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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2024, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore , Persona_1
rappresentati e difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv.
Michela Artisci e Cinzia Marcello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrenti
CONTRO
, in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023, rep. n. 37590/7131, a rogito notaio di Fiumicino, Persona_2
dagli avv. Lilia Bonicioli, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo,
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6r, presso l'Avvocatura
Distrettuale Inps
convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6°
c.p.c., e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della minore , contestano gli esiti Persona_1
dell'accertamento tecnico preventivo effettuato al fine dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento alla minore dell'indennità di frequenza.
I ricorrenti sostengono, in particolare, che il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza dei diagnosticati disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA) al fine del riconoscimento della sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età della minore.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, contesta l'ammissibilità e la CP_1
fondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto la reiezione.
La domanda è infondate e deve essere respinta.
Il presente procedimento ex art. 445 c.p.c. ha ad oggetto la verifica dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, indennità in precedenza riconosciuta alla minore e successivamente negata, a seguito di visita di revisione.
Come già detto, i ricorrenti sostengono che il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza dei diagnosticati disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA) al fine del riconoscimento della sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età della minore.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise.
Per la definizione dei DSA può farsi utilmente riferimento all'art. 1 legge n.
170/2010, ai cui sensi i DSA “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
2 assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Sempre ai sensi dell'art. 1 legge n. 170/2010:
- si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
- si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà
nella realizzazione grafica.
- si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
- si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;
- la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Il successivo art. 2 della legge n. 170/2010 specifica le finalità della legge stessa,
ovvero:
- garantire il diritto all'istruzione;
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
3 - assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
In vista di tali finalità la legge prevede una serie di strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità scolastica destinati a consentire agli studenti un percorso scolastico completo, non penalizzato dalle specifiche difficoltà apportate dai DSA.
La piana lettura delle disposizioni citate consente di fare alcune precisazioni in diritto e cioè:
- che in primo luogo la legge n. 170/2010 è chiaramente finalizzata a sostenere gli studenti con DSA nello studio, prevedendo strumenti specifici per affrontare e, ove possibile, superare i limiti derivanti da detti disturbi;
- che detta legge non disciplina, invece, in alcun modo la diversa materia delle prestazioni assistenziali eventualmente spettanti a tali minori, non contiene alcun riconoscimento di provvidenze economiche in favore dei minori con DSA, non prevede alcun automatismo (che ben avrebbe potuto essere stabilito) tra la diagnosi di DSA e il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- che al contrario l'art. 1 della legge n. 170/2010 precisa che i DSA “possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”, il che consente di affermare, con interpretazione a contrario, che – ai sensi della stessa legge n. 170/2010
- non sempre i DSA comportano limitazioni importanti alla attività della vita quotidiana dei minori.
E' del resto acquisizione del tutto pacifica che i DSA possano essere di gravità
ben diversa.
Deve dunque escludersi qualsiasi automatismo tra diagnosi di DSA e diritto all'indennità di frequenza (prestazione che presuppone invece che il minore abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età).
A tal fine occorrerà dunque valutare:
- la gravità del disturbo;
4 - la gravità delle difficoltà scolastiche;
- la gravità delle ripercussioni emotive e l'eventuale estensione delle stesse a più ambiti delle attività del minore.
Ciò è in linea con la funzione dell'indennità di frequenza, che è quella di coprire costi aggiuntivi necessari per terapie, supporti specialistici, ausili e sussidi tecnici.
Tanto premesso in via di diritto, e venendo alla concreta situazione della minore,
come condivisibilmente affermato dal CTU:
“Le difficoltà della minore sono state certificate dal Centro Terapeutico Montessori, i cui
risultati sono stati presi a riferimento nella presente valutazione, volta a definire se la minore
sia in una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri Persona_1
dell'età.
Il profilo che delineano i risultati delle prove riferite alle competenze cognitive,
linguistiche ed attentive, che sono state somministrate dalla psicologa dott.ssa del Persona_3
Centro, rientra nella norma, in alcune capacità il risultato è anche sopra alla media, il quoziente
intellettivo è nella norma, al limite con la fascia alta.
L'indagine psicologica non ha evidenziato problematiche relazionali ed affettive.
Il colloquio avvenuto in sede di visita peritale ha confermato le capacità della bambina che
si è rivelata vivace, socievole, educata e rispettosa ed ha conversato adeguatamente e con
partecipazione.
L'unica sfera pertanto in cui le certificazioni hanno evidenziato criticità è quella
scolastica, per le quali, è stato diagnosticato il DSA con classificazione moderato, altresì moderato
il Disturbo nella Lettura e lieve nell'Espressione scritta…
Le osservazioni degli Insegnanti della Scuola Contubernio d'Albertis nel Piano Didattico
Personalizzato relativo all'anno scolastico in corso indicano nella Lettura e nella Scrittura le aree
più bisognose di intervento, l'area del Calcolo risulta meno evidenziata;
per ogni materia gli
insegnanti hanno reiterato le misure dispensative “dispensa di lettura ad alta voce, valutazione
delle prove sul contenuto e non sulla forma, assegnazione di più tempo per l'esecuzione delle
5 verifiche”, confermando la presenza di disturbi principalmente nelle aree della Lettura e
Scrittura.
Durante la visita peritale non mi sono state rese note dal genitore segnalazioni da parte
della Scuola di insuccesso dei programmi scolastici adottati a sostegno e a miglioramento del
disturbo.
Il disturbo permea un ambito circoscritto, quello dell'apprendimento scolastico, l'entità
del medesimo è stata definita moderata, è auspicabile il superamento, tenute in considerazione le
funzioni cognitive assolutamente normali della bimba.
Ritengo sia corretto definire la condizione della bambina “minore con Persona_1
DSA”, non tale da comportare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri
dell'età….
Il contesto normativo, art. 1 Legge 289/90, prevede che agli invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle Commissioni Mediche difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età è concessa, su domanda e in presenza di tutti i requisiti
previsti, una indennità mensile di frequenza.
Il riferimento valutativo esprime una condizione di rilevante difficoltà a realizzare, a
causa di un'infermità, attività che vengono comunemente svolte da minori della stessa età.
Come parametro di giudizio si è ritenuto di adottare il “complesso delle attribuzioni fisico-
psichiche che si ritengono normali all'età presa in considerazione” ed in base a ciò giudicare se
l'alterazione di tale stato possa essere ritenuta una minorazione invalidante.
In questo accertamento, le evidenze documentali e peritali mi hanno condotto ad escludere
nella minore una condizione di tenore così complesso ed articolato, che rimanda a Persona_1
casi gravi e/o con compromissione del complessivo funzionamento del minore.
La documentazione sanitaria, proveniente da Struttura Specializzata ed attentamente
esaminata, diagnostica il DSA, derivante da singoli Disturbi di grado lieve, non rileva disturbi
nella sfera sociale, famigliare ed affettiva, né comportamentali.
6 Sul piano della diagnosi neuropsicologica, i DSA possono presentarsi con un ampio
spettro di espressività, che comportano gradi diversi di difficoltà nell'apprendimento e necessità
differenziate di assistenza ed ausilio, variabili tra soggetti diversi.
Apprendo dalla documentazione che la bimba, con elevato quoziente intellettivo, affronta
con consapevolezza le proprie difficoltà, mostrando impegno e partecipazione alle attività
scolastiche, in un clima positivo predisposto dalla scuola ed accettato dalla stessa.
Con riferimento al percorso scolastico, non ho ricevuto evidenze di osservazioni relative al
pregresso biennio, ovvero all'anno scolastico in corso, atteso che la normativa sui DSA in ambito
scolastico (DM. n. 170 del 2010) prevede che per gli studenti che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
Il Piano Didattico Personalizzato, adeguatamente progettato dalla scuola, laddove
consente di definire il “patto con la famiglia” non prevede specifici provvedimenti.
Alla visita peritale ho constatato una bambina serena e adeguata nel comportamento e
nella conversazione, né ho colto segnali di difficoltà.
L'insieme dei dati raccolti documentali, anamnestici ed oggettivi configura un profilo
intaccato da difficoltà solo parzialmente e in maniera lieve nei i compiti scolastici, non risultano
disagi nel funzionamento sociale, relazionale e personale della minore con riferimento all'età.
Non ritengo, pertanto, alla data della revoca e successivamente, la minore Persona_1
in condizioni di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate e sorrette da corretta e convincente motivazione, avendo il CTU, anche, dato conto e motivatamente valutato le osservazioni critiche del CTP dei ricorrenti.
Si aggiunge soltanto che:
- non consta, né è stato dedotto, che la minore sia in concreto affiancata da un insegnante di sostegno (o che comunque tale sostegno sia stato richiesto);
7 - non consta, né è stato dedotto, che la minore goda di un qualche tutoraggio per lo studio extrascolastico ovvero frequenti centri extrascolastici specializzati;
- non consta, né è stato dedotto, che la minore abbia necessità di sostegno piscologico,
di sedute di logopedia o comunque di supporto di specialisti;
- non consta, né è stato dedotto, che lo specifico DSA comporti limitazioni anche in relazione a funzioni e compiti propri dell'età diversi da quelli scolastici, quali attività
sportive e ricreative, relazioni con i coetanei e con gli adulti.
Le argomentazioni in fatto ed in diritto contenute nel ricorso in opposizione si risolvono pertanto in un mero dissenso diagnostico e non risultano idonee a superare la condivisibile valutazione del CTU in ordine all'insussistenza delle condizioni medico-
legali richieste per il riconoscimento della prestazione.
L'oggettiva difficoltà dell'accertamento della sussistenza del requisito medico legale per cui è causa, idonea a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 17 settembre 2024
Il Giudice
Maria Ida Scotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore , Persona_1
rappresentati e difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv.
Michela Artisci e Cinzia Marcello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrenti
CONTRO
, in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023, rep. n. 37590/7131, a rogito notaio di Fiumicino, Persona_2
dagli avv. Lilia Bonicioli, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo,
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6r, presso l'Avvocatura
Distrettuale Inps
convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6°
c.p.c., e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della minore , contestano gli esiti Persona_1
dell'accertamento tecnico preventivo effettuato al fine dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento alla minore dell'indennità di frequenza.
I ricorrenti sostengono, in particolare, che il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza dei diagnosticati disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA) al fine del riconoscimento della sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età della minore.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, contesta l'ammissibilità e la CP_1
fondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto la reiezione.
La domanda è infondate e deve essere respinta.
Il presente procedimento ex art. 445 c.p.c. ha ad oggetto la verifica dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, indennità in precedenza riconosciuta alla minore e successivamente negata, a seguito di visita di revisione.
Come già detto, i ricorrenti sostengono che il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza dei diagnosticati disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA) al fine del riconoscimento della sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età della minore.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise.
Per la definizione dei DSA può farsi utilmente riferimento all'art. 1 legge n.
170/2010, ai cui sensi i DSA “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
2 assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Sempre ai sensi dell'art. 1 legge n. 170/2010:
- si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
- si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà
nella realizzazione grafica.
- si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
- si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;
- la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Il successivo art. 2 della legge n. 170/2010 specifica le finalità della legge stessa,
ovvero:
- garantire il diritto all'istruzione;
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
3 - assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
In vista di tali finalità la legge prevede una serie di strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità scolastica destinati a consentire agli studenti un percorso scolastico completo, non penalizzato dalle specifiche difficoltà apportate dai DSA.
La piana lettura delle disposizioni citate consente di fare alcune precisazioni in diritto e cioè:
- che in primo luogo la legge n. 170/2010 è chiaramente finalizzata a sostenere gli studenti con DSA nello studio, prevedendo strumenti specifici per affrontare e, ove possibile, superare i limiti derivanti da detti disturbi;
- che detta legge non disciplina, invece, in alcun modo la diversa materia delle prestazioni assistenziali eventualmente spettanti a tali minori, non contiene alcun riconoscimento di provvidenze economiche in favore dei minori con DSA, non prevede alcun automatismo (che ben avrebbe potuto essere stabilito) tra la diagnosi di DSA e il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- che al contrario l'art. 1 della legge n. 170/2010 precisa che i DSA “possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”, il che consente di affermare, con interpretazione a contrario, che – ai sensi della stessa legge n. 170/2010
- non sempre i DSA comportano limitazioni importanti alla attività della vita quotidiana dei minori.
E' del resto acquisizione del tutto pacifica che i DSA possano essere di gravità
ben diversa.
Deve dunque escludersi qualsiasi automatismo tra diagnosi di DSA e diritto all'indennità di frequenza (prestazione che presuppone invece che il minore abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età).
A tal fine occorrerà dunque valutare:
- la gravità del disturbo;
4 - la gravità delle difficoltà scolastiche;
- la gravità delle ripercussioni emotive e l'eventuale estensione delle stesse a più ambiti delle attività del minore.
Ciò è in linea con la funzione dell'indennità di frequenza, che è quella di coprire costi aggiuntivi necessari per terapie, supporti specialistici, ausili e sussidi tecnici.
Tanto premesso in via di diritto, e venendo alla concreta situazione della minore,
come condivisibilmente affermato dal CTU:
“Le difficoltà della minore sono state certificate dal Centro Terapeutico Montessori, i cui
risultati sono stati presi a riferimento nella presente valutazione, volta a definire se la minore
sia in una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri Persona_1
dell'età.
Il profilo che delineano i risultati delle prove riferite alle competenze cognitive,
linguistiche ed attentive, che sono state somministrate dalla psicologa dott.ssa del Persona_3
Centro, rientra nella norma, in alcune capacità il risultato è anche sopra alla media, il quoziente
intellettivo è nella norma, al limite con la fascia alta.
L'indagine psicologica non ha evidenziato problematiche relazionali ed affettive.
Il colloquio avvenuto in sede di visita peritale ha confermato le capacità della bambina che
si è rivelata vivace, socievole, educata e rispettosa ed ha conversato adeguatamente e con
partecipazione.
L'unica sfera pertanto in cui le certificazioni hanno evidenziato criticità è quella
scolastica, per le quali, è stato diagnosticato il DSA con classificazione moderato, altresì moderato
il Disturbo nella Lettura e lieve nell'Espressione scritta…
Le osservazioni degli Insegnanti della Scuola Contubernio d'Albertis nel Piano Didattico
Personalizzato relativo all'anno scolastico in corso indicano nella Lettura e nella Scrittura le aree
più bisognose di intervento, l'area del Calcolo risulta meno evidenziata;
per ogni materia gli
insegnanti hanno reiterato le misure dispensative “dispensa di lettura ad alta voce, valutazione
delle prove sul contenuto e non sulla forma, assegnazione di più tempo per l'esecuzione delle
5 verifiche”, confermando la presenza di disturbi principalmente nelle aree della Lettura e
Scrittura.
Durante la visita peritale non mi sono state rese note dal genitore segnalazioni da parte
della Scuola di insuccesso dei programmi scolastici adottati a sostegno e a miglioramento del
disturbo.
Il disturbo permea un ambito circoscritto, quello dell'apprendimento scolastico, l'entità
del medesimo è stata definita moderata, è auspicabile il superamento, tenute in considerazione le
funzioni cognitive assolutamente normali della bimba.
Ritengo sia corretto definire la condizione della bambina “minore con Persona_1
DSA”, non tale da comportare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri
dell'età….
Il contesto normativo, art. 1 Legge 289/90, prevede che agli invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle Commissioni Mediche difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età è concessa, su domanda e in presenza di tutti i requisiti
previsti, una indennità mensile di frequenza.
Il riferimento valutativo esprime una condizione di rilevante difficoltà a realizzare, a
causa di un'infermità, attività che vengono comunemente svolte da minori della stessa età.
Come parametro di giudizio si è ritenuto di adottare il “complesso delle attribuzioni fisico-
psichiche che si ritengono normali all'età presa in considerazione” ed in base a ciò giudicare se
l'alterazione di tale stato possa essere ritenuta una minorazione invalidante.
In questo accertamento, le evidenze documentali e peritali mi hanno condotto ad escludere
nella minore una condizione di tenore così complesso ed articolato, che rimanda a Persona_1
casi gravi e/o con compromissione del complessivo funzionamento del minore.
La documentazione sanitaria, proveniente da Struttura Specializzata ed attentamente
esaminata, diagnostica il DSA, derivante da singoli Disturbi di grado lieve, non rileva disturbi
nella sfera sociale, famigliare ed affettiva, né comportamentali.
6 Sul piano della diagnosi neuropsicologica, i DSA possono presentarsi con un ampio
spettro di espressività, che comportano gradi diversi di difficoltà nell'apprendimento e necessità
differenziate di assistenza ed ausilio, variabili tra soggetti diversi.
Apprendo dalla documentazione che la bimba, con elevato quoziente intellettivo, affronta
con consapevolezza le proprie difficoltà, mostrando impegno e partecipazione alle attività
scolastiche, in un clima positivo predisposto dalla scuola ed accettato dalla stessa.
Con riferimento al percorso scolastico, non ho ricevuto evidenze di osservazioni relative al
pregresso biennio, ovvero all'anno scolastico in corso, atteso che la normativa sui DSA in ambito
scolastico (DM. n. 170 del 2010) prevede che per gli studenti che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
Il Piano Didattico Personalizzato, adeguatamente progettato dalla scuola, laddove
consente di definire il “patto con la famiglia” non prevede specifici provvedimenti.
Alla visita peritale ho constatato una bambina serena e adeguata nel comportamento e
nella conversazione, né ho colto segnali di difficoltà.
L'insieme dei dati raccolti documentali, anamnestici ed oggettivi configura un profilo
intaccato da difficoltà solo parzialmente e in maniera lieve nei i compiti scolastici, non risultano
disagi nel funzionamento sociale, relazionale e personale della minore con riferimento all'età.
Non ritengo, pertanto, alla data della revoca e successivamente, la minore Persona_1
in condizioni di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate e sorrette da corretta e convincente motivazione, avendo il CTU, anche, dato conto e motivatamente valutato le osservazioni critiche del CTP dei ricorrenti.
Si aggiunge soltanto che:
- non consta, né è stato dedotto, che la minore sia in concreto affiancata da un insegnante di sostegno (o che comunque tale sostegno sia stato richiesto);
7 - non consta, né è stato dedotto, che la minore goda di un qualche tutoraggio per lo studio extrascolastico ovvero frequenti centri extrascolastici specializzati;
- non consta, né è stato dedotto, che la minore abbia necessità di sostegno piscologico,
di sedute di logopedia o comunque di supporto di specialisti;
- non consta, né è stato dedotto, che lo specifico DSA comporti limitazioni anche in relazione a funzioni e compiti propri dell'età diversi da quelli scolastici, quali attività
sportive e ricreative, relazioni con i coetanei e con gli adulti.
Le argomentazioni in fatto ed in diritto contenute nel ricorso in opposizione si risolvono pertanto in un mero dissenso diagnostico e non risultano idonee a superare la condivisibile valutazione del CTU in ordine all'insussistenza delle condizioni medico-
legali richieste per il riconoscimento della prestazione.
L'oggettiva difficoltà dell'accertamento della sussistenza del requisito medico legale per cui è causa, idonea a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 17 settembre 2024
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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