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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3919/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 febbraio 2019 vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv.Sergio Marchitto (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via Salvator Rosa, n.4, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
legale in AN alla Piazza Tre Torri n.3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio
Padovini, Claudio De Feo e Paola Dorbolò, in virtù di procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13.02.2015 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine l'attrice esponeva che:
- aveva intrattenuto un rapporto di subagenzia assicurativa dall'01.01.2007 con la preponente agenzia LI IO & C. Snc”, la quale, a sua volta, era agente pro loco della AN AZ S.p.A.;
- la AN AZ S.p.A. aveva revocato il mandato conferito all'agente IG
IO per conferirlo ad altro agente;
Parte_2
- per effetto della revoca la si era vista privata della gestione delle numerose polizze Pt_1 che, nel corso degli anni, aveva procacciato e, allo stesso tempo, il nuovo agente , Parte_2 aveva provveduto ad appropriarsi dell'intero portafoglio clienti facente capo ad essa attrice, causando alla stessa la perdita di provvigioni maturate e maturande, oltre danni di varia natura;
- inoltre non le era riconosciuto il pagamento delle indennità maturate ai sensi degli artt.
1750 e 1751 c.c..
Tanto premesso chiedeva: “1) accertare e dichiarare che con contratto del 01.01.2007 intercorso tra la sig.ra e la subpreponente agenzia LI IO Parte_1
& C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., sig. IG IO, veniva conferito da tale subpreponente l'incarico di subagente della AN Ass.ni S.p.A., alla sig.ra
[...]
, con conferimento, da parte di detta compagnia assicurativa di un Codice Parte_1 di subagenzia n. S023 e iscrizione: E000134763 dal 26.03.2007; 2) accertare dichiarare che in forza di detto contratto di subagenzia, veniva previsto un trattamento provvisionale così determinato: a) per la RCA (settore 1, 2, 3, 4 autovetture, autobus e autocarri) il “55% della provvigione di agenzia”; b) per la categoria “Auto Rischi Diversi” (incendio, furto e garanzie speciali ed accessorie) il 60% della provvigione di Agenzia”; c) per i “Rami Elementari”
(polizze globali, infortuni, incendio, furto, responsabilità civili diversi, malattie, trasporti e cauzioni) il “60% della provvigione di Agenzia”; d) per il “Ramo Vita” (su tutti i contratti) il
“60% delle provvigioni di acquisto di Agenzia” e il “50% delle provvigioni di incasso di
Agenzia”; 3) accertare e dichiarare che il rapporto di subagenzia de quo si protraeva sino al
01.04.2011, data in cui la allora AN Ass.ni Spa, revocava definitivamente il mandato di agenzia nei confronti della LI IO & C. S.n.c.” (agenzia di riferimento
“BENEVENTO 7245) corrente in Benevento alla via Salvator Rosa n. 75 con conseguente cessazione, ad nutum, anche di detto rapporto di subagenzia, senza alcuna comunicazione formale e/o preavviso nei confronti della attrice;
4) accertare e dichiarare che sino alla durata del rapporto di subagenzia de quo, protrattosi sino al 01.04.2011, la preponente agenzia
LI IO & C S.n.c.” usufruiva di un pacchetto clienti procacciati, in via esclusiva, dalla subagente istante composto da svariate centinaia di clienti;
5) accertare e dichiarare che sino alla durata del rapporto di subagenzia de quo, protrattosi sino al 01.04.2011, vi erano in essere numerose polizze, intestate a clienti esclusivi della subagente istante per le quali erano già maturate da tempo le provvigioni spettanti alla subagente ovvero erano ancora da maturare nei mesi a venire, ma Parte_1 comunque di competenza e spettanza di detta subagente;
6) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione, in fatto, di detto rapporto di subagenzia, la allora AN Ass.ni
Spa per il tramite di un proprio designato neo-agente sig. , provvedeva a Parte_2 contattare tutti i clienti della istante rassicurando gli stessi sulla prosecuzione del rapporto assicurativo con il subentrato agente continuando, in fatto, nella gestione del Parte_2 pacchetto clienti proprio della istante subagente senza Parte_1 corrispondere alcuna provvigione, in favore dell'attrice, per le polizze già scadute, per quelle intermedie per i contratti non ancora scaduti, per quelle future, stipulate ex novo e/o rinnovate dalla clientela della attrice;
7) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione di detto contratto di subagenzia, imposta dalla AN Ass.ni Spa, detta compagnia assicurativa non corrispondeva alcun importo in favore dell'attrice, né a titolo di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. né per la cessazione del rapporto di subagenzia ex art.
1751 c.c. né tantomeno per le provvigioni maturate e maturande per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'attrice, conseguendo così un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. ai danni della sig.ra Parte_1
; 8) accertare e dichiarare che a causa della condotta tenuta dalla AN Ass.ni
[...]
Spa, la subagente istante: a) ha sofferto un ingiustificato quanto illegittimo detrimento e la predetta compagnia un consequenziale arricchimento senza giusta causa ex art., 2041 c.c. dovuta alla:- omessa corresponsione indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., pari
a circa 5 mesi;
- omessa pagamento indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
- provvigioni maturate e maturande, nell'anno 2011, per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'istante semestrali, intermedie ed annuali, maturate sia prima che successivamente alla risoluzione del rapporto di agenzia tra la
AN Ass.ni Spa e la LI IO & C S.n.c.”; - provvigioni maturate e maturande, negli anni a seguire al 2011, per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'istante; - provvigioni su polizze semestrali, intermedie ed annuali nuove perfezionatesi dopo il licenziamento del IG, grazie all'avviamento commerciale di competenza della istante e procacciata dalla stessa istante;
- costi di apertura e gestione dell'ufficio sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via
Aldo Moro n. 18;
- costi sostenuti per i corsi di aggiornamento;
- costi per il licenziamento di un addetto;
b) ha sofferto un ingiustificato quanto illegittimo pregiudizio dovuto alla:
- perdita clientela già acquisita e consegnata alla agenzia IG;
- perdita della clientela futura, per il deterioramento di immagine commerciale subito a causa della brutale estromissione dal mondo commerciale assicurativo;
- danni alla sua personale attività aziendale, attestati subito con il licenziamento repentino di un impiegato (sig. Pt_3
), per la improvvisa cessazione di ogni stipula di polizza assicurativa;
e così
[...] determinati in: - € 31.208,38 a titolo di indennità di cessazione del rapporto;
- € 5.574,80 a titolo di mancato preavviso;
- € 10.000,00 per i danni patiti a seguito del repentino ingiustificato risoluzione del contratto di subagenzia, calcolati in via equitativa, di cui si chiede la pronuncia espressamente, ovvero a qui differenti importi, sia maggiori sia minori, diversamente determinati nella misura che il Giudice riterrà di sua giustizia liquidare, ex art.
1226 c.c.; 10) accertare e dichiarare che i rapporti assicurativi, i rapporti di agenzia e gli assets facenti capo alla allora AN Ass.ni Spa, sono dapprima stati incorporati, a seguito di fusione, dalla e poi ceduti in favore della attuale Controparte_2 CP_1 titolare dei rapporti e degli assets per cui è causa;
11) condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della istante, del complessivo importo di € 41.208,38 ovvero a quel differente importo, vel maioris vel minoris, diversamente determinato nella misura che il Giudice riterrà di sua Giustizia liquidare;
12) maggiorare ogni somma di condanna di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
13) condannare la convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché della CTU nella misura di € 1.522,56 (già saldata) in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota che si deposita”.
L'attrice conveniva in giudizio la in quanto, nel corso del tempo, il ramo CP_1
d'azienda facente capo alla AN AZ Spa era stato incorporato dalla
[...] e, successivamente, ceduto da quest'ultima società alla compagnia di Controparte_3 assicurazioni convenuta.
La , benchè ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio, rimanendo CP_1 pertanto contumace.
Con provvedimento del 16.07.2015il giudice disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal uopo il dott. , conferendo lui l'incarico di Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti:
“Alla luce di quanto richiesto dall'attrice e sulla base della documentazione versata in atti e reperibile presso pubblici depositari, accerti il CTU, sotto un profilo squisitamente tecnico, le somme eventualmente spettanti all'attrice sulla base delle causali dedotte in atto di citazione, formulando alternative ipotesi di conteggio qualora il CTU si trovi dinanzi a questioni giuridiche la cui valutazione va demandata al giudice. Il CTU procederà a determinare le eventuali somme spettanti all'attrice esclusivamente sulla base della documentazione contrattuale versata in atti, astenendosi da ogni ipotesi di lucro cessante
(la cui valutazione è rimessa al giudice). Il CTU riferirà ogni altra circostanza o elemento utile al fine della risoluzione della controversia”.
Indi, depositata la documentazione, espletata prova per testi nonché consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il Tribunale di Benevento con sentenza n.274/2019, pubblicata in data 12.02.2019, rigettava la domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta sostenendo che il subagente di assicurazioni, quale la CP_1
qualificava se stessa, non intrattiene alcun rapporto con la Società principale, bensì Pt_1 esclusivamente con l'agente che provvede a conferire l'incarico di sub agenzia, tanto che detta figura professionale è definibile come “agente dell'agente“.
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità per “illegittima qualificazione giuridica della domanda istanziata dall'appellante”, per violazione di legge e per “illegittima sostituzione del Tribunale in favore della parte contumace”.
Assumeva l'appellante che, fin dall'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Benevento, aveva formulato domanda di risarcimento danni nei confronti di , CP_1 erroneamente interpretata dal Giudice di prime cure come azione del subagente per l'ottenimento dell'indennità di cessazione del rapporto.
In particolare secondo l'appellante i danni richiesti sarebbero riferibili all'ingiustificato arricchimento che aveva tratto il nuovo agente , e per esso, , che si Parte_2 CP_1 era appropriata, in via definitiva, dei clienti della subagenzia. A fondamento della propria pretesa deduceva che il CTU incaricato dal Giudice di prime cure aveva accertato e quantificato i danni patiti dalla in conseguenza dell'illegittima Pt_1 revoca del mandato di subangenzia, operato in maniera repentina e senza causale dall'odierna appellata.
Chiedeva pertanto: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza per materia del GOP dr. del Tribunale di Benevento e per l'effetto dichiarare Persona_2 nulla la sentenza n. 274-19 del predetto Tribunale, rimettendo allo stesso per la riassunzione
e prosecuzione del giudizio di primo grado;
2) accertare e dichiarare che la domanda di risarcimento danni promossa dalla appellante nei confronti dell'appellata in prime cure è fondata in fatto ed in diritto e totalmente provata
e dimostrata, nonché quantificata dalla CTU dell'ausiliario del Tribunale di Benevento dr.
; Persona_1
3) quindi accogliere l'appello interposto dalla signora avverso la Pt_1 Parte_1 sentenza n.274-19 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, riformare integralmente detta sentenza n.274-19 del Tribunale di Benevento, accogliendo e statuendo le richieste conclusionali già rassegnate nella comparsa conclusionale del primo grado dall'appellante.
4) condannare la appellata in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, in favore della signora del complessivo importo di € Parte_1
25.000,00 ovvero a quel differente importo, vel maioris vel minoris, diversamente determinato nella misura che la adita Corte di Appello riterrà liquidare;
5) maggiorare ogni somma di condanna di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che in via CP_1 preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo essa del tutto estranea al rapporto controverso, anche in ragione del fatto che l'operazione di cessione realizzata con aveva avuto ad oggetto una quota solo parziale e limitata dei CP_2 rapporti esistenti, non riguardando quindi quello con l'agenzia IG IO & C. S.n.c.
Nel merito, la appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto privo di ogni fondamento, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 28.10.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti nella misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla . Pt_1
L'appellante, solo con le conclusioni rassegnate con l'atto di appello, ha eccepito l'incompetenza per materia del Giudice ausiliario che ha adottato la sentenza gravata, omettendo l'indicazione in maniera chiara e specifica delle ragioni poste alla base della censura. In applicazione dei principi generali, non può ritenersi sufficiente la generica contestazione di incompetenza, essendo onerato l'appellante di indicare specificamente il
Giudice ritenuto altrimenti competente.
2. A questo punto, per questioni di priorità logica, è necessario soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla appellata avente ad oggetto la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, per essere essa estranea a tutti i rapporti intrattenuti dalla AN
AZ S.p.A. nei confronti della IG IO & c. nonché della sub-Agente
(odierna appellante) . Parte_1
Va, innanzitutto, precisato che la legittimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva, e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale vengono identificate le parti tra cui può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il sol fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Secondo l'insegnamento della S.C., però, da quanto detto deriva che “non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato”.
In questo senso, quindi, è evidente che l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa attiene non tanto alla legittimazione passiva – che quindi deve ritenersi sicuramente sussistente – quanto invece al merito, ovvero alla effettiva titolarità passiva del rapporto
Sotto questo specifico angolo prospettico, l'eccezione della non può CP_1 comunque trovare accoglimento. L'appellante, infatti, benché abbia da sempre affermato di aver intrattenuto il rapporto di sub- agenzia con la AN AZ S.p.A., ha convenuto in giudizio fin dal primo grado la essendo venuta a conoscenza dalle informazioni diramate dagli organi di CP_1 stampa dell'avvenuta cessione alla convenuta delle attività assicurative della AN
AZ. A sostegno della scelta processuale, ha depositato Parte_1 in atti il comunicato stampa diramato dalla datato 30 giugno 2014, Controparte_3 nel quale si afferma testualmente che “ informa che in data Controparte_3 odierna, in attuazione dell'accordo comunicato al mercato lo scorso 15 marzo 2014, è stata perfezionata la cessione ad di un ramo d'azienda assicurativo facente parte CP_1 della ex AN AZ. In tale ambito è stato dato immediato effetto al trasferimento dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, di cui fanno parte, tra l'altro, una rete di
725 agenzie e 470 dipendenti dedicati alla gestione di tali attività, a fronte del pagamento da parte di di un corrispettivo di 200 milioni di euro”. CP_1
Va, altresì, premesso che nel primo grado di giudizio, la benchè ritualmente CP_1 citata, non si è costituita rimanendo contumace, “a causa di un disguido postale” (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello). Costituitasi in grado di appello, la si è limitata ad eccepire di non essere legittimata a stare in giudizio, adducendo di CP_1 essere estranea ai rapporti controversi, senza però fornire alcun tipo di prova a sostegno delle proprie affermazioni.
Nel dettaglio, in presenza di una puntuale e dettagliata prospettazione delle circostanze di fatto da parte dell'attrice, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto provare documentalmente il fatto di non essere subentrata nel rapporto controverso in virtù della cessione del ramo di azienda intervenuta con la depositando in atti l'atto di CP_2 cessione o altra documentazione dalla quale poter evincere l'effettiva estraneità dal rapporto controverso.
In mancanza di prova, la mera difesa della non può ritenersi sufficiente a scardinare CP_1 la presunzione di successione nel rapporto di agenzia, a maggior ragione considerando il comunicato stampa allegato dalla . Pt_1
Il discorso relativo alla legittimazione passiva della verrà ripreso, sotto un CP_1 diverso profilo, dopo aver esaminato nel merito il primo motivo di appello proposto dalla
, dipendendo tale questione dalla effettiva portata della domanda proposta Pt_1 dall'appellante in primo grado.
3. Superate le questioni preliminari, è opportuno a questo punto soffermarsi sul primo sostanziale motivo di appello proposto dalla , con il quale è stata impugnata la Pt_1 sentenza di prime cure e, in particolare, l'interpretazione della domanda giudiziale operata dal primo giudice.
Secondo l'appellante, infatti, questi avrebbe erroneamente inteso la domanda della Pt_1 come una richiesta di pagamento delle indennità e delle provvigioni derivanti dall'espletamento dell'attività di sub-agenzia nei confronti della IG IO & C. da cui sarebbe derivato un diretto vantaggio a favore della allora AN AZ (acquisita dall'odierna appellata . Proprio a causa di questa errata interpretazione della CP_1 domanda, il Tribunale sarebbe addivenuto ad una pronuncia di rigetto stante la carenza di legittimazione passiva della in considerazione del fatto che il rapporto di sub- CP_1 agenzia avrebbe riguardato solo ed esclusivamente (sub-agente) Parte_1
e IG IO & C. (agenzia), rimanendo a tale rapporto totalmente estranea la compagnia assicurativa. L'unica legittimata al pagamento delle indennità e delle provvigioni sarebbe, quindi, l'agenzia e non anche la CP_1
Tuttavia, secondo l'appellante, la domanda proposta in primo grado sarebbe stata fraintesa dal primo giudice, dovendo questa essere interpretata come una domanda di accertamento
– con conseguente condanna - dei danni patiti dalla sub-agente in seguito all'improvviso recesso dal contratto di agenzia esercitato dalla Compagnia assicurativa nei confronti dell'agente IG IO & C., da cui sarebbe derivato quindi un pregiudizio alla sub- agente che non avrebbe ricevuto le indennità e le provvigioni spettanti, nonché dal recesso dal contratto di locazione dell'immobile utilizzato allo svolgimento dell'attività di sub-agenzia e dal licenziamento del lavoratore subordinato assunto per la medesima finalità.
Ricostruita in questo senso la vicenda, è necessario in primis soffermarsi sulla interpretazione della domanda giudiziale alla luce di quanto effettivamente dedotto dalla
. Pt_1
In generale, l'interpretazione della domanda costituisce un'attività di fondamentale importanza al fine di individuare correttamente gli elementi costitutivi della domanda
(petitum e causa petendi) nonché, di conseguenza, il thema decidendum della controversia.
Al di là delle espressioni letterali utilizzate dalle parti, la domanda giudiziale è frutto dell'attività interpretativa del Giudice il quale, in via ermeneutica, deve individuare quale sia il contenuto sostanziale della domanda stessa alla luce delle finalità concretamente perseguite dalla parte nel giudizio.
Nell'espletamento dell'attività interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano essere utilizzati i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile in materia di interpretazione del contratto, “poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa” (Cass. ord. n. 24480/2020.
Diversamente, invece, sostiene la S.C. “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459).
In sostanza, quindi, per interpretare correttamente la domanda giudiziale, è necessario tenere in considerazione i presupposti fattuali ricostruiti dal proponente, le precisazioni formulate nel corso del giudizio nonché il provvedimento effettivamente richiesto, con il limite fondamentale rappresentato dall'impossibilità di sostituire d'ufficio la domanda formalmente proposta con un'azione differente frutto dell'attività interpretativa.
Fatta questa premessa generale e considerati i fatti di causa, per le ragioni che di seguito si diranno deve considerarsi corretta l'interpretazione giuridica della domanda effettuata dal
Tribunale con la sentenza gravata.
Innanzitutto, nell'inquadrare la vicenda fattuale che costituisce il presupposto della domanda, ha esposto di aver intrattenuto un rapporto di subagenzia Parte_1 assicurativa dall'01.01.2007 con la agenzia LI IO & C. Snc”, la quale, a sua volta, era agente pro loco della AN AZ S.p.A.. Durante l'espletamento dell'attività, la
Compagnia assicurativa ha revocato il mandato conferito all'agente IG IO per conferirlo ad altro agente, precisamente a , facendo conseguenzialmente Parte_2 venir meno anche il rapporto di sub-agenzia nei confronti della , la quale si era vista Pt_1 privata della gestione delle numerose polizze che, nel corso degli anni, aveva procacciato e, allo stesso tempo, il nuovo agente , aveva provveduto ad appropriarsi dell'intero Parte_2 portafoglio clienti facente capo alla , causando alla stessa la perdita di provvigioni Pt_1 maturate e maturande, oltre danni di varia natura. Non si era vista riconosciuto, inoltre, il pagamento delle indennità maturate ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c.
Già dalla semplice lettura del dato fattuale, sembra emergere la volontà della di Pt_1 volersi dolere del pregiudizio economico subito in seguito alla revoca del mandato da parte della Compagnia assicurativa consistente soprattutto nel mancato pagamento delle indennità e delle provvigioni maturate nell'esecuzione dell'attività di procacciamento di affari.
Tale ricostruzione trova una chiara conferma nelle conclusioni rassegnate dalla sia Pt_1 con l'atto di citazione sia in sede di precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza.
Nel dettaglio, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante concludeva chiedendo di:
“6) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione, in fatto, di detto rapporto di subagenzia, la allora AN Ass.ni Spa per il tramite di un proprio designato neo-agente sig. , provvedeva a contattare tutti i clienti della istante rassicurando gli Parte_2 stessi sulla prosecuzione del rapporto assicurativo con il subentrato agente Parte_2 continuando, in fatto, nella gestione del pacchetto clienti proprio della istante subagente
senza corrispondere alcuna provvigione, in favore dell'attrice, per Parte_1 le polizze già scadute, per quelle intermedie per i contratti non ancora scaduti, per quelle future, stipulate ex novo e/o rinnovate dalla clientela della attrice;
7) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione di detto contratto di subagenzia, imposta dalla AN Ass.ni Spa, detta compagnia assicurativa non corrispondeva alcun importo in favore dell'attrice, né a titolo di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. né per la cessazione del rapporto di subagenzia ex art. 1751 c.c. né tantomeno per le provvigioni maturate e maturande per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'attrice, conseguendo così un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. ai danni della sig.ra ”. Parte_1
Nello stesso senso, depongono le conclusioni precisate nel verbale di udienza del 04 ottobre
2017, nel quale si legge testualmente: “è presente l'avv. Sergio Marchitto, il quale conclude affichè il Tribunale adito voglia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, determinando il quantum debeatur nella misura accertata dal CTU del dr.
, utilizzando le risultanze di calcolo fondate sui documenti prodotti e Persona_1 decidendo secondo equità per il periodo storico di subagenzia non documentato. Voglia il
Tribunale maggiorare ogni importo di condanna degli interessi e della rivalutazione. Voglia altresì il Tribunale adito condannare la contumace convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento dell'importo statuito ed accertato dal Tribunale, a qualsiasi titolo o natura dovuto, e comunque sia a titolo di mancato preavviso sia a titolo di pagamento mancato delle provvigioni maturate e da maturare, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare altresì al pagamento delle spese CP_1 sostenute per la CTU pari ad € 1.200,00 oltre IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con
i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
La lettura sistematica dei fatti rappresentati e delle conclusioni testualmente riportate conduce in maniera univoca ad interpretare la domanda come una richiesta di pagamento di una somma di danaro a titolo di mancato preavviso e mancata corresponsione delle indennità e delle provvigioni maturate dalla in seguito all'espletamento dell'attività di Pt_1 sub-agenzia.
Deve ritenersi corretta, quindi, la decisione gravata la quale, interpretata in questo stesso senso la domanda, ha concluso per il suo rigetto del merito ritenendo non legittimata la pagamento la compagnia assicurativa convenuta in giudizio, stante la sua estraneità al rapporto di sub-agenzia rappresentato dalla . Pt_1
Non può condurre ad un esito diverso la diversa strutturazione delle conclusioni operata in comparsa conclusionale e con l'atto di appello, nelle quali per la prima volta sono stati richiesti l'accertamento e la liquidazione delle somme pretese anche a titolo risarcitorio.
Dirimente in questo senso è il principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione sull'argomento, la quale ha affermato chiaramente che “Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte
d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica)” (Cass. civ. ord. 20351/2024; conf. sent. n. 5402/2019).
Per tutte queste ragioni, quindi, il primo motivo di appello è infondato.
4. Conseguentemente, rilevata la correttezza dell'interpretazione della domanda effettuata dal giudice di prime cure, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della rispetto alla domanda di CP_1 pagamento delle provvigioni proposta dalla . Pt_1
Il contratto di subagenzia, infatti, costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il presupposto. Da ciò consegue che in caso di invalidità o scioglimento del secondo deriva necessariamente l'invalidità o la risoluzione del primo, senza che sia necessaria una apposita manifestazione di volontà ad opera dell'agente. Il subagente, nell'espletamento del rapporto, risponde del proprio operato solo ed esclusivamente nei confronti dell'agente, non avendo alcun tipo di rapporto contrattuale diretto con la compagnia assicurativa preponente. Viceversa, da quanto detto discende la preclusione di qualsivoglia azione da parte del subagente nei confronti della compagnia assicurativa per una responsabilità di tipo contrattuale.
Quanto detto trova immediato riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è
l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 - 1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice
(artt. 1745 e 1903 cod. civ.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente - subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all'impresa assicuratrice” (Cass. civ. sent. 15645/2017; conf. sent. n.
15190/2004).
In definitiva, quindi, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1 integralmente rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si pongono quindi in capo all'appellante stante il rigetto integrale del gravame proposto. Si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
6. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 febbraio 2019, così provvede:
a) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 9.01.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3919/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 febbraio 2019 vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv.Sergio Marchitto (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via Salvator Rosa, n.4, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
legale in AN alla Piazza Tre Torri n.3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio
Padovini, Claudio De Feo e Paola Dorbolò, in virtù di procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13.02.2015 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine l'attrice esponeva che:
- aveva intrattenuto un rapporto di subagenzia assicurativa dall'01.01.2007 con la preponente agenzia LI IO & C. Snc”, la quale, a sua volta, era agente pro loco della AN AZ S.p.A.;
- la AN AZ S.p.A. aveva revocato il mandato conferito all'agente IG
IO per conferirlo ad altro agente;
Parte_2
- per effetto della revoca la si era vista privata della gestione delle numerose polizze Pt_1 che, nel corso degli anni, aveva procacciato e, allo stesso tempo, il nuovo agente , Parte_2 aveva provveduto ad appropriarsi dell'intero portafoglio clienti facente capo ad essa attrice, causando alla stessa la perdita di provvigioni maturate e maturande, oltre danni di varia natura;
- inoltre non le era riconosciuto il pagamento delle indennità maturate ai sensi degli artt.
1750 e 1751 c.c..
Tanto premesso chiedeva: “1) accertare e dichiarare che con contratto del 01.01.2007 intercorso tra la sig.ra e la subpreponente agenzia LI IO Parte_1
& C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., sig. IG IO, veniva conferito da tale subpreponente l'incarico di subagente della AN Ass.ni S.p.A., alla sig.ra
[...]
, con conferimento, da parte di detta compagnia assicurativa di un Codice Parte_1 di subagenzia n. S023 e iscrizione: E000134763 dal 26.03.2007; 2) accertare dichiarare che in forza di detto contratto di subagenzia, veniva previsto un trattamento provvisionale così determinato: a) per la RCA (settore 1, 2, 3, 4 autovetture, autobus e autocarri) il “55% della provvigione di agenzia”; b) per la categoria “Auto Rischi Diversi” (incendio, furto e garanzie speciali ed accessorie) il 60% della provvigione di Agenzia”; c) per i “Rami Elementari”
(polizze globali, infortuni, incendio, furto, responsabilità civili diversi, malattie, trasporti e cauzioni) il “60% della provvigione di Agenzia”; d) per il “Ramo Vita” (su tutti i contratti) il
“60% delle provvigioni di acquisto di Agenzia” e il “50% delle provvigioni di incasso di
Agenzia”; 3) accertare e dichiarare che il rapporto di subagenzia de quo si protraeva sino al
01.04.2011, data in cui la allora AN Ass.ni Spa, revocava definitivamente il mandato di agenzia nei confronti della LI IO & C. S.n.c.” (agenzia di riferimento
“BENEVENTO 7245) corrente in Benevento alla via Salvator Rosa n. 75 con conseguente cessazione, ad nutum, anche di detto rapporto di subagenzia, senza alcuna comunicazione formale e/o preavviso nei confronti della attrice;
4) accertare e dichiarare che sino alla durata del rapporto di subagenzia de quo, protrattosi sino al 01.04.2011, la preponente agenzia
LI IO & C S.n.c.” usufruiva di un pacchetto clienti procacciati, in via esclusiva, dalla subagente istante composto da svariate centinaia di clienti;
5) accertare e dichiarare che sino alla durata del rapporto di subagenzia de quo, protrattosi sino al 01.04.2011, vi erano in essere numerose polizze, intestate a clienti esclusivi della subagente istante per le quali erano già maturate da tempo le provvigioni spettanti alla subagente ovvero erano ancora da maturare nei mesi a venire, ma Parte_1 comunque di competenza e spettanza di detta subagente;
6) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione, in fatto, di detto rapporto di subagenzia, la allora AN Ass.ni
Spa per il tramite di un proprio designato neo-agente sig. , provvedeva a Parte_2 contattare tutti i clienti della istante rassicurando gli stessi sulla prosecuzione del rapporto assicurativo con il subentrato agente continuando, in fatto, nella gestione del Parte_2 pacchetto clienti proprio della istante subagente senza Parte_1 corrispondere alcuna provvigione, in favore dell'attrice, per le polizze già scadute, per quelle intermedie per i contratti non ancora scaduti, per quelle future, stipulate ex novo e/o rinnovate dalla clientela della attrice;
7) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione di detto contratto di subagenzia, imposta dalla AN Ass.ni Spa, detta compagnia assicurativa non corrispondeva alcun importo in favore dell'attrice, né a titolo di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. né per la cessazione del rapporto di subagenzia ex art.
1751 c.c. né tantomeno per le provvigioni maturate e maturande per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'attrice, conseguendo così un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. ai danni della sig.ra Parte_1
; 8) accertare e dichiarare che a causa della condotta tenuta dalla AN Ass.ni
[...]
Spa, la subagente istante: a) ha sofferto un ingiustificato quanto illegittimo detrimento e la predetta compagnia un consequenziale arricchimento senza giusta causa ex art., 2041 c.c. dovuta alla:- omessa corresponsione indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., pari
a circa 5 mesi;
- omessa pagamento indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
- provvigioni maturate e maturande, nell'anno 2011, per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'istante semestrali, intermedie ed annuali, maturate sia prima che successivamente alla risoluzione del rapporto di agenzia tra la
AN Ass.ni Spa e la LI IO & C S.n.c.”; - provvigioni maturate e maturande, negli anni a seguire al 2011, per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'istante; - provvigioni su polizze semestrali, intermedie ed annuali nuove perfezionatesi dopo il licenziamento del IG, grazie all'avviamento commerciale di competenza della istante e procacciata dalla stessa istante;
- costi di apertura e gestione dell'ufficio sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via
Aldo Moro n. 18;
- costi sostenuti per i corsi di aggiornamento;
- costi per il licenziamento di un addetto;
b) ha sofferto un ingiustificato quanto illegittimo pregiudizio dovuto alla:
- perdita clientela già acquisita e consegnata alla agenzia IG;
- perdita della clientela futura, per il deterioramento di immagine commerciale subito a causa della brutale estromissione dal mondo commerciale assicurativo;
- danni alla sua personale attività aziendale, attestati subito con il licenziamento repentino di un impiegato (sig. Pt_3
), per la improvvisa cessazione di ogni stipula di polizza assicurativa;
e così
[...] determinati in: - € 31.208,38 a titolo di indennità di cessazione del rapporto;
- € 5.574,80 a titolo di mancato preavviso;
- € 10.000,00 per i danni patiti a seguito del repentino ingiustificato risoluzione del contratto di subagenzia, calcolati in via equitativa, di cui si chiede la pronuncia espressamente, ovvero a qui differenti importi, sia maggiori sia minori, diversamente determinati nella misura che il Giudice riterrà di sua giustizia liquidare, ex art.
1226 c.c.; 10) accertare e dichiarare che i rapporti assicurativi, i rapporti di agenzia e gli assets facenti capo alla allora AN Ass.ni Spa, sono dapprima stati incorporati, a seguito di fusione, dalla e poi ceduti in favore della attuale Controparte_2 CP_1 titolare dei rapporti e degli assets per cui è causa;
11) condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della istante, del complessivo importo di € 41.208,38 ovvero a quel differente importo, vel maioris vel minoris, diversamente determinato nella misura che il Giudice riterrà di sua Giustizia liquidare;
12) maggiorare ogni somma di condanna di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
13) condannare la convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché della CTU nella misura di € 1.522,56 (già saldata) in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota che si deposita”.
L'attrice conveniva in giudizio la in quanto, nel corso del tempo, il ramo CP_1
d'azienda facente capo alla AN AZ Spa era stato incorporato dalla
[...] e, successivamente, ceduto da quest'ultima società alla compagnia di Controparte_3 assicurazioni convenuta.
La , benchè ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio, rimanendo CP_1 pertanto contumace.
Con provvedimento del 16.07.2015il giudice disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal uopo il dott. , conferendo lui l'incarico di Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti:
“Alla luce di quanto richiesto dall'attrice e sulla base della documentazione versata in atti e reperibile presso pubblici depositari, accerti il CTU, sotto un profilo squisitamente tecnico, le somme eventualmente spettanti all'attrice sulla base delle causali dedotte in atto di citazione, formulando alternative ipotesi di conteggio qualora il CTU si trovi dinanzi a questioni giuridiche la cui valutazione va demandata al giudice. Il CTU procederà a determinare le eventuali somme spettanti all'attrice esclusivamente sulla base della documentazione contrattuale versata in atti, astenendosi da ogni ipotesi di lucro cessante
(la cui valutazione è rimessa al giudice). Il CTU riferirà ogni altra circostanza o elemento utile al fine della risoluzione della controversia”.
Indi, depositata la documentazione, espletata prova per testi nonché consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il Tribunale di Benevento con sentenza n.274/2019, pubblicata in data 12.02.2019, rigettava la domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta sostenendo che il subagente di assicurazioni, quale la CP_1
qualificava se stessa, non intrattiene alcun rapporto con la Società principale, bensì Pt_1 esclusivamente con l'agente che provvede a conferire l'incarico di sub agenzia, tanto che detta figura professionale è definibile come “agente dell'agente“.
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità per “illegittima qualificazione giuridica della domanda istanziata dall'appellante”, per violazione di legge e per “illegittima sostituzione del Tribunale in favore della parte contumace”.
Assumeva l'appellante che, fin dall'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Benevento, aveva formulato domanda di risarcimento danni nei confronti di , CP_1 erroneamente interpretata dal Giudice di prime cure come azione del subagente per l'ottenimento dell'indennità di cessazione del rapporto.
In particolare secondo l'appellante i danni richiesti sarebbero riferibili all'ingiustificato arricchimento che aveva tratto il nuovo agente , e per esso, , che si Parte_2 CP_1 era appropriata, in via definitiva, dei clienti della subagenzia. A fondamento della propria pretesa deduceva che il CTU incaricato dal Giudice di prime cure aveva accertato e quantificato i danni patiti dalla in conseguenza dell'illegittima Pt_1 revoca del mandato di subangenzia, operato in maniera repentina e senza causale dall'odierna appellata.
Chiedeva pertanto: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza per materia del GOP dr. del Tribunale di Benevento e per l'effetto dichiarare Persona_2 nulla la sentenza n. 274-19 del predetto Tribunale, rimettendo allo stesso per la riassunzione
e prosecuzione del giudizio di primo grado;
2) accertare e dichiarare che la domanda di risarcimento danni promossa dalla appellante nei confronti dell'appellata in prime cure è fondata in fatto ed in diritto e totalmente provata
e dimostrata, nonché quantificata dalla CTU dell'ausiliario del Tribunale di Benevento dr.
; Persona_1
3) quindi accogliere l'appello interposto dalla signora avverso la Pt_1 Parte_1 sentenza n.274-19 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, riformare integralmente detta sentenza n.274-19 del Tribunale di Benevento, accogliendo e statuendo le richieste conclusionali già rassegnate nella comparsa conclusionale del primo grado dall'appellante.
4) condannare la appellata in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, in favore della signora del complessivo importo di € Parte_1
25.000,00 ovvero a quel differente importo, vel maioris vel minoris, diversamente determinato nella misura che la adita Corte di Appello riterrà liquidare;
5) maggiorare ogni somma di condanna di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che in via CP_1 preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo essa del tutto estranea al rapporto controverso, anche in ragione del fatto che l'operazione di cessione realizzata con aveva avuto ad oggetto una quota solo parziale e limitata dei CP_2 rapporti esistenti, non riguardando quindi quello con l'agenzia IG IO & C. S.n.c.
Nel merito, la appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto privo di ogni fondamento, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 28.10.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti nella misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla . Pt_1
L'appellante, solo con le conclusioni rassegnate con l'atto di appello, ha eccepito l'incompetenza per materia del Giudice ausiliario che ha adottato la sentenza gravata, omettendo l'indicazione in maniera chiara e specifica delle ragioni poste alla base della censura. In applicazione dei principi generali, non può ritenersi sufficiente la generica contestazione di incompetenza, essendo onerato l'appellante di indicare specificamente il
Giudice ritenuto altrimenti competente.
2. A questo punto, per questioni di priorità logica, è necessario soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla appellata avente ad oggetto la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, per essere essa estranea a tutti i rapporti intrattenuti dalla AN
AZ S.p.A. nei confronti della IG IO & c. nonché della sub-Agente
(odierna appellante) . Parte_1
Va, innanzitutto, precisato che la legittimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva, e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale vengono identificate le parti tra cui può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il sol fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Secondo l'insegnamento della S.C., però, da quanto detto deriva che “non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato”.
In questo senso, quindi, è evidente che l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa attiene non tanto alla legittimazione passiva – che quindi deve ritenersi sicuramente sussistente – quanto invece al merito, ovvero alla effettiva titolarità passiva del rapporto
Sotto questo specifico angolo prospettico, l'eccezione della non può CP_1 comunque trovare accoglimento. L'appellante, infatti, benché abbia da sempre affermato di aver intrattenuto il rapporto di sub- agenzia con la AN AZ S.p.A., ha convenuto in giudizio fin dal primo grado la essendo venuta a conoscenza dalle informazioni diramate dagli organi di CP_1 stampa dell'avvenuta cessione alla convenuta delle attività assicurative della AN
AZ. A sostegno della scelta processuale, ha depositato Parte_1 in atti il comunicato stampa diramato dalla datato 30 giugno 2014, Controparte_3 nel quale si afferma testualmente che “ informa che in data Controparte_3 odierna, in attuazione dell'accordo comunicato al mercato lo scorso 15 marzo 2014, è stata perfezionata la cessione ad di un ramo d'azienda assicurativo facente parte CP_1 della ex AN AZ. In tale ambito è stato dato immediato effetto al trasferimento dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, di cui fanno parte, tra l'altro, una rete di
725 agenzie e 470 dipendenti dedicati alla gestione di tali attività, a fronte del pagamento da parte di di un corrispettivo di 200 milioni di euro”. CP_1
Va, altresì, premesso che nel primo grado di giudizio, la benchè ritualmente CP_1 citata, non si è costituita rimanendo contumace, “a causa di un disguido postale” (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello). Costituitasi in grado di appello, la si è limitata ad eccepire di non essere legittimata a stare in giudizio, adducendo di CP_1 essere estranea ai rapporti controversi, senza però fornire alcun tipo di prova a sostegno delle proprie affermazioni.
Nel dettaglio, in presenza di una puntuale e dettagliata prospettazione delle circostanze di fatto da parte dell'attrice, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto provare documentalmente il fatto di non essere subentrata nel rapporto controverso in virtù della cessione del ramo di azienda intervenuta con la depositando in atti l'atto di CP_2 cessione o altra documentazione dalla quale poter evincere l'effettiva estraneità dal rapporto controverso.
In mancanza di prova, la mera difesa della non può ritenersi sufficiente a scardinare CP_1 la presunzione di successione nel rapporto di agenzia, a maggior ragione considerando il comunicato stampa allegato dalla . Pt_1
Il discorso relativo alla legittimazione passiva della verrà ripreso, sotto un CP_1 diverso profilo, dopo aver esaminato nel merito il primo motivo di appello proposto dalla
, dipendendo tale questione dalla effettiva portata della domanda proposta Pt_1 dall'appellante in primo grado.
3. Superate le questioni preliminari, è opportuno a questo punto soffermarsi sul primo sostanziale motivo di appello proposto dalla , con il quale è stata impugnata la Pt_1 sentenza di prime cure e, in particolare, l'interpretazione della domanda giudiziale operata dal primo giudice.
Secondo l'appellante, infatti, questi avrebbe erroneamente inteso la domanda della Pt_1 come una richiesta di pagamento delle indennità e delle provvigioni derivanti dall'espletamento dell'attività di sub-agenzia nei confronti della IG IO & C. da cui sarebbe derivato un diretto vantaggio a favore della allora AN AZ (acquisita dall'odierna appellata . Proprio a causa di questa errata interpretazione della CP_1 domanda, il Tribunale sarebbe addivenuto ad una pronuncia di rigetto stante la carenza di legittimazione passiva della in considerazione del fatto che il rapporto di sub- CP_1 agenzia avrebbe riguardato solo ed esclusivamente (sub-agente) Parte_1
e IG IO & C. (agenzia), rimanendo a tale rapporto totalmente estranea la compagnia assicurativa. L'unica legittimata al pagamento delle indennità e delle provvigioni sarebbe, quindi, l'agenzia e non anche la CP_1
Tuttavia, secondo l'appellante, la domanda proposta in primo grado sarebbe stata fraintesa dal primo giudice, dovendo questa essere interpretata come una domanda di accertamento
– con conseguente condanna - dei danni patiti dalla sub-agente in seguito all'improvviso recesso dal contratto di agenzia esercitato dalla Compagnia assicurativa nei confronti dell'agente IG IO & C., da cui sarebbe derivato quindi un pregiudizio alla sub- agente che non avrebbe ricevuto le indennità e le provvigioni spettanti, nonché dal recesso dal contratto di locazione dell'immobile utilizzato allo svolgimento dell'attività di sub-agenzia e dal licenziamento del lavoratore subordinato assunto per la medesima finalità.
Ricostruita in questo senso la vicenda, è necessario in primis soffermarsi sulla interpretazione della domanda giudiziale alla luce di quanto effettivamente dedotto dalla
. Pt_1
In generale, l'interpretazione della domanda costituisce un'attività di fondamentale importanza al fine di individuare correttamente gli elementi costitutivi della domanda
(petitum e causa petendi) nonché, di conseguenza, il thema decidendum della controversia.
Al di là delle espressioni letterali utilizzate dalle parti, la domanda giudiziale è frutto dell'attività interpretativa del Giudice il quale, in via ermeneutica, deve individuare quale sia il contenuto sostanziale della domanda stessa alla luce delle finalità concretamente perseguite dalla parte nel giudizio.
Nell'espletamento dell'attività interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano essere utilizzati i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile in materia di interpretazione del contratto, “poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa” (Cass. ord. n. 24480/2020.
Diversamente, invece, sostiene la S.C. “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459).
In sostanza, quindi, per interpretare correttamente la domanda giudiziale, è necessario tenere in considerazione i presupposti fattuali ricostruiti dal proponente, le precisazioni formulate nel corso del giudizio nonché il provvedimento effettivamente richiesto, con il limite fondamentale rappresentato dall'impossibilità di sostituire d'ufficio la domanda formalmente proposta con un'azione differente frutto dell'attività interpretativa.
Fatta questa premessa generale e considerati i fatti di causa, per le ragioni che di seguito si diranno deve considerarsi corretta l'interpretazione giuridica della domanda effettuata dal
Tribunale con la sentenza gravata.
Innanzitutto, nell'inquadrare la vicenda fattuale che costituisce il presupposto della domanda, ha esposto di aver intrattenuto un rapporto di subagenzia Parte_1 assicurativa dall'01.01.2007 con la agenzia LI IO & C. Snc”, la quale, a sua volta, era agente pro loco della AN AZ S.p.A.. Durante l'espletamento dell'attività, la
Compagnia assicurativa ha revocato il mandato conferito all'agente IG IO per conferirlo ad altro agente, precisamente a , facendo conseguenzialmente Parte_2 venir meno anche il rapporto di sub-agenzia nei confronti della , la quale si era vista Pt_1 privata della gestione delle numerose polizze che, nel corso degli anni, aveva procacciato e, allo stesso tempo, il nuovo agente , aveva provveduto ad appropriarsi dell'intero Parte_2 portafoglio clienti facente capo alla , causando alla stessa la perdita di provvigioni Pt_1 maturate e maturande, oltre danni di varia natura. Non si era vista riconosciuto, inoltre, il pagamento delle indennità maturate ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c.
Già dalla semplice lettura del dato fattuale, sembra emergere la volontà della di Pt_1 volersi dolere del pregiudizio economico subito in seguito alla revoca del mandato da parte della Compagnia assicurativa consistente soprattutto nel mancato pagamento delle indennità e delle provvigioni maturate nell'esecuzione dell'attività di procacciamento di affari.
Tale ricostruzione trova una chiara conferma nelle conclusioni rassegnate dalla sia Pt_1 con l'atto di citazione sia in sede di precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza.
Nel dettaglio, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante concludeva chiedendo di:
“6) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione, in fatto, di detto rapporto di subagenzia, la allora AN Ass.ni Spa per il tramite di un proprio designato neo-agente sig. , provvedeva a contattare tutti i clienti della istante rassicurando gli Parte_2 stessi sulla prosecuzione del rapporto assicurativo con il subentrato agente Parte_2 continuando, in fatto, nella gestione del pacchetto clienti proprio della istante subagente
senza corrispondere alcuna provvigione, in favore dell'attrice, per Parte_1 le polizze già scadute, per quelle intermedie per i contratti non ancora scaduti, per quelle future, stipulate ex novo e/o rinnovate dalla clientela della attrice;
7) accertare e dichiarare che a seguito della cessazione di detto contratto di subagenzia, imposta dalla AN Ass.ni Spa, detta compagnia assicurativa non corrispondeva alcun importo in favore dell'attrice, né a titolo di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. né per la cessazione del rapporto di subagenzia ex art. 1751 c.c. né tantomeno per le provvigioni maturate e maturande per le polizze scadute, a scadere, e future contratte con il portafoglio clienti dell'attrice, conseguendo così un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. ai danni della sig.ra ”. Parte_1
Nello stesso senso, depongono le conclusioni precisate nel verbale di udienza del 04 ottobre
2017, nel quale si legge testualmente: “è presente l'avv. Sergio Marchitto, il quale conclude affichè il Tribunale adito voglia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, determinando il quantum debeatur nella misura accertata dal CTU del dr.
, utilizzando le risultanze di calcolo fondate sui documenti prodotti e Persona_1 decidendo secondo equità per il periodo storico di subagenzia non documentato. Voglia il
Tribunale maggiorare ogni importo di condanna degli interessi e della rivalutazione. Voglia altresì il Tribunale adito condannare la contumace convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento dell'importo statuito ed accertato dal Tribunale, a qualsiasi titolo o natura dovuto, e comunque sia a titolo di mancato preavviso sia a titolo di pagamento mancato delle provvigioni maturate e da maturare, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare altresì al pagamento delle spese CP_1 sostenute per la CTU pari ad € 1.200,00 oltre IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con
i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
La lettura sistematica dei fatti rappresentati e delle conclusioni testualmente riportate conduce in maniera univoca ad interpretare la domanda come una richiesta di pagamento di una somma di danaro a titolo di mancato preavviso e mancata corresponsione delle indennità e delle provvigioni maturate dalla in seguito all'espletamento dell'attività di Pt_1 sub-agenzia.
Deve ritenersi corretta, quindi, la decisione gravata la quale, interpretata in questo stesso senso la domanda, ha concluso per il suo rigetto del merito ritenendo non legittimata la pagamento la compagnia assicurativa convenuta in giudizio, stante la sua estraneità al rapporto di sub-agenzia rappresentato dalla . Pt_1
Non può condurre ad un esito diverso la diversa strutturazione delle conclusioni operata in comparsa conclusionale e con l'atto di appello, nelle quali per la prima volta sono stati richiesti l'accertamento e la liquidazione delle somme pretese anche a titolo risarcitorio.
Dirimente in questo senso è il principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione sull'argomento, la quale ha affermato chiaramente che “Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte
d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica)” (Cass. civ. ord. 20351/2024; conf. sent. n. 5402/2019).
Per tutte queste ragioni, quindi, il primo motivo di appello è infondato.
4. Conseguentemente, rilevata la correttezza dell'interpretazione della domanda effettuata dal giudice di prime cure, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della rispetto alla domanda di CP_1 pagamento delle provvigioni proposta dalla . Pt_1
Il contratto di subagenzia, infatti, costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il presupposto. Da ciò consegue che in caso di invalidità o scioglimento del secondo deriva necessariamente l'invalidità o la risoluzione del primo, senza che sia necessaria una apposita manifestazione di volontà ad opera dell'agente. Il subagente, nell'espletamento del rapporto, risponde del proprio operato solo ed esclusivamente nei confronti dell'agente, non avendo alcun tipo di rapporto contrattuale diretto con la compagnia assicurativa preponente. Viceversa, da quanto detto discende la preclusione di qualsivoglia azione da parte del subagente nei confronti della compagnia assicurativa per una responsabilità di tipo contrattuale.
Quanto detto trova immediato riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è
l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 - 1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice
(artt. 1745 e 1903 cod. civ.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente - subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all'impresa assicuratrice” (Cass. civ. sent. 15645/2017; conf. sent. n.
15190/2004).
In definitiva, quindi, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1 integralmente rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si pongono quindi in capo all'appellante stante il rigetto integrale del gravame proposto. Si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
6. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 febbraio 2019, così provvede:
a) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 9.01.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio