel procedimento di mediazione partecipando ai relativi incontri sostenendo di avere rifiutato la proposta transattiva per l'assenza della propria Compagnia di RC professionale. In ordine all'an della domanda attorea, eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità tra le prestazioni effettuate e i danni lamentati, deducendo la correttezza del proprio operato. Sul punto, deduceva che il paziente non aveva eseguito una riabilitazione adeguata rivolgendosi ad altro fisioterapista. Inoltre, sottolineava come il nuovo intervento chirurgico eseguito nel 2016 avveniva a distanza di quattro anni da quello da lui eseguito con esclusione di un errore tecnico iniziale. Pertanto, contestava il quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di con la quale era assicurato al Controparte_8 momento del sinistro in forza della polizza n. 2013/03/2158588, nonché di
[...]
– attuale compagnia assicurativa – in forza della polizza n. 402296697 Controparte_5 nella cui vigenza perveniva la richiesta risarcitoria.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
7 In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando all'uopo la correttezza dell'esecuzione dell'intervento eseguito in data 24.09.2012 e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal sanitario e i danni lamentati da parte attrice. Contestava, dunque, il quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia in forza di polizza n. Controparte_6
645665 in convenzione AIOP 2017RCG00114-64564 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
4. Con provvedimento del 28.06.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
5. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_8 contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con riguardo al rapporto di garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza (valida dal
18.02.2013 al 15.10.2014) in quanto la prima richiesta risarcitoria nei confronti del dr. perveniva in data 12.06.2017 e veniva denunciata all'assicurazione in data CP_2
27.07.2018 collocandosi fuori dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art.
2.7 delle
Condizioni Generali. In via subordinata, eccepiva la decadenza per violazione dell'obbligo di avviso di cui all'art.
7.5 del contratto Sezione “Liquidazione dell'indennizzo per la sezione responsabilità civile”, nonché dell'art. 1913 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c. In ogni caso rappresentava la sussistenza di una franchigia fissa a carico dell'assicurato pari ad €3.000,00 e di un massimale di €2.500.000,00 per la sola quota di responsabilità dell'assicurato con esclusione delle spese legali ai sensi dell'art.
7.2 Cond. Ass.
6. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando tutto quanto ex Controparte_6 adverso dedotto.
In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la mancanza di copertura assicurativa della polizza Berkshire – Convenzione AIOP con riguardo al personale medico non dipendente ai sensi dell'art. 3 delle condizioni particolari di polizza.
Inoltre, evidenziava l'operatività della polizza a secondo rischio. In ogni caso, rappresentava la sussistenza di una franchigia per sinistro di €50.000,00, oltre ad una franchigia aggregata annua prevista al punto 13 del certificato di assicurazione di polizza per un importo di €100.000,00 per ciascun sinistro in eccesso alla franchigia.
12. non si costituiva in giudizio e con note scritte depositate per Controparte_5
l'udienza cartolare del 30.11.2021 il dott. rinunciava alla chiamata in causa della CP_2 compagnia insistendo sulla domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
Controparte_8
13. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale svolta dai dott.ri
(medico chirurgo specialista in medicina legale) e (medico Persona_3 Persona_4
8 chirurgo specialista in ortopedia). L'elaborato peritale veniva depositato in data
06.04.2023.
A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Invero, i fatti di cui si discute sono occorsi nell'anno 2012.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere
9 sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se
10 questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
11 Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
15. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012, l'attore ha invocato la responsabilità di Controparte_1
e del dott. per l'erronea esecuzione del trattamento che causava la
[...] CP_2 mancata osteointegrazione del cotile e la successiva mobilizzazione asettica anche della componente protesica femorale e che lo costringeva a sottoporsi presso altra struttura ad ulteriore intervento chirurgico in data 23.11.2016 di estrazione delle componenti protesiche e successiva sostituzione protesica.
16. La vicenda clinica di è stata oggetto di valutazione da parte di tre Parte_1 distinti collegi medico-legali, costituiti in differenti fasi del procedimento:
- il primo collegio, nominato in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., era composto dal dr. (specialista ortopedico) e dal dr. (medico legale); Persona_8 Persona_9
- il secondo collegio, costituito a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo formulata dalla parte attrice, comprendeva la dott.ssa (medico legale) e il Persona_10 dr. (ortopedico); Persona_4
- il terzo collegio, nominato nell'ambito del presente giudizio a seguito di ulteriore istanza di rinnovo, ha visto la partecipazione del dr. e del dr. Persona_4 Persona_3
(medico legale).
Tutte le consulenze tecniche d'ufficio, a partire dalla prima, hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5%, escludendo qualsivoglia incidenza
12 dell'intervento di impianto di artroprotesi all'anca destra, eseguito in data 22.09.2012 per coxartrosi, sulla capacità lavorativa residua del paziente. È stato altresì evidenziato che il successivo intervento di revisione e reimpianto protesico, effettuato a distanza di quattro anni per mobilizzazione asettica di cotile e stelo, ha avuto esito favorevole, ripristinando i corretti rapporti articolari.
In particolare:
- la relazione ha ritenuto il secondo intervento “corretto e Parte_3 necessario per la risoluzione della problematica clinica” (CTU, pag. 12, fascicolo d'ufficio RG 18951/2018);
- la relazione ha attestato che “l'intervento di revisione ha avuto Persona_11 sostanzialmente buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici” (CTU, pag. 17, doc. 8, memoria 183, II termine, fascicolo;
CP_8
- la relazione ha evidenziato che “il decorso post-operatorio è stato Persona_12 regolare, con progressivo recupero funzionale e riduzione della sintomatologia dolorosa, fino al raggiungimento di una condizione clinica stabile” (CTU, pag. 18).
Tutti i consulenti hanno concordato nel ritenere che la mobilizzazione protesica verificatasi a distanza di quattro anni fosse riconducibile alla mancata osteointegrazione, causata da un errato posizionamento della componente acetabolare, con eccessiva verticalizzazione dello stelo, tale da impedire l'integrazione ossea.
16.1 In particolare, i CCTTUU, dott.ri e (nominati nel Persona_3 Persona_4 presente giudizio), hanno accertato che i trattamenti prescelti presso la Casa di Cura
“ per il ricovero del 22.09.2012 sono stati astrattamente adeguati Controparte_11 rispetto alla diagnosi Coxartrosi dx correttamente formulata (testualmente, “Il trattamento prescelto di impianto di artroprotesi totale primaria di anca si può ritenere adeguato al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo.”).
Tuttavia, il Collegio peritale ha riconosciuto un errore nell'esecuzione del trattamento chirurgico di “protesizzazione anca dx” eseguito in data 24.09.2012 consistente in un
“anomalo posizionamento della componente acetabolare della protesi nello stelo assumendo così una eccessiva verticalizzazione che ha impedito l'osteointegrazione e conseguentemente ha determinato la mobilizzazione protesica.”
Invero, il collegio peritale, a seguito della visione degli esami radiografici prodotti in atti, ha rilevato che, in occasione dell'intervento chirurgico di impianto della protesi all'anca destra eseguito in data 24.09.2012, si è verificato un errore di posizionamento del cotile con un angolo di inclinazione eccessivo. Tale anomalia è risultata evidente nel confronto con le immagini relative alla protesi precedentemente impiantata all'anca sinistra.
13 Secondo quanto riferito dai cc.tt.uu., l'eccessiva inclinazione del cotile ha determinato la mobilizzazione del componente protesico acetabolare, rendendo necessario un successivo intervento di revisione protesica eseguito in data 23.11.2016 – a distanza di quattro anni - presso altra struttura.
Quest'ultimo ha comportato la sostituzione sia degli elementi femorali sia di quelli acetabolari. Inoltre, il collegio peritale ha evidenziato che: “Il malposizionamento dell'artroprotesi d'anca dx nel secondo intervento ha comportato però maggiori (più estesi e dismorfici) esiti cicatriziali cutanei, la mortificazione dei tessuti anatomici interessati per la rimozione ed il reimpianto protesico (danno anatomico) in relazione alla maggiore complessità procedurale e tecnico esecutiva, proprio in rapporto alla necessità di rimozione e sostituzione di componenti protesiche, almeno già in parte osteointegrate, con più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali.”
I cc.tt.uu., hanno pertanto riconosciuto il nesso di causalità tra l'errore di posizionamento del cotile protesico e gli esiti invalidanti (inefficiente osteointegrazione e successiva mobilizzazione) riportati dal che lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento Parte_1 di revisione protesica. Sul punto, il collegio peritale, in risposta ai quesiti, ha sottolineato che: “Gli accertamenti peritali eseguiti hanno permesso di affermare che nel corso dell'intervento di impianto di protesi d'anca dx si è verificato un errore procedurale consistente nel difetto di posizionamento del cotile per eccessivo angolo di inclinazione che, nel tempo, ha impedito una efficiente osteointegrazione determinando la mobilizzazione protesica che ha richiesto il successivo intervento di revisione. L'intervento di revisione protesica, pur avendo avuto sostanzialmente un buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici, ha comportato di per sé più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali ovvero un danno anatomico, funzionale e cicatriziale inevitabile, con postumi disfunzionali diversi da quelli normalmente ricollegabili ad un unico trattamento sanitario qualora correttamente eseguito. (In regione trocanterica, presenza di esito cicatriziale da doppio accesso chirurgico, ipocromico, della lunghezza di circa cm 13…ipotonotrofia muscolare diffusa alla coscia ed alla gamba.. articolarità coxo-femorale con limitazione della flessione, della abduzione e della rotazione interno-esterna negli ultimi gradi;
ai gradi estremi passivi lamenta dolore, l'accosciamento risulta incompleto). Tali postumi sono prevalentemente in rapporto causale diretto con l'operato dei convenuti secondo un criterio di danno differenziale (è presumibile secondo ragionevole certezza, ovvero è più probabile che non ci sarebbero stati se non ci fosse stato l'errore medico).”
I cc.tt.uu. hanno dunque accertato la sussistenza di un danno iatrogeno differenziale in presenza di una patologia preesistente — la coxartrosi — e di un intervento chirurgico eseguito in modo non conforme alle regole dell'arte medica.
14 In risposta alle osservazioni critiche formulate dalle parti convenute, i cc.tt.uu. hanno ribadito quanto espresso in seno all'elaborato peritale.
17. Tutti gli accertamenti peritali eseguiti hanno permesso di affermare che l'errore procedurale, consistente nel difetto di posizionamento del cotile per eccessivo angolo di inclinazione, nel tempo, ha impedito una efficiente osteointegrazione determinando la mobilizzazione protesica che ha richiesto il successivo intervento di revisione. L'intervento di revisione protesica, pur avendo avuto sostanzialmente un buon esito, ristabilendo i corretti rapporti articolari statici e dinamici, ha comportato di per sé più estesi effetti demolitivi osteoarticolari e miofasciali locali ovvero un danno anatomico, funzionale e cicatriziale inevitabile, con postumi disfunzionali diversi da quelli normalmente ricollegabili ad un unico trattamento sanitario qualora correttamente eseguito.
Ritiene il giudicante di condividere le suddette conclusioni in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Si ritiene quindi accertato che l'esecuzione sia stata errata, pur non presentando l'intervento particolari difficoltà, tanto da assorbire ogni valutazione circa l'applicazione dell'art. 2236 c.c.
18. Tanto sopra dedotto si deve pertanto ritenere, secondo la regola del ''più probabile che non" raggiunta la prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica intercorrente tra la condotta, ritenuta censurabile, del sanitario convenuto e il danno lamentato dall'attore conseguente ad una non riuscita della procedura chirurgica de qua, essendo stato rilevato con accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta dell'intervento i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di fatto realizzatisi e non vi sarebbe stata la necessità di un secondo intervento.
Infine, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. non avendo i ccttu accertato condotte del paziente che possano avere peggiorato la sua condizione.
19. Rimane controverso, invece, sia in sede di ATP che nel presente giudizio, la natura del danno biologico del 5%: se esso debba essere qualificato come postumo assoluto
(rientrante nella scala 0–5%) oppure come danno differenziale, derivante da un aggravamento di una preesistente invalidità (es. da 15% a 20%).
Il danno accertato dai ccttuu in tutte e tre le consulenze, salvo rettifica nella seconda ctu redatta anche con la partecipazione del dott. (poi nominato nel presente giudizio), Per_4 appartiene alla categoria del cd. danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba
15 tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
Alla luce di quanto sovra rappresentato, nel caso di specie, come accertato dai ccttu, si tratta di danno iatrogeno quale Danno Differenziale in quanto vi sono: una patologia preesistente (coxartrosi), un intervento chirurgico errato e dei postumi derivanti dall'errore medico sia di natura temporanea relativa all'intervento di revisione protesica nel periodo di degenza recupero e riabilitazione, che infine di invalidità permanente sulla base dei postumi evidenziati dalla visita e dalle considerazioni dello specialista.
In particolare, gli esiti cicatriziali cutanei del 2° intervento chirurgico, la mortificazione dei tessuti anatomici interessati per la rimozione ed il reimpianto protesico (danno anatomico) hanno determinato un come maggior danno nella misura del 5% (CINQUE per cento).
Tale risultato percentualistico risulta dalla considerazione che una protesi all'anca ben impiantata risulta tabellata pari al 15%; mentre, la condizione attuale può essere valutata nella misura del 20%; pertanto, si ottiene, mediante un calcolo differenziale, il valore di
“maggior danno” come sopraindicato.
19. Passando al calcolo dell'importo da risarcire, va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e
139 D.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli,
16 per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
20. Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
21. Come detto sopra, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura e del medico odierni convenuti nella misura del 5% (cinque percento). Sul punto, i cc.tt.uu. hanno precisato che la valutazione percentuale del danno si fonda sul confronto tra la condizione di una protesi d'anca correttamente impiantata, generalmente tabellata al 15%, e la situazione attuale del soggetto, stimata al 20%. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 30; una ITP al 50% di gg. 30 e una ITP al 25% di gg. 60.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierno istante al momento del trattamento (49 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 20% (€ 57.875,98);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 15% (€ 36.590,69);
- ITA di gg. 30 pari (€ 3.907,50), una ITP al 50% di gg. 30 (€ 1.953,75) e una ITP al 25% di gg. 60 (€ 1.953,75);
17 il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 29.100,29 (di cui 21.285,29 per danno permanente – pari al differenziale tra il 20%-15%; oltre complessivi €7.815,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
A tale somma dovrà aggiungersi l'importo di € 719,00 a titolo di spese mediche sostenute da parte attrice dopo la mobilizzazione del cotile e ritenute congrue dal collegio peritale.
L'importo dovuto ascende, dunque, a complessivi €29.819,29.
Non si ritiene di dove applicare un aumento per “personalizzazione' del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per il ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi.
Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la
''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11-
2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Al sovra citato importo pari ad euro 29.819,29 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (24.09.2012) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n.
18445/2005). Pertanto, l'importo di euro 29.819,29 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.09.2012), giungendo alla somma di euro 24.342,28 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass.
S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 34.332,52.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta
18 per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
22. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Tuttavia, in difetto di allegazione degli elementi che, nella concreta fattispecie, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Cass.
S.U. n. 26972/2008), non ricorrono i presupposti per riconoscere la posta di danno in esame.
23. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per la struttura convenuta e per il dott. la responsabilità è solidale per CP_2
l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055
c.c.
19 L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021;
Cass. Civ., III, 4.6.2001, N. 7507).
Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori e medico, Controparte_1 opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento dannoso delle condotte del medico e della struttura sanitaria, mentre nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico,
l'obbligazione risarcitoria resta a carico del soggetto autore del comportamento illecito e del danno per l'intero oppure pro-quota in caso di responsabilità concorrenti con le precisazioni che seguono (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005).
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Per ciò che attiene, più specificamente, il quantum del regresso che la struttura sanitaria, in caso sia escussa dal creditore per l'intero, può pretendere dai medici operanti che con la loro condotta hanno causato il danno alla salute (e viceversa) è opportuno richiamare una sentenza del noto 'Decalogo' del novembre 2019 in materia sanitaria della Cassazione
Civile la quale, muovendo dalla considerazione in base alla quale il fatto che la struttura sanitaria si serva di terzi ausiliari per l'adempimento della propria obbligazione rientra nel programma contrattuale tra le parti, statuisce che la stessa struttura si assume il rischio per i danni che possono derivare al creditore\paziente dalla loro attività e, pertanto, risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. per fatto dell'ausiliario, cioè con responsabilità diretta per fatto proprio, seppur fondata su un elemento soggettivo(dolo o colpa ) dell'ausiliario.
Da ciò consegue, secondo la S.C., che la struttura potrà rivalersi nei confronti del sanitario nella misura dell'apporto causale dello stesso nella causazione dell'evento e che per tale azione "i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c. a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri responsabili, secondo la misura della
20 rispettiva responsabilità... in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"
Rileva quindi la Cassazione che, per vincere la presunzione di cui agli artt.1298 II comma e
2055 c.c. per cui le responsabilità di struttura e medico si presumono uguali, salvo dimostrare il fatto contrario, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria dannosa è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del singolo operatore, ma, siccome la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista, spetterà alla struttura dimostrare "non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della "responsabilità del medico intesa (non solo) come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice".
Da ciò deriva che, per la struttura sanitaria che agisce in rivalsa, la dimostrazione che il medico operò con mera colpa per la presunzione di cui sopra, consente al massimo un recupero del 50% di quanto risarcito, mentre, per superare tale presunzione e procedere ad una ripartizione diversa ex 1299 c.c. e 2055, comma II c.c. ('colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate') va dimostrata in primo luogo l'esclusiva responsabilità in capo al chirurgo del danno prodotto al paziente e in secondo luogo che la condotta colposa non fu solo grave "ma anche straordinaria. soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice "(Cass., 11/11/2019, n. 28987) con la precisazione (Cass., 20/10/2021, n. 29001) che per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del
"solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di
21 controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
La limitazione della possibilità di regresso per l'intero ai soli casi di colpa particolarmente grave del sanitario operante ha una sua ratio nella considerazione (tenuta ben presente dalla Legge Gelli Bianco oggi vigente) che se la struttura potesse sempre e comunque rivalersi per l'intero sul sanitario, questa, nell'avvalersi del suo operato, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario verrebbe esposto oltre modo a gravi pretese risarcitorie.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che la struttura convenuta non abbia dimostrato una colpa del medico operante che possa essere iscritta in una condotta del tutto deviata dal programma contrattuale e dalla relazione tra struttura e sanitario.
La C.T.U. ha dato conto che la diagnosi e che il trattamento furono corretti, fatta eccezione per l'errore oggetto di censura.
Premesso quanto sovra detto circa l'inapplicabilità al caso di specie della Legge Gelli
Bianco, si osserva che, nel caso di specie, la struttura non ha dato prova della colpa grave del medico convenuto. Nel caso di specie deve quindi valere la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art. 2055 c.c. con ripartizione della responsabilità nei rapporti interni al 50 % tra il dott. e struttura e con corrispondente possibilità di CP_2 regresso da parte di quest'ultima, per ciò che quest'ultima sia costretta a versare al ricorrente anche per conto del condebitore solidale.
24. La domanda di garanzia svolta dal dott. nei confronti di CP_2 [...]
Parte_4
Il dott. ha chiamato in causa la Compagnia CP_2 Parte_4 in forza della polizza n. 2013/03/2158588 vigente al momento
[...] dell'evento per cui è causa.
Nel costituirsi in giudizio, la Compagnia ha eccepito l'inoperativa della polizza (valida dal
18.02.2013 al 15.10.2014) in quanto la prima richiesta risarcitoria nei confronti del dr. perveniva in data 12.06.2017 e veniva denunciata all'assicurazione in data CP_2
27.07.2018, collocandosi fuori dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art.
2.7 delle
Condizioni Generali. In via subordinata, ha eccepito la decadenza per violazione dell'obbligo di avviso di cui all'art.
7.5 del contratto Sezione “Liquidazione dell'indennizzo per la sezione responsabilità civile”, nonché dell'art.1913 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c.
Fatte queste premesse, dalla disamina della polizza n. 2013/03/2158588 in atti (doc. 3 parte convenuta e doc.1 compagnia) si ricava che:
- è operativa a far data dal 18.02.2013 fino al 18.02.2015;
- prevede una retroattività di 2 anni dunque fino al 18.02.2011;
- si tratta di polizza “claims made”, come si desume dal citato art.
2.7 delle condizioni generali di assicurazione – rubricato “Inizio della garanzia” secondo cui
22 “Fermo il disposto dell'art.1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' , e da lui denunciate a durante il periodo Parte_5 CP_8 di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza ma non antecedentemente a due anni da tale data”.
È pacifico che la richiesta di risarcimento danni è pervenuta al convenuto in data
12.06.2017 ed è stata denunciata all'assicurazione in data 27.07.2018, quindi non durante il periodo di efficacia del contratto ma successivamente alla scadenza.
Ne consegue che la copertura assicurativa non è operativa nel caso oggetto di causa, come eccepito dalla compagnia assicurativa.
Sul punto, il medico convenuto ha eccepito la vessatorietà di tale clausola, ma detta interpretazione non risulta condivisibile.
Come statuito con sentenza n.22437/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione “il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917
c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma,
c.c.”; il contraente resta tutelato in ogni fase del rapporto con l'attivazione dei rimedi generali previsti dall'ordinamento.
La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito, ribadendo anche precedenti approdi giurisprudenziali, che:
-le clausole “claims made” operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 comma 1 c.c. poiché la copertura assicurativa viene ad operare non in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata (modello c.d. loss occurrence), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore;
-le “claims made” delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità - non essendo pertanto vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. - correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle
23 conseguenze patrimoniali di cui l'assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato;
-il modello contrattuale basato sulle “claims made” rientra, pertanto, nell'assicurazione della responsabilità civile e rappresenta una deroga pattizia all'art. 1917 comma 1 c.c. consentita dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1932 c.c., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni, della cui causa indennitaria è pienamente partecipe;
-ne consegue il superamento del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c., ancorato al presupposto della atipicità contrattuale, mentre il modello assicurativo basato sulle clausole “claims made” è tipico;
-permane invece il controllo del regolamento contrattuale, che non deve violare i limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 c.c., e la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia ad esempio: responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.
La pronuncia della Cassazione 8894/2020 è un precedente isolato, che collide con gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte, come rilevato da Cass. civ. 12908/2022
(confermata da Cass. civ. 5165/2024), la quale ha statuito che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio
"genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
Pertanto, la domanda di garanzia e di manleva formulata dal medico nei confronti di dev'essere rigettata. Parte_4
25. La domanda di garanzia svolta da nei confronti di Controparte_1
. Controparte_6
La struttura convenuta ha chiamato in causa la compagnia
[...]
in forza della polizza n. 645665 in convenzione AIOP Controparte_6
24 2017RCG00114-64564 (doc. 7 comparsa-parte convenuta) valida dal 01.01.2017 al
01.01.2019.
Nel costituirsi in giudizio la compagnia assume che la copertura assicurativa non fosse operante in relazione all'attività svolta presso la struttura convenuta da medici liberi professionisti che si avvalgano della Casa di cura per esercitare la libera professione, atteso che “assicurato” fosse da intendersi solo ed esclusivamente l'Ente di spedalità privata, il cui solo interesse è protetto dall'assicurazione. Inoltre, ha dedotto l'operatività della polizza a secondo rischio rispetto alle polizze personali stipulate da medici non dipendenti.
In primo luogo, si osserva che l'eccezione dell'inoperatività della polizza con riguardo al personale non dipendente deve ritenersi infondata.
L'art. 3 (personale medico non dipendente) delle condizioni particolari di polizza prevede espressamente l'estensione della garanzia alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto e colpa del personale medico non dipendente per danni dallo stesso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell' stesso. Inoltre, l'art. 2 delle Parte_5 condizioni particolari anzidette espressamente estende la garanzia assicurativa alla responsabilità civile personale, tra gli altri, del personale con contratto di parasubordinazione, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, come quello in questione.
Tuttavia, dall'esame del contratto di lavoro del dott. (allegato 5 ) si evince che lo CP_2 stesso aveva in corso una prestazione professionale in favore della Struttura avente espressamente la natura di una «collaborazione coordinata e continuativa» (art.2) per cui domanda di manleva non poteva considerarsi – al tempo del suo esercizio – palesemente pretestuosa e infondata è la pretesa della Compagnia assicuratrice di fare applicazione del detto art. 3 che concerne, evidentemente, prestazioni rese da professionisti sanitari in modo del tutto occasionale e saltuario.
Parimenti, priva di rilevanza deve ritenersi l'operatività della polizza a secondo rischio in quanto nel caso in esame la polizza del medico, come rilevato, non opera.
Del pari è pretestuosa l'eccezione sollevata circa il mancato assolvimento da parte della struttura dell'impegno a verificare la copertura assicurativa personale dei medici collaboratori, alla luce delle polizze assicurative stipulate dal dott. per la RC CP_2 Contr medica, prodotte in giudizio e non contestate da
Passando ad esaminare il contenuto della polizza si osserva che a carico della struttura vi è uno scoperto del 20% con una franchigia fissa minima per sinistro pari ad € 50.000,00 ed una franchigia aggregata annua pari ad € 100.000,00 (punti 12 e 13 del certificato di assicurazione di polizza). Osserva il decidente che gli artt. 6 e 7 delle Condizioni particolari della Polizza prevedono che la garanzia per responsabilità dell'assicurato operi esclusivamente in eccesso agli scoperti/franchigie/importi in S.I.R. (selfinsured retention: la
25 quota di rischio che rimane a carico dell'assicurato v. fol. 3 allegato 1), per cui l'assicurato deve far fronte a queste soglie di esonero con proprie risorse finanziarie.
Nella prospettiva della citata polizza è pacifico tra le parti che per «franchigia fissa» si debba intendere la quota di rischio - dedotta dalla somma indennizzabile per ciascun sinistro - che rimane a carico dell'assicurato. Mentre per la nozione di «franchigia aggregata annua» (prevista dal Certificato di applicazione RCT/O allegato 3) dovrebbe, in effetti, procedersi ad un'interpretazione delle clausole contrattuali per stabilire se la soglia annua in franchigia debba computarsi al netto della franchigia per sinistro (che rimane a carico dell'assicurato) ovvero se questa soglia debba tener conto di quanto corrisposto in franchigia dell'assicurato per ciascun sinistro.
In particolare, l'art 7, comma 1 e 2, disciplina la gestione della «franchigia fissa ed annua assoluta» disponendo che 'la garanzia di Responsabilità civile verso terza opera esclusivamente in eccesso agli scoperti/franchigie/importi in S.I.R. previsti in Polizza
(omissis) o nel Certificato di applicazione. L'assicurazione è infatti prestata nell'intesa che una parte del rischio venga sostenuta dall'assicurato stesso a titolo di scoperto, franchigia ovvero in formula S.I.R.».
Questa la disciplina della franchigia fissa.
Quanto alla franchigia aggregata il disposto dell'art. 6 delle dette Condizioni particolari stabilisce “ove al contratto di assicurazione sia apposta (come in questo caso) la franchigia aggregata annua … nella trattazione dei singoli sinistri … Società ed Assicurato terranno conto, oltre che delle franchigie/scoperti/importi in S.I.R. che interessano il singolo sinistro, anche delle ulteriori somme che – in virtù della franchigia aggregata – rimangono di esclusiva pertinenza dell'aggregato”. Rispetto al tenore della norma contrattuale che introduce un doppio limite all'indennizzo assicurativo - per sinistro e, per le somme eccedenti la franchigia singola, l'ulteriore importo di euro 100.000,00 - si deve escludere Contr che la ia tenuta a manlevare la struttura convenuta assicura per quanto corrisposto all'attore in virtù della presente sentenza.
E ciò perché la convenuta assicurata non ha dimostrato, come avrebbe facilmente potuto fare, di aver già corrisposto indennizzi per l'anno di copertura assicurativa superiori alla soglia aggregata di 100.000,00 euro. Onere della struttura era provare di aver raggiunto il limite della franchigia aggregata, oltre a quanto corrisposto a titolo di franchigia per il singolo sinistro.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di
26 causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010,
Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese legali del procedimento per
Atp, che sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014
(ratione temporis applicabile), tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
Nulla sulle spese legali per il procedimento di mediazione trattandosi di procedimento alternativo a quello di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Le spese di CTU e CTP relative sia al procedimento esaurito di ATP ex art. 696 bis c.p.c., sia al presente giudizio (cfr. docc. 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36) vanno poste a carico della struttura e del medico, in solido.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità tra medico e struttura per i danni patiti dall'attrice, le spese di lite in ordine all'esercizio dell'azione di rivalsa de
[...] nei confronti del dott. possono essere Controparte_1 CP_2 interamente compensate tra loro.
Quanto alla chiamata di terzo nei confronti della Controparte_16
le spese di lite possono essere compensate a cagione dell'effettivo (non CP_9 univoco e particolarmente svantaggioso) contenuto delle clausole di polizza che si prestavano ad un'obbiettiva incertezza interpretativa.
Quanto alla chiamata di terzo del dott. nei confronti di CP_2 [...] le spese possono essere altresì compensate tenuto conto Controparte_3 del successivo contrasto giurisprudenziale sorto dopo le SU 2018 poi sopito negli anni successivi all'introduzione del presente giudizio.
Nulla sulle spese tra il dott. e stante la rinuncia alla CP_2 Controparte_5 domanda da parte del primo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. pro tempore, e del dott. sulla domanda di manleva CP_2 proposta dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
, sulla domanda di rivalsa proposta da Controparte_6 [...] nei confronti del dott. sulla domanda di Controparte_1 CP_2 manleva proposta dal dott. nei confronti di CP_2 Controparte_3 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice e per l'effetto condanna Controparte_1
e il dott. in solido tra loro e nella misura del 50%
[...] CP_2
27 ciascuno, al risarcimento del danno complessivo di € 34.332,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna e il dott. in solido, nella Controparte_1 CP_2 misura del 50% ciascuno, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nella misura di € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo per euro 545,00, nonché euro 2.910,00 per spese di lite del procedimento di ATP, oltre a contributo unificato, marca da bollo e spese vive per euro
190,55;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 19.06.2025 in euro 2.877, 28, di CTP del presente giudizio pari ad euro 500,00, nonché le spese di CTU pari a 2.204,00 euro e di
CTP del giudizio di ATP pari ad euro 2.000,00 definitivamente a carico di
[...]
e del dott. in solido, nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 ciascuno;
- rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti Controparte_1 di;
Controparte_6
- compensa le spese di lite in relazione al capo precedente;
- accoglie parzialmente la domanda di rivalsa proposta da Controparte_1 nei confronti del dott. e, per l'effetto, condanna questo ultimo al
[...] CP_2 pagamento di una somma pari al 50% di quanto la struttura abbia a corrispondere a in ragione della presente pronuncia;
Parte_1
- compensa le spese in relazione al capo precedente;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
- compensa le spese in relazione al capo precedente.
Così deciso in Roma, 03.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa LU UN
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