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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F.: )) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caianiello (Ce) alla via Montano dei C.F._2
Rossi, 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Cialella, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.01.2025, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in SU (Ce), il giorno 17.07.2010; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 10428/2016 del
29.11.2016 – in atti –, e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
1 Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 10.04.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (16.11.2016) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 10428/2016 del 29.11.2016, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del
2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N.
12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 –
01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SU (Ce) il 17.07.2010 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
01.08.1984, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SU (Ce) (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F.: )) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caianiello (Ce) alla via Montano dei C.F._2
Rossi, 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Cialella, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.01.2025, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in SU (Ce), il giorno 17.07.2010; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 10428/2016 del
29.11.2016 – in atti –, e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
1 Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 10.04.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (16.11.2016) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 10428/2016 del 29.11.2016, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del
2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N.
12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 –
01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SU (Ce) il 17.07.2010 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
01.08.1984, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SU (Ce) (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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