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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/11/2024, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 671/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 671/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2024 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Stefano Leuzzi il quale rende la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc. per il resistente nessuno compare
L'avv. Leuzzi discute la causa riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza;
dà atto di aver depositato contratto di lavoro del ricorrente per il corrente anno scolastico come da ordinanza del 2.10.2024
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LEUZZI Parte_1 C.F._1
STEFANO e CALDERONE IRMA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: <…previa disapplicazione dell'art. 1 comma 121 l. 20/2015 e del D.P.C.M. del
28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 e s.m.i. nella parte in cui esclude i precari dai beneficiari della c.d. carta docente per i motivi in ricorso esposti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art.
1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e come indicati in atti. Per
l'effetto, condannare il convenuto, all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma CP_1
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, e come da contratti versati in atti, in favore della ricorrente. in via alternativa Voglia
l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del ministro p.t. al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente della somma di 2.000,00 o della diversa minor somma che dovesse ritenersi di giustizia, a titolo di risarcimento danni per non aver il convenuto posto la ricorrente nella CP_1 possibilità di chiedere la fruizione del bonus entro i termini di decadenza previsti per ogni anno scolastico.
Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi ai procuratori antistatari>>.
1 2. Il ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. 1-2-3-4-5 ric.) di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto “Vespucci - Colombo” di Livorno dal 27.09.2019 al
30.06.2020, presso istituto “ITC c/o Casa circondariale” di Livorno dal 23.09.2020 al 31.08.2021, dal
07.09.2021 al 31.08.2022 e dal 03.09.2022 al 31.08.2023.
3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa nella contumacia del resistente all'udienza CP_1 odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre
6. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
7. In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
8. Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della
VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
2 contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE).
9. In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
10. La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
11. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
3 l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
12. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
13.
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
14. In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
15. In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
16. Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha CP_3 sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
17. Ad analoghe conclusioni è giunta da ultimo anche la Cassazione con sentenza n. 29961/2023. Con tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scorta di quanto argomentato dalla CGUE, nel ricercare “..parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al
4 contempo parità di trattamento”, hanno escluso la rilevanza della durata del rapporto di lavoro (talvolta individuata nella giurisprudenza di legittimità nel termine di 180 giorni di cui all'art 489 d. lgs 297/1994), riconoscendo tuttavia la comparabilità delle condizioni di impiego dei docenti in ruolo rispetto ai colleghi assunti per supplenze annuali o fino alla fine dell'attività didattica, rispetto alle quali “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; trattasi infatti “in entrambi i casi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
18. Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari - e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 30.6.2025 (cfr. contratto versato da ultimo in atti) - deve concludersi per l'accoglimento della domanda con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di
[...]
la carta docenti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per Parte_1 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso
DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di euro 500,00 annui;
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente per poterne CP_1 Parte_1 fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, € 49,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 13 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 671/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2024 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Stefano Leuzzi il quale rende la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc. per il resistente nessuno compare
L'avv. Leuzzi discute la causa riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza;
dà atto di aver depositato contratto di lavoro del ricorrente per il corrente anno scolastico come da ordinanza del 2.10.2024
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LEUZZI Parte_1 C.F._1
STEFANO e CALDERONE IRMA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: <…previa disapplicazione dell'art. 1 comma 121 l. 20/2015 e del D.P.C.M. del
28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 e s.m.i. nella parte in cui esclude i precari dai beneficiari della c.d. carta docente per i motivi in ricorso esposti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art.
1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e come indicati in atti. Per
l'effetto, condannare il convenuto, all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma CP_1
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, e come da contratti versati in atti, in favore della ricorrente. in via alternativa Voglia
l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del ministro p.t. al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente della somma di 2.000,00 o della diversa minor somma che dovesse ritenersi di giustizia, a titolo di risarcimento danni per non aver il convenuto posto la ricorrente nella CP_1 possibilità di chiedere la fruizione del bonus entro i termini di decadenza previsti per ogni anno scolastico.
Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi ai procuratori antistatari>>.
1 2. Il ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. 1-2-3-4-5 ric.) di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto “Vespucci - Colombo” di Livorno dal 27.09.2019 al
30.06.2020, presso istituto “ITC c/o Casa circondariale” di Livorno dal 23.09.2020 al 31.08.2021, dal
07.09.2021 al 31.08.2022 e dal 03.09.2022 al 31.08.2023.
3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa nella contumacia del resistente all'udienza CP_1 odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre
6. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
7. In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
8. Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della
VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
2 contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE).
9. In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
10. La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
11. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
3 l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
12. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
13.
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
14. In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
15. In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
16. Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha CP_3 sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
17. Ad analoghe conclusioni è giunta da ultimo anche la Cassazione con sentenza n. 29961/2023. Con tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scorta di quanto argomentato dalla CGUE, nel ricercare “..parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al
4 contempo parità di trattamento”, hanno escluso la rilevanza della durata del rapporto di lavoro (talvolta individuata nella giurisprudenza di legittimità nel termine di 180 giorni di cui all'art 489 d. lgs 297/1994), riconoscendo tuttavia la comparabilità delle condizioni di impiego dei docenti in ruolo rispetto ai colleghi assunti per supplenze annuali o fino alla fine dell'attività didattica, rispetto alle quali “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; trattasi infatti “in entrambi i casi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
18. Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari - e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 30.6.2025 (cfr. contratto versato da ultimo in atti) - deve concludersi per l'accoglimento della domanda con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di
[...]
la carta docenti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per Parte_1 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso
DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di euro 500,00 annui;
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente per poterne CP_1 Parte_1 fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, € 49,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 13 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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