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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/08/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 348/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO Parte_1 C.F._1 CHIUCHINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Vittorio Veneto, n. 33/18 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33 PARTE RESISTENTE Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 01.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 19.02.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 6164/2021 del 22.12.2021 emesso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento r.g. 3318/2021, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , nati a Siena il Persona_1 Controparte_2 19.02.2021, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Ha altresì chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'estensione del regime di visita e che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre - figli. Ha infine chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ordinario per i minori da complessivi euro 500,00 ad euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo, nonché la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50%. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato di aver accettato le condizioni del precedente provvedimento solo in ragione dell'età dei figli e confidando in un incremento graduale del diritto di visita padre – figli al fine di giungere ad un rapporto paritetico di frequentazione e di collocamento. Il ricorrente ha evidenziato di aver rispettato le condizioni pattuite con la controparte, la quale al contrario avrebbe serbato una condotta negligente e non collaborativa, ostacolando il rapporto tra il padre e i minori. La non avrebbe mai permesso che i figli trascorressero la notte, le vacanze o le festività con CP_1 il padre, la stessa avrebbe concesso il diritto di visita padre- figli per poche ore alla settimana e quasi sempre in sua presenza. Il ricorrente dopo il primo anno di vita dei minori avrebbe espresso in diverse occasioni la volontà di trascorrere più tempo con i figli ma la resistente si sarebbe sempre opposta adducendo futili motivi. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.05.2025, la resistente , Controparte_1 contestando quanto dedotto e richiesto da parte avversa, ha chiesto, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figli. Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per i minori pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale e le detrazioni fiscali in misura del 50%. A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che dopo la nascita dei gemelli sarebbero sorti problemi di coppia a causa dell'ingerenza dei genitori del ricorrente nella vita familiare e che tale invadenza avrebbe condotto alla crisi definitiva tra le parti. Il ricorrente sarebbe stato solito offendere e denigrare la e non si sarebbe curato delle esigenze CP_1 dei bambini. In seguito ad una spiacevole discussione con il suocero, avvenuta nel settembre del 2021, la CP_1 avrebbe deciso di porre fine alla relazione e di lasciare la casa del compagno. Nonostante gli accordi raggiunti nel 2021, il ricorrente non avrebbe rispettato il regime di frequentazione stabilito e la resistente si sarebbe dovuta adeguare agli orari e agli impegni dello stesso, mai comunicati in anticipo. La avrebbe da sempre informato il ricorrente circa la salute e l'istruzione dei bambini e non CP_1 si sarebbe mai opposta all'introduzione del pernottamento presso l'abitazione paterna. All'udienza del 01.07.2025, riportandosi al preverbale sottoscritto personalmente dalle parti e depositato alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse e all'udienza del 01.07.2025: “Le parti danno atto di avere raggiunto un accordo di modifica alle condizioni di cui al ricorso del 10 novembre 2021, procedimento n. 3318/2021 V.G., come omologato dal Tribunale di Arezzo in data 20 dicembre 2021, alle conclusioni congiunte che seguono e di cui sono a chiedere l'accoglimento da parte del Tribunale di Arezzo: 1) Fermi restando l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori e il loro CP_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre, Il padre terrà con sé i figli e secondo le CP_2 Per_1 nuove seguenti modalità:
- a settimane alternate secondo il seguente computo: a) per una settimana, il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 con il pernottamento e riconsegna l'indomani alla scuola o alla madre alle ore 8.30, salvo diverso accordo tra le parti,
- il giovedì dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 e riconsegna alla madre alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti;
b) per la settimana successiva, il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 e riconsegna alla madre alle ore 19.00;
- il fine settimana con pernottamento dal venerdì dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 fino alla domenica con consegna alla madre alle ore 19.00. c) per le settimane successive verrà alternato il sopradetto orario, che verrà dato inizio a partire dalla data del 7 luglio 2025. Atteso che il padre lavora presso l'Ospedale San Donato di Arezzo con la qualifica di infermiere e svolge turni con orari di lavoro variabili mensilmente, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente alla madre entro il giorno 20 di ogni mese precedente, i giorni esatti in cui terrà con sé i figli nel mese successivo, secondo le suddette modalità, giorni che la madre si impegna già in questa sede ad accettare, salvi impegni lavorativi anche della madre;
in caso di mancato accordo tra i genitori o in caso di mancata comunicazione come sopra indicata, saranno vigenti i giorni e gli orari come sopra stabiliti. Resta inteso che, se il padre non sarà libero nel giorno del martedì o giovedì, sarà individuato un altro giorno settimanale in accordo con la madre. A partire dal primo luglio 2026, il pernottamento del martedì presso il padre avverrà per tutte le settimane (il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 con il pernottamento e riconsegna l'indomani alla scuola o alla madre alle ore 8.30, salvo diverso accordo tra le parti). Quanto alle festività verranno trascorse dai minori e alternativamente con i CP_2 Per_1 genitori, come segue:
- i giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre, del 1 e 6 gennaio di ogni anno (Vigilia di Natale/Natale/Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania), solo con il padre e con la madre. Solo a titolo esemplificativo, se i minori trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale, saranno con la madre il giorno di Natale, Santo Stefano con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre e il 6 gennaio con la madre e viceversa l'anno dopo;
si prevede che per l'anno 2025 inizierà il padre con la vigilia di Natale, salvo diverso accordo tra le parti;
si prevede che nelle festività sopra indicate il padre prenderà i minori alle ore 9.00 e li consegnerà presso la casa della madre il giorno seguente alle ore 9.00.
- i giorni della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dai figli e CP_2
alternativamente solo con il padre e con la madre. Solo a titolo esemplificativo, se i minori Per_1 trascorrono la Domenica di Pasqua con la madre, staranno il Lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa l'anno successivo;
si prevede che per l'anno 2026 i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua;
si prevede che nelle festività sopra indicate il padre prenderà i minori alle ore 9.00 e li consegnerà presso la casa della madre il giorno seguente alle ore 9.00.
- in ragione del tipo di occupazione lavorativa del padre, la madre già in questa sede presta il proprio consenso alla sostituzione delle date nel caso in cui il padre dovesse avere il turno lavorativo proprio nel giorno di festività di sua spettanza. Quanto alle vacanze, dall'estate 2025 i figli e trascorreranno con ciascun genitore CP_2 Per_1 7 giorni consecutivi di vacanze estive, che il padre trascorrerà nel mese di luglio dal 22 al 28 e la madre nel mese di luglio dal 15 al 21; dall'estate 2026 i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di vacanza, di cui 8 consecutivi per vacanze estive, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, e altri 7 giorni, anche non consecutivi, da comunicare con congruo anticipo all'altro genitore, sempre tenuto conto degli impegni lavorativi del padre, ma lasciando alla madre il mese di luglio e così di anno in anno tra i genitori;
in caso di mancato accordo le parti stabiliscono che il padre terrà con se i figli, a partire dall'anno 2026, la prima settimana di luglio e di agosto e la madre la seconda settimana di luglio e di agosto, con inversione di anno in anno. Infine, in caso di pernotto dei bambini con altre persone o fuori dall'abitazione materna o paterna, è onere di ciascun genitore comunicare all'altro genitore dove e con chi i bambini pernotteranno. 2) Restano ferme le condizioni economiche di cui al ricorso del 24 novembre 2021, omologato dal Tribunale di Arezzo in data 20 dicembre 2021, ovvero il padre si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento mensile dei figli e , la somma oggi rivalutata Istat pari ad Euro CP_2 Per_1 520,00 (Euro 260,00 per ciascun figlio al mese) da rivalutarsi a luglio 2026 e così per gli anni a venire;
3) Le parti congiuntamente stabiliscono che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per i figli;
4) Le spese straordinarie, secondo le Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Arezzo del 22 dicembre 2022, restano a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) Le spese legali del presente ricorso sono compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori al vincolo della solidarietà professionale.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse oltre che all'udienza del 01.07.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse oltre che all'udienza del 01.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO Parte_1 C.F._1 CHIUCHINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Vittorio Veneto, n. 33/18 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33 PARTE RESISTENTE Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 01.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 19.02.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 6164/2021 del 22.12.2021 emesso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento r.g. 3318/2021, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , nati a Siena il Persona_1 Controparte_2 19.02.2021, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Ha altresì chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'estensione del regime di visita e che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre - figli. Ha infine chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ordinario per i minori da complessivi euro 500,00 ad euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo, nonché la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50%. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato di aver accettato le condizioni del precedente provvedimento solo in ragione dell'età dei figli e confidando in un incremento graduale del diritto di visita padre – figli al fine di giungere ad un rapporto paritetico di frequentazione e di collocamento. Il ricorrente ha evidenziato di aver rispettato le condizioni pattuite con la controparte, la quale al contrario avrebbe serbato una condotta negligente e non collaborativa, ostacolando il rapporto tra il padre e i minori. La non avrebbe mai permesso che i figli trascorressero la notte, le vacanze o le festività con CP_1 il padre, la stessa avrebbe concesso il diritto di visita padre- figli per poche ore alla settimana e quasi sempre in sua presenza. Il ricorrente dopo il primo anno di vita dei minori avrebbe espresso in diverse occasioni la volontà di trascorrere più tempo con i figli ma la resistente si sarebbe sempre opposta adducendo futili motivi. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.05.2025, la resistente , Controparte_1 contestando quanto dedotto e richiesto da parte avversa, ha chiesto, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figli. Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per i minori pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale e le detrazioni fiscali in misura del 50%. A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che dopo la nascita dei gemelli sarebbero sorti problemi di coppia a causa dell'ingerenza dei genitori del ricorrente nella vita familiare e che tale invadenza avrebbe condotto alla crisi definitiva tra le parti. Il ricorrente sarebbe stato solito offendere e denigrare la e non si sarebbe curato delle esigenze CP_1 dei bambini. In seguito ad una spiacevole discussione con il suocero, avvenuta nel settembre del 2021, la CP_1 avrebbe deciso di porre fine alla relazione e di lasciare la casa del compagno. Nonostante gli accordi raggiunti nel 2021, il ricorrente non avrebbe rispettato il regime di frequentazione stabilito e la resistente si sarebbe dovuta adeguare agli orari e agli impegni dello stesso, mai comunicati in anticipo. La avrebbe da sempre informato il ricorrente circa la salute e l'istruzione dei bambini e non CP_1 si sarebbe mai opposta all'introduzione del pernottamento presso l'abitazione paterna. All'udienza del 01.07.2025, riportandosi al preverbale sottoscritto personalmente dalle parti e depositato alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse e all'udienza del 01.07.2025: “Le parti danno atto di avere raggiunto un accordo di modifica alle condizioni di cui al ricorso del 10 novembre 2021, procedimento n. 3318/2021 V.G., come omologato dal Tribunale di Arezzo in data 20 dicembre 2021, alle conclusioni congiunte che seguono e di cui sono a chiedere l'accoglimento da parte del Tribunale di Arezzo: 1) Fermi restando l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori e il loro CP_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre, Il padre terrà con sé i figli e secondo le CP_2 Per_1 nuove seguenti modalità:
- a settimane alternate secondo il seguente computo: a) per una settimana, il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 con il pernottamento e riconsegna l'indomani alla scuola o alla madre alle ore 8.30, salvo diverso accordo tra le parti,
- il giovedì dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 e riconsegna alla madre alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti;
b) per la settimana successiva, il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 e riconsegna alla madre alle ore 19.00;
- il fine settimana con pernottamento dal venerdì dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 fino alla domenica con consegna alla madre alle ore 19.00. c) per le settimane successive verrà alternato il sopradetto orario, che verrà dato inizio a partire dalla data del 7 luglio 2025. Atteso che il padre lavora presso l'Ospedale San Donato di Arezzo con la qualifica di infermiere e svolge turni con orari di lavoro variabili mensilmente, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente alla madre entro il giorno 20 di ogni mese precedente, i giorni esatti in cui terrà con sé i figli nel mese successivo, secondo le suddette modalità, giorni che la madre si impegna già in questa sede ad accettare, salvi impegni lavorativi anche della madre;
in caso di mancato accordo tra i genitori o in caso di mancata comunicazione come sopra indicata, saranno vigenti i giorni e gli orari come sopra stabiliti. Resta inteso che, se il padre non sarà libero nel giorno del martedì o giovedì, sarà individuato un altro giorno settimanale in accordo con la madre. A partire dal primo luglio 2026, il pernottamento del martedì presso il padre avverrà per tutte le settimane (il martedì, dall'uscita della scuola materna o dalla casa della madre alle ore 15.30 con il pernottamento e riconsegna l'indomani alla scuola o alla madre alle ore 8.30, salvo diverso accordo tra le parti). Quanto alle festività verranno trascorse dai minori e alternativamente con i CP_2 Per_1 genitori, come segue:
- i giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre, del 1 e 6 gennaio di ogni anno (Vigilia di Natale/Natale/Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania), solo con il padre e con la madre. Solo a titolo esemplificativo, se i minori trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale, saranno con la madre il giorno di Natale, Santo Stefano con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre e il 6 gennaio con la madre e viceversa l'anno dopo;
si prevede che per l'anno 2025 inizierà il padre con la vigilia di Natale, salvo diverso accordo tra le parti;
si prevede che nelle festività sopra indicate il padre prenderà i minori alle ore 9.00 e li consegnerà presso la casa della madre il giorno seguente alle ore 9.00.
- i giorni della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dai figli e CP_2
alternativamente solo con il padre e con la madre. Solo a titolo esemplificativo, se i minori Per_1 trascorrono la Domenica di Pasqua con la madre, staranno il Lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa l'anno successivo;
si prevede che per l'anno 2026 i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua;
si prevede che nelle festività sopra indicate il padre prenderà i minori alle ore 9.00 e li consegnerà presso la casa della madre il giorno seguente alle ore 9.00.
- in ragione del tipo di occupazione lavorativa del padre, la madre già in questa sede presta il proprio consenso alla sostituzione delle date nel caso in cui il padre dovesse avere il turno lavorativo proprio nel giorno di festività di sua spettanza. Quanto alle vacanze, dall'estate 2025 i figli e trascorreranno con ciascun genitore CP_2 Per_1 7 giorni consecutivi di vacanze estive, che il padre trascorrerà nel mese di luglio dal 22 al 28 e la madre nel mese di luglio dal 15 al 21; dall'estate 2026 i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di vacanza, di cui 8 consecutivi per vacanze estive, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, e altri 7 giorni, anche non consecutivi, da comunicare con congruo anticipo all'altro genitore, sempre tenuto conto degli impegni lavorativi del padre, ma lasciando alla madre il mese di luglio e così di anno in anno tra i genitori;
in caso di mancato accordo le parti stabiliscono che il padre terrà con se i figli, a partire dall'anno 2026, la prima settimana di luglio e di agosto e la madre la seconda settimana di luglio e di agosto, con inversione di anno in anno. Infine, in caso di pernotto dei bambini con altre persone o fuori dall'abitazione materna o paterna, è onere di ciascun genitore comunicare all'altro genitore dove e con chi i bambini pernotteranno. 2) Restano ferme le condizioni economiche di cui al ricorso del 24 novembre 2021, omologato dal Tribunale di Arezzo in data 20 dicembre 2021, ovvero il padre si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento mensile dei figli e , la somma oggi rivalutata Istat pari ad Euro CP_2 Per_1 520,00 (Euro 260,00 per ciascun figlio al mese) da rivalutarsi a luglio 2026 e così per gli anni a venire;
3) Le parti congiuntamente stabiliscono che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per i figli;
4) Le spese straordinarie, secondo le Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Arezzo del 22 dicembre 2022, restano a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) Le spese legali del presente ricorso sono compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori al vincolo della solidarietà professionale.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse oltre che all'udienza del 01.07.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse oltre che all'udienza del 01.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni