Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da
ER Auto & Daniel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco ER, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n. 90 R.G. dell’11/12/2024, notificata il 12/12/2022, resa dal Comune di Crosia (CS), in persona del responsabile del procedimento e Responsabile del Settore N°4 Urbanistico Dott. Lepera Luigi nei confronti del Sig. EP ER titolare della ditta ER Auto & Daniel S.r. l. con la quale si ordina al Sig. EP ER nato a [...] il [...], residente in [...], nella sua qualità di titolare della ditta ER Auto & Daniel S.r. l., (P.IVA 02912330780), di provvedere entro il termine di giorni novanta (90) a partire dalla notifica della presente ordinanza, allo sgombero delle auto dall’area comunale individuata al Catasto terreni al foglio di mappa n°5 particella 3209.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crosia, con la relativa documentazione e memoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il dott. VO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, la società in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza, pure in epigrafe indicata, con il quale il Comune di Crosia aveva disposto lo sgombero delle auto dall’area comunale individuata al Catasto terreni al foglio di mappa n°5 particella 3209 occupata per l’attività imprenditoriale della ricorrente;
- quest’ultima precisava – in sintesi – che in data 2 ottobre 2017 aveva sottoscritto un contratto (definito di “concessione”) avente a oggetto quella su indicata parte di terreno per destinarlo ad area esposizione auto; alla scadenza del quinquennio di validità del contratto – sottoscritto mediante scrittura privata - attesa l’assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del Comune in relazione al rilascio del terreno, per correttezza, inoltrava, richiesta di rinnovo della scrittura privata, dato anche il trascorrere di circa due anni dalla scadenza, al fine di concordare il versamento dei canoni nelle casse comunali; seguiva, però, l’adozione dell’ordinanza impugnata;
- era quindi lamentata:
“ Nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto assoluto di attribuzione ”, in quanto il Comune aveva agito “iure privatorum” al fine dello sgombero di area facente parte del patrimonio disponibile del Comune, attraverso poteri amministrativi e in spregio della clausola contrattuale che indicava la competenza del Tribunale di Castrovillari per le competenze relative alla suddetta convenzione;
- “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, violazione art art.97 Costituzione, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ”, in quanto, pretestuosamente, il Comune di Crosia, nell’atto impugnato, aveva asserito che il rinnovo della concessione del terreno non era stata rilasciata perché la ricorrente non aveva mai esibito all’Ufficio le concessioni, i permessi, ed i nulla osta necessari per l’accesso all’area delle automobili da esporre, attesa la totale mancanza di qualsivoglia dichiarazione in relazione alla sopraggiunta esigenza di pubblico interesse dell’area o a una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
- “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, Travisamento, contraddittorietà, perplessità e carenza di istruttoria e carenza degli elementi essenziali dell’atto medesimo ”, in quanto l’atto impugnato, non era stato preceduto da alcuna attività istruttoria, atteso che non era stato mai richiesta al ricorrente ulteriore documentazione in relazione al rinnovo della concessione, non essendo neanche richiamate eventuali norme non osservate o ritenute violate;
- si costituiva in giudizio il Comune di Crosia, eccependo la legittimità del suo operato, legato all’occupazione di bene pubblico e soprattutto alla repressione di abusivismo edilizio, con conseguente giurisdizione del g.a.;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il Collegio ritiene di decidere con sentenza in forma semplificata, in quanto rileva primariamente il difetto di giurisdizione di questo giudice adito;
- la concessione in uso dell’area in questione, a quel che consta, non è intervenuta in seguito a gara pubblica e stipulazione di un atto pubblico ma di una mera scrittura privata tra le parti;
- il contratto non prevede che l’area abbia destinazione a uso pubblico, per cui è da escludere che la stessa possa essere qualificata come patrimonio indisponibile;
- la fattispecie riguarda il rientro in possesso del terreno a seguito della naturale scadenza del periodo di occupazione, non rinnovato, e non la presenza di un abuso edilizio, come attestato nello stesso provvedimento impugnato, che richiama solo genericamente il d.lgs. n. 380/01 (T.U.E.) e incentra l’operato del Comune sulla mera applicazione dell’art. 8, comma 4, del contratto che prevede, al termine dello stesso, che il concessionario avrebbe provveduto alla rimozione di quanto installato sull’area;
- ne consegue che la mancata (nuova) adozione del provvedimento concessorio di un immobile appartenente al Comune a titolo di proprietà privata, da adibire a deposito auto privato, determina non solo l'occupazione “sine titulo” dell'immobile, ma comporta altresì l'assenza del requisito soggettivo, vale a dire della manifestazione di volontà dell'ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio, per qualificare l'immobile come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune. Perciò, trattandosi di bene del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupato “sine titulo”, l’atto posto in essere dall'Amministrazione Comunale non può ritenersi riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico - potere attribuito dall'art. 823 c.c. solo con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici - bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del patrimonio immobiliare posta in essere “iure privatorum”, e quindi deve qualificarsi come atto di diffida di natura paritetica, volto alla tutela di bene disponibile di proprietà comunale, a fronte del quale sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (per tutte: TAR Lazio, Sez. II, 4.5.17, n. 5236);
- ne consegue che la questione di giurisdizione, pure affrontata dalle parti nei propri scritti difensivi, deve concludersi nel senso favorevole alla giurisdizione dell’a.g.o., risultando coinvolte nel caso di specie posizioni di diritto soggettivo del ricorrente;
- per la particolarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO LE |
IL SEGRETARIO