Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1435/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Paola Lercari,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Panfili;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 15.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 16.1.1994 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 3.9.2015, omologata da questo Tribunale il 24.9.2015;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 16.1.1994;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “2) le parti dichiarano congiuntamente che la figlia , di anni 29 è economicamente Per_1
autosufficiente dal 2019 ed ha ricevuto nel giugno del 2024 un contributo economico da parte del padre di Euro 25.000 per il completamento della sua autonomia;
3) il figlio di anni 25, ancora convivente con la madre, signora svolge - Per_2 Parte_1
ad oggi - attività lavorativa come dipendente a tempo determinato, con ricavi che lo rendono sufficientemente autonomo, sicché in tale situazione, non vi è più motivo per il versamento di assegno periodico di mantenimento da parte del padre alla madre quale contributo al mantenimento del figlio stesso che, pertanto, le parti concordano di revocare a decorrere dal mese di febbraio 2025;
4) le parti si danno atto che il Dott. , in accordo con la Dott.ssa si è determinato CP_1 Pt_1
a completare il contributo all'autonomia di entrambi i figli e attraverso il Per_1 Per_2
versamento, a ciascuno, dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila): tale importo è stato corrisposto in favore del figlio contestualmente alla firma del ricorso introduttivo Per_2
[... mediante bonifico bancario sul conto IBAN [...] intestato a
; CP_2
5) l'appartamento di Genova, Via Giordano Bruno 14/14, già casa coniugale, è stato posto in vendita ed il ricavato verrà suddiviso in quote paritetiche tra le Parti al netto di eventuali spese che dovessero essere sostenute per la vendita, ivi compresa la provvigione dell'agenzia immobiliare;
6) fino alla fine del mese di maggio 2025, termine entro il quale verrà formalizzato l'atto di vendita dell'immobile di cui sopra, ovvero eventuale antecedente data di formalizzazione dell'atto, la Dott.ssa potrà continuare ad abitarlo con il figlio;
Pt_1 Per_2
7) prima della immissione dell'acquirente nel possesso dell'immobile, le Parti concorderanno le modalità di ritiro da parte del Dott. dei suoi beni personali ancora presenti nella CP_1
ex residenza coniugale: libri di università e urologia presenti nella libreria, oltre a qualche bene personale conservato in cantina;
8) l'assegnazione dell'appartamento di cui sopra alla Dott.ssa già disposta in sede di Pt_1
separazione consensuale dei coniugi omologati dal Tribunale di Genova con provvedimento del 24.09.2015 perderà automaticamente efficacia, per concorde volontà delle parti, alla data di consegna dell'immobile all'acquirente;
3 9) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, sicché non vi è luogo a reciproci contributi al mantenimento.
10) Le Parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere nei reciproci rapporti a qualsivoglia titolo e ragione salva la puntuale attuazione delle condizioni qui pattuite per il loro divorzio;
12) Le spese del procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 24, parte I, anno 1994), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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