TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 353
TAR
Sentenza breve 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto assoluto di attribuzione

    La fattispecie riguarda il rientro in possesso del terreno a seguito della naturale scadenza del periodo di occupazione, non rinnovato, e non la presenza di un abuso edilizio. L'atto posto in essere dall'Amministrazione Comunale non è riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del patrimonio immobiliare posta in essere iure privatorum. Sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, violazione art art.97 Costituzione, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto

    La fattispecie riguarda il rientro in possesso del terreno a seguito della naturale scadenza del periodo di occupazione, non rinnovato, e non la presenza di un abuso edilizio. L'atto posto in essere dall'Amministrazione Comunale non è riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del patrimonio immobiliare posta in essere iure privatorum. Sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, Travisamento, contraddittorietà, perplessità e carenza di istruttoria e carenza degli elementi essenziali dell’atto medesimo

    La fattispecie riguarda il rientro in possesso del terreno a seguito della naturale scadenza del periodo di occupazione, non rinnovato, e non la presenza di un abuso edilizio. L'atto posto in essere dall'Amministrazione Comunale non è riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del patrimonio immobiliare posta in essere iure privatorum. Sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 353
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 353
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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