Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9454 del 2024, proposto da
Aloschi Bros. s.r.l., Italian Travel Consultant s.r.l., Medov s.r.l., Sms International Shore Operations Europe Ltd, Fiavet Lazio - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Pierantozzi, Linda Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Occagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del bando di gara predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e avente ad oggetto “Affidamento in Concessione mediante Procedura Aperta di Servizi di Trasporto Pubblico dei Passeggeri delle Navi da Crociera scalanti nel Porto di Civitavecchia. Periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2041, senza opzione di rinnovo”, firmato in data 10 luglio 2024 dal Segretario generale dell’Autorità medesima, del relativo Disciplinare di gara, del Progetto di fattibilità e del Capitolato speciale d’appalto in esso contenuto, dello Schema di contratto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e tra questi, in particolare, del decreto del presidente dell’Autorità medesima n. 160 del 10 luglio 2024, recante la determina a contrarre e l’approvazione degli schemi dei provvedimenti anzidetti, firmato in pari data, della delibera del Comitato di gestione dell’Autorità medesima n. 61 del 21 dicembre 2023 e dell’allegato Documento di Programmazione Strategica di Sistema Portuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e del Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- le ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe sollevando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, ivi incluso il difetto assoluto di competenza dell’Autorità di sistema portuale;
- con sentenza della Sezione n. 18701 del 27.10.2025 gli atti impugnati sono stati dichiarati nulli in quanto adottati in difetto assoluto di attribuzione;
- con decreto n. 229 del 12.11.2025 del Commissario straordinario dell’Autorità si è espressa formale presa d’atto della sentenza ed è stato dato mandato agli organi tecnici di “ avviare l’istruttoria per indire una nuova procedura ad evidenza pubblica che, anche in ossequio al dictum del Giudice amministrativo, dovrà avere ad oggetto l’affidamento del servizio di navettamento in relazione alla sola tratta interna alla circoscrizione territoriale del porto di Civitavecchia ”;
Ritenuto che nel suddetto decreto e nel comportamento dell’Amministrazione siano ravvisabili gli estremi dell’acquiescenza alla sentenza di questo Tribunale n. 18701/2025, come anche confermato dal legale di parte ricorrente che ha sollecitato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta anche dall’AdSP;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche poste nella presente controversia, debbano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EL ZI |
IL SEGRETARIO