Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 822/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSANELLI STAMI FRANCESCO
e
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BONA ONOFRIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7
“1) i coniugi vivranno separati, come lo sono già di fatto, con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di porre la propria residenza e il loro domicilio dove riterranno opportuno sia in Italia che all'estero.
2) L'unità immobiliare adibita a casa coniugale, sita a Modena alla via Francesco
Arago n. 17, di proprietà di entrambi coniugi con quota di proprietà pari al 50% ciascuno (doc. n. 07), viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla assieme al figlio, , il quale avrà la residenza anagrafica Persona_1 presso la madre. Si precisa che il figlio, di anni 19, frequenta il 5° anno della scuola paritaria “liceo scientifico Dante Alighieri” di Modena e, come da certificato medico del Centro Medico Legale INPS di Modena, che si produce in uno con il presente atto, è affetto da ritardo mentale “lieve-medio" (doc. n. 8).
3) Successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione, le diverse utenze domestiche (acqua, luce e gas) verranno intestate alla moglie che, da quel momento, ne sosterrà integralmente il pagamento. Sempre dalla pubblicazione della stessa sentenza saranno di competenza esclusiva della moglie le spese condominiali ordinarie mentre quelle straordinarie verranno divise a metà tra i coniugi.
4) I mobili, gli arredi e gli accessori tutti dell'abitazione coniugale resteranno nella disponibilità e proprietà esclusiva della moglie, il marito, lasciando tale abitazione, trasferendosi nel suo attuale domicilio a Castellarano (RE) via Radici Nord n. 22, ha asportato dalla suddetta abitazione unicamente i propri beni personali.
5) In considerazione delle capacità patrimoniali dei coniugi e dello stato di non occupazione della moglie, verserà alla stessa a titolo di Parte_1 mantenimento la somma mensile di euro 600,00 (seicento), mentre verserà la somma di euro 600,00 quale contributo perequativo per il mantenimento del figlio. Entrambe le somme verranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie entro il giorno 20 di ogni mese, e saranno rivalutate annualmente secondo la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'assegno unico per il figlio spetterà unicamente alla moglie. Nel momento stesso in cui la moglie dovesse percepire una qualsiasi pagina 2 di 7 pensione dall'INPS (sociale, di anzianità o di vecchiaia), che fosse pari o superiore ad euro 700,00, il mantenimento mensile corrisposto dal marito alla moglie si ridurrà automaticamente a euro 300,00. Oltre a ciò, il marito verserà alla moglie, quale contributo una tantum per il suo mantenimento, la somma totale di euro
35.000,00, con le seguenti tempistiche: euro 15.000,00 immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di separazione mentre i restanti euro 20.000,00 le verranno versati entro tre mesi dal primo pagamento. Entrambi i versamenti saranno effettuati con bonifico sul conto corrente della moglie. Sempre a titolo di mantenimento una tantum corrisposto alla moglie, il marito, se e quando cederà
a titolo oneroso le sue partecipazioni societarie nella Nexxta spa, con sede a
Bologna, via del lavoro n. 37, P.IVA , pari al 5,51% del capitale P.IVA_1 sociale (doc. n. 5) e nella Duebizeta srl, con sede a Modena, viale Corassori n. 70,
P.IVA pari al 5% del capitale sociale (doc. n. 6), corrisponderà alla P.IVA_2 moglie il 15% del provento della cessione.
6) Le spese straordinarie che si riterranno necessarie per il figlio verranno sostenute interamente dal marito. Sono considerate spese straordinarie quelle indicate nello schema che segue il quale, oltre ad evidenziare la necessità della documentazione per tutte le categorie di spesa, prevede una distinzione fra quelle da concordarsi e da non concordarsi tra i coniugi stessi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e pagina 3 di 7 materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al marito onde consentire allo stesso di detrarle fiscalmente. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) Resta inteso tra le parti che anche dopo la sentenza di separazione, Pt_1 continuerà a corrispondere:
- il pagamento della retta scolastica della scuola paritaria del figlio, compreso il costo del dopo-scuola;
- il pagamento delle spese del Dott. psicologo che ha in cura il Testimone_1 figlio;
Per_1
- il pagamento del finanziamento per l'acquisto della cucina della casa coniugale, pari a euro 175,00 mensili, con scadenza aprile 2025;
pagina 4 di 7 - il pagamento del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata alla moglie, Toyota modello “CHR” tg. FT317DA, pari a euro 148,00 al mese sino a scadenza;
-il pagamento delle attuali spese odontoiatriche della moglie.
8) Come già riferito, i coniugi sono comproprietari di un immobile sito a Modena alla via Francesco Arago n. 17 (doc. n. 07), in merito al quale il marito si impegna a sostenere le spese inerenti all'acquisto degli infissi, nonché le spese connesse alla chiusura della CILAS per gli interventi esterni di ristrutturazione eseguiti sulla stessa casa coniugale, restando inteso tra le parti che le questioni burocratiche connesse alla medesima CILAS verranno gestite dalla moglie. In merito allo stesso immobile, il marito si impegna, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, ad estinguere il mutuo ipotecario acceso presso la banca agenzia di via Toscanini a Modena, per l'acquisto del medesimo immobile, CP_2 con una sorte capitale residua ad oggi pari a circa euro 52.000,00. Mutuo al medesimo marito interamente intestato.
9) Le parti si danno reciprocamente atto che, una volta estinto il suddetto mutuo ipotecario, vi è tra loro la volontà di porre in vendita a terzi il suddetto immobile, restando comunque inteso che il provento della vendita di competenza del marito verrà successivamente utilizzato unicamente per esigenze connesse ai bisogni economici del figlio. A tal fine, la suddetta somma verrà versata su un conto corrente bancario intestato ad entrambi i coniugi e regolato da prelievi a firma congiunta dei contestatari del medesimo conto, salvo diverso accordo dei coniugi.
10) I coniugi concordano che l'autovettura Lexus modello “Rx 450 Hibrid” tg. EA
992 SM intestata al marito resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva dello stesso, mentre l'autovettura Toyota modello “CHR” tg. FT317DA, intestata alla moglie resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva dello stesso.
11) Il marito risulta titolare esclusivo di un c/c acceso presso la banca CREDEM agenzia di Castellarano, di cui rimarrà proprietario esclusivo del contante ivi depositato nonché di tutte le ulteriori somme, titoli, investimenti etc. collegabili a tale conto corrente personale. La moglie risulta titolare esclusiva di un c/c acceso presso la banca agenzia di Montale, di cui rimarrà proprietaria esclusiva del CP_2
pagina 5 di 7 contante ivi depositato nonché di tutte le ulteriori somme, titoli, investimenti etc. collegabili a tale conto corrente personale.
12) I coniugi dichiarano altresì che le questioni patrimoniali non espressamente previste dal presente documento sono già state composte in separata sede.
13) I coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora all'espatrio, sia per turismo che per motivi di lavoro, e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari.
14) Le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] si sono separati Controparte_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2008 Atto n.1 Parte II Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando pagina 6 di 7 sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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