Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Agrigento, Via C.F._1
Lombardia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ferrante (pec:
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2
Malta n. 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giunta (pec:
, che lo rappresenta e difende per Email_2
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.6.2023, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 11.3.2006 a Milena Controparte_1
(CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno
2006, parte II, serie A, n. 1, Ufficio 1, e che da tale unione erano nate le due figlie il 25.5.2006 e l'1.6.2008, ha dedotto che il Per_1 Per_2
rapporto con il coniuge si era rivelato infelice già dai primi anni a causa dei comportamenti contrari alle regole del matrimonio tenuti dal marito,
consistiti in particolare in violenze sessuali e aggressioni fisiche e verbali;
che tali comportamenti avevano portato la ricorrente nel 2018, in seguito ad una duplice violenza sessuale subita nell'arco di un giorno, a lasciare la casa coniugale per trasferirsi nell'abitazione dei propri genitori sita a
Milena alla Via Bengasi n. 17, dove viveva con le due figlie;
che nonostante ciò, il resistente aveva continuato ad utilizzare frasi offensive contro la moglie anche alla presenza delle figlie, come riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sez. GIP il 29.1.2021 n. 99/2020 -
- 2 - emessa all'esito del procedimento avviato in seguito alla denuncia sporta dalla ricorrente in data 16.5.2019 -, con cui il era stato CP_1
condannato alla pena di anni sei di reclusione.
La ricorrente ha dedotto, altresì, che il resistente viveva a Milena alla Via
Corso Pietro Nenni n. 15 G e che le figlie vivevano stabilmente con lei mantenendo con il proprio padre rapporti sporadici dovuti alla difficoltà di quest'ultimo a relazionarsi con loro;
che il resistente dal momento in cui la ricorrente si era allontanata dalla casa coniugale aveva provveduto al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di € 300,00, senza tuttavia corrispondere nulla per le spese straordinarie;
che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa, ma percepiva il reddito di cittadinanza dal
12.12.2019 di importo mensile pari ad € 527,00 e dal mese di febbraio
2023 di importo mensile di € 700,00 oltre all'assegno unico di € 178,40,
che non possedeva alcun bene mobile e immobile e non era intestataria di alcun rapporto bancario.
Ha concluso, dunque, chiedendo di pronunciare la separazione personale con addebito al resistente, di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla stessa e di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla ricorrente un assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 500,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il resistente non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma puntualizzando che la difficoltà a relazionarsi con le figlie era dovuta al fatto che le stesse non intendevano avere alcun contatto con il padre e ciò era motivo di sofferenza per lo stesso;
ha aggiunto che la sentenza di condanna era stata appellata e che la Corte d'appello lo aveva
- 3 - assolto da alcune imputazioni;
in merito alle propria condizione economica ha dedotto di percepire un reddito di € 700,00 mensili.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di addebito,
l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo a suo carico di versare un assegno di mantenimento per la moglie e le figlie di importo non superiore ad € 300,00
mensili.
Sentiti i coniugi all'udienza del 11.10.2023 e le figlie alla successiva udienza del 18.10.2023, considerate le dichiarazioni rese dalle parti e dalle figlie, dato atto del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis. 42 c.p.c. essendo state allegate dalla ricorrente condotte violente poste in essere ai suoi danni, il Giudice relatore con ordinanza del 19.10.2023 ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e delle figlie nei termini che seguono:
autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidamento delle minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre anche per le decisioni di maggiore interesse;
attribuzione al padre del diritto di incontrare le figlie nel rispetto della volontà delle stesse;
obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile per il mantenimento per le figlie di € 300,00,
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Rigettate le prove richieste dalle parti, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
*****
- 4 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Va poi rilevato che, per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, è d'uopo innanzitutto rammentare che per emettere tale pronuncia è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino
Cass. 3.12.1981, n. 6396 e 6.9.1985, n. 4639).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n.
11448).
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti e dalle figlie, nonché della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 5.11.2020 n. 99/2020 con cui il resistente era stato condannato alla reclusione di sei anni, ridotta in grado di appello in ragione
- 5 - dell'assoluzione per alcune soltanto delle condotte contestate, la domanda deve essere accolta dovendosi ritenere che le gravi condotte maltrattanti poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e alla presenza delle figlie minori - condotte certamente contrarie ai doveri coniugali - abbiano determinato la definitiva dissoluzione del rapporto.
Riguardo all'affidamento della prole, deve rilevarsi che la figlia Per_1
nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne, sicchè nulla deve disporsi con riguardo alla stessa, invece per quanto concerne l'affidamento della minore ricorrono ragioni per discostarsi dalla regola generale Per_2
dell'affidamento condiviso prevedendo l'affidamento esclusivo alla madre,
anche per le decisioni di maggiore interesse, tenuto conto della suddetta sentenza di condanna nei confronti del resistente e delle dichiarazioni fornite dalla minore stessa. L'affidamento condiviso, infatti, si rivela pregiudizievole per la minore tenuto conto non soltanto delle già gravissime condotte poste in essere dal padre alla presenza delle figlie, ma anche delle ulteriori dichiarazioni rese dalla minore a proposito del rapporto con Per_2
il padre (cfr. verbale di udienza del 18.10.2023).
Per quanto attiene al diritto di visita del padre, appare opportuno, anche tenendo conto dell'età e della maturità raggiunte dalla figlia minore, che il padre possa incontrare la figlia solo nel rispetto della volontà della stessa;
la previsione di un rigido calendario di incontri, infatti, ancorchè mediato dalla presenza di personale specializzato, al momento non appare conforme all'interesse della minore che ha manifestato un fortissimo e comprensibile disagio a relazionarsi con il padre, tenuto conto del resto che la vicenda penale che ha interessato il ha coinvolto anche le figlie, testimoni CP_1
- 6 - delle condotte maltrattanti ai danni della madre, determinando nelle stesse un trauma ancora troppo recente.
Non ricorrono le condizioni per disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente avendo la stessa abbandonato già da tempo unitamente alle figlie l'abitazione familiare.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve essere osservato che con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (richiamando oggi il novellato art. 315-
bis) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale,
alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis, Cass. 22.8.2006, n. 18242;
Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate
- 7 - potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Tale obbligo di contribuzione non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa.
Ebbene, nel caso di specie, deve valutarsi per un verso lo stato di disoccupazione della ricorrente, che non ha mai svolto attività lavorativa,
ma ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 700,00, e per altro verso che il resistente svolge attività lavorativa di bracciante agricolo per la quale percepisce un reddito mensile variabile, compreso fra € 750,00
e 900,00; considerato, poi, che il resistente gode della casa familiare rimasta nella sua disponibilità, ritiene il Collegio di poter confermare le statuizioni adottate con ordinanza del 19.10.2023, dovendosi ritenere equo il versamento di un assegno complessivo per le figlie pari ad € 300,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente rimasto soccombente e vanno liquidate con riduzione dei parametri medi tenuto conto della limitata attività svolta, con distrazione in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori e il Pubblico Ministero,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
- 8 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], in data [...] e
[...] CP_1
, nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio in data 11.3.2006 a Milena (CL), trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 1,
Ufficio 1;
addebita la separazione al resistente;
Controparte_1
affida in via esclusiva la figlia minore della coppia , nata Persona_3
l'1.6.2008 a Caltanissetta, alla madre , anche per le Parte_1
decisioni di maggiore interesse;
dispone che il padre possa incontrare la figlia minore Controparte_1
nel rispetto della volontà della stessa;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento delle due figlie
[...]
conviventi la somma complessiva di € 300,00 mensili, somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, con decorrenza dalla domanda;
condanna il resistente alla refusione delle spese sostenute nell'interesse della ricorrente, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
- 9 - D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 17.1.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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