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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te nella via Parte_1
Alessandria n.163, quale legale rappresentante pro tempore della Coop.
IC Az. , con sede in Vittoria nella via Alessandria Parte_2
n.163 – p.IVA n. elettivamente domiciliato nello studio P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Russotto (C.F. ), che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende giusta procura ingiusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 sig. ( , rappresentata e difesa dagli Avv. CP_2 C.F._2
AN MA ( e TO UT C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
Appellata
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la condanna della Parte_1 al pagamento della differenza dovuta di € 41.278,79, per le CP_1 forniture di prodotti orticoli eseguite in suo favore nei mesi di novembre e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dicembre 2021, oltre interessi moratori dal 30 novembre 2021 e dal 13 dicembre 2021, per i rispettivi mesi sino al soddisfo.
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, sul presupposto che la ricorrente non aveva mai “venduto” alla la propria merce, pattuendone il prezzo, ma aveva consegnato la CP_1 merce a quest'ultima (titolare di un punto vendita all'ingrosso all'interno del
Centro Agroalimentare di Verona) in “conto vendita”, pagandola in conformità agli accordi intercorsi tra le parti.
Istruita la causa, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 24251/2024 del 11/12/2024 RG n. 383/2022, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/3/25, proponeva appello n.q., assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza per:
a) Violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc ed errata applicazione dell'art. 115 cpc, motivazione apparente non pertinente al caso in esame;
b) violazione art. 1474 cod. civ., per avere qualificato, il primo giudice, il rapporto intercorrente tra le parti come fornitura “in conto vendita”;
c) falsa applicazione art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 2697 cod. civ., per non avere fornito, l'odierna appellata, prova del rapporto di fornitura in conto vendita.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Giova, preliminarmente, osservare che il primo giudice, con esaustiva motivazione, ha ritenuto che:” da tutta la documentazione versata in atti può ritenersi che, nel tempo, tra le parti sia sempre intercorso un rapporto di fornitura “in conto vendita”, avuto riguardo a tutte le fatture emesse dalla parte resistente (sia per quanto concerne il rapporto antecedente a quello di cui alle fatture oggetto di contestazione, che per queste ultime), riportanti in calce la dicitura “Documento di scarico merce ricevuta in conto vendita”.
Evidentemente il Tribunale ha tenuto in considerazione tutta la documentazione versata in atti da entrambe le parti.
La Cassazione ha, costantemente, ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto
o del titolo dal quale deriva il suo diritto “(Cass.19039/2019, 10584/2019).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere dell'odierno appellante fornire la prova del contratto, sia pure verbale, intercorso con la Controparte_1
Nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, la documentazione versata in atti dallo stesso nulla prova in merito alla natura del contratto intercorso tra le parti e al prezzo pattuito.
E invero, l'odierno appellante ha prodotto alcuni documenti di trasporto dai quali non risulta il prezzo stabilito, ma esclusivamente il peso dei prodotti trasportati.
L'appellante, inoltre, non ha prodotto i mercuriali relativi al mercato di Verona, al fine di potere, eventualmente, verificare i prezzi asseritamente applicati alla merce venduta.
Detta mancata o erronea produzione (risultano, infatti, prodotti i mercuriali del mercato di Vittoria) non poteva certamente essere corretta dal Tribunale, in quanto costituente oggetto di un onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
L'odierna appellata ha invece sempre sostenuto che il rapporto intercorrente con il era quello di fornitura in conto vendita, circostanza dalla stessa Pt_1 debitamente provata.
Infatti, la ha prodotto i documenti di scarico merce ricevuta in CP_1 conto vendita relativi all'intero rapporto intercorso con il;
dai detti Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
documenti risulta che l'appellata, una volta ricevuta la merce, comunicava all'appellante i termini nei quali ne era avvenuta la vendita, indicando, detratto il compenso dovuto a essa venditrice, per conto, la somma dovuta all'appellante, comunicazione cui quest'ultima faceva seguire la propria fattura con l'indicazione dell'importo della merce venduta, in relazione al quale versava regolarmente il prezzo ivi indicato e riscosso. CP_1
La suddetta documentazione è stata versata in atti dalla in uno alla CP_1 propria comparsa di costituzione, e mai contestata dall'appellante e, certamente, conosciuta da quest'ultima, attesa la corrispondenza tra le cifre indicate nella stessa come dovute al per la vendita e le fatture emesse da Pt_1 quest'ultimo di volta in volta.
La fattispecie contrattuale che emerge dalla documentazione in atti è dunque quella della fornitura in conto vendita o del contratto di commissione.
Nei mercati all'ingrosso del settore ortofrutticolo è, infatti, diffuso ( e, pertanto, costituisce un fatto notorio) il contratto di commissione (la cui nozione è contenuta nell'articolo 1731 del Codice civile), in base al quale il grossista è incaricato di vendere prodotti agricoli in nome proprio, ma per conto di un produttore, in cambio di una provvigione.
Pertanto, nessuna prova è stata fornita dall'odierno appellante in ordine all'esistenza di un contratto di compravendita con la è stata, CP_1 invece, provata da quest'ultima la configurabilità, tra le parti in causa, di un contratto di commissione o in conto vendita, con il quale la vendeva CP_1
i prodotti ortofrutticoli per conto dell'appellante, in cambio di una provvigione.
Ciò è confermato non solo dalla documentazione prodotta dall'appellata, ma anche dai documenti di trasporto prodotti dal , evidentemente relativi alla Pt_1 merce inviata alla in conto vendita, in quanto indicanti CP_1 esclusivamente il peso della detta merce e non il relativo prezzo, che veniva invece stabilito, di volta in volta, con le modalità di cui sopra, e, soprattutto dalle fatture prodotte dall'appellante, nelle quali si fa esplicito riferimento ai documenti di scarico merce in conto vendita.
2) Corretta, pertanto, appare l'ordinanza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.41.278,79,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttori) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
n.q., avverso, l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 24251/2024 del
11/12/2024, RG n. 383/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te nella via Parte_1
Alessandria n.163, quale legale rappresentante pro tempore della Coop.
IC Az. , con sede in Vittoria nella via Alessandria Parte_2
n.163 – p.IVA n. elettivamente domiciliato nello studio P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Russotto (C.F. ), che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende giusta procura ingiusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 sig. ( , rappresentata e difesa dagli Avv. CP_2 C.F._2
AN MA ( e TO UT C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
Appellata
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la condanna della Parte_1 al pagamento della differenza dovuta di € 41.278,79, per le CP_1 forniture di prodotti orticoli eseguite in suo favore nei mesi di novembre e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dicembre 2021, oltre interessi moratori dal 30 novembre 2021 e dal 13 dicembre 2021, per i rispettivi mesi sino al soddisfo.
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, sul presupposto che la ricorrente non aveva mai “venduto” alla la propria merce, pattuendone il prezzo, ma aveva consegnato la CP_1 merce a quest'ultima (titolare di un punto vendita all'ingrosso all'interno del
Centro Agroalimentare di Verona) in “conto vendita”, pagandola in conformità agli accordi intercorsi tra le parti.
Istruita la causa, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 24251/2024 del 11/12/2024 RG n. 383/2022, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/3/25, proponeva appello n.q., assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza per:
a) Violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc ed errata applicazione dell'art. 115 cpc, motivazione apparente non pertinente al caso in esame;
b) violazione art. 1474 cod. civ., per avere qualificato, il primo giudice, il rapporto intercorrente tra le parti come fornitura “in conto vendita”;
c) falsa applicazione art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 2697 cod. civ., per non avere fornito, l'odierna appellata, prova del rapporto di fornitura in conto vendita.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Giova, preliminarmente, osservare che il primo giudice, con esaustiva motivazione, ha ritenuto che:” da tutta la documentazione versata in atti può ritenersi che, nel tempo, tra le parti sia sempre intercorso un rapporto di fornitura “in conto vendita”, avuto riguardo a tutte le fatture emesse dalla parte resistente (sia per quanto concerne il rapporto antecedente a quello di cui alle fatture oggetto di contestazione, che per queste ultime), riportanti in calce la dicitura “Documento di scarico merce ricevuta in conto vendita”.
Evidentemente il Tribunale ha tenuto in considerazione tutta la documentazione versata in atti da entrambe le parti.
La Cassazione ha, costantemente, ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto
o del titolo dal quale deriva il suo diritto “(Cass.19039/2019, 10584/2019).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere dell'odierno appellante fornire la prova del contratto, sia pure verbale, intercorso con la Controparte_1
Nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, la documentazione versata in atti dallo stesso nulla prova in merito alla natura del contratto intercorso tra le parti e al prezzo pattuito.
E invero, l'odierno appellante ha prodotto alcuni documenti di trasporto dai quali non risulta il prezzo stabilito, ma esclusivamente il peso dei prodotti trasportati.
L'appellante, inoltre, non ha prodotto i mercuriali relativi al mercato di Verona, al fine di potere, eventualmente, verificare i prezzi asseritamente applicati alla merce venduta.
Detta mancata o erronea produzione (risultano, infatti, prodotti i mercuriali del mercato di Vittoria) non poteva certamente essere corretta dal Tribunale, in quanto costituente oggetto di un onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
L'odierna appellata ha invece sempre sostenuto che il rapporto intercorrente con il era quello di fornitura in conto vendita, circostanza dalla stessa Pt_1 debitamente provata.
Infatti, la ha prodotto i documenti di scarico merce ricevuta in CP_1 conto vendita relativi all'intero rapporto intercorso con il;
dai detti Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
documenti risulta che l'appellata, una volta ricevuta la merce, comunicava all'appellante i termini nei quali ne era avvenuta la vendita, indicando, detratto il compenso dovuto a essa venditrice, per conto, la somma dovuta all'appellante, comunicazione cui quest'ultima faceva seguire la propria fattura con l'indicazione dell'importo della merce venduta, in relazione al quale versava regolarmente il prezzo ivi indicato e riscosso. CP_1
La suddetta documentazione è stata versata in atti dalla in uno alla CP_1 propria comparsa di costituzione, e mai contestata dall'appellante e, certamente, conosciuta da quest'ultima, attesa la corrispondenza tra le cifre indicate nella stessa come dovute al per la vendita e le fatture emesse da Pt_1 quest'ultimo di volta in volta.
La fattispecie contrattuale che emerge dalla documentazione in atti è dunque quella della fornitura in conto vendita o del contratto di commissione.
Nei mercati all'ingrosso del settore ortofrutticolo è, infatti, diffuso ( e, pertanto, costituisce un fatto notorio) il contratto di commissione (la cui nozione è contenuta nell'articolo 1731 del Codice civile), in base al quale il grossista è incaricato di vendere prodotti agricoli in nome proprio, ma per conto di un produttore, in cambio di una provvigione.
Pertanto, nessuna prova è stata fornita dall'odierno appellante in ordine all'esistenza di un contratto di compravendita con la è stata, CP_1 invece, provata da quest'ultima la configurabilità, tra le parti in causa, di un contratto di commissione o in conto vendita, con il quale la vendeva CP_1
i prodotti ortofrutticoli per conto dell'appellante, in cambio di una provvigione.
Ciò è confermato non solo dalla documentazione prodotta dall'appellata, ma anche dai documenti di trasporto prodotti dal , evidentemente relativi alla Pt_1 merce inviata alla in conto vendita, in quanto indicanti CP_1 esclusivamente il peso della detta merce e non il relativo prezzo, che veniva invece stabilito, di volta in volta, con le modalità di cui sopra, e, soprattutto dalle fatture prodotte dall'appellante, nelle quali si fa esplicito riferimento ai documenti di scarico merce in conto vendita.
2) Corretta, pertanto, appare l'ordinanza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.41.278,79,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttori) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
n.q., avverso, l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 24251/2024 del
11/12/2024, RG n. 383/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro