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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice SC IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.11.2025, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 732/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCCHESE LEA DOMENICA
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VITALE LUCIA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione in riassunzione, ha esposto di avere Parte_1 impugnato, dinanzi al Giudice dell'esecuzione di Palermo, l'atto di pignoramento n.
299/2024/000016692 di crediti verso terzi notificato in data 4.07.2024 alla CP_2 per l'importo di € 90.431,62, eccependo tanto la mancata notifica delle cartelle
[...] esattoriali poste a fondamento di simile pretesa quanto, comunque, la prescrizione dei crediti sottesi;
ha inoltre lamentato la mancata notifica allo stesso del pignoramento nonché la violazione del limite di pignorabilità previsto dall'art. 72 ter del D.P.R. 602/1973; ha precisato che il Giudice dell'esecuzione di Marsala, a fronte della dichiarazione di incompetenza da parte di quello di Palermo, ha rigettato l'istanza di sospensione stante il mancato versamento da parte del terzo delle somme indicate nell'atto di pignoramento;
ha
1 chiesto, in ragione della mancata iscrizione a ruolo del pignoramento, di “ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità e/o inesistenza e degli atti impugnati sia perché non sono mai stati notificati, sia perché il pignoramento non è stato iscritto a ruolo - condannare parte resistente alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
2. L' , con memoria depositata in data 04.06.2025 ha rilevato, in via Controparte_3 preliminare, l'interruzione del termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento a causa dell'opposizione proposta dalla parte debitrice;
ha chiesto, in caso di mancata comparizione del terzo di assegnare le somme;
ha contestato l'eccezione di prescrizione ed CP_2 ha eccepita l'intervenuta sanatoria del vizio riguardante la mancata notifica dell'atto di pignoramento;
ha contestato, nel merito, l'opposizione e ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, qualora il terzo non dovesse effettuare la dichiarazione entro l'udienza del
10 luglio p.v., disporre la fissazione di una nuova udienza;
Nel merito - rigettare l'opposizione e dichiarare dovute le somme di cui all'atto di pignoramento in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3. benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio. Controparte_2
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate.
5. L'opposizione è fondata per le seguenti assorbenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 del codice di rito.
6. Occorre premettere talune considerazioni di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
Tale norma, introdotta nel 2005 e successivamente modificata per effetto di vari interventi legislativi, consente all' di notificare un atto di Controparte_4 pignoramento dei crediti che il debitore vanta verso terzi, ordinando a questi ultimi di versare le somme dovute direttamente al Concessionario, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del pignoramento per le somme già esigibili ovvero alle rispettive scadenze per i crediti per i quali non sia ancora maturato il diritto alla percezione al momento della notifica, senza passare per la citazione prevista dall'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il pignoramento esattoriale nelle forme di cui all'art. 72-bis cit. - previsto in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo - rappresenta una forma speciale di espropriazione forzata che si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, applicabile per tutti i crediti del debitore (inclusi stipendi e compensi da lavoro), con la sola
2 esclusione dei crediti pensionistici e nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti per legge
(artt. 545, commi 4, 5 e 6, c.p.c. e 72-ter D.P.R. 602/1973).
Tale procedimento inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, avente effetto satisfattivo immediato per il Concessionario della riscossione, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita davanti all'ufficio giudiziario (cfr. Cass. 26830/2017).
Soltanto nel caso in cui il terzo pignorato non ottemperi all'ordine di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2, del medesimo D.P.R., ossia “si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile” (in forza del richiamo all'art. 72, comma 2, D.P.R. 602/1973, contenuto nell'art. 72-bis, comma 2 del medesimo decreto).
È evidente, dunque, che l'ordine di pagamento diretto al terzo, pur essendo un provvedimento di natura amministrativa, rappresenta l'atto iniziale di una procedura espropriativa vera e propria che – seppur interamente stragiudiziale e calata nel contesto di specialità assicurato all'Agente della riscossione – assoggetta immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione, producendo gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato.
Trattasi di un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure nelle forme speciali riconducibili al procedimento esecutivo esattoriale, caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, giustificata dalla particolare natura del suo credito, ma come tale opportunamente sottoposta a controllo giurisdizionale. In particolare, questa speciale forma espropriativa si articola nella sostituzione – in deroga alla struttura ordinaria del pignoramento presso terzi – della citazione a comparire (o, dopo la riforma del 2006, dell'invito a rendere dichiarazione) con l'ordine di pagamento diretto, in forza del quale il credito è immediatamente assoggettato ad espropriazione ed il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c. L'intervento del giudice, con il ripristino delle forme ordinarie, è previsto esclusivamente in caso di inottemperanza dell'ordine di pagamento diretto, per effetto della quale la “fase parentetica” si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo di cui all'art. 543 c.p.c., in piena aderenza agli schemi del codice di rito, ovvero in caso di contestazione a mezzo di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (Cass. n. 20294/2011).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato quanto segue: “La norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore. Sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione
3 dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a Costituzione, sia perchè i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perchè possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come
... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicchè non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi” (v. Cass. civ. n. 2857/2015).
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, pertanto, deve ritenersi che il pignoramento esattoriale debba essere notificato anche alla parte debitrice.
Venendo quindi alla disamina del caso in esame, si osserva che la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto di pignoramento non ha trovato alcuna smentita nella tesi della convenuta, che pur costituitasi, non ne ha fornito alcuna prova di avvenuto compimento.
La mancata notifica del pignoramento ha generato un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore. È stato, infatti, precisato che “Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie
a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo
e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde” (Cass., Sez. III, sentenza n. 32804 del 27/11/2023).
4 Alla luce di tutto quanto detto, l'irregolarità, non sanabile, del pignoramento eseguito da determina il pieno accoglimento dell'opposizione proposta con conseguenziale CP_5 assorbimento delle ulteriori pretese.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunziando, nella contumacia di CP_2
sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto opposto;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di , che liquida in complessivi 4.217,00 oltre spese generali Parte_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Marsala, 27.11.2025
IL GIUDICE
SC IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SC
IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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