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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
n. 539/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.30 CPC depositato in data
23.5.2024 da
, nata a [...] in data [...], res. FA RA d'AD (BG) via Parte_1
Treviglio 840/C, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fontana del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. LO (MB) via Matteotti 24, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Naimo del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 19.4.2024, notificata in data 23.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al n. 7740/2023 R. G. in punto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Bergamo nel merito, in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Monza nr. 2783/2019 pubblicata in data 18/12/2019 in esito a procedimento nr. 8049/2019 R. G. confermando il diritto di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio Persona_1 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19.4.2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario
e straordinario del figlio con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)”stabilire Per_1
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il dies a quo della revoca dell'obbligo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, per il figlio
, posto in favore della dott.ssa e a carico del sig. Per_1 Parte_1 Parte_2 dal mese di gennaio 2024 compreso;
in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)” dichiarare l'irripetibilità Per_1 delle maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente dalla data di proposizione del ricorso a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
In ogni caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella quota di 1/2, che si liquidano per tale frazione in euro 2.905, oltre spese generali forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
compensa la restante quota di 1/2”, condannare il sig. al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
Confermare per il resto le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 depositata il 23 aprile 2024.
In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di primo grado con ogni provvedimento consequenziale e di rito.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO: In via preliminare dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] con vittoria di spese in favore dell'appellato. Parte_1
Rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n.
982/2024 del 19.4.2024 del Tribunale di Bergamo.
Accertato e dichiarato che l'appellante ha agito nel presente giudizio con malafede o comunque con colpa grave, condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: letto il ricorso in appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data Parte_1
28/03/2024, con la quale venivano parzialmente modificate le condizioni di divorzio assunte dal
Tribunale di Monza con sentenza del 18/12/2019, disponendo, in particolare, la revoca del contributo dovuto da per il mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_2 Per_1
Letta la memoria di costituzione e risposta nell'interesse di datata 27/09/2024. Parte_2
Letta le memorie di replica dell'appellante in data 09/10/2024, e del ricorrente in data 18/10/2024.
Vista la complessiva documentazione attestante le capacità reddituali (anche dei figli) richiesta da
Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza.
Ritenute condivisibili in fatto ed in diritto le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, che non appaiono censurabili in virtù di quanto esposto – peraltro con sostanziale mera riproduzione di elementi informativi già a conoscenza del Tribunale che ha deciso – nell'impugnazione, chiede il rigetto del reclamo.
2 n. 539/2024 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 CPC depositato in data 12.12.2023 adiva il Tribunale Controparte_1 di Bergamo chiedendo in via principale revocare l'assegno di mantenimento previsto a proprio carico in favore del figlio e disporsi la restituzione delle somme da lui eventualmente versate nelle more Per_1 del giudizio;
in via subordinata chiedeva ridursi il predetto assegno a euro 150 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia da versare direttamente a e con condanna della a versare Per_1 Parte_1 direttamente al figlio 150 mensili per il di lui mantenimento e con ripartizione a metà tra i genitori del pagamento per le spese straordinarie;
condannare infine la alla restituzione dell'importo pari Parte_1
a euro 11.2001, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da lui versato a titolo di mantenimento di . Chiedeva inoltre ridursi l'assegno di mantenimento previsto a Per_1 proprio carico in favore del figlio a euro 250 mensili da versarsi però direttamente in favore di R_ quest'ultimo, con analogo obbligo di versamento diretto al figlio anche da parte della e oltre Parte_1 alla suddivisione a metà delle spese straordinarie. Esponeva di avere in data 12.11.1994 contratto matrimonio con la in data 7.5.1995 era nato e il 27.5.1996 Edoardo;
il 18.12.2019 il Parte_1 R_
Tribunale di Monza, con sentenza pubblicata il 18.12.2029 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti;
in sede di divorzio congiunto i coniugi avevano concordato quanto segue: “Il sig. verserà in favore della un assegno per il Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli ed dell'importo di euro 1.400,00 (euro 700,00 per R_ Per_1 ciascun figlio) oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Il diritto
a percepire l'assegno di mantenimento ordinario per ciascun figlio permarrà fino a che e/o R_
non reperiranno una attività lavorativa che procuri loro un reddito annuo lordo di almeno euro Per_1
25.000,00. Le spese straordinarie verranno pagate per il 70% dal sig. e per il 30% dalla Sig.ra Pt_2 [...]
; , che all'epoca della sentenza di divorzio viveva con la madre ed era iscritto alla facoltà Pt_1 Per_1 di scienze e tecnologie agrarie, ormai da un anno e mezzo conviveva con la compagna, aveva interrotto gli studi universitari e aveva iniziato a lavorare presso la " con un contratto a tempo Parte_3 indeterminato e con una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 1.330, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della aveva conseguito la laurea triennale, aveva Parte_1 CP_2 frequentato un master di specializzazione in Spagna e stava per conseguire la laurea magistrale, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della l'ex moglie3, medico veterinario, Parte_1 dal 21.3.2022 lavorava presso la "Scil Animal Care Company SRL” con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 5.000, ricopriva la carica di direttrice sanitaria presso il "BiEsseA-scil Laboratorio Analisi Veterinarie", era titolare di un contratto di conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio con una disponibilità stimata di circa euro 10.000 ed era 1 che la aveva ricevuto a titolo di mantenimento di dall'inizio della convivenza dello CP_3 Parte_1 Per_1 stesso con la compagna. n. 539/2024 RG
proprietaria di alcuni beni immobili e di un'autovettura; il ricorrente era consigliere delegato della
Quattrobi SRL e aveva avuto una significativa diminuzione reddituale.
Con comparsa depositata in data 27.2.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso. Osservava che , sebbene fuori corso, frequentava ancora l'Università, così come Per_1 all'epoca della sentenza di divorzio, e che l'ex marito nel momento in cui erano state stabilite le condizioni di divorzio era a conoscenza del fatto che già lavorava. ancora viveva con Per_1 Per_1 la madre e nel tempo libero si dedicava, unitamente al fratello, alla coltivazione di un piccolo orto, senza però trarne alcuna utilità economica. aveva lavorato con il padre fino all'8.12.2017 e, dopo R_ essersi laureato alla fine del 2023, aveva ripreso a studiare per diventare agronomo e per ottenere un dottorato di ricerca. Deduceva che dopo la sentenza di divorzio la propria situazione economica era peggiorata avendo alla fine del 2023 perso l'impiego come direttrice sanitaria della SCIL Animal Care
Company e poteva ora contare solo sull'attività di veterinaria libera professionista, doveva inoltre far fronte al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione presso la quale viveva con i figli (circa euro 750 mensili), alle utenze e al mantenimento di e Vi era invece stato Per_1 R_ un miglioramento della situazione economica del il quale, oltre a essere consigliere delegato e Pt_2 titolare del 25% della Quattrobi SRL e proprietario di vari immobili4, era passato da un reddito che oscillava tra i 5.000 e i 13.000 euro mensili a un reddito oscillante tra i 7.000 e i 10.500 euro mensili.
Rigettate le istanze istruttorie dal giudice relatore, il Tribunale di Bergamo, con sentenza pubblicata il
19.4.2024 e notificata in data 23.4.2024, così provvedeva:
. revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , Per_1 con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023);
. conferma per il resto le condizioni di divorzio;
. dichiara inammissibili le altre domande;
. condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella quota di 1/2, che si liquidano per tale frazione in euro 2.905, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa la restante quota di 1/2.
Osservava:
. , sebbene si fosse iscritto all'Università nel 2014 e vi fosse ancora iscritto, risultava essersi Per_1 introdotto nel mondo del lavoro nel 2017; aveva svolto l'attività di agricolo giornaliero prima e di salariato agricolo dopo, per poi assumere la qualifica di lavoratore dipendente: pertanto, se era vero che il ragazzo all'epoca della sentenza di divorzio risultava iscritto all'Università e aveva percepito un reddito annuo di circa euro 20.000 nel 2018 e euro 7.000 nel 2019, era pur vero che nei cinque anni successivi alla sentenza di divorzio da un lato la sua posizione lavorativa era migliorata, in quanto godeva di un'occupazione stabile da oltre un anno e più redditizia rispetto al 2019, e dall'altro non aveva dimostrato alcun impegno negli studi intrapresi, risultando iscritto da una decina d'anni a un corso universitario
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triennale. Pertanto se all'epoca della sentenza di divorzio il aveva inteso riconoscere a il Pt_2 Per_1 diritto al mantenimento pur a fronte dell'attività lavorativa svolta e dei redditi percepiti, la circostanza che , entrato nel mondo del lavoro nel 2017, col passare degli anni non avesse completato gli Per_1 studi contando sulle entrate percepite grazie al proprio lavoro e all'assegno di mantenimento riconosciutogli dal padre, evidenziava l'assunzione da parte di di una condotta negligente Per_1 rispetto alla prosecuzione degli studi universitari che, considerata l'età e la capacità lavorativa, non giustificava la persistenza del suo diritto a essere mantenuto dal padre5 sulla base del principio di autoresponsabilità in virtù del quale è esclusa la prosecuzione dell'obbligo assistenziale oltre ragionevoli limiti di tempo e misura;
. la circostanza che avesse intrapreso una convivenza con la sua compagna e percepisse un Per_1 reddito ulteriore rispetto a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi non assumeva alcun rilievo, poiché non avrebbe in ogni caso potuto condurre a una decisione di segno opposto;
. la domanda proposta in via principale dal doveva quindi essere accolta, con conseguente revoca Pt_2 dell'obbligo di contribuire al mantenimento di a decorrere dalla data di presentazione della Per_1 domanda (dicembre 2023), allorché erano già venute meno le condizioni per il riconoscimento del diritto al mantenimento;
. quanto a era pacifico che il ragazzo non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica R_
e conservasse il diritto a essere mantenuto, risultando tra i genitori controversa la sola determinazione del quantum determinato in sede divorzile in euro 700 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie: sul punto le circostanze sopravvenute non erano tali da giustificare una contrazione del mantenimento dovuto dal padre, restando proporzionato alle attuali condizioni economiche delle parti ed essendo pacifico che, anche qualora avesse prestato un'attività lavorativa (circostanza contestata dalla madre), questa R_ sarebbe comunque stata occasionale e non stabile;
. il il quale all'epoca della sentenza di divorzio percepiva un reddito mensile netto pari a circa euro Pt_2
13.000 (CU 2018), aveva goduto di un'entrata mensile netta, calcolata su dodici mensilità, mediamente pari a euro 6.700 nel 2020, 10.400 nel 2021 e 9.500 nel 2022 (mod. PF 2021-2023), conviveva con la compagna e la di lei figlia, era titolare di un patrimonio immobiliare e disponeva di risparmi per un valore pari a circa euro 55.000 al 31.12.2020, 10.600 al 31.12.2021 e 12.300 al 31.12.2022. La alla Parte_1 data della sentenza di divorzio godeva di un reddito mensile netto pari a circa euro 2.700 (mod. PF 2019), aumentato negli anni 2020-2022 assestandosi su circa euro 4.500/5.000 (mod. PF 2021-2023), ma nel novembre 2023 era stata licenziata così perdendo la precedente e più redditizia occupazione;
era gravata da un mutuo pari a circa euro 750 mensili ed era titolare di un portafoglio del valore di circa euro 10.000 di titoli, di 8.000 di fondi al 31.8.2022 e di risparmi del valore di euro 48.000 al 31.12.2021, 56.900 euro al 31.12.2022 e 77.000 euro al 31.12.2023, in parte derivanti dalla somma che in base agli accordi di divorzio le era stata corrisposta dal cui dovevano aggiungersi le somme accantonate in un altro Pt_2 conto corrente, pari a circa euro 4.000 al 31.12.2023; così ricostruite le posizioni economiche delle parti, sebbene il avesse subito un peggioramento sul piano reddituale, le risorse di cui disponeva sotto il Pt_2 profilo economico e patrimoniale, anche rapportate alle condizioni della erano tali da Parte_1 permettergli di continuare a contribuire al mantenimento di nella misura pattuita in sede di R_ n. 539/2024 RG
divorzio: la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di doveva quindi essere R_ rigettata, come pure la domanda di versamento diretto al figlio il quale nessuna domanda aveva svolto e di obbligo di contribuzione anche a carico della madre che già provvedeva al mantenimento diretto di
R_
. la domanda di rimborso delle somme già corrisposte dal alla per il mantenimento di Pt_2 Parte_1
e la domanda di inefficacia per mancata previsione di un termine della condizione di divorzio Per_1 che prevedeva l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli fino al raggiungimento da parte di questi di un reddito pari ad almeno euro 25.000 dovevano essere dichiarate inammissibili (la domanda di inefficacia, essendo stata promossa per la prima volta dal unitamente Pt_2 Cont alla memoria ex art. 473bis.17 era, oltretutto, anche tardiva) non essendosi in presenza di connessione “forte” e trattandosi di domande soggetti a riti diversi.
. vista la prevalente soccombenza della le spese di lite dovevano essere poste a carico di Parte_1 quest'ultima nella misura della metà, con compensazione della restante parte.
Avverso tale sentenza la con ricorso depositato in data 23.5.2024 proponeva appello Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
In data 27.9.2024 si costituiva in giudizio il concludendo come in epigrafe. Pt_2
Con memorie di replica ai sensi dell'art. 473 bis. 32 CPC rispettivamente depositate in data 9.10.2024 e
18.10.2024 la e il si riportavano a quanto dedotto nei loro atti introduttivi. Parte_1 Pt_2
In data 4.11.2024 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza tenutasi in data 5.11.2024 venivano sentite le parti personalmente, i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in appello la sig.ra deduce: Parte_1
1) dall'epoca della sentenza di divorzio nulla è cambiato: nel 2019 (anno di pubblicazione della sentenza di divorzio) viveva con la madre, studiava e lavorava, esattamente come fa adesso, e il fatto che Per_1 il suo impegno universitario non sia stato proficuo non può essere motivo di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, il quale, conoscendo all'epoca della sentenza di divorzio il reddito del figlio, si era obbligato a corrispondere comunque 700 euro al mese fino a quando il ragazzo non avesse raggiunto un reddito annuo lordo pari a euro 25.000. Non si sono quindi verificati i fatti nuovi rispetto alla complessiva situazione delle parti tali da fondare un giudizio di revisione.
2) il Tribunale di Bergamo in dispositivo ha revocato il contributo dovuto dal per il mantenimento Pt_2 di mentre in motivazione ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di pronuncia di Per_1 inefficacia della clausola contenuta negli accordi di divorzio relativa all'obbligo di mantenimento in capo al dei figli ultramaggiorenni fino al raggiungimento da parte di questi ultimi di un reddito annuo Pt_2 lordo pari a euro 25.000 motivando che “per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudicante intende aderire, deve difatti ritenersi esclusa, in carenza di ipotesi qualificate
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di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103, cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (v. Cass. n. 20638/2004)…oltretutto la domanda di inefficacia, essendo stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 è da dichiararsi tardiva”: il Tribunale quindi, pur dichiarando la domanda del inammissibile sia in quanto tardiva6sia in quanto non può Pt_2 costituire oggetto di giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, ha poi però, contraddicendosi, disapplicato la clausola contenuta nell'accordo divorzile, cosa che non avrebbe potuto fare trattandosi di clausola stabilita e liberamente pattuita dalle parti non modificabile in un giudizio radicato ai sensi dell'art. 473 bis. 29 CPC. Tale doglianza è meglio illustrata da parte appellante nella memoria depositata il 9.10.2024 nella quale si fa riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 22/7/2024 n. 2003) secondo cui l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile;
viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima e tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 CC ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 CC e sono da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti purché non ledano diritti inderogabili
(Cass. n. 16909 del 19/8/2015). Secondo la Cassazione le pattuizioni aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) possono coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 CPC
(sostituito dall'attuale art. 473-bis 29 CPC) mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (Cass. 24687 del 11/08/2022). Nel caso in esame subordinare la cessazione dell'obbligo “di mantenimento ordinario e straordinario” per un soggetto ( ) che all'epoca della sua determinazione e quantificazione già lavorava al Per_1 raggiungimento di un reddito minimo di Euro 25.000 lordi non può essere interpretata quale condizione di divorzio e dunque quale contenuto essenziale del divorzio perché non si è in presenza di un maggiorenne non ancora autosufficiente e si è invece in presenza di un accordo tra le parti ex art. 1322
CC che il giudice chiamato a modificare le condizioni di divorzio non può sindacare.
3) erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere la statuizione di revoca del contributo al mantenimento di alla data della domanda - dicembre 2023-: invero la sentenza di divorzio prevedeva che Per_1
l'assegno per i figli era da versare entro il 5 di ogni mese sicché per il mese di dicembre 2024 l'obbligo del era sorto il 5.12.2024 e, essendo il ricorso in I grado stato depositato in data 12.12.2023, Pt_2 n. 539/2024 RG
l'efficacia della modifica delle condizioni di divorzio sarebbe dovuta decorrere da gennaio 2024 e non da dicembre 2023 perché alla data di deposito del ricorso di revisione l'obbligazione al pagamento del mantenimento per il mese di dicembre 2023 era già sorta in capo al e la Cassazione afferma che “la Pt_2 sentenza di modifica delle condizioni di separazione non può essere fatta decorrere da una data anteriore
a quella di proposizione della relativa domanda, ciò perché è da considerare intangibile la precedente statuizione”.
4) parte appellante chiede che sia disposta l'irripetibilità delle somme dal corrisposte a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento di dal dicembre 2023 (domanda di revisione) al maggio 2024 Per_1
(emissione sentenza di I grado) stante la loro natura alimentare.
5) infine erronea è la statuizione sulle spese di lite adottata dal Tribunale di Bergamo che ha compensato le spese di lite solo nella misura della metà ponendo l'altra metà a carico della ritenuta Parte_1 prevalente soccombente: in realtà il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto le domande formulate dal in ordine a , ha dichiarato inammissibile quella di rimborso della somma di oltre euro Pt_2 Per_1
11.200, ha respinto le domande formulate dal in ordine a e ha dichiarato inammissibile la Pt_2 R_ domanda di declaratoria di inefficacia della clausola di cui alle condizioni di divorzio: il è stato Pt_2 quindi semmai prevalentemente soccombente.
In comparsa di costituzione il deduce: Pt_2
. l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC dell'appello proposto stante la manifesta e ragionevole probabilità che l'impugnazione non venga accolta e la nullità della domanda formulata ove è stato chiesto alla Corte di “confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 2783/2019 pubblicata in data 18.12.2019 in esito
a procedimento 8049/2019 R. G. Confermando il diritto di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio , non potendo la Corte di Appello esprimere un giudizio su una sentenza diversa Persona_1 da quella impugnata;
. ha ormai 28 anni, da oltre due anni convive con la compagna - come si chiede di provare - ha Per_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un reddito superiore a quello dichiarato, come si chiede di provare;
era ed è, sì, iscritto all'Università (peraltro dal 2014), ma non ha mai neanche concluso il primo triennio di studi ed è proprio tale inerzia che deve indurre a modificare le condizioni pattuite in sede di divorzio in quanto l'impegno del genitore a mantenere il figlio non può risolversi in una prestazione assistenziale attraverso la quale il figlio possa godere del mantenimento a tempo indeterminato;
. l'eccezione secondo la quale il Tribunale di Bergamo avrebbe errato nell'avere in dispositivo revocato il contributo per il mantenimento di e in motivazione dichiarato l'inammissibilità della domanda Per_1 di pronuncia di inefficacia della clausola contenuta negli accordi di divorzio relativa all'obbligo di mantenimento in capo al dei figli ultramaggiorenni fino al raggiungimento da parte di questi ultimi Pt_2 di un reddito annuo lordo pari a euro 25.000 è infondata: il Tribunale non ha infatti dichiarato, in accoglimento della domanda proposta, tale clausola inefficace ma l'ha ritenuta inapplicabile al caso di specie, con ciò per nulla decidendo “ultra petita” anche perché l'accoglimento della domanda di modifica avrebbe necessariamente comportato la disapplicazione della clausola in questione.
. il Tribunale di Bergamo ha correttamente stabilito che degli effetti della decisione decorrano dalla data del deposito del ricorso: del tutto ininfluente è la circostanza per cui il termine per il versamento
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dell'assegno di mantenimento sia stato individuato nel 5 di ogni mese perché il contributo al mantenimento è considerato come importo dovuto annualmente e poi suddiviso in ratei mensili;
. quanto all'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento di , la Corte di Per_1
Cassazione ha stabilito che “in tema di assegno di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, ove nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - si accerti l'insussistenza "ab origine" in capo all'avente diritto dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della
"condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente in due casi specifici: a) ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia e b) ove si proceda solo a una riduzione di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica sia di modesta entità e su importi che si presume siano destinati all'utilizzo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica”7; posto che nel caso di specie non sussistono le condizioni indicate nei punti a) e b), il relativo motivo di appello deve ritenersi infondato ed essere rigettato;
. quanto alle spese di lite, la era risultata soccombente sulla principale e più rilevante delle Parte_1 domande svolte dal Pt_2
Si chiede la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 CPC avendo la stessa proposto Parte_1 appello articolando motivazioni prive di fondamento nella consapevolezza della sua pretestuosità.
La Corte osserva
Il primo motivo di appello è infondato: la Corte concorda col Tribunale circa il fatto che la previsione contenuta negli accordi divorzili del 2019 non possa valere “ad nutum” perché in materia di mantenimento del figlio maggiorenne vige il principio, affermato in più occasioni dalla Cassazione, dell'autoresponsabilità e la previsione di un reddito percepito dal figlio sotto il quale il padre è comunque tenuto senza alcun limite temporale al versamento dell'assegno di mantenimento con funzione sostanzialmente “integrativa” del reddito percepito dal figlio finisce col legittimare condotte inerti o poco impegnate dello stesso. Il procedimento è stato radicato nel dicembre 2023 dal con ricorso ex art. Pt_2
473 bis. 29 CPC per la modifica di condizioni di divorzio sul presupposto che si erano verificate, rispetto al 2019, anno in cui era stata emessa la sentenza di divorzio, circostanze nuove tali da fondare una richiesta di revisione e la Corte osserva che in effetti, mentre nel 2019 aveva 23 anni ed era da Per_1 poco avviato al lavoro (aveva iniziato nel 2017 a lavorare come agricolo giornaliero), nel dicembre 2023
aveva 27 anni e mezzo, ora ne ha 28 e mezzo ed è da tempo inserito nel mondo del lavoro. Come Per_1 si ricava dalla documentazione agli atti, nel 2017 aveva conseguito un reddito annuo Per_1 complessivo di circa 13.000 euro, nel 2018 di circa 20.000 euro e nel 2019 di circa 7.000 euro. Da fine maggio 2022 il ragazzo lavora presso la ditta che opera nel settore ortofrutticolo;
ha Parte_3 percepito 21.626 euro lordi annui nel 2023 e circa 13.500 euro nei primi sette mesi del 2024. Non risulta quindi quanto sostenuto dalla ovvero che ora guadagni di meno di quanto Parte_1 Per_1 guadagnava all'epoca del divorzio ed inoltre mentre all'epoca svolgeva comunque lavori saltuari come salariato agricolo ora invece è assunto con contratto a tempo indeterminato: in sostanza, se nel 2019 era n. 539/2024 RG
da poco avviato al lavoro e ancora studiava, ora invece, considerata l'età, considerato che lavora ormai dal 2017, che ha ottenuto un lavoro stabile dal maggio 2022 e che ora è stato assunto a tempo indeterminato mentre ha definitivamente disinvestito negli studi universitari, indipendentemente dal fatto che viva o meno con la compagna e che guadagni somme superiori a quelle che risultano in busta paga, come afferma il deve ritenersi autosufficiente dal punto di vista economico. Pt_2 Per_1
Il secondo motivo di appello è legato al primo ed è anch'esso infondato: al di là del fatto che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta dal volta ad ottenere la declaratoria di Pt_2 inefficacia della clausola contenuta nelle condizioni di divorzio che faceva riferimento al livello di reddito dei figli inferiore ai 25.000 euro lordi sia in quanto tardivamente proposta (è stata introdotta per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis. 17) sia in quanto non legata da connessione “forte” alle domande proponibili nell'ambito di un giudizio soggetto a rito speciale come quello previsto per i procedimenti di famiglia, va rilevato che dall'accoglimento della domanda dal Pt_2 proposta nel ricorso ex art. 473 bis. 29 CPC - per l'essersi verificati per quei “giustificati motivi” Per_1 di cui parla la norma essendosi modificata la situazione di fatto esistente nel 2019 - deriva inevitabilmente per la revoca della previsione di cui alla clausola in questione. Per_1
Quanto poi al fatto che la medesima pattuizione non possa essere modificata nell'ambito di un giudizio di revisione avendo un contenuto “ultroneo” rispetto al contenuto essenziale della disciplina del divorzio dovendosi considerare un accordo tra i due coniugi a contenuto patrimoniale, libera espressione della loro autonomia negoziale, la Corte non concorda con tale prospettazione: si tratta di pattuizione che attiene pur sempre al mantenimento dei figli, figli che nel 2019 erano già maggiorenni ma che allora erano comunque ancora giovani e studenti, anche se era da qualche tempo inserito nel mondo Per_1 del lavoro: si tratta di pattuizione che ha ad oggetto un contenuto proprio dei procedimenti separativi e divorzili e che non può essere parificata a quelle clausole, sovente contenute nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, con le quali i coniugi definiscono e regolamentano un'ampia gamma di rapporti patrimoniali tra loro maturati nel corso della convivenza matrimoniale (tali sono ad esempio le clausole contenenti trasferimenti di proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili da un coniuge all'altro).
Il terzo motivo di appello è invece fondato:
considerato che
l'accordo divorzile prevedeva che l'assegno per il mantenimento dei figli andasse pagato entro il 5 di ogni mese, quando il 12.12.2023 il ha Pt_2 proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio la mensilità di dicembre era già maturata sicché la revoca dell'assegno decorrerà da gennaio 2024.
Il quarto motivo di appello va rigettato: come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (Cass.
22.2.2024 n. 4715; conf. Cass SU 32914/2022) “in tema di assegno di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, ove nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - si accerti
l'insussistenza "ab origine" in capo all'avente diritto dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente in due casi specifici: a) ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni
10 n. 539/2024 RG
economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, e b) ove si proceda solo ad una riduzione, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica sia di modesta entità e su importi che si presume siano destinati all'utilizzo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica”: nel caso in esame a dicembre 2023 già lavorava stabilmente ed era autonomo sicché non vi erano le condizioni Per_1 perché beneficiasse di un assegno di mantenimento: va quindi esclusa l'irrepetibilità e le somme eventualmente pagate dal dal gennaio 2024 per il mantenimento di gli vanno pertanto Pt_2 Per_1 restituite (restituzione che risulta già essere avvenuta come emerso all'udienza del 5.11.2024).
Venendo all'ultimo motivo di impugnazione, attinente alla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, va evidenziato come in caso di riforma anche parziale il giudice d'appello, nel decidere sulle spese, è tenuto a dettare un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata rivalutando l'esito della lite nel suo complesso e non frazionandolo a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio (Cass. 6369/2013): ebbene, in primo grado il sig. era Pt_2 risultato soccombente in ordine alla domanda volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento e della percentuale di spese straordinarie per il figlio di versamento diretto dell'assegno in R_ favore dello stesso e di determinazione a carico della di analogo assegno per il mantenimento Parte_1 di alla domanda di condanna della a rimborsargli 11.200 euro, somma da lui R_ Parte_1 indebitamente versata per il mantenimento di , oltre che in relazione alla domanda di declaratoria Per_1 di inefficacia della clausola contenuta negli accordi divorzili di cui si è sopra parlato. La invece Parte_1 era risultata soccombente in relazione alla domanda avente ad oggetto il mantenimento di e di Per_1 contribuzione alle spese straordinarie dello stesso. Nel presente giudizio l'appello è stato accolto in misura limitata (solo il motivo attinente alla decorrenza della revoca della statuizione di revoca del mantenimento in favore di ): operando una valutazione complessiva dell'esito del giudizio si Per_1 ritiene pertanto equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
Va esclusa la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 CPC, condanna che presuppone la totale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 982/2024 pubblicata il 19.4.2024 resa nel Parte_1 proc. 7740/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
. dispone che la revoca del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio decorra da gennaio 2024. Per_1
. conferma nel resto la sentenza impugnata.
. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Brescia, 5 novembre 2024
11 n. 539/2024 RG
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La quale, all'epoca della sentenza di divorzio, percepiva un reddito annuo pari a circa euro 20.335 (v. dichiarazione unica 2018).
3 4 In particolare, il mentre all'epoca della sentenza di divorzio era proprietario di un immobile sito in Milano ed era Pt_2 titolare della nuda proprietà di ¼ di due immobili siti in Busnago (MB), oltre a essere proprietario di ¼ di 5 terreni, era ora proprietario anche di 1/8 della nuda proprietà congiunta con usufrutto (e quindi della piena proprietà) di 11 immobili, oltre a porzioni (¼) della piena proprietà di 5 terreni. 5 Né, d'altro canto, la aveva dimostrato che la mancata conclusione degli studi da parte di era Parte_1 Per_1 dipesa dai suoi impegni lavorativi.
5 6 Il ricorso per revisione del era unicamente volto ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno deducendo Pt_2 sopravvenienza di nuove circostanze e solo tardivamente, nella memoria ex art. 473 bis I CPC, il aveva Pt_2 modificato la domanda chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia della clausola degli accordi divorzili.
7 7 V. C. Cass. sez. I civile n. 4715/2024.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.30 CPC depositato in data
23.5.2024 da
, nata a [...] in data [...], res. FA RA d'AD (BG) via Parte_1
Treviglio 840/C, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fontana del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. LO (MB) via Matteotti 24, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Naimo del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 19.4.2024, notificata in data 23.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al n. 7740/2023 R. G. in punto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Bergamo nel merito, in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Monza nr. 2783/2019 pubblicata in data 18/12/2019 in esito a procedimento nr. 8049/2019 R. G. confermando il diritto di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio Persona_1 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19.4.2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario
e straordinario del figlio con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)”stabilire Per_1
1 n. 539/2024 RG
il dies a quo della revoca dell'obbligo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, per il figlio
, posto in favore della dott.ssa e a carico del sig. Per_1 Parte_1 Parte_2 dal mese di gennaio 2024 compreso;
in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)” dichiarare l'irripetibilità Per_1 delle maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente dalla data di proposizione del ricorso a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
In ogni caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella quota di 1/2, che si liquidano per tale frazione in euro 2.905, oltre spese generali forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
compensa la restante quota di 1/2”, condannare il sig. al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
Confermare per il resto le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 depositata il 23 aprile 2024.
In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di primo grado con ogni provvedimento consequenziale e di rito.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO: In via preliminare dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] con vittoria di spese in favore dell'appellato. Parte_1
Rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n.
982/2024 del 19.4.2024 del Tribunale di Bergamo.
Accertato e dichiarato che l'appellante ha agito nel presente giudizio con malafede o comunque con colpa grave, condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: letto il ricorso in appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data Parte_1
28/03/2024, con la quale venivano parzialmente modificate le condizioni di divorzio assunte dal
Tribunale di Monza con sentenza del 18/12/2019, disponendo, in particolare, la revoca del contributo dovuto da per il mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_2 Per_1
Letta la memoria di costituzione e risposta nell'interesse di datata 27/09/2024. Parte_2
Letta le memorie di replica dell'appellante in data 09/10/2024, e del ricorrente in data 18/10/2024.
Vista la complessiva documentazione attestante le capacità reddituali (anche dei figli) richiesta da
Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza.
Ritenute condivisibili in fatto ed in diritto le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, che non appaiono censurabili in virtù di quanto esposto – peraltro con sostanziale mera riproduzione di elementi informativi già a conoscenza del Tribunale che ha deciso – nell'impugnazione, chiede il rigetto del reclamo.
2 n. 539/2024 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 CPC depositato in data 12.12.2023 adiva il Tribunale Controparte_1 di Bergamo chiedendo in via principale revocare l'assegno di mantenimento previsto a proprio carico in favore del figlio e disporsi la restituzione delle somme da lui eventualmente versate nelle more Per_1 del giudizio;
in via subordinata chiedeva ridursi il predetto assegno a euro 150 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia da versare direttamente a e con condanna della a versare Per_1 Parte_1 direttamente al figlio 150 mensili per il di lui mantenimento e con ripartizione a metà tra i genitori del pagamento per le spese straordinarie;
condannare infine la alla restituzione dell'importo pari Parte_1
a euro 11.2001, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da lui versato a titolo di mantenimento di . Chiedeva inoltre ridursi l'assegno di mantenimento previsto a Per_1 proprio carico in favore del figlio a euro 250 mensili da versarsi però direttamente in favore di R_ quest'ultimo, con analogo obbligo di versamento diretto al figlio anche da parte della e oltre Parte_1 alla suddivisione a metà delle spese straordinarie. Esponeva di avere in data 12.11.1994 contratto matrimonio con la in data 7.5.1995 era nato e il 27.5.1996 Edoardo;
il 18.12.2019 il Parte_1 R_
Tribunale di Monza, con sentenza pubblicata il 18.12.2029 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti;
in sede di divorzio congiunto i coniugi avevano concordato quanto segue: “Il sig. verserà in favore della un assegno per il Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli ed dell'importo di euro 1.400,00 (euro 700,00 per R_ Per_1 ciascun figlio) oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Il diritto
a percepire l'assegno di mantenimento ordinario per ciascun figlio permarrà fino a che e/o R_
non reperiranno una attività lavorativa che procuri loro un reddito annuo lordo di almeno euro Per_1
25.000,00. Le spese straordinarie verranno pagate per il 70% dal sig. e per il 30% dalla Sig.ra Pt_2 [...]
; , che all'epoca della sentenza di divorzio viveva con la madre ed era iscritto alla facoltà Pt_1 Per_1 di scienze e tecnologie agrarie, ormai da un anno e mezzo conviveva con la compagna, aveva interrotto gli studi universitari e aveva iniziato a lavorare presso la " con un contratto a tempo Parte_3 indeterminato e con una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 1.330, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della aveva conseguito la laurea triennale, aveva Parte_1 CP_2 frequentato un master di specializzazione in Spagna e stava per conseguire la laurea magistrale, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della l'ex moglie3, medico veterinario, Parte_1 dal 21.3.2022 lavorava presso la "Scil Animal Care Company SRL” con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 5.000, ricopriva la carica di direttrice sanitaria presso il "BiEsseA-scil Laboratorio Analisi Veterinarie", era titolare di un contratto di conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio con una disponibilità stimata di circa euro 10.000 ed era 1 che la aveva ricevuto a titolo di mantenimento di dall'inizio della convivenza dello CP_3 Parte_1 Per_1 stesso con la compagna. n. 539/2024 RG
proprietaria di alcuni beni immobili e di un'autovettura; il ricorrente era consigliere delegato della
Quattrobi SRL e aveva avuto una significativa diminuzione reddituale.
Con comparsa depositata in data 27.2.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso. Osservava che , sebbene fuori corso, frequentava ancora l'Università, così come Per_1 all'epoca della sentenza di divorzio, e che l'ex marito nel momento in cui erano state stabilite le condizioni di divorzio era a conoscenza del fatto che già lavorava. ancora viveva con Per_1 Per_1 la madre e nel tempo libero si dedicava, unitamente al fratello, alla coltivazione di un piccolo orto, senza però trarne alcuna utilità economica. aveva lavorato con il padre fino all'8.12.2017 e, dopo R_ essersi laureato alla fine del 2023, aveva ripreso a studiare per diventare agronomo e per ottenere un dottorato di ricerca. Deduceva che dopo la sentenza di divorzio la propria situazione economica era peggiorata avendo alla fine del 2023 perso l'impiego come direttrice sanitaria della SCIL Animal Care
Company e poteva ora contare solo sull'attività di veterinaria libera professionista, doveva inoltre far fronte al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione presso la quale viveva con i figli (circa euro 750 mensili), alle utenze e al mantenimento di e Vi era invece stato Per_1 R_ un miglioramento della situazione economica del il quale, oltre a essere consigliere delegato e Pt_2 titolare del 25% della Quattrobi SRL e proprietario di vari immobili4, era passato da un reddito che oscillava tra i 5.000 e i 13.000 euro mensili a un reddito oscillante tra i 7.000 e i 10.500 euro mensili.
Rigettate le istanze istruttorie dal giudice relatore, il Tribunale di Bergamo, con sentenza pubblicata il
19.4.2024 e notificata in data 23.4.2024, così provvedeva:
. revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , Per_1 con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023);
. conferma per il resto le condizioni di divorzio;
. dichiara inammissibili le altre domande;
. condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella quota di 1/2, che si liquidano per tale frazione in euro 2.905, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa la restante quota di 1/2.
Osservava:
. , sebbene si fosse iscritto all'Università nel 2014 e vi fosse ancora iscritto, risultava essersi Per_1 introdotto nel mondo del lavoro nel 2017; aveva svolto l'attività di agricolo giornaliero prima e di salariato agricolo dopo, per poi assumere la qualifica di lavoratore dipendente: pertanto, se era vero che il ragazzo all'epoca della sentenza di divorzio risultava iscritto all'Università e aveva percepito un reddito annuo di circa euro 20.000 nel 2018 e euro 7.000 nel 2019, era pur vero che nei cinque anni successivi alla sentenza di divorzio da un lato la sua posizione lavorativa era migliorata, in quanto godeva di un'occupazione stabile da oltre un anno e più redditizia rispetto al 2019, e dall'altro non aveva dimostrato alcun impegno negli studi intrapresi, risultando iscritto da una decina d'anni a un corso universitario
4 n. 539/2024 RG
triennale. Pertanto se all'epoca della sentenza di divorzio il aveva inteso riconoscere a il Pt_2 Per_1 diritto al mantenimento pur a fronte dell'attività lavorativa svolta e dei redditi percepiti, la circostanza che , entrato nel mondo del lavoro nel 2017, col passare degli anni non avesse completato gli Per_1 studi contando sulle entrate percepite grazie al proprio lavoro e all'assegno di mantenimento riconosciutogli dal padre, evidenziava l'assunzione da parte di di una condotta negligente Per_1 rispetto alla prosecuzione degli studi universitari che, considerata l'età e la capacità lavorativa, non giustificava la persistenza del suo diritto a essere mantenuto dal padre5 sulla base del principio di autoresponsabilità in virtù del quale è esclusa la prosecuzione dell'obbligo assistenziale oltre ragionevoli limiti di tempo e misura;
. la circostanza che avesse intrapreso una convivenza con la sua compagna e percepisse un Per_1 reddito ulteriore rispetto a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi non assumeva alcun rilievo, poiché non avrebbe in ogni caso potuto condurre a una decisione di segno opposto;
. la domanda proposta in via principale dal doveva quindi essere accolta, con conseguente revoca Pt_2 dell'obbligo di contribuire al mantenimento di a decorrere dalla data di presentazione della Per_1 domanda (dicembre 2023), allorché erano già venute meno le condizioni per il riconoscimento del diritto al mantenimento;
. quanto a era pacifico che il ragazzo non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica R_
e conservasse il diritto a essere mantenuto, risultando tra i genitori controversa la sola determinazione del quantum determinato in sede divorzile in euro 700 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie: sul punto le circostanze sopravvenute non erano tali da giustificare una contrazione del mantenimento dovuto dal padre, restando proporzionato alle attuali condizioni economiche delle parti ed essendo pacifico che, anche qualora avesse prestato un'attività lavorativa (circostanza contestata dalla madre), questa R_ sarebbe comunque stata occasionale e non stabile;
. il il quale all'epoca della sentenza di divorzio percepiva un reddito mensile netto pari a circa euro Pt_2
13.000 (CU 2018), aveva goduto di un'entrata mensile netta, calcolata su dodici mensilità, mediamente pari a euro 6.700 nel 2020, 10.400 nel 2021 e 9.500 nel 2022 (mod. PF 2021-2023), conviveva con la compagna e la di lei figlia, era titolare di un patrimonio immobiliare e disponeva di risparmi per un valore pari a circa euro 55.000 al 31.12.2020, 10.600 al 31.12.2021 e 12.300 al 31.12.2022. La alla Parte_1 data della sentenza di divorzio godeva di un reddito mensile netto pari a circa euro 2.700 (mod. PF 2019), aumentato negli anni 2020-2022 assestandosi su circa euro 4.500/5.000 (mod. PF 2021-2023), ma nel novembre 2023 era stata licenziata così perdendo la precedente e più redditizia occupazione;
era gravata da un mutuo pari a circa euro 750 mensili ed era titolare di un portafoglio del valore di circa euro 10.000 di titoli, di 8.000 di fondi al 31.8.2022 e di risparmi del valore di euro 48.000 al 31.12.2021, 56.900 euro al 31.12.2022 e 77.000 euro al 31.12.2023, in parte derivanti dalla somma che in base agli accordi di divorzio le era stata corrisposta dal cui dovevano aggiungersi le somme accantonate in un altro Pt_2 conto corrente, pari a circa euro 4.000 al 31.12.2023; così ricostruite le posizioni economiche delle parti, sebbene il avesse subito un peggioramento sul piano reddituale, le risorse di cui disponeva sotto il Pt_2 profilo economico e patrimoniale, anche rapportate alle condizioni della erano tali da Parte_1 permettergli di continuare a contribuire al mantenimento di nella misura pattuita in sede di R_ n. 539/2024 RG
divorzio: la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di doveva quindi essere R_ rigettata, come pure la domanda di versamento diretto al figlio il quale nessuna domanda aveva svolto e di obbligo di contribuzione anche a carico della madre che già provvedeva al mantenimento diretto di
R_
. la domanda di rimborso delle somme già corrisposte dal alla per il mantenimento di Pt_2 Parte_1
e la domanda di inefficacia per mancata previsione di un termine della condizione di divorzio Per_1 che prevedeva l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli fino al raggiungimento da parte di questi di un reddito pari ad almeno euro 25.000 dovevano essere dichiarate inammissibili (la domanda di inefficacia, essendo stata promossa per la prima volta dal unitamente Pt_2 Cont alla memoria ex art. 473bis.17 era, oltretutto, anche tardiva) non essendosi in presenza di connessione “forte” e trattandosi di domande soggetti a riti diversi.
. vista la prevalente soccombenza della le spese di lite dovevano essere poste a carico di Parte_1 quest'ultima nella misura della metà, con compensazione della restante parte.
Avverso tale sentenza la con ricorso depositato in data 23.5.2024 proponeva appello Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
In data 27.9.2024 si costituiva in giudizio il concludendo come in epigrafe. Pt_2
Con memorie di replica ai sensi dell'art. 473 bis. 32 CPC rispettivamente depositate in data 9.10.2024 e
18.10.2024 la e il si riportavano a quanto dedotto nei loro atti introduttivi. Parte_1 Pt_2
In data 4.11.2024 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza tenutasi in data 5.11.2024 venivano sentite le parti personalmente, i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in appello la sig.ra deduce: Parte_1
1) dall'epoca della sentenza di divorzio nulla è cambiato: nel 2019 (anno di pubblicazione della sentenza di divorzio) viveva con la madre, studiava e lavorava, esattamente come fa adesso, e il fatto che Per_1 il suo impegno universitario non sia stato proficuo non può essere motivo di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, il quale, conoscendo all'epoca della sentenza di divorzio il reddito del figlio, si era obbligato a corrispondere comunque 700 euro al mese fino a quando il ragazzo non avesse raggiunto un reddito annuo lordo pari a euro 25.000. Non si sono quindi verificati i fatti nuovi rispetto alla complessiva situazione delle parti tali da fondare un giudizio di revisione.
2) il Tribunale di Bergamo in dispositivo ha revocato il contributo dovuto dal per il mantenimento Pt_2 di mentre in motivazione ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di pronuncia di Per_1 inefficacia della clausola contenuta negli accordi di divorzio relativa all'obbligo di mantenimento in capo al dei figli ultramaggiorenni fino al raggiungimento da parte di questi ultimi di un reddito annuo Pt_2 lordo pari a euro 25.000 motivando che “per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudicante intende aderire, deve difatti ritenersi esclusa, in carenza di ipotesi qualificate
6 n. 539/2024 RG
di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103, cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (v. Cass. n. 20638/2004)…oltretutto la domanda di inefficacia, essendo stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 è da dichiararsi tardiva”: il Tribunale quindi, pur dichiarando la domanda del inammissibile sia in quanto tardiva6sia in quanto non può Pt_2 costituire oggetto di giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, ha poi però, contraddicendosi, disapplicato la clausola contenuta nell'accordo divorzile, cosa che non avrebbe potuto fare trattandosi di clausola stabilita e liberamente pattuita dalle parti non modificabile in un giudizio radicato ai sensi dell'art. 473 bis. 29 CPC. Tale doglianza è meglio illustrata da parte appellante nella memoria depositata il 9.10.2024 nella quale si fa riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 22/7/2024 n. 2003) secondo cui l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile;
viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima e tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 CC ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 CC e sono da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti purché non ledano diritti inderogabili
(Cass. n. 16909 del 19/8/2015). Secondo la Cassazione le pattuizioni aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) possono coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 CPC
(sostituito dall'attuale art. 473-bis 29 CPC) mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (Cass. 24687 del 11/08/2022). Nel caso in esame subordinare la cessazione dell'obbligo “di mantenimento ordinario e straordinario” per un soggetto ( ) che all'epoca della sua determinazione e quantificazione già lavorava al Per_1 raggiungimento di un reddito minimo di Euro 25.000 lordi non può essere interpretata quale condizione di divorzio e dunque quale contenuto essenziale del divorzio perché non si è in presenza di un maggiorenne non ancora autosufficiente e si è invece in presenza di un accordo tra le parti ex art. 1322
CC che il giudice chiamato a modificare le condizioni di divorzio non può sindacare.
3) erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere la statuizione di revoca del contributo al mantenimento di alla data della domanda - dicembre 2023-: invero la sentenza di divorzio prevedeva che Per_1
l'assegno per i figli era da versare entro il 5 di ogni mese sicché per il mese di dicembre 2024 l'obbligo del era sorto il 5.12.2024 e, essendo il ricorso in I grado stato depositato in data 12.12.2023, Pt_2 n. 539/2024 RG
l'efficacia della modifica delle condizioni di divorzio sarebbe dovuta decorrere da gennaio 2024 e non da dicembre 2023 perché alla data di deposito del ricorso di revisione l'obbligazione al pagamento del mantenimento per il mese di dicembre 2023 era già sorta in capo al e la Cassazione afferma che “la Pt_2 sentenza di modifica delle condizioni di separazione non può essere fatta decorrere da una data anteriore
a quella di proposizione della relativa domanda, ciò perché è da considerare intangibile la precedente statuizione”.
4) parte appellante chiede che sia disposta l'irripetibilità delle somme dal corrisposte a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento di dal dicembre 2023 (domanda di revisione) al maggio 2024 Per_1
(emissione sentenza di I grado) stante la loro natura alimentare.
5) infine erronea è la statuizione sulle spese di lite adottata dal Tribunale di Bergamo che ha compensato le spese di lite solo nella misura della metà ponendo l'altra metà a carico della ritenuta Parte_1 prevalente soccombente: in realtà il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto le domande formulate dal in ordine a , ha dichiarato inammissibile quella di rimborso della somma di oltre euro Pt_2 Per_1
11.200, ha respinto le domande formulate dal in ordine a e ha dichiarato inammissibile la Pt_2 R_ domanda di declaratoria di inefficacia della clausola di cui alle condizioni di divorzio: il è stato Pt_2 quindi semmai prevalentemente soccombente.
In comparsa di costituzione il deduce: Pt_2
. l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC dell'appello proposto stante la manifesta e ragionevole probabilità che l'impugnazione non venga accolta e la nullità della domanda formulata ove è stato chiesto alla Corte di “confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 2783/2019 pubblicata in data 18.12.2019 in esito
a procedimento 8049/2019 R. G. Confermando il diritto di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio , non potendo la Corte di Appello esprimere un giudizio su una sentenza diversa Persona_1 da quella impugnata;
. ha ormai 28 anni, da oltre due anni convive con la compagna - come si chiede di provare - ha Per_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un reddito superiore a quello dichiarato, come si chiede di provare;
era ed è, sì, iscritto all'Università (peraltro dal 2014), ma non ha mai neanche concluso il primo triennio di studi ed è proprio tale inerzia che deve indurre a modificare le condizioni pattuite in sede di divorzio in quanto l'impegno del genitore a mantenere il figlio non può risolversi in una prestazione assistenziale attraverso la quale il figlio possa godere del mantenimento a tempo indeterminato;
. l'eccezione secondo la quale il Tribunale di Bergamo avrebbe errato nell'avere in dispositivo revocato il contributo per il mantenimento di e in motivazione dichiarato l'inammissibilità della domanda Per_1 di pronuncia di inefficacia della clausola contenuta negli accordi di divorzio relativa all'obbligo di mantenimento in capo al dei figli ultramaggiorenni fino al raggiungimento da parte di questi ultimi Pt_2 di un reddito annuo lordo pari a euro 25.000 è infondata: il Tribunale non ha infatti dichiarato, in accoglimento della domanda proposta, tale clausola inefficace ma l'ha ritenuta inapplicabile al caso di specie, con ciò per nulla decidendo “ultra petita” anche perché l'accoglimento della domanda di modifica avrebbe necessariamente comportato la disapplicazione della clausola in questione.
. il Tribunale di Bergamo ha correttamente stabilito che degli effetti della decisione decorrano dalla data del deposito del ricorso: del tutto ininfluente è la circostanza per cui il termine per il versamento
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dell'assegno di mantenimento sia stato individuato nel 5 di ogni mese perché il contributo al mantenimento è considerato come importo dovuto annualmente e poi suddiviso in ratei mensili;
. quanto all'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento di , la Corte di Per_1
Cassazione ha stabilito che “in tema di assegno di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, ove nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - si accerti l'insussistenza "ab origine" in capo all'avente diritto dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della
"condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente in due casi specifici: a) ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia e b) ove si proceda solo a una riduzione di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica sia di modesta entità e su importi che si presume siano destinati all'utilizzo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica”7; posto che nel caso di specie non sussistono le condizioni indicate nei punti a) e b), il relativo motivo di appello deve ritenersi infondato ed essere rigettato;
. quanto alle spese di lite, la era risultata soccombente sulla principale e più rilevante delle Parte_1 domande svolte dal Pt_2
Si chiede la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 CPC avendo la stessa proposto Parte_1 appello articolando motivazioni prive di fondamento nella consapevolezza della sua pretestuosità.
La Corte osserva
Il primo motivo di appello è infondato: la Corte concorda col Tribunale circa il fatto che la previsione contenuta negli accordi divorzili del 2019 non possa valere “ad nutum” perché in materia di mantenimento del figlio maggiorenne vige il principio, affermato in più occasioni dalla Cassazione, dell'autoresponsabilità e la previsione di un reddito percepito dal figlio sotto il quale il padre è comunque tenuto senza alcun limite temporale al versamento dell'assegno di mantenimento con funzione sostanzialmente “integrativa” del reddito percepito dal figlio finisce col legittimare condotte inerti o poco impegnate dello stesso. Il procedimento è stato radicato nel dicembre 2023 dal con ricorso ex art. Pt_2
473 bis. 29 CPC per la modifica di condizioni di divorzio sul presupposto che si erano verificate, rispetto al 2019, anno in cui era stata emessa la sentenza di divorzio, circostanze nuove tali da fondare una richiesta di revisione e la Corte osserva che in effetti, mentre nel 2019 aveva 23 anni ed era da Per_1 poco avviato al lavoro (aveva iniziato nel 2017 a lavorare come agricolo giornaliero), nel dicembre 2023
aveva 27 anni e mezzo, ora ne ha 28 e mezzo ed è da tempo inserito nel mondo del lavoro. Come Per_1 si ricava dalla documentazione agli atti, nel 2017 aveva conseguito un reddito annuo Per_1 complessivo di circa 13.000 euro, nel 2018 di circa 20.000 euro e nel 2019 di circa 7.000 euro. Da fine maggio 2022 il ragazzo lavora presso la ditta che opera nel settore ortofrutticolo;
ha Parte_3 percepito 21.626 euro lordi annui nel 2023 e circa 13.500 euro nei primi sette mesi del 2024. Non risulta quindi quanto sostenuto dalla ovvero che ora guadagni di meno di quanto Parte_1 Per_1 guadagnava all'epoca del divorzio ed inoltre mentre all'epoca svolgeva comunque lavori saltuari come salariato agricolo ora invece è assunto con contratto a tempo indeterminato: in sostanza, se nel 2019 era n. 539/2024 RG
da poco avviato al lavoro e ancora studiava, ora invece, considerata l'età, considerato che lavora ormai dal 2017, che ha ottenuto un lavoro stabile dal maggio 2022 e che ora è stato assunto a tempo indeterminato mentre ha definitivamente disinvestito negli studi universitari, indipendentemente dal fatto che viva o meno con la compagna e che guadagni somme superiori a quelle che risultano in busta paga, come afferma il deve ritenersi autosufficiente dal punto di vista economico. Pt_2 Per_1
Il secondo motivo di appello è legato al primo ed è anch'esso infondato: al di là del fatto che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta dal volta ad ottenere la declaratoria di Pt_2 inefficacia della clausola contenuta nelle condizioni di divorzio che faceva riferimento al livello di reddito dei figli inferiore ai 25.000 euro lordi sia in quanto tardivamente proposta (è stata introdotta per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis. 17) sia in quanto non legata da connessione “forte” alle domande proponibili nell'ambito di un giudizio soggetto a rito speciale come quello previsto per i procedimenti di famiglia, va rilevato che dall'accoglimento della domanda dal Pt_2 proposta nel ricorso ex art. 473 bis. 29 CPC - per l'essersi verificati per quei “giustificati motivi” Per_1 di cui parla la norma essendosi modificata la situazione di fatto esistente nel 2019 - deriva inevitabilmente per la revoca della previsione di cui alla clausola in questione. Per_1
Quanto poi al fatto che la medesima pattuizione non possa essere modificata nell'ambito di un giudizio di revisione avendo un contenuto “ultroneo” rispetto al contenuto essenziale della disciplina del divorzio dovendosi considerare un accordo tra i due coniugi a contenuto patrimoniale, libera espressione della loro autonomia negoziale, la Corte non concorda con tale prospettazione: si tratta di pattuizione che attiene pur sempre al mantenimento dei figli, figli che nel 2019 erano già maggiorenni ma che allora erano comunque ancora giovani e studenti, anche se era da qualche tempo inserito nel mondo Per_1 del lavoro: si tratta di pattuizione che ha ad oggetto un contenuto proprio dei procedimenti separativi e divorzili e che non può essere parificata a quelle clausole, sovente contenute nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, con le quali i coniugi definiscono e regolamentano un'ampia gamma di rapporti patrimoniali tra loro maturati nel corso della convivenza matrimoniale (tali sono ad esempio le clausole contenenti trasferimenti di proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili da un coniuge all'altro).
Il terzo motivo di appello è invece fondato:
considerato che
l'accordo divorzile prevedeva che l'assegno per il mantenimento dei figli andasse pagato entro il 5 di ogni mese, quando il 12.12.2023 il ha Pt_2 proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio la mensilità di dicembre era già maturata sicché la revoca dell'assegno decorrerà da gennaio 2024.
Il quarto motivo di appello va rigettato: come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (Cass.
22.2.2024 n. 4715; conf. Cass SU 32914/2022) “in tema di assegno di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, ove nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - si accerti
l'insussistenza "ab origine" in capo all'avente diritto dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente in due casi specifici: a) ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni
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economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, e b) ove si proceda solo ad una riduzione, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica sia di modesta entità e su importi che si presume siano destinati all'utilizzo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica”: nel caso in esame a dicembre 2023 già lavorava stabilmente ed era autonomo sicché non vi erano le condizioni Per_1 perché beneficiasse di un assegno di mantenimento: va quindi esclusa l'irrepetibilità e le somme eventualmente pagate dal dal gennaio 2024 per il mantenimento di gli vanno pertanto Pt_2 Per_1 restituite (restituzione che risulta già essere avvenuta come emerso all'udienza del 5.11.2024).
Venendo all'ultimo motivo di impugnazione, attinente alla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, va evidenziato come in caso di riforma anche parziale il giudice d'appello, nel decidere sulle spese, è tenuto a dettare un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata rivalutando l'esito della lite nel suo complesso e non frazionandolo a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio (Cass. 6369/2013): ebbene, in primo grado il sig. era Pt_2 risultato soccombente in ordine alla domanda volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento e della percentuale di spese straordinarie per il figlio di versamento diretto dell'assegno in R_ favore dello stesso e di determinazione a carico della di analogo assegno per il mantenimento Parte_1 di alla domanda di condanna della a rimborsargli 11.200 euro, somma da lui R_ Parte_1 indebitamente versata per il mantenimento di , oltre che in relazione alla domanda di declaratoria Per_1 di inefficacia della clausola contenuta negli accordi divorzili di cui si è sopra parlato. La invece Parte_1 era risultata soccombente in relazione alla domanda avente ad oggetto il mantenimento di e di Per_1 contribuzione alle spese straordinarie dello stesso. Nel presente giudizio l'appello è stato accolto in misura limitata (solo il motivo attinente alla decorrenza della revoca della statuizione di revoca del mantenimento in favore di ): operando una valutazione complessiva dell'esito del giudizio si Per_1 ritiene pertanto equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
Va esclusa la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 CPC, condanna che presuppone la totale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 982/2024 pubblicata il 19.4.2024 resa nel Parte_1 proc. 7740/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
. dispone che la revoca del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio decorra da gennaio 2024. Per_1
. conferma nel resto la sentenza impugnata.
. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Brescia, 5 novembre 2024
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il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La quale, all'epoca della sentenza di divorzio, percepiva un reddito annuo pari a circa euro 20.335 (v. dichiarazione unica 2018).
3 4 In particolare, il mentre all'epoca della sentenza di divorzio era proprietario di un immobile sito in Milano ed era Pt_2 titolare della nuda proprietà di ¼ di due immobili siti in Busnago (MB), oltre a essere proprietario di ¼ di 5 terreni, era ora proprietario anche di 1/8 della nuda proprietà congiunta con usufrutto (e quindi della piena proprietà) di 11 immobili, oltre a porzioni (¼) della piena proprietà di 5 terreni. 5 Né, d'altro canto, la aveva dimostrato che la mancata conclusione degli studi da parte di era Parte_1 Per_1 dipesa dai suoi impegni lavorativi.
5 6 Il ricorso per revisione del era unicamente volto ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno deducendo Pt_2 sopravvenienza di nuove circostanze e solo tardivamente, nella memoria ex art. 473 bis I CPC, il aveva Pt_2 modificato la domanda chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia della clausola degli accordi divorzili.
7 7 V. C. Cass. sez. I civile n. 4715/2024.
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