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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1329/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1329/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8447/2019 depositata in data 14.11.2019, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] Equense il 17.02.1976 e residente a [...]di Parte_1
Stabia alla via Passeggiata Archeologica n. 3/b, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla via Salvatore di Giacomo n.15.
APPELLANTE
E con Controparte_1 Controparte_2
Cont (P.I. ), (già ) con sede in Rho (MI) L.go Metropolitana n. 5, in persona del P.IVA_1 procuratore avv. Amelia De Luca, Responsabile della Funzione Litigation & Customer Disputes, giusta procura generale del 26 settembre 2019, repertorio n. 22506, raccolta n. 7735 e allegato A per notaio in Milano (doc. 2), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Persona_1
Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Motta in Sorrento alla
Piazza S. Antonino n. 19
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la predetta società e ottenere la
[...] condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 129,90 quale anticipo dell'acquisto dello smartphone Samsung Galaxy J5 2017 e di euro 30,00 per i rinnovi mensili non dovuti, nonché
1 al pagamento degli indennizzi maturati per il mancato riscontro al reclamo del 30.11.2017 e al risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
L'attore esponeva che in data 07.08.2017 attivava sulla propria utenza telefonica n. 3663112682
l'offerta Wind Unlimited al costo di 12,00 euro mensili;
che tale offerta includeva l'acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy J5 2017 al costo di euro 129,90 di anticipo e di 1 euro ogni 30 giorni per 30 rinnovi;
che a causa di un malfunzionamento del display, alla fine del mese di settembre del
2017, consegnava lo smartphone al centro di Castellammare di Stabia per la CP_1 riparazione/sostituzione; che in data 21.11.2017 inoltrava alla PEC di costituzione in Controparte_1 mora, chiedendo l'immediata riparazione dello smartphone;
che la società con messaggio inoltrato al numero di cellulare 3663112682, datato 30.11.2017, comunicava un prolungamento dei tempi di riparazione offrendo un bonus di 60,00 euro per il disagio;
che con PEC del 30.11.2017 l'attore chiedeva la sostituzione immediata dello smartphone ma non riceveva alcun riscontro.
Pertanto, sulla scorta di dette premesse, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto e di ottenere la restituzione delle somme indicate, il pagamento degli indennizzi maturati nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della Controparte_1 domanda in caso di mancata corrispondenza tra la fase giudiziale e stragiudiziale;
nel merito contestava le domande chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite,
Con sentenza n. 8447/2019 depositata in data 14.11.2019, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda e compensava le spese.
Avverso la indicata sentenza proponeva impugnazione, censurando la sentenza Parte_1 di primo grado per omessa prova circa i difetti del bene acquistato;
allegava che, siccome il malfunzionamento del display si era verificato nei sei mesi dall'acquisto, l'onere della prova gravava sulla società venditrice;
infine, evidenziava di non aver mai ricevuto alcuna mail da parte della CP_1 con la quale veniva comunicata l'inoperatività della garanzia al prodotto difettoso, disconoscendo le mail del 8.12.2017 e del 20.12.2017, le quali, comunque, oltre ad essere inidonee a fornire adeguato riscontro alla richiesta dell'istante, non risultavano consegnate in quanto inviate da un indirizzo di posta elettronica ordinaria ad un indirizzo PEC.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la alla restituzione della somma di euro 129,90 versata per l'acquisto Controparte_1 dello smartphone, al pagamento degli indennizzi maturati per la mancata risposta al reclamo del
30.11.2017, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali (compreso l'acquisto di un nuovo cellulare)
e non derivanti dalla mancata consegna dello smartphone e al rimborso di euro 30,00 per i rinnovi mensili non dovuti, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva reiterando le stesse difese già spiegate in primo grado, chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, ove riscontrata l'assenza di prova circa la corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e giudiziale e, nel merito, il rigetto della domanda proposta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.04.2025 in sostituzione dell'udienza del
9.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (28.02.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.11.2019), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(02.03.2020).
Ciò detto, infondata è la riproposta eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda essendovi piena corrispondenza tra le richieste indicate in sede di conciliazione e l'oggetto del giudizio, come si evince dalla domanda di conciliazione depositata nel fascicolo di primo grado del
Parte_1
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Al fine di individuare la disciplina applicabile, si evidenzia che l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (ex multis Cass. Civ. Sez. III,
30.5.2019, n. 14775).
Dunque, alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
In detto contesto, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, ratione temporis applicabile, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre
3 grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato detto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Ne discende che è il consumatore che deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
Invece, il giudice di pace, pur richiamando le disposizioni del codice del consumo, ha posto a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del difetto del bene. In realtà, nella fattispecie in esame, trova applicazione la presunzione menzionata, in quanto il difetto di conformità del prodotto si è manifestato nel termine di sei mesi dalla consegna del bene;
infatti, il contratto è stato sottoscritto in data 07.08.2017 e il difetto è stato denunciato in data 12.10.2017 quando lo smartphone è stato consegnato per la riparazione presso il centro di Castellammare di Stabia, per poi inoltrare in CP_1 data 21.11.2017 e 30.11.2017 le PEC allegate alla produzione di primo grado, con cui l'appellante denunciava la mancata riparazione o sostituzione del telefono nonostante il tempo trascorso.
Al contempo, non ha offerto alcuna prova contraria pur gravando su di essa l'onere Controparte_1 di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Nulla si ricava neppure dalla mail di riscontro alla segnalazione, depositata nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellata, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado;
difatti, esulando da ogni considerazione circa l'effettiva consegna della mail, dal suo contenuto non si ricava alcunché, essendosi la società limitata a riferire la durata della garanzia e il suo oggetto nonché ad individuare nel centro assistenza della casa costruttrice l'organo preposto a valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale sostituzione del telefono;
dunque, da essa non si ricava l'insussistenza del difetto di conformità denunciato dal né può dirsi che in tal modo esso sia stato anche solo oggetto Parte_1 di contestazione.
Ciò detto, in caso di difformità del bene venduto il consumatore può esperire una serie di rimedi: in primo luogo la riparazione o la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, la risoluzione del contratto. Nella specie, il compratore ha richiesto prima la riparazione ma, siccome essa non è mai intervenuta, residua quale rimedio la risoluzione del contratto. D'altra parte, non è contestato che il bene abbia presentato il vizio denunciato e che sia stato necessario intervenire per procedere alla
4 riparazione (concretamente non avvenuta). Dunque, sussiste il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto non avendo il venditore proceduto al ripristino della conformità del bene.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in causa.
Quanto, poi, alla restituzione delle somme versate per l'acquisto del bene, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, si evince che è stato corrisposto un anticipo di euro 129,90 e che l'ulteriore importo di euro 30,00 è stato pagato addebitando il costo di 1,00 euro ogni 30 giorni per
30 rinnovi (circostanza non contestata). Pertanto, va condannata alla restituzione in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 159,90. Parte_1
Vanno invece disattese sia la domanda di condanna della società al pagamento degli indennizzi per mancata risposta al reclamo, sia la domanda di condanna della società al risarcimento del danno, dovendo confermare sul punto la sentenza di rigetto.
Con riguardo al primo profilo, si premette che l'art. 11 dell'allegato A delibera 73/11/CONS al comma 1 prevede che “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”. Nella specie, come si evince dalla PEC del 30.11.2017 inoltrata dal a seguito di reclamo del 21.11.2017 Parte_1
l'appellante riceveva riscontro con un messaggio inoltrato sull'utenza telefonica con il quale veniva comunicato un allungamento dei tempi di riparazione e si dava, altresì, atto del versamento dell'importo di euro 60,00 per il disservizio subito. Non può, dunque, assumere autonomo rilievo il reclamo del 30.11.2017, trattandosi di un reclamo reiterato relativo al medesimo disservizio.
Con riguardo al secondo profilo, è evidente la carenza di prova in ordine ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati dall'appellante per la mancata consegna dello smartphone. Nulla è provato circa l'acquisto di un altro telefono cellulare e circa l'importo della spesa sostenuta, né tantomeno vi
è prova di un presunto danno non patrimoniale. D'altra parte, la lieve entità del pregiudizio causato dal disservizio e l'omessa allegazione di circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento non possono che determinare il rigetto della domanda.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara risolto per inadempimento il contratto del 7.08.2017 intercorso tra le parti e condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di euro 159,90: Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, si liquidano in euro 43,00 per spese Parte_1 ed euro 241,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Torre Annunziata, 18.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1329/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8447/2019 depositata in data 14.11.2019, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] Equense il 17.02.1976 e residente a [...]di Parte_1
Stabia alla via Passeggiata Archeologica n. 3/b, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla via Salvatore di Giacomo n.15.
APPELLANTE
E con Controparte_1 Controparte_2
Cont (P.I. ), (già ) con sede in Rho (MI) L.go Metropolitana n. 5, in persona del P.IVA_1 procuratore avv. Amelia De Luca, Responsabile della Funzione Litigation & Customer Disputes, giusta procura generale del 26 settembre 2019, repertorio n. 22506, raccolta n. 7735 e allegato A per notaio in Milano (doc. 2), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Persona_1
Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Motta in Sorrento alla
Piazza S. Antonino n. 19
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la predetta società e ottenere la
[...] condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 129,90 quale anticipo dell'acquisto dello smartphone Samsung Galaxy J5 2017 e di euro 30,00 per i rinnovi mensili non dovuti, nonché
1 al pagamento degli indennizzi maturati per il mancato riscontro al reclamo del 30.11.2017 e al risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
L'attore esponeva che in data 07.08.2017 attivava sulla propria utenza telefonica n. 3663112682
l'offerta Wind Unlimited al costo di 12,00 euro mensili;
che tale offerta includeva l'acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy J5 2017 al costo di euro 129,90 di anticipo e di 1 euro ogni 30 giorni per 30 rinnovi;
che a causa di un malfunzionamento del display, alla fine del mese di settembre del
2017, consegnava lo smartphone al centro di Castellammare di Stabia per la CP_1 riparazione/sostituzione; che in data 21.11.2017 inoltrava alla PEC di costituzione in Controparte_1 mora, chiedendo l'immediata riparazione dello smartphone;
che la società con messaggio inoltrato al numero di cellulare 3663112682, datato 30.11.2017, comunicava un prolungamento dei tempi di riparazione offrendo un bonus di 60,00 euro per il disagio;
che con PEC del 30.11.2017 l'attore chiedeva la sostituzione immediata dello smartphone ma non riceveva alcun riscontro.
Pertanto, sulla scorta di dette premesse, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto e di ottenere la restituzione delle somme indicate, il pagamento degli indennizzi maturati nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della Controparte_1 domanda in caso di mancata corrispondenza tra la fase giudiziale e stragiudiziale;
nel merito contestava le domande chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite,
Con sentenza n. 8447/2019 depositata in data 14.11.2019, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda e compensava le spese.
Avverso la indicata sentenza proponeva impugnazione, censurando la sentenza Parte_1 di primo grado per omessa prova circa i difetti del bene acquistato;
allegava che, siccome il malfunzionamento del display si era verificato nei sei mesi dall'acquisto, l'onere della prova gravava sulla società venditrice;
infine, evidenziava di non aver mai ricevuto alcuna mail da parte della CP_1 con la quale veniva comunicata l'inoperatività della garanzia al prodotto difettoso, disconoscendo le mail del 8.12.2017 e del 20.12.2017, le quali, comunque, oltre ad essere inidonee a fornire adeguato riscontro alla richiesta dell'istante, non risultavano consegnate in quanto inviate da un indirizzo di posta elettronica ordinaria ad un indirizzo PEC.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la alla restituzione della somma di euro 129,90 versata per l'acquisto Controparte_1 dello smartphone, al pagamento degli indennizzi maturati per la mancata risposta al reclamo del
30.11.2017, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali (compreso l'acquisto di un nuovo cellulare)
e non derivanti dalla mancata consegna dello smartphone e al rimborso di euro 30,00 per i rinnovi mensili non dovuti, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva reiterando le stesse difese già spiegate in primo grado, chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, ove riscontrata l'assenza di prova circa la corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e giudiziale e, nel merito, il rigetto della domanda proposta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.04.2025 in sostituzione dell'udienza del
9.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (28.02.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.11.2019), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(02.03.2020).
Ciò detto, infondata è la riproposta eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda essendovi piena corrispondenza tra le richieste indicate in sede di conciliazione e l'oggetto del giudizio, come si evince dalla domanda di conciliazione depositata nel fascicolo di primo grado del
Parte_1
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Al fine di individuare la disciplina applicabile, si evidenzia che l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (ex multis Cass. Civ. Sez. III,
30.5.2019, n. 14775).
Dunque, alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
In detto contesto, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, ratione temporis applicabile, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre
3 grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato detto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Ne discende che è il consumatore che deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
Invece, il giudice di pace, pur richiamando le disposizioni del codice del consumo, ha posto a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del difetto del bene. In realtà, nella fattispecie in esame, trova applicazione la presunzione menzionata, in quanto il difetto di conformità del prodotto si è manifestato nel termine di sei mesi dalla consegna del bene;
infatti, il contratto è stato sottoscritto in data 07.08.2017 e il difetto è stato denunciato in data 12.10.2017 quando lo smartphone è stato consegnato per la riparazione presso il centro di Castellammare di Stabia, per poi inoltrare in CP_1 data 21.11.2017 e 30.11.2017 le PEC allegate alla produzione di primo grado, con cui l'appellante denunciava la mancata riparazione o sostituzione del telefono nonostante il tempo trascorso.
Al contempo, non ha offerto alcuna prova contraria pur gravando su di essa l'onere Controparte_1 di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Nulla si ricava neppure dalla mail di riscontro alla segnalazione, depositata nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellata, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado;
difatti, esulando da ogni considerazione circa l'effettiva consegna della mail, dal suo contenuto non si ricava alcunché, essendosi la società limitata a riferire la durata della garanzia e il suo oggetto nonché ad individuare nel centro assistenza della casa costruttrice l'organo preposto a valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale sostituzione del telefono;
dunque, da essa non si ricava l'insussistenza del difetto di conformità denunciato dal né può dirsi che in tal modo esso sia stato anche solo oggetto Parte_1 di contestazione.
Ciò detto, in caso di difformità del bene venduto il consumatore può esperire una serie di rimedi: in primo luogo la riparazione o la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, la risoluzione del contratto. Nella specie, il compratore ha richiesto prima la riparazione ma, siccome essa non è mai intervenuta, residua quale rimedio la risoluzione del contratto. D'altra parte, non è contestato che il bene abbia presentato il vizio denunciato e che sia stato necessario intervenire per procedere alla
4 riparazione (concretamente non avvenuta). Dunque, sussiste il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto non avendo il venditore proceduto al ripristino della conformità del bene.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in causa.
Quanto, poi, alla restituzione delle somme versate per l'acquisto del bene, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, si evince che è stato corrisposto un anticipo di euro 129,90 e che l'ulteriore importo di euro 30,00 è stato pagato addebitando il costo di 1,00 euro ogni 30 giorni per
30 rinnovi (circostanza non contestata). Pertanto, va condannata alla restituzione in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 159,90. Parte_1
Vanno invece disattese sia la domanda di condanna della società al pagamento degli indennizzi per mancata risposta al reclamo, sia la domanda di condanna della società al risarcimento del danno, dovendo confermare sul punto la sentenza di rigetto.
Con riguardo al primo profilo, si premette che l'art. 11 dell'allegato A delibera 73/11/CONS al comma 1 prevede che “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”. Nella specie, come si evince dalla PEC del 30.11.2017 inoltrata dal a seguito di reclamo del 21.11.2017 Parte_1
l'appellante riceveva riscontro con un messaggio inoltrato sull'utenza telefonica con il quale veniva comunicato un allungamento dei tempi di riparazione e si dava, altresì, atto del versamento dell'importo di euro 60,00 per il disservizio subito. Non può, dunque, assumere autonomo rilievo il reclamo del 30.11.2017, trattandosi di un reclamo reiterato relativo al medesimo disservizio.
Con riguardo al secondo profilo, è evidente la carenza di prova in ordine ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati dall'appellante per la mancata consegna dello smartphone. Nulla è provato circa l'acquisto di un altro telefono cellulare e circa l'importo della spesa sostenuta, né tantomeno vi
è prova di un presunto danno non patrimoniale. D'altra parte, la lieve entità del pregiudizio causato dal disservizio e l'omessa allegazione di circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento non possono che determinare il rigetto della domanda.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara risolto per inadempimento il contratto del 7.08.2017 intercorso tra le parti e condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di euro 159,90: Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, si liquidano in euro 43,00 per spese Parte_1 ed euro 241,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Torre Annunziata, 18.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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