TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE nr. 4597/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4597/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 8/10/2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GUIDI FEDERICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. BARRO ALESSANDRA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 14.1.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da nota congiunta del 13.1.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con cui Parte_1 CP_1 allegava di aver contratto matrimonio in data 5.9.2009. Dall'unione nascevano i figli (il Per_1
Per_ 16.1.2011) e (il 27.4.2016).
1 Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare e regolamentazione del diritto di visita della madre e con statuizione a carico della stessa dell'obbligo di concorrere in via diretta al mantenimento ordinario dei minori, con spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Treviso, al 60 % a carico proprio e al 40 % a carico della resistente.
Chiedeva, inoltre, di inibire alla resistente la messa a disposizione della minore di un cellulare con correlativa statuizione ex art. 473 bis.39, comma 1, c.p.c.
− Si costituiva il 10.12.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente e CP_1 chiedendo la pronuncia di separazione con esclusivo addebito al marito, l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare e con regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione a carico dello stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando mensilmente l'importo di € 450,00 a minore, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 100 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con AU al 50 % tra i genitori.
Chiedeva inoltre la statuizione a proprio favore di un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 con rivalutazione annuale ISTAT o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di addebito del ricorrente, di un assegno alimentare di € 250,00 mensili.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 10.1.2025 e venivano sentite.
− Il Giudice formulava alle stesse proposta conciliativa, concedendo termine per l'eventuale deposito di note congiunte e riservandosi in difetto di provvedere alle determinazioni relative al proseguo del giudizio.
− Con nota congiunta del 13.1.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un complessivo accordo.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse dei minori e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti che non presentano profili di illegittimità e risultano congrue rispetto all'istruttoria finora espletata.
− Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4597/2024 R.G.:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Vittorio Veneto (TV), il Parte_1
24.10.1978) e (n. a Conegliano (TV), il 30.6.1986), che hanno contratto CP_1
2 matrimonio il 5.9.2009, atto trascritto al n. 33, parte 2, Serie A, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Conegliano (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
− “Pronuncia sentenza di separazione;
− Rinuncia alle reciproche domande addebito;
− Affido condiviso dei minori. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
− Collocamento prevalente dei minori presso il padre;
− Assegnazione della ex casa familiare di ZO (TV), Via Alnè 17 a perché vi abiti con i figli;
Parte_1
− La madre vedrà i minori:
Per_1 Per_
- Inizialmente, per uno dei pomeriggi infrasettimanali che ogni settimana la sorella trascorre con la madre e per uno dei pomeriggi del weekend che la sorella trascorre con la madre, il tutto senza alcuna eccezione, periodi di vacanze scolastiche compresi, ma sempre salvo il diverso desiderio del figlio Per_1
CP_
- Successivamente, man mano che, come si auspica, la ORa riallaccerà un rapporto equilibrato con il figlio i tempi di frequentazione del figlio con la madre aumenteranno gradualmente, sino a parificarsi totalmente, Per_1
Per_ anche con riferimento ai periodi di vacanze scolastiche, a quelli della sorella come sotto in-dicati, ma sempre salvo il diverso desiderio del figlio Per_1
Per_
- Un weekend ogni tre, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola, avendo cura che in tale weekend la madre non sia impegnata con il lavoro;
- Nella prima settimana che segue il weekend trascorso con la madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando la riporterà a scuola e il sabato mattina dalle 9:30 alle 14:30 quando la accompagnerà a catechismo o, in mancanza, a casa del padre;
- Nella seconda settimana che segue il weekend trascorso con la madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando la riporterà a scuola;
- Nella settimana in cui il weekend è trascorso con la madre, dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando la riporterà a scuola. Per_ Durante le festività natalizie trascorrerà con un genitore il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno antecedente le festività natalizie sino alle ore 10:00 del 31 dicembre, e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alla ripresa dell'attività scolastica, secondo la regola dell'alternanza, con facoltà per il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale di tenerla con sé mezza giornata la vigila di (dalle 15:00 alle 22:00) oppure mezza giornata Per_3 il giorno di TO AN (dalle 10:00 alle 17:00). Natale 2024 con il padre.
3 Per_ Durante le festività pasquali trascorrerà con un genitore il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno antecedente le festività pasquali sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua, e con l'altro genitore dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica, secondo la regola dell'alternanza. Pasqua 2025 con la madre. Per_ Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche consecutive, che si impegnano a comunicare all'altro genitore entro il 15 aprile di ogni anno, di modo da consentire un'adeguata organizzazione anche di vacanze per il mese di giugno. Negli anni pari la precedenza di scelta entro tale data spetterà alla madre, negli anni dispari spetterà al padre. Nelle restanti giornate sarà applicato il calendario di collocamento ordinario sopra indicato tenendo conto dell'entrata o dell'uscita da eventuali centri estivi o, in mancanza, che il genitore Per_ presso cui ha pernottato la accompagnerà presso l'altro genitore dopo colazione, entro le ore 10:00.
Per quanto riguarda le altre festività quali ad esempio 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Comm. Defunti, Persona_4
Per_
TO Patrono, compleanni, ecc. tra-scorrerà la giornata con il genitore presso cui è collocata secondo
[...] il calendario ordinario.
− Stante il prevalente collocamento dei minori presso il padre e considerata altresì la disparità economica in essere tra le parti, verserà entro il giorno 10 di ogni mese a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario dei figli l'importo mensile di € 100,00 (€ 50,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT. Tutte le spese relative al mantenimento ordinario dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno pertanto sostenute direttamente dal OR , salvo preventivo diverso accordo;
Pt_1
− Stante la disparità economica in essere tra le parti, verserà a entro il 10 di ogni mese a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento l'importo mensile di € 250,00, con rivalutazione annuale ISTAT;
− AU diviso al 50% fra il padre e la madre, con impegno dei coniugi a collaborare affinché ogni anno l'AU sia determinato CP_ sulla base dell'Isee aggiornato. In particolare, la ORa si impegna a consegnare al OR entro il 1 Pt_1 febbraio di ciascun anno la documentazione necessaria alla richiesta di Isee e a prestare i necessari assensi;
il OR
si impegna a presentare la domanda Isee e l'eventuale do-manda di maggiorazione dell'AU entro il 31 marzo Pt_1 di ciascun anno;
− Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste per l'80% a capo del ricorrente e per il restante 20% a carico della resistente. Stante il prevalente contributo del OR e per semplicità di Pt_1 rendicontazione, tutte le spese straordinarie dei figli subordinate al consenso di entrambi i genitori, salvo preventivo diverso CP_ accordo, saranno anticipate per intero dal OR e restituite a quest'ultimo dalla ORa , per quanto di Pt_1 sua spettanza;
− Tutti i pagamenti e rimborsi tra i coniugi avverranno a mezzo bonifico bancario;
i coniugi prestano sin da ora assenso alla compensazione tra quanto dovuto dalla ORa al OR a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1
CP_ figli e quanto dovuto dal OR alla ORa a titolo di mantenimento della moglie;
Pt_1
− I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato tra loro ogni posta patrimoniale sorta in costanza di matrimonio relativa ad esborsi vari per spese ordinarie e straordinarie per la prole, mantenimenti, ecc., sino alla data
4 dell'udienza del 09.01.2025 e concordano che l'efficacia delle condizioni della separazione decorra dal-la medesima data del 09.01.2025;
− Impegno delle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in partico-lare:
- per favorire il recupero di un rapporto tra e la madre con specifico incarico di redigere un calendario di visite Per_1 che porti al graduale pieno reinserimento della figura materna per in assenza di pregiudizi per il minore, Per_1 fornendo adeguato sostegno alla parte e al minore;
- per aiutare i genitori a concordare i tempi e le modalità di messa a disposizione dei minori di dispositivi elettronici conformemente all'età e alle esigenze degli stessi;
− Impegno delle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, con monitoraggio da parte dei servizi sociali, con le medesime finalità sopra definite, nell'ipotesi in cui, entro e non oltre il 10 luglio 2025, il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dai coniugi non abbia portato al graduale pieno reinserimento della fi-gura materna per Per_1
Per_ e, quindi, al 10 luglio 2025, il calendario di collocamento di non sia stato parificato a quello della sorella Per_1
− Spese di lite compensate”.
− Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Conegliano (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
− Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
5