Articolo 6 della Legge 29 gennaio 1992, n. 58
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 febbraio 1992
Art. 6. Norme transitorie e finali 1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, gia' spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.
2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarita' dei rapporti giuridici e nella proprieta' dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, e' assicurata la facolta' di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.
4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Societa' le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'articolo 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da societa' direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonche' le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente