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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 70/2025, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CADINU SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA A.
MEREU N. 47 NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- Affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il fine settimana alternato dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, nonché due giorni durante la settimana nel pomeriggio fino alle ore 21,00, durante le festività natalizie e pasquali secondo i principi dell'alternanza; ciascuno dei genitori potrà passare un periodo di sette giorni consecutivi con il minore durante le vacanze. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento a favore della NO della somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti, salvo quelle urgenti;
- L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla NO
. Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 15 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025 ha esposto di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal mese di dicembre del 2019 sino al mese di novembre del 2021 con che da tale unione il 20.10.2018 è CP_1
nato il figlio , che attualmente vive con la madre presso il domicilio di Per_1 quest'ultima in Onifai;
che dopo la nascita di le parti hanno vissuto nella casa Per_1
della madre della , per poi trasferirsi in una casa in affitto a Orosei a partire dal Pt_1
dicembre del 2019 sino al mese di novembre del 2021; che a seguito della nascita del bambino sono insorti problemi tra le parti;
che con il passare del tempo le liti fra i conviventi si sono reiterate quotidianamente e ciò ha portato a un inasprimento dei rapporti e a una rottura definitiva del legame di convivenza;
che dal mese di novembre la madre è l'unica a provvedere alla cura e al soddisfacimento delle esigenze del bambino, mentre il padre si è occupato di in modo sporadico e discontinuo. Ciò Per_1
premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi che: 1) I genitori, che di fatto già vivono separati dal mese di novembre dell'anno 2021, continuino a vivere separatamente prestando consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o doc.to di identità consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto e/o doc.to di identità, liberi di fissare altrove la propria residenza, nel territorio nazionale o all'estero, impegnandosi a darsi tempestiva comunicazione anche del cambio di domicilio;
2) Vi sia un impegno dei genitori a mantenere un contegno di pag. 2/5 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con impegno di entrambi i genitori a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
3) Affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione del medesimo presso la casa della Persona_2
madre (attualmente sita a Onifai -NU- Via Ragazzi del 99 n. 4); 4) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. (o, qualora non disponesse dei mezzi CP_1
economici chi per lui: quindi propri genitori, fratelli o sorelle etc.) a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma Persona_2
mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
5) Dichiarare tenuto il sig. a tenere con sé il figlio (nella casa sita a Orosei in Via CP_1
Saragat n. 12, o, qualora dovesse divergere, in altro indirizzo che verrà tempestivamente comunicato alla Scanu) ogni fine settimana alternato, dal sabato all'uscita di scuola (o dal venerdì dall'uscita di scuola nelle eventuali occasioni in cui il piccolo non avesse l'onere della scuola il sabato) sino alla domenica sera alle Per_1 ore 20/21 (ove il minore verrà accompagnato dal medesimo nell'abitazione della o ritirato direttamente dalla madre;
6) Dichiarare tenuto Pt_1 Parte_1
il sig. a trascorrere con il minore le vacanze estive, le festività CP_1 Per_1
Natalizie, Pasquali etc. per la metà della durata delle medesime, con ricorso al principio dell'alternanza con l'altro genitore (ad esempio se un anno dal 23 al 30 dicembre il piccolo trascorre le vacanze con la madre e dal 31 al 6 gennaio con Per_1 il padre, l'anno successivo si inverte e dal 23 al 30 dicembre trascorre le vacanze con il padre e dal 31 al 6 gennaio con la madre), salvo diversi accordi tra i genitori e dando la preferenza, ove possibile, ai desideri ed alle richieste del minore;
7) Disporre che l'assegno unico del minore sia percepito dalla sig.ra Persona_2 Parte_1
8) Disporre che durante la permanenza del minore c/o la madre o c/o il
[...]
padre, i genitori si impegnino reciprocamente ad informarsi e ad informare regolarmente l'altro, sulle questioni significative relative al figlio, e che, per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori possa esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, mentre per le decisioni di maggiore importanza, relative all'educazione, alla pag. 3/5 formazione scolastica, alla salute, etc., le stesse siano prese congiuntamente da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e il benessere del minore . Persona_2
Il convenuto, comparso personalmente all'udienza del 15.4.2025, è rimasto contumace.
Le parti, sentite dal giudice relatore, hanno dichiarato di aver trovato l'accordo sulle condizioni sopra indicate. La parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo e ha rinunciato ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio e ha mandato al PM per le conclusioni.
Le condizioni su cui i signori – hanno trovato l'accordo all'udienza Pt_1 Per_2 del 15.4.2025 appaiono conformi all'interesse del minore , considerata l'età Per_1
dello stesso (nato il [...]) e la situazione patrimoniale e lavorativa delle parti.
In particolare si ritiene che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, richiesta dalle parti, appaia corrispondente all'interesse del bambino.
La determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili appare adeguato alle esigenze del minore, considerato che la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico e le capacità patrimoniali delle parti.
Le spese di lite, stante l'intervenuto accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il fine settimana Per_1 alternato dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, nonché due giorni durante la settimana nel pomeriggio fino alle ore 21,00, durante le festività natalizie e pasquali secondo i principi dell'alternanza; ciascuno dei pag. 4/5 genitori potrà passare con il figlio un periodo di sette giorni consecutivi durante le vacanze. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio minore mediante il versamento a favore della NO della somma Pt_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti, salvo quelle urgenti;
4) prende atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla NO;
Pt_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Tiziana Longu
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 70/2025, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CADINU SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA A.
MEREU N. 47 NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- Affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il fine settimana alternato dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, nonché due giorni durante la settimana nel pomeriggio fino alle ore 21,00, durante le festività natalizie e pasquali secondo i principi dell'alternanza; ciascuno dei genitori potrà passare un periodo di sette giorni consecutivi con il minore durante le vacanze. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento a favore della NO della somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti, salvo quelle urgenti;
- L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla NO
. Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 15 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025 ha esposto di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal mese di dicembre del 2019 sino al mese di novembre del 2021 con che da tale unione il 20.10.2018 è CP_1
nato il figlio , che attualmente vive con la madre presso il domicilio di Per_1 quest'ultima in Onifai;
che dopo la nascita di le parti hanno vissuto nella casa Per_1
della madre della , per poi trasferirsi in una casa in affitto a Orosei a partire dal Pt_1
dicembre del 2019 sino al mese di novembre del 2021; che a seguito della nascita del bambino sono insorti problemi tra le parti;
che con il passare del tempo le liti fra i conviventi si sono reiterate quotidianamente e ciò ha portato a un inasprimento dei rapporti e a una rottura definitiva del legame di convivenza;
che dal mese di novembre la madre è l'unica a provvedere alla cura e al soddisfacimento delle esigenze del bambino, mentre il padre si è occupato di in modo sporadico e discontinuo. Ciò Per_1
premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi che: 1) I genitori, che di fatto già vivono separati dal mese di novembre dell'anno 2021, continuino a vivere separatamente prestando consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o doc.to di identità consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto e/o doc.to di identità, liberi di fissare altrove la propria residenza, nel territorio nazionale o all'estero, impegnandosi a darsi tempestiva comunicazione anche del cambio di domicilio;
2) Vi sia un impegno dei genitori a mantenere un contegno di pag. 2/5 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con impegno di entrambi i genitori a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
3) Affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione del medesimo presso la casa della Persona_2
madre (attualmente sita a Onifai -NU- Via Ragazzi del 99 n. 4); 4) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. (o, qualora non disponesse dei mezzi CP_1
economici chi per lui: quindi propri genitori, fratelli o sorelle etc.) a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma Persona_2
mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
5) Dichiarare tenuto il sig. a tenere con sé il figlio (nella casa sita a Orosei in Via CP_1
Saragat n. 12, o, qualora dovesse divergere, in altro indirizzo che verrà tempestivamente comunicato alla Scanu) ogni fine settimana alternato, dal sabato all'uscita di scuola (o dal venerdì dall'uscita di scuola nelle eventuali occasioni in cui il piccolo non avesse l'onere della scuola il sabato) sino alla domenica sera alle Per_1 ore 20/21 (ove il minore verrà accompagnato dal medesimo nell'abitazione della o ritirato direttamente dalla madre;
6) Dichiarare tenuto Pt_1 Parte_1
il sig. a trascorrere con il minore le vacanze estive, le festività CP_1 Per_1
Natalizie, Pasquali etc. per la metà della durata delle medesime, con ricorso al principio dell'alternanza con l'altro genitore (ad esempio se un anno dal 23 al 30 dicembre il piccolo trascorre le vacanze con la madre e dal 31 al 6 gennaio con Per_1 il padre, l'anno successivo si inverte e dal 23 al 30 dicembre trascorre le vacanze con il padre e dal 31 al 6 gennaio con la madre), salvo diversi accordi tra i genitori e dando la preferenza, ove possibile, ai desideri ed alle richieste del minore;
7) Disporre che l'assegno unico del minore sia percepito dalla sig.ra Persona_2 Parte_1
8) Disporre che durante la permanenza del minore c/o la madre o c/o il
[...]
padre, i genitori si impegnino reciprocamente ad informarsi e ad informare regolarmente l'altro, sulle questioni significative relative al figlio, e che, per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori possa esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, mentre per le decisioni di maggiore importanza, relative all'educazione, alla pag. 3/5 formazione scolastica, alla salute, etc., le stesse siano prese congiuntamente da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e il benessere del minore . Persona_2
Il convenuto, comparso personalmente all'udienza del 15.4.2025, è rimasto contumace.
Le parti, sentite dal giudice relatore, hanno dichiarato di aver trovato l'accordo sulle condizioni sopra indicate. La parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo e ha rinunciato ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio e ha mandato al PM per le conclusioni.
Le condizioni su cui i signori – hanno trovato l'accordo all'udienza Pt_1 Per_2 del 15.4.2025 appaiono conformi all'interesse del minore , considerata l'età Per_1
dello stesso (nato il [...]) e la situazione patrimoniale e lavorativa delle parti.
In particolare si ritiene che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, richiesta dalle parti, appaia corrispondente all'interesse del bambino.
La determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili appare adeguato alle esigenze del minore, considerato che la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico e le capacità patrimoniali delle parti.
Le spese di lite, stante l'intervenuto accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il fine settimana Per_1 alternato dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, nonché due giorni durante la settimana nel pomeriggio fino alle ore 21,00, durante le festività natalizie e pasquali secondo i principi dell'alternanza; ciascuno dei pag. 4/5 genitori potrà passare con il figlio un periodo di sette giorni consecutivi durante le vacanze. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio minore mediante il versamento a favore della NO della somma Pt_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti, salvo quelle urgenti;
4) prende atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla NO;
Pt_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Tiziana Longu
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