Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 1415/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Catania alla piazza Campo Trincerato n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Attinà, per procura in atti
-appellante-
E
con sede in Roma nella via Ombrone n°2 – c.f. e P. IVA Controparte_1
in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Carmine Perrotta e Daniela Carrara, per procura in atti
-appellata-
^^^^
All'udienza del 14 ottobre 2024. la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 13.2.2021, citava la società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, dinnanzi al Tribunale di Controparte_2
Catania per sentirla condannare al risarcimento dei danni quale esercente l' attività commerciale di preparazione e vendita di gelati, a seguito dell' interruzione
1
2020 che alimentava il proprio furgone gelateria situato in Catania nel Viale Artale
Alagona snc. Deduceva l'attore di aver stipulato in data 21.2.2020 un contratto di somministrazione di luce elettrica con (codice POD Controparte_3
IT001E95360592); di essere in regola con i pagamenti per la fornitura energetica e che senza alcun preavviso il giorno 19 luglio 2020 aveva subito un primo distacco della corrente elettrica, durato circa 16 ore e che si era protratto anche il giorno successivo,
e, un secondo distacco, anch'esso senza preavviso, in data 21 settembre 2020, della durata di oltre 30 ore;
che per effetto dei suddetti distacchi elettrici la propria attività di preparazione e vendita di gelati aveva subito pregiudizi, consistiti: nel mancato incasso derivante dalla vendita dei gelati andati perduti;
nel deterioramento dei materiali che aveva acquistato per la preparazione dei gelati oltre il danno rappresentato dalla retribuzione comunque corrisposta al proprio dipendente, per un totale complessivo di
€ 5.663,22, di cui € 4.631, 22, per la perdita dei preparati -prodotti base- impiegate nella preparazione dei gelati (paste aromatiche, panna) come risultava dal registro acquisti che produceva.
Deduceva di aver tentano invano di ottenere detto risarcimento da e Controparte_2
che, fallito anche il tentativo di conciliazione, aveva adito il Tribunale;
che il soggetto tenuto al risarcimento dei danni, per la protratta interruzione del servizio elettrico in entrambi i casi non programmati , era la società convenuta, tenuta a risponderne principalmente a titolo di responsabilità contrattuale. in quanto si era resa inadempiente dell'obbligo di assicurare in modo continuativo la potenza elettrica pattuita;
in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Si costituiva che contestava la domanda deducendo che l'attore Controparte_2
non aveva alcun titolo per contestarle l'inadempimento contrattuale, difettando, in base alla legislazione vigente, un rapporto contrattuale tra sé e l'attore; che non vi erano neanche i presupposti per l'operatività della responsabilità extracontrattuale ex artt.
2043, 2050 e 2051 del cc in quanto: i guasti erano imprevedibili;
ignota la causa che li aveva generati;
nessuna contestazione poteva essere mossa al proprio operato poiché a seguito della segnalazione dei guasti da parte del , si era subito adoperata per Parte_2
la risoluzione dei problemi che però poiché i cavi erano interrati e la zona del guasto
2 ad alta densità veicolare, le riparazioni avevano richiesto più tempo di quello ordinario anche perché in occasione del secondo guasto del 20.9.2020, la presenza della pioggia caduta abbondante e del vento, avevano imposto l'interruzione delle operazioni di scavo, proseguite il giorno successivo.
Le parti depositavano le loro memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc,, articolavano richiesta di prove testimoniali e depositava le fatture Parte_1 emesse da dalle quali risultava l'accredito in suo favore Controparte_3
dell'indennizzo per le interruzioni prolungate subite nel mese di luglio e settembre del
2020. Il giudice ritenuto necessario disporre l'espletamento di ctu con ordinanza del
27.6.2022, nominava l'ausiliario affidandogli l'incarico” di accertare quanto dedotto e lamentato da parte attrice, anche alla luce delle contestazioni di parte convenuta”. Il ctu depositavva il proprio elaborato il 27.12.2022 che veniva contestato anche sotto il profilo della validità dall'attore anche all'udienza successiva. Infine, la causa veniva decisa dal Tribunale con la sentenza n. 1754/2023 pubblicata il 26.4.202 che ha rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali e di ctu.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 6.11.2023, affidato ai motivi di seguito esposti il quale ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Si è costituita che ha contestato l'appello e ne ha domandato il rigetto Controparte_2
per infondatezza del merito.
La Corte, con ordinanza del 9..24.2024 ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza rinviando all'udienza del 14.10.2024 per la discussione e decisione della causa sulle note scritte depositate dalle parti. All'udienza testè indicata la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la decisione del primo giudice: 1) per avere escluso, in violazione degli artt.2050 e 2051 cc, la responsabilità di
[...]
nonostante fosse provato che i danni chiesti in risarcimento erano stati CP_2
causati dai guasti alla rete elettrica;
2) per aver ritenuto integrate le condizioni di esonero della responsabilità rappresentate “dal caso fortuito o dalla forza maggiore”.
3 L'appellante in particolare critica la statuizione con la quale è stata rigettata la propria domanda per la motivazione che “ alla stregua della c.t.u. in atti (che va pienamente condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei relativi rilievi) deve escludersi la lamentata responsabilità della convenuta in ordine ai danni lamentati da parte attrice…accertato che in entrambe le occasioni si è verificata
l'interruzione della continuità di un conduttore interrato;
il CTU ha poi rilevato che tale tipologia di guasto non risulta dipendente da carenze manutentive e non può essere preventivamente ipotizzata basandosi su controlli dello stato di conservazione in quanto trattasi di parti non accessibili e non visibili. Proprio sulla base di tali considerazioni anche tecniche si deve ritenere che i guasti occorsi sono da qualificarsi come eventi fortuiti e non prevedibili adottando la normale diligenza nella gestione della cosa”.
Osserva l'appellante che il primo giudice pur riconoscendo che l'odierna appellata era legittimata passivamente a rispondere dei due episodi non programmati di interruzione dell' energia elettrica, durati rispettivamente il primo, ore 16 e 2 minuti, ed il secondo ore 30 e 53 minuti, poi, non l'ha condannata al chiesto risarcimento, riscontrando a suo carico l'esimente del caso fortuito, che in effetti era stato rilevato dal ctu quando invece in giudizio non aveva neppure allegato e provato qual' era Controparte_2 la causa all'origine dei guasti. Pertanto deduce l'appellante la sentenza è viziata per esseri conformata alle affermazioni/ congetture personali errate quanto sovrabbondanti formulate del ctu.
In particolare la parte censura l'operato del ctu che esorbitando dalla propria funzione si è sostituito alla difesa di giungendo ad affermare che i guasti ai Controparte_2
cavi elettrici interrati non potevano essere preventivati e non erano dovuti a carenze manutentive o di controllo, senza che le suddette considerazioni espresse dal ctu avessero ricevuto riscontri obiettivi esterni e oltretutto erano anche ultronee perché riguardavano fatti e circostanze non dedotte in causa dalla propria controparte . Deduce
l'appellante che avrebbe dovuto provare che gli impianti elettrici Controparte_1 erano stati realizzati a regola d'arte, in conformità alla normativa di settore e, comunque, poiché la responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva, che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno spettava
4 all'odierna appellata, esercente l'attività pericolosa, fornire anche la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre, l'odierno appellante aveva assolto al proprio onere probatorio dimostrando il nesso eziologico tra il distacco elettrico e il danno che peraltro era stato ammesso dalla stessa con Controparte_2
l'invio dei propri tecnici per la riparazione dei cavi interrati, che i avevano anche individuato i guasti. Rileva ancora l'appellante che in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non” con l'effetto che all'autore del fatto dannoso vanno imputate tutte le conseguenze che ne derivano “laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire”. Pertanto, le difficoltà riscontrate dai tecnici di nel ripristinare il secondo guasto ( condizione meteorologhe avverse) Controparte_2
non potevano avere alcuna rilevanza in quanto il danno ormai si era già verificato.
Aggiunge che in ogni caso per il primo distacco avvenuto il 19/20 luglio 2020, durato ben 16 ore, nulla aveva dedotto e provato per escludere la propria Controparte_1
responsabilità.
Indi conclude l'appellante poiché nel corso del giudizio di primo grado la convenuta non aveva fornita la prova liberatoria posta a proprio carico ,il primo giudice avrebbe dovuto ritenere altamente probabile che i danni richiesti erano conseguenza della prolungata interruzione della fornitura elettrica che aveva deteriorato i prodotti di gelateria e ciò in quanto , proprietaria dei cavi elettrici è tenuta al Controparte_1 risarcimento del danno non solo in virtù dell'art. 2050 c.c. ma anche in virtù dell'art. 2051 c.c., e in quanto anche custode dei cavi elettrici interrati non aveva provato la ricorrenza del caso fortuito né dalla ctu erano emerse le ragioni che avrebbero impedito all'ente distributore, di effettuare i dovuti e periodici interventi di prevenzione sull'integrità dei cavi medesimi.
Per quanto esposto l'appellante domanda “che la sentenza venga riformata ritenendo provato il nesso di causalità tra l'evento ed il danno subito e in assenza della dovuta prova liberatori da parte di , la stessa venga ritenuta responsabile Controparte_1
sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. e conseguentemente condannata alla refusione di tutti
i danni subiti quantificati in € 5.663,22”.
5 Con il secondo motivo di appello la parte censura la sentenza che, a causa dell'errata interpretazione delle norme vigenti n materia di energia elettrica (delibere ARERA n.
172/07 e n 646-15 con i relativi allegati A), ha ritenuto tempestivi o comunque esente da censure le ritardate riparazioni dei guasti da parte di E-Distribuzione avvenuta parecchie ore dopo la segnalazione dell'interruzione della corrente elettrica . Il particolare l'appellante censura la statuizione con la quale il primo giudice ha così disposto: “In definitiva, alla stregua di quanto sovra accertato si deve ritenere che in entrambi i casi E-Distribuzione è tempestivamente intervenuta sui luoghi per la ricerca del guasto ed altrettanto tempestivamente ha localizzato il punto di guasto;
di contro le attività di effettiva riparazione si sono protratte oltre i tempi ragionevolmente necessari, nel primo caso per la necessità di ripetizione delle misure di localizzazione
e nel secondo a causa delle avverse condizioni ambientali che hanno determinato lo spostamento delle attività al mattino seguente: trattasi quindi di circostanze non prevedibili e non imputabili ad una cattiva gestione del guasto. Quindi, gli interventi di riparazione attuati da sono da considerarsi tempestivi in entrambi i Controparte_1
distacchi di cui si discute”.
Osserva in contrario l'appellante innanzitutto che dalle fatture prodotte in atti , contenente l'accredito dell'indennizzo per il ritardo nella riparazione della rete elettrica, emergeva ex tabulas la prova che le riattivazione della corrente elettrica non era astata tempestiva ovvero entro il tempo indicato dall'art 72 della delibera
Arera n 655/2015 che nel definire gli standard di qualità del servizio, nell' allegato
A, indica i tempi massimi di ripristino della corrente elettrica che nella fattispecie era quello di otto ore.
Sulla base di tale rilievo l'appellante domanda che la citata statuizione impugnata venga riformata, dichiarando in senso opposto non tempestiva la riparazione dei guasti elettrici ad opera di che avrebbe per questo pacificamente violato la tempistica Controparte_2
dettata dalla normativa di settore.
Con il terzo motivo di appello la parte censura la ctu per aver l'ausiliario, in assenza di mandato ed in violazione del contradditorio, acquisito in violazione dell'art .194 C.P.C la documentazione SIAS non prodotta dalla propria controparte, rendendo per l'effetto parzialmente nulla la ctu e la sentenza che ha valorizzato la citata documentazione .In
6 particolare l'appellante censura la seguente statuizione “Nel secondo evento il punto di guasto è stato localizzato, dopo circa 4 ore dalla segnalazione (11,57 - 15,50) ma la effettiva riparazione dell'interruzione è avvenuta solo dopo circa 27 ore in quanto, a causa del traffico veicolare e delle avverse condizioni meteorologiche, la riparazione non è stata eseguita nello stesso pomeriggio ma rimandata al giorno successivo. Il CTU ha correttamente e ritualmente rilevato che le indagini effettuate facendo riferimento ai dati meteorologici SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) hanno rilevato che la stazione di Catania ha effettivamente registrato precipitazioni mediamente intense (6,4 mm/h) a partire dalle ore 16 che sono aumentate fino a valori di 17,8 mm/h tra le ore 17 e le 18 per poi esaurirsi dopo tale ora;
i medesimi dati meteorologici, acquisiti dal c.t.u., hanno altresì rilevato che nel medesimo intervallo temporale si sono avuti venti ad una velocità pressoché costante di 12 metri al secondo, ovvero oltre i 23 nodi. In tali condizioni meteorologiche si deve ritenere condivisibile la scelta di sospendere le attività di riparazione nel pomeriggio del 21 settembre per riprenderle il mattino successivo ed appare evidente come questa sia verosimilmente stata una scelta prudenziale giustificata dalle avverse condizioni meteorologiche e quindi determinata da causa di forza maggiore”.
Osserva l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'acquisizione documentale del ctu in quanto volta a provare fatti principali che spettava alla convenuta dimostrare in quanto le condizioni climatiche o state impropriamente sussunte come “causa di fora maggiore” per mandare esente la
[...]
dalla responsabilità per la tardiva riparazione del guasto verificatosi il CP_2
20.9.2020 . Inoltre le condizioni metereologiche ricondotte erroneamente nell'esimente della causa di forza maggiore, riguardavano soltanto la seconda interruzione e non la prima;
in ogni caso la pioggia e il vento erano comunque comparsi dopo circa sei ore dalla propria segnalazione dell'interruzione della corrente elettrica e perciò ininfluenti per spiegarne la causa. Inoltre deduce l'appellante la pioggia e il vento registrata dal ctu nella giornata del 21.9.2020 , come già eccepito nel grado precedente, non avevano carattere dell'eccezionalità da integrare “la forza maggiore” secondo i principi che cita della S.C. e comunque la loro presenza era limitata soltanto a due ore.
7 Per detti motivi l'appellante domanda dichiarare nulla quella parte della ctu che utilizza tali prove acquisite in violazione delle regole del contraddittorio, senza il consenso delle parti, falsando così l'esito del giudizio.
Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la statuizione in ordine al quantum delle spese giudiziali liquidate senza alcuna motivazione nella misura eccessiva di €
4.000,00 oltre accessori, in violazione dell'art.4 del DM. n. 55/2014 considerato il modesto valore della causa € 5.663,22 e domanda di riformare la suddetta statuizione anche in ipotesi di mancato accoglimento dell'appello considerato anche la condanna ricevuta al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 1.505,00 oltre accessori.
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L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Torna utile premettere che l'odierno appellante nel proprio atto di citazione ha individuato in la parte legittimata a rispondere per i danni conseguenti Controparte_2 all''interruzione del servizio elettrico indicandone la fonte normativa nel D.lgs. n.
79/1999,comprese le successive disposizioni normative che hanno suddiviso le competenze tra il fornitore e il distributore dell'energia elettrica, e, ha anche richiamato i principi giurisprudenziali espressi dalla S.C. per i quali il venditore non può essere chiamato a rispondere dei guasti della rete elettrica di distribuzioni, non potendosi qualificare il distributore un ausiliario del venditore del cui operato quest'ultimo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art 1228 c.c.
Fatta tale premessa, l'odierno appellante ha comunque domandato in via principale la condanna di a titolo di responsabilità contrattuale, per aver disatteso Controparte_2
gli obblighi inerenti il contratto di somministrazione disciplinato dall'art . 1559 e seguenti del c.c. e nello specifico per essersi resa inadempiente ex art 1218 cc dell'obbligo di fornire in modo continuativo la potenza elettrica (c.d. impegno di potenza) pattuita;
in subordine ha chiesto che la convenuta venisse condannata al risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale. L'odierno appellante con la prima memoria ex art 183 comma VI cpc, nel replicare alle difese di Controparte_1 che negava l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ha specificato che la fonte normativa della responsabilità extracontrattuale della convenuta risiedeva negli artt.
2050 e 2051 del cc.
8 Indi l'odierno appellante ha anche prospettato la responsabilità di in Controparte_2
quanto “gestore e proprietario “ della linea elettrica ove si erano verificati i due guasti e contro tale qualificazione nulla ha obiettato in senso contrario la convenuta che si è difesa deducendo che entrambi i guasti erano dovuti a fattori improbabili o imprevedibili sicchè ha invocato il caso fortuito o la forza maggiore in base alle seguenti difese. Poiché i guasti riguardavano i cavi interrati, non potevano essere previsti ed ha spiegato che i tempi impiegati per il ripristino della corrente elettrica, erano giustificati: dalla posizione interrata dei cavi elettrici, dalle difficoltà di intervento nell'area dei guasti, ad alta densità di traffico veicolare e, con riferimento al secondo episodio, dalle condizioni climatiche avverse che avevano reso necessario interrompere le operazioni di scavo nella giornata del 20.9.2020 poi riprese il giorno successivo.
Infine va pure premesso che l'unica documentazione che ha prodotto Controparte_1
in giudizio sono i due Moduli IGB - interruzioni guasti BT- che classificano i due guasti all'esame come “ accidentali con localizzazione”. Inoltre l'odierno appellante ha documentato nel grado precedente che per la ritardata riparazione del servizio elettrico entro il tempi indicati nelle tabelle 9 e 10 contenute nell' allegato A della delibera
ARERA n. 646/2015, aveva ottenuto il relativo indennizzo .
Tanto premesso, il primo giudice ha motivato il rigetto della domanda facendo ricorso ai principi “del caso fortuito” e “della forza maggiore”, requisiti quest'ultimi che con il proposto appello il contesta fossero nella fattispecie ricorrenti ed anche Parte_1 provati dall'odierna appellata che, di avviso contrario, deduce in appello invece erano sussistenti e provati come statuito dal primo giudice che per questo non l'ha ritenuta responsabile ex artt. 2050 e 2051 cc .
In definitiva le parti concordano sull'inquadramento della fattspecie disposto in sentenza nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art 2050 e 2051 cc mentre dissentono sulla ricorrenza dei presupposti necessari e richiesti per escludere l'insorgenza di dette specie di responsabilità.
Indi considerato che è incontestato che è legittimata passivamente a Controparte_1
rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale sulla domanda di indennizzo, in base ai fatti allegati in causa, la responsabilità di per danni procurati Controparte_1
9 all'utente finale dovuti all'interruzione del servizio elettrico per guasti alla rete elettrica della quale è anche gestore,a parere di questo Collegio,va inquadrata nell'alveo dell''art. 2051 c.c., come anche direttamente prospettato dalla parte appellante nell'atto di gravame. E ciò comporta un onere probatorio semplificato a carico del danneggiato, che gli consente, quando è pacifico, come nella fattispecie- il rapporto di custodia in capo al distributore della rete elettrica colpita dal guasto-di provare soltanto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, gravando sul distributore l'onere della prova liberatoria della derivazione del fatto dannoso dal caso fortuito. Del resto a conclusioni non dissimili, in punto di onere della prova liberatoria in capo alla società appellata distributrice, si perverrebbe anche a sussumere il caso all'esame nella fattispecie nell'ambito dell'art. 2050 cc, anche prospettata in via concorrente dall'appellante, che pure rientra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, valutando come suggerisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32498/2019, che anche la distribuzione dell' energia elettrica costituisce attività pericolosa per i rischi ad essa connessi a prescindere dal tipo di rischio ovvero se determinati da contatto o da guasti alla distribuzione, poiché anche in tale ultimo caso incomberebbe sul distributore l'onere della prova della riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito o alla forza maggiore.
Sussunta la fattispecie nell'abito della responsabilità ex art 2051 del cc, a parere di questo Collegio, resta da verificare soltanto se nell'ambito della svolta istruttoria è emersa la prova liberatoria del caso fortuito equiparato alla forza maggiore per stabilire se è responsabile o meno delle conseguenze dannose derivate dalla Controparte_2
sospensione dell'energia elettrica., essendo irrilevanti tutte le altre questioni agitate in giudizio.
Ed infatti, esula dal contendere la questione dei ritardi delle operazioni di riparazione dei guasti alla linea elettrica poiché per i suddetti ritardi che sono certi e conclamati dai documenti in atti (che attestano la durata della sospensione dell'energia elettrica per il primo episodio oltre 16 ore;
per il secondo episodio all'incirca 30 ore) è intervenuto l'indennizzo previsto dall'art 51 contenuto nell'allegato A delibera Arera
n. 6462015 e, pertanto, appare superfluo soffermarsi su tale aspetto che, impropriamente, ha assunto rilievo centrale nella vicenda all'esame ove più che sulla
10 domanda introduttiva ci si è soffermati sulle difese di E-Distribuzione come dimostrano le censure contenute nel secondo e terzo motivo di appello, quando invece l' oggetto della domanda introduttiva non era il mancato indennizzo per la tardiva riparazione dei guasti, bensì il risarcimento per le conseguenze dannose derivate dalle interruzione elettriche durate parecchie ore.
Segue che non è condivisibile la sentenza del Tribunale che si sofferma quasi del tutto nel motivare del perché i tempi di riparazione dei guasti, superiori a quelli standard in base alla normativa di settore, erano inevitabili indicando a tal fine le difficoltà oggettive riscontrate da E-Distribuzione nella localizzazione dei guasti dei cavi interrati e nelle difficolta di riparazione (traffico viario, condizioni atmosferiche), dovendo preliminarmente fornire risposta all'interrogativo se la convenuta aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito come richiesto dall'art 2051 del cc.
IL primo giudice, infatti, motiva così succintamente la decisione in punto di prova liberatoria “il ctu ha accertato che in entrambe le occasioni si è verificata l'interruzione della continuità di un conduttore interrato;
il CTU ha poi rilevato che tale tipologia di guasto non risulta dipendente da carenze manutentive e non può essere preventivamente ipotizzata basandosi su controlli dello stato di conservazione in quanto trattasi di parti non accessibili e non visibili. Proprio sulla base di tali considerazioni anche tecniche si deve ritenere che i guasti occorsi sono da qualificarsi come eventi fortuiti e non prevedibili adottando la normale diligenza nella gestione della cosa”.
La predetta motivazione non è condivisibile poichè si fonda sulle considerazioni espresse dal ctu che, senza indagare i luoghi e basandosi sulla scarna documentazione prodotta da , ha soltanto illustrato - sotto il profilo meramente teorico- Controparte_2
tecnico -quali sono le cause più frequenti che normalmente determinano i guasti ai cavi elettrici interrati senza tuttavia conoscere lo stato effettivo dei cavi interrati;
la causa specifica dei guasti che avevano interessato i cavi interrati e sulla base di dette considerazioni ipotetiche, a parere di questo Collegio, il primo decidente non avrebbe potuto, applicando i principi giurisprudenziali formatisi in materia di responsabilità oggettiva, ritenere imprevedibile o eccezionale i guasti all'origine dei danni. Ed infatti nella ctu si legge che l'ausiliario ha “ritenuto che per l'espletamento dell'accertamento
11 non fosse necessario né conducente effettuare alcun riscontro diretto trattandosi di valutazioni esperibili su base documentale. Analogamente si considerava come non fosse concretamente possibile nemmeno il riscontro della tipologia del danno alle linee incassate e nemmeno le modalità di riparazione in quanto non verificabili se non tramite ispezione diretta a seguito di nuovi scavi sul piano stradale e non reputandosi ulteriormente che da tali eventuali indagini fosse acquisibile un qualche elemento di rilievo…..Il C.T.U. esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperite le opportune indagini, a conclusione delle operazioni peritali, ritenendo di avere acquisito elementi sufficienti all'adempimento del mandato ricevuto, tenuto conto delle osservazioni delle parti, presenta la propria consulenza ….Considerazioni preliminari. Preliminarmente si ritiene utile evidenziare alcuni degli elementi che possono essere dedotti dalla lettura della documentazione in atti e valutarne la conducenza ai fini della presente tenendo conto che non sussistono in effetti discordanze tra le parti in ordine tra le parti in ordine agli eventi occorsi ed alle tempistiche con cui sono venuti a verificarsi Per quanto riguarda le odierne problematiche è pacifico tra le parti che, in due distinti episodi, si sia verificata l'interruzione della fornitura di energia elettrica dell'utente e che tali interruzioni si siano verificate:- in data 19 e 20 luglio 2020 durata complessiva dell'interruzione 16 ore e 2 minuti. - in data 21 e 22 settembre 2020 durata complessiva dell'interruzione 30 ore e 53 minuti. Dalle schede di intervento in atti (Modulo IGB -
Interruzioni / Guasti BT), per quanto evidentemente contenenti informazioni schematizzate ed estremamente sintetiche, si può avere riscontro delle tempistiche degli eventi. Relativamente al primo guasto si può verificare come questo si sia generato, rectius sia stato segnalato dall'utente, alle ore 17,45 del 19 luglio 2020 e che la squadra intervenuta sul posto (trattasi dei tecnici incaricati di individuare il punto di interruzione) ha localizzato il punto di guasto, per poter determinare la zona su cui operare lo scavo, alle 23,00 ed è quindi intervenuta la squadra addetta alle operazioni di scavo e riparazione che ha ristabilito il servizio alle ore 9,47 del giorno successivo
(20 luglio 2020).In occasione del secondo evento e sempre secondo le indicazioni del
Modulo IGB, il guasto è stato segnalato alle ore 11,57 del 21 settembre 2020 ed è stato localizzato alle ore 15,50 dello stesso giorno, per essere riparato con l'effettivo ripristino del servizio solo alle ore 18,50 del giorno successivo (22 settembre 2020).
12 In base a quanto è possibile desumere dalla documentazione tecnica e fotografica versata in atti, la linea elettrica che alimenta in bassa tensione il contatore dell'utente transita in posa interrata al di sotto dell'asse viario del viale Artale Alagona.
Può ancora rilevarsi come, in entrambi i casi, la sospensione della fornitura è stata causata da un guasto alla linea elettrica interrata che ha determinato l'interruzione dei conduttori e conseguentemente la totale cessazione dell'erogazione senza comportare alcuna diminuzione/variazione della “qualità” della fornitura, non alterandone i parametri di potenza e tensione ma semplicemente “azzerando” il passaggio dell'energia.
Relativamente alle modalità di riparazione dei guasti può farsi unicamente riferimento
a quanto riferito dalla parte convenuta che fornisce un iter temporale mediamente dettagliato delle attività di intervento. Analizzando quanto riferito circa il primo guasto, segnalato alle ore 17,45 del 19 luglio 2020, l'intervento del personale tecnico di accertava la tipologia del guasto che interessava gli impianti Parte_3
interrati in bassa tensione ed identificava il tracciato della linea elettrica al di sotto del manto stradale;
l'unità specialistica interveniva sul posto al fine di individuare, tramite misure strumentali, il punto di guasto, tale attività si concludeva alle 22,45 allorquando
l'unità specialistica indicava alla squadra di intervento il punto in cui realizzare lo scavo, eseguito il quale, non si riusciva ad individuare il guasto. Alle ore 2,00 la squadra di riparazione ricontattava l'unità specialistica per ulteriori prove con una nuova misura che meglio individuava il punto di guasto, ovvero l'esatta distanza dai pozzetti così da poter operare lo scavo in maniera puntuale, e quindi veniva esteso lo scavo già effettuato fino al rinvenimento del cavo e poteva intervenire la squadra addetta alla riparazione del cavo concentrico danneggiato che, eseguita la riparazione ed il ricolmo dello scavo sulla sede stradale, alle ore 9,47 del giorno 20 luglio rialimentava la linea ripristinando il servizio e l'erogazione dell'energia all'utente.
Relativamente al secondo guasto, segnalato alle ore 11,57 del 21 settembre 2020, il personale tecnico intervenuto sul posto riscontrava, anche in questo caso, il cointeressamento di un cavo interrato e veniva quindi avviata la medesima procedura con le misure strumentali necessarie all'individuazione del punto di guasto sempre al fine di individuare il punto in cui eseguire lo scavo.
13 La parte convenuta riferisce ancora come il traffico veicolare e le avverse condizioni meteorologiche rendevano difficoltose le attività che venivano riprogrammate per il giorno successivo, eseguendo lo scavo, effettuando la riparazione del cavo danneggiato
e la ricopertura per la messa in esercizio dell'impianto, ripristinando infine
l'erogazione di energia alle ore 18,50 del 22 settembre 2020. In entrambi i casi quindi
l'interruzione della fornitura all'utente non è stata determinata da una sospensione programmata o da un intervento manutentivo ma dall'ingenerarsi di un guasto sulla linea di alimentazione. …..In definitiva quindi e relativamente a tale questione, si è dell'avviso che in entrambi i casi sia tempestivamente intervenuta sui Controparte_1
luoghi per la ricerca del guasto ed altrettanto tempestivamente abbia localizzato il punto di guasto, di contro le attività di effettiva riparazione si sono protratte oltre i tempi ragionevolmente necessari, nel primo caso per la necessità di ripetizione delle misure di localizzazione e nel secondo a causa delle avverse condizioni ambientali che hanno determinato lo spostamento delle attività al mattino seguente, trattasi quindi di circostanze non prevedibili e non imputabili ad una “cattiva gestione” del guasto…..
Nel complesso quindi, è parere dello scrivente che gli interventi di riparazione attuati da siano da considerarsi tempestivi in entrambi i distacchi fermo Controparte_1
restando che, pur a causa di circostanze non prevedibili, la durata delle riparazioni è stata di gran lunga superiore alle 8 ore, e precisamente 16 ore in occasione dell'evento del luglio 2020 e quasi 31 ore nel settembre 2020.
Considerazioni sulle osservazioni delle parti……….Nella seconda osservazione si contesta quanto affermato circa il fatto che la tipologia del guasto “non risulta dipendente da carenze manutentive…”; contrariamente a quanto supposto tale Co affermazione non è derivata da alcuna documentazione prodotta da ma è fondata unicamente su comuni elementi di conoscenza a carattere tecnico circa la tipologia dei guasti che possono interessare le linee elettriche interrate. In proposito si può osservare come i tracciati con cavi interrati comprendono le così dette strutture di transizione, ovvero le connessioni tra i cavi aerei e quelli interrati, le camere di giunzione ed i cavi stessi con i relativi cavidotti di posa;
vanno evidentemente escluse le parti esterne che non sono state interessate dai guasti in quanto essendosi rese
14 necessarie attività di scavo nella sede stradale le problematiche occorse sono riconducibili unicamente ai cavi interrati.
Normalmente i cavi in posa sottotraccia hanno una vita utile superiore ai 40 anni ed evidentemente non sono soggetti a manutenzione periodica in quanto non accessibili e non ispezionabili per le stesse modalità di posa;
è tecnicamente evidente come l'unico intervento di manutenzione eseguibile su un cavo interrato sarebbe la sua completa sostituzione che viene effettuata e si rende necessaria solo a seguito di determinati eventi dannosi di tipo esterno o quando il cavo risultasse deteriorato, circostanza che si può prospettare solo allorquando dovessero verificarsi guasti ricorrenti e non nel caso di due singoli eventi. Le cause che determinano guasti ai cavi interrati possono essere molteplici, il cortocircuito tra conduttori nel caso di un danneggiamento dell'isolamento, la dispersione o il cortocircuito verso terra, la penetrazione di umidità ed il conseguente danneggiamento dell'isolamento, ma il caso più frequente rimane quello dell'interruzione o del danneggiamento dei cavi dovuta a danni di natura meccanica. Le cause più comuni di danni meccanici sono costituite da fenomeni di schiacciamento dovuti al traffico veicolare, assestamento del terreno, lavori di manutenzione stradale o anche eventi sismici, tali eventi possono innescare stati tensionali nel cavo che possono causarne il danneggiamento o addirittura
l'interruzione; trattasi evidentemente di eventi non prevedibili e non eliminabili con interventi di manutenzione”.
Da quanto sopra risulta che il ctu, sulla base della documentazione prodotta da
[...]
(moduli guasti ) non è riuscito ad individuare la causa all'origine del CP_2
malfunzionamento della rete elettrica in custodia al Distributore ed ha elencato le possibili cause che possono determinare i gusti ai cavi elettrici interrati, specificando quelli più frequenti, spingendosi, poi, ad esprime valutazioni conclusive di ordine giuridico, non condivisibili, che comunque sarebbe spettato al primo decidente vagliare nell'ambito dei propri poteri .
Ed infatti, il ctu e la sentenza che ne ricalca le conclusione, pongono l'accento sull'assenza di colpa di secondo un ragionamento errato che, partendo Controparte_2
dal presupposto che i cavi elettrici interrati non sono visibili, non era ipotizzabile una responsabilità di per omessa manutenzione o vigilanza e salvo il Controparte_2
15 caso di ricorrenti guasti alla stessa rete elettrica che avrebbero dovuto coinvolgere svarianti utenti, il Distributore non era tenuto ad effettuare verifiche precauzionali sulla rete dovendo/ potendo confidare sulla quarantennale vita ed efficiente tenuta dei cavi elettrici.
Ora, a prescindere dal fatto che E -Distribuzione non ha provato l'epoca di posa e la conformità dei cavi interati e quindi l'efficienza e l'idoneità degli stessi;
non ha neppure dedotto, oltre che provato, quale attività di controllo e di manutenzione aveva svolto in passato sulla linea elettrica interessata dai guasti;
non ha documentato, pur essendo in possesso dei relativi dati, che non si erano verificati altri guasti alla medesima rete elettrica coinvolgenti altri utenti della zona, come nelle sue possibilità ai sensi degli artt. 4 e 13 dell'allegato A delibera Arera n. 646/2015, in ogni caso tutti i suddetti argomenti che sono stati utilizzati per affermare che gli eventi dannosi si erano verificati in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, non sono utili ad integrare il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode. Ed infatti come precisato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza resa a sez un n. 20943 /2022 la responsabilità ex art 2051 cc è ti tipo oggettivo e non si fonda sulla “colpa presunta” del custode, per cui quest'ultimo, per liberarsi dalla responsabilità deve fornire la prova positiva dell' estraneità della cosa nel rapporto di causalità materiale con il fatto dannoso, essendo irrilevante , come invece ha ritenuto il primo giudice, che il custode dimostri, in ragione dei propri obblighi di vigilanza, di controllo e di diligenza, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi e che detto danno si è verificato in maniera non superabile con lo sforzo diligente esigibili in base alle concrete circostanze del caso.
Ed infatti già in passato la Corte di Cassazione, prima che si pronunciasse a sezioni unite aveva affermato che “Il caso fortuito, atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode, deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode.” (ex multis Cass n.
16 2480/2018). Con la sentenza a sez un citata la S.C. ha ribadito detto orientamento affermando che“ La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostra-to l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga). (Cass sez. un, n.20943/2022). Nel caso in esame è incontestata la circostanza della mancata individuazione dei fattori eziologici determinanti le singole interruzioni, avendo gli stessi tecnici incaricati da , in occasione dei due Controparte_1
guasti espressamente classificato le cause come non determinabili e non accertabili, e pertanto definito le stesse, in conformità alle nozioni e alla disciplina imposta dall'Autorità Garante di settore ( art 7 allegato A) delibera Arera n. 646/2015) , quali eventi “accidentali” - aggettivo da intendersi, quale mero sinonimo di “proveniente da causa ignota”.
Orbene, la mancanza dell'accertamento della causa dell'interruzione deve ritenersi ridondare a carico dell'odierna appellata, quale parte onerata della prova liberatoria, poiché la mancata conoscenza delle cause generatrici dei guasti preclude, prima che sul piano giuridico sul piano logico, la possibilità di qualificare gli stessi alla stregua di eventi imprevedibili e inevitabili rilevanti ai fini dell'interruzione del nesso di causalità (Cass n .25200/2024)
17 Inoltre, a parere di questo Collegio, assume carattere rilevante la circostanza pacifica, che dopo le riparazioni a cura di l'erogazione dell'energia elettrica Controparte_2
è ripresa in quanto il carattere risolutivo delle riparazioni già di per sé, costituiscono indice positivo della sussistenza di una causa imputabile al Distributore.
Si aggiunga per completezza, che anche le “cause meccaniche illustrate dal ctu, come quelle più ricorrenti per i guasti ai cavi elettrici interrati, non integrano il caso fortuito nella specie “del fatto imputabile al terzo” o “al fatto naturale “, a mente del principio condiviso che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo
o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo
l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custo- de, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgi-mento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un can- cello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento im- prevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crol- lo, risultava provata la derivazione del danno dalla res) ( Cass. n.7789/2024).
Per quanto esposto il primo motivo di appello è fondato e pertanto va accolto, con assorbimento del secondo e il terzo motivo.
Sul quantum del risarcimento.
L'appellante non ha formulato nel grado alcuna censura alla ctu in ordine alla determinazione del quantum del risarcimento del danno.
Il ctu ha quantificato in € 809,26 i mancati incassi dipesi dai due episodi di interruzioni dell'energia elettrica, calcolati mediante la media giornaliera degli incassi registrati negli stessi periodi nell'anno precedente.
18 In ordine al risarcimento richiesto per il deterioramento delle materie prime necessarie per la preparazione dei gelati e per la perdita dei prodotti lavorati che l'odierno appellante aveva quantificato in complessivi € 4.631,22,, il ctu ha osservato, che il non aveva specificato nella sua domanda le quantità e la qualità dei prodotti Parte_1
semilavorati e quelli lavorati, effettivamente deterioratisi a seguito del distacco di energia e pertanto l'aver annotato nei propri registri, l'acquisto di prodotti- base per il confezionamento dei gelati per un importo di € 3.436,02 non era sufficiente per ritenere che tutte le materie prime acquistate erano state utilizzate per il confezionamento dei gelati poi deteriorati. Inoltre il ctu ha anche rilevato che le materia prime acquistate ed elencate nelle fatture “non necessitano di conservazione refrigerata e possono essere conservati in luogo asciutto ed evidentemente distante da fonti di calore quali forni o friggitrici … e che “Gli unici prodotti che effettivamente vengono a danneggiarsi in caso di interruzione della refrigerazione sono quelli lavorati, gelati e panna già preparati, per i quali una diminuzione della temperatura di conservazione determina in breve tempo l'alterazione del prodotto e la conseguente non riutilizzabilità per la somministrazione;
i lavorati vengono effettivamente conservati nei banconi frigoriferi o nei pozzetti congelatori”. Sulla base di queste considerazioni l'ausiliario
è giunto alla conclusione, condivisa da questo Collegio, che la quantità di gelato prodotta che era stata deteriorata per effetto dei due distacchi elettrici aveva un valore di mercato di € 1.195,20, importo così ottenuto detraendo da quello complessivo di €
4.631,22 ( materie prime) € 3.436,02 che corrisponde a quello speso per l'acquisto dei prodotti semilavorati che non necessitavo di refrigerazione. Infine, il ctu ha calcolato in € 173,60 il danno subito dal per le spese di retribuzione del lavoratore Parte_1 dipende che l'appellante ha dovuto sostenere anche per i giorni di chiusura forzata
In definitiva il danno conseguenza patito dall'odierno appellante per l'interruzione dell'energia elettrica ha trovato riscontro probatorio nella misura complessiva di €
2.178,06 e il pagamento del predetto importo, con gli accessori degli interessi, al tasso legale, e della rivalutazione monetaria, va posto a carico dell'odierna appella responsabile ai sensi dell'art 2051 cc.
Il quarto motivo di appello resta assorbito dalla decisione.
19 Ed infatti quando la sentenza viene anche solo parzialmente riformata al giudice dell'appello compete liquidare le spese processuali dei due gradi di giudizio in base all'esito finale e complessivo della lite.
Nella fattispecie attesa la fondatezza della domanda introduttiva le spese processuali dei due grai di giudizio vanno poste interamente a carico dell'appellata Controparte_2
e si liquidano in conformità al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa determinato in base al quantum riconosciuto (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catana-II Sezione Civile- definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1415/2023 r.g.a.c. avente ad oggetto l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta, Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1754/2023 pubblicata il 26.4.2023, così provvede: accoglie l'appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Catania dichiara
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responsabile ex art 2051 cc delle conseguenze derivate dalle Controparte_2 interruzioni dell'energia elettrica dedotte in causa, e per l'effetto condanna al risarcimento dei danni in favore di , Controparte_1 Parte_1 in proprio e n.q., che liquida nella somma di € 2.178,06, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio , che liquida per il primo grado in complessivi €
2.552,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessi € 2.916,00 (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva,
€ 992,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) oltre 15% per spese generali e iva e c.p.a., come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu espletata nel grado Controparte_1
precedente, come già liquidate in atti.
Così deciso nella camera di consiglio nella seduta del 23 gennaio 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
20 Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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